CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
AD STEFANO, RE
FOIERA PATRIZIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
IC - CF_IC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230005508138000 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
IC - CF_IC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230002989757000 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 275/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Email_1
IC - CF_IC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230001246516000 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
IC - CF_IC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520210001024259000 IRAP 2017
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
IC - CF_IC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520200002771464000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere i ricorsi riuniti. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_3 AS, C.F. P.IVA_Ricorrente_3, con sede in Castrocaro Terme (FC), in persona del proprio legale rappresentante, sig. Ricorrente_1, il sig. Ricorrente_1 in proprio, C.F. CF_Ricorrente_1, e il sig. IC, C.F. CF_IC, tutti difesi dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Napoli, presentavano cinque distinti ricorsi (poi rubricati ai n.269/25, 274/25, 275/25, 276/25 e 277/25 RGR) avverso rispettivamente la cartella di pagamento n.04520230005508138000, la cartella di pagamento n.045 2023
0002989757 000, la cartella di pagamento n.045 2023 0001246516 000, la cartella di pagamento n.045
2021 0001024259 000 e la Cartella di pagamento n.045 2020 0002771464 000, tutte notificate il 29.7.2025 al sig. Ricorrente_1 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che gli richiedeva gli importi di € 19.694,54,
€ 32.334,85, € 34.448,07, € 27.449,59 ed € 23.645,61 a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis, DPR 600/73, rispettivamente sul mod. 770, anno d'imposta 2019, sul mod. IRAP, anno d'imposta 2018, sul mod. 770, anno d'imposta 2017, sul mod. IRAP, anno d'imposta 2017 e sul mod. 770, anno d'imposta 2016.
In ciascun giudizio i ricorrenti chiedevano a questa Corte “1. La nullità della cartella parziale o totale e dell'intera procedura di riscossione;
2. L'accertamento della decadenza dal diritto di pretesa ex art. 25 del Dpr 602/73; 3. La condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi con rivalutazione ed interessi di legge, con espressa dichiarazione del contribuente che il pagamento non costituisce ricognizione del debito;
4. La condanna dell'Ufficio e/o del Concessionario al pagamento delle spese di giudizio diritti e onorari da corrispondere al difensore antistatario.”. Nello specifico contestavano la decadenza dal diritto alla pretesa impositiva e la notifica fuori termine, in violazione del combinato degli art.25, DPR 602/73, art.3 e 1, L.212/2000, art.2964 cc;
osservavano che il termine per la notifica di ogni cartella (il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione) non era stato osservato e le proroghe per emergenza COVID non potevano essere applicate “a cascata” (in tal senso citavano pronunce di merito e l'atto di indirizzo del 29.2.2024 dell'AdE).
Con le controdeduzioni di analogo tenore del 12.12.2025 depositate in tutte le cause l'Agenzia delle Entrate
Riscossione chiedeva a questa Corte “Previa dichiarazione di carenza di interesse ad agire della società
“Ricorrente_3 AS” e dell'ex socio accomandante, IC;
[di] • Dichiarare improponibile ed inammissibile il ricorso da parte della società “Ricorrente_3 AS” e dell'ex socio accomandante, IC;
• Dichiarare inammissibile, ex art. 14, comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, la richiesta di condanna alle spese di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì-Cesena; • Rigettare il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 in quanto infondato ed inammissibile.”. L'AER precisava che le cartelle impugnate erano indirizzate al solo sig. Ricorrente_1 ed erano conseguenti a quelle originarie tempestivamente e regolarmente notificate rispettivamente il 2.11.2023, il 24.4.2023, il 22.2.2023, il 21.3.2022 e il 1°.10.2021 con PEC alla società debitrice (indirizzate alla casella di posta elettronica certificata denunciata al Registro
Imprese), che non le aveva contestate nei termini di legge;
il 29.1.2025 era stato poi notificato alla stessa società anche un avviso di intimazione -anche in questo caso non impugnato- riferito alle originarie cartelle, nonchè -per alcune di esse- anche ulteriori atti interruttivi;
il 16.5.2025 la società era stata poi cancellata d'ufficio per mancata ricostituzione della compagine sociale ed essendo divenuta di fatto non escutibile (in base al combinato disposto degli art.li 2291, 2304,2315 e 2318 c.c.), il pagamento era stato richiesto al socio accomandatario, sig. Ricorrente_1, obbligato solidale, unico destinatario delle cartelle impugnate in questa sede. Per tale motivo il ricorso della società e del sig. IC erano inammissibili;
quanto alla prima poiché cessata/cancellata e quindi inesistente, quanto al secondo poiché socio accomandante ed, inoltre, fuoriuscito il 6.2.2020 dalla Ricorrente_3 AS. Era invece infondata e inammissibile l'impugnativa del sig. Ricorrente_1, il quale era o doveva essere a conoscenza delle precedenti notifiche in quanto socio unico, amministratore, legale rappresentante e obbligato solidale della società; fermo restando che, tenuto conto della sospensione emergenziale dei termini, la notifica delle originarie cartelle era tempestiva,
l'eventuale eccezione di decadenza era tardiva in quanto non mossa a seguito della notifica alla società delle originarie cartelle, dei successivi atti interruttivi e dell'intimazione di pagamento, con conseguente cristallizzazione dei debiti richiesti. L'eventuale e non chiara contestazione di prescrizione del debito era parimente infondata tenendo conto della successione delle notifiche dimostrata dalle allegazioni in atti. La presunta omissione della notifica dell'avviso di irregolarità, (solo accennata a pag. 1 del ricorso), infine, era un'eccezione inammissibile poiché avrebbe dovuto essere contestata all'ente impositore, non coinvolto invece nel giudizio dal ricorrente;
analogamente incomprensibile -per lo stesso motivo- era la richiesta di condanna alle spese dell'Ufficio indicata nelle conclusioni.
Il 13.2.2026, riunti i ricorsi per connessione, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, esaminati gli atti di causa e valutate le deduzioni e produzioni delle parti, dichiara inammissibili i ricorsi della Ricorrente_3 AS -in quanto da tempo cessata- e del sig. IC -in quanto soggetto, al pari della società, a cui gli atti impugnati non risultano essere stati indirizzati- e altrettanto inammissibili i ricorsi proposti dal sig. Ricorrente_1.
Va preliminarmente riepilogata la successione dei principali eventi (pacifica o documentata in atti) comuni ai cinque procedimenti: fuoriuscita dalla società del sig. IC (già socio accomandante della stessa) il 6.2.2020; sospensione delle attività esattoriali con salvaguardia dei termini di decadenza/ prescrizione (Pandemia Covid. Art. 68, DL 18/2020) dall'8.3.2020 fino a 31.8.2021; regolare notificazione delle cartelle originarie con PEC alla società debitrice rispettivamente il 2.11.2023, il 24.4.2023, il 22.2.2023, il 21.3.2022 e il 1°.10.2021; sospensione delle attività esattoriali (Alluvione Romagna) dal 1.5.2023 fino a
31.8.2023; notificazione avviso di intimazione alla società il 29.1.2025; cessazione/cancellazione della società il 16.5.2025 con conseguente possibilità di escussione del socio accomandatario, solidalmente responsabile con la AS;
notificazione delle cartelle al sig. Ricorrente_1 il 29.7.2025.
Tenendo conto di ciò i ricorsi vanno ritenuti inammissibili.
Per quanto attiene alla Ricorrente_3 AS (cessata per mancata ricostituzione della compagine societaria e cancellata d'ufficio il 16.5.2025) e al sig. IC (già socio accomandante della stessa e comunque fuoriuscito il 6.2.2020) poiché entrambi carenti della legittimazione attiva in quanto gli atti impugnati non sono stati loro indirizzati.
Per quanto attiene alle censure relative alla presunta omissione della notifica dell'avviso di irregolarità perché rivolte all'AER, mentre il soggetto legittimato a interloquire sulle stesse era l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Forlì-Cesena, unica responsabile della eventuale mancanza, ma non evocata nei giudizi instaurati.
Per quanto attiene alle contestazioni del sig. Ricorrente_1 per quanto si dirà. Va premesso che lo stesso, già socio accomandatario e successivamente socio unico della Ricorrente_3 AS di Ricorrente_1, risulta il solo destinatario delle cartelle oggetto dell'attuale impugnativa, quale obbligato solidale con la società, a cui erano state originariamente notificate in maniera regolare -a mezzo PEC- le cartelle mai contestate nei termini di legge, così come non era stata impugnata l'intimazione di pagamento sulle stesse basata notificata il 29.1.2025 sempre alla società; per tale motivo i crediti de quibus si erano cristallizzati e non possono essere ora oggetto di contestazioni tardive da chi, pur essendone legalmente a conoscenza, non li aveva mai in precedenza impugnati. Deve infatti ritenersi che le precedenti cartelle e gli ulteriori atti pregressi, rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati nell'art.19, D.Lgs.n.546/1992, e perfettamente conosciuti dal sig. Ricorrente_1 nella sua veste di socio accomandatario e amministratore della società, non possono essere dallo stesso contestati ora nella sua veste di obbligato solidale (per motivi già in precedenza sussistenti e a lui noti), trattandosi di pretese impositive già cristallizzatesi, azionabili anche nei suoi confronti .
Ferma restando l'assorbente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi anche sotto questo profilo, va aggiunto che pure l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973, appare ictu oculi infondata in base agli atti di causa, sol che si tenga conto, fra l'altro, del condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte in tema effetto “a cascata” sulle annualità successive della sospensione emergenziale dei termini prevista dalla legge (Cass. ord. n.960/2025; Cass. SS.UU. decreto n.1630 del 23 gennaio 2025).
I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell'importo di € 5.000,00, oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Forlì il 13.2.2026
Il Giudice Est. Il Presidente
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
AD STEFANO, RE
FOIERA PATRIZIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
IC - CF_IC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230005508138000 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
IC - CF_IC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230002989757000 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 275/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Email_1
IC - CF_IC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230001246516000 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
IC - CF_IC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520210001024259000 IRAP 2017
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
IC - CF_IC
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520200002771464000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere i ricorsi riuniti. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_3 AS, C.F. P.IVA_Ricorrente_3, con sede in Castrocaro Terme (FC), in persona del proprio legale rappresentante, sig. Ricorrente_1, il sig. Ricorrente_1 in proprio, C.F. CF_Ricorrente_1, e il sig. IC, C.F. CF_IC, tutti difesi dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Napoli, presentavano cinque distinti ricorsi (poi rubricati ai n.269/25, 274/25, 275/25, 276/25 e 277/25 RGR) avverso rispettivamente la cartella di pagamento n.04520230005508138000, la cartella di pagamento n.045 2023
0002989757 000, la cartella di pagamento n.045 2023 0001246516 000, la cartella di pagamento n.045
2021 0001024259 000 e la Cartella di pagamento n.045 2020 0002771464 000, tutte notificate il 29.7.2025 al sig. Ricorrente_1 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che gli richiedeva gli importi di € 19.694,54,
€ 32.334,85, € 34.448,07, € 27.449,59 ed € 23.645,61 a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis, DPR 600/73, rispettivamente sul mod. 770, anno d'imposta 2019, sul mod. IRAP, anno d'imposta 2018, sul mod. 770, anno d'imposta 2017, sul mod. IRAP, anno d'imposta 2017 e sul mod. 770, anno d'imposta 2016.
In ciascun giudizio i ricorrenti chiedevano a questa Corte “1. La nullità della cartella parziale o totale e dell'intera procedura di riscossione;
2. L'accertamento della decadenza dal diritto di pretesa ex art. 25 del Dpr 602/73; 3. La condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi con rivalutazione ed interessi di legge, con espressa dichiarazione del contribuente che il pagamento non costituisce ricognizione del debito;
4. La condanna dell'Ufficio e/o del Concessionario al pagamento delle spese di giudizio diritti e onorari da corrispondere al difensore antistatario.”. Nello specifico contestavano la decadenza dal diritto alla pretesa impositiva e la notifica fuori termine, in violazione del combinato degli art.25, DPR 602/73, art.3 e 1, L.212/2000, art.2964 cc;
osservavano che il termine per la notifica di ogni cartella (il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione) non era stato osservato e le proroghe per emergenza COVID non potevano essere applicate “a cascata” (in tal senso citavano pronunce di merito e l'atto di indirizzo del 29.2.2024 dell'AdE).
Con le controdeduzioni di analogo tenore del 12.12.2025 depositate in tutte le cause l'Agenzia delle Entrate
Riscossione chiedeva a questa Corte “Previa dichiarazione di carenza di interesse ad agire della società
“Ricorrente_3 AS” e dell'ex socio accomandante, IC;
[di] • Dichiarare improponibile ed inammissibile il ricorso da parte della società “Ricorrente_3 AS” e dell'ex socio accomandante, IC;
• Dichiarare inammissibile, ex art. 14, comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, la richiesta di condanna alle spese di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì-Cesena; • Rigettare il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 in quanto infondato ed inammissibile.”. L'AER precisava che le cartelle impugnate erano indirizzate al solo sig. Ricorrente_1 ed erano conseguenti a quelle originarie tempestivamente e regolarmente notificate rispettivamente il 2.11.2023, il 24.4.2023, il 22.2.2023, il 21.3.2022 e il 1°.10.2021 con PEC alla società debitrice (indirizzate alla casella di posta elettronica certificata denunciata al Registro
Imprese), che non le aveva contestate nei termini di legge;
il 29.1.2025 era stato poi notificato alla stessa società anche un avviso di intimazione -anche in questo caso non impugnato- riferito alle originarie cartelle, nonchè -per alcune di esse- anche ulteriori atti interruttivi;
il 16.5.2025 la società era stata poi cancellata d'ufficio per mancata ricostituzione della compagine sociale ed essendo divenuta di fatto non escutibile (in base al combinato disposto degli art.li 2291, 2304,2315 e 2318 c.c.), il pagamento era stato richiesto al socio accomandatario, sig. Ricorrente_1, obbligato solidale, unico destinatario delle cartelle impugnate in questa sede. Per tale motivo il ricorso della società e del sig. IC erano inammissibili;
quanto alla prima poiché cessata/cancellata e quindi inesistente, quanto al secondo poiché socio accomandante ed, inoltre, fuoriuscito il 6.2.2020 dalla Ricorrente_3 AS. Era invece infondata e inammissibile l'impugnativa del sig. Ricorrente_1, il quale era o doveva essere a conoscenza delle precedenti notifiche in quanto socio unico, amministratore, legale rappresentante e obbligato solidale della società; fermo restando che, tenuto conto della sospensione emergenziale dei termini, la notifica delle originarie cartelle era tempestiva,
l'eventuale eccezione di decadenza era tardiva in quanto non mossa a seguito della notifica alla società delle originarie cartelle, dei successivi atti interruttivi e dell'intimazione di pagamento, con conseguente cristallizzazione dei debiti richiesti. L'eventuale e non chiara contestazione di prescrizione del debito era parimente infondata tenendo conto della successione delle notifiche dimostrata dalle allegazioni in atti. La presunta omissione della notifica dell'avviso di irregolarità, (solo accennata a pag. 1 del ricorso), infine, era un'eccezione inammissibile poiché avrebbe dovuto essere contestata all'ente impositore, non coinvolto invece nel giudizio dal ricorrente;
analogamente incomprensibile -per lo stesso motivo- era la richiesta di condanna alle spese dell'Ufficio indicata nelle conclusioni.
Il 13.2.2026, riunti i ricorsi per connessione, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, esaminati gli atti di causa e valutate le deduzioni e produzioni delle parti, dichiara inammissibili i ricorsi della Ricorrente_3 AS -in quanto da tempo cessata- e del sig. IC -in quanto soggetto, al pari della società, a cui gli atti impugnati non risultano essere stati indirizzati- e altrettanto inammissibili i ricorsi proposti dal sig. Ricorrente_1.
Va preliminarmente riepilogata la successione dei principali eventi (pacifica o documentata in atti) comuni ai cinque procedimenti: fuoriuscita dalla società del sig. IC (già socio accomandante della stessa) il 6.2.2020; sospensione delle attività esattoriali con salvaguardia dei termini di decadenza/ prescrizione (Pandemia Covid. Art. 68, DL 18/2020) dall'8.3.2020 fino a 31.8.2021; regolare notificazione delle cartelle originarie con PEC alla società debitrice rispettivamente il 2.11.2023, il 24.4.2023, il 22.2.2023, il 21.3.2022 e il 1°.10.2021; sospensione delle attività esattoriali (Alluvione Romagna) dal 1.5.2023 fino a
31.8.2023; notificazione avviso di intimazione alla società il 29.1.2025; cessazione/cancellazione della società il 16.5.2025 con conseguente possibilità di escussione del socio accomandatario, solidalmente responsabile con la AS;
notificazione delle cartelle al sig. Ricorrente_1 il 29.7.2025.
Tenendo conto di ciò i ricorsi vanno ritenuti inammissibili.
Per quanto attiene alla Ricorrente_3 AS (cessata per mancata ricostituzione della compagine societaria e cancellata d'ufficio il 16.5.2025) e al sig. IC (già socio accomandante della stessa e comunque fuoriuscito il 6.2.2020) poiché entrambi carenti della legittimazione attiva in quanto gli atti impugnati non sono stati loro indirizzati.
Per quanto attiene alle censure relative alla presunta omissione della notifica dell'avviso di irregolarità perché rivolte all'AER, mentre il soggetto legittimato a interloquire sulle stesse era l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Forlì-Cesena, unica responsabile della eventuale mancanza, ma non evocata nei giudizi instaurati.
Per quanto attiene alle contestazioni del sig. Ricorrente_1 per quanto si dirà. Va premesso che lo stesso, già socio accomandatario e successivamente socio unico della Ricorrente_3 AS di Ricorrente_1, risulta il solo destinatario delle cartelle oggetto dell'attuale impugnativa, quale obbligato solidale con la società, a cui erano state originariamente notificate in maniera regolare -a mezzo PEC- le cartelle mai contestate nei termini di legge, così come non era stata impugnata l'intimazione di pagamento sulle stesse basata notificata il 29.1.2025 sempre alla società; per tale motivo i crediti de quibus si erano cristallizzati e non possono essere ora oggetto di contestazioni tardive da chi, pur essendone legalmente a conoscenza, non li aveva mai in precedenza impugnati. Deve infatti ritenersi che le precedenti cartelle e gli ulteriori atti pregressi, rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati nell'art.19, D.Lgs.n.546/1992, e perfettamente conosciuti dal sig. Ricorrente_1 nella sua veste di socio accomandatario e amministratore della società, non possono essere dallo stesso contestati ora nella sua veste di obbligato solidale (per motivi già in precedenza sussistenti e a lui noti), trattandosi di pretese impositive già cristallizzatesi, azionabili anche nei suoi confronti .
Ferma restando l'assorbente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi anche sotto questo profilo, va aggiunto che pure l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973, appare ictu oculi infondata in base agli atti di causa, sol che si tenga conto, fra l'altro, del condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte in tema effetto “a cascata” sulle annualità successive della sospensione emergenziale dei termini prevista dalla legge (Cass. ord. n.960/2025; Cass. SS.UU. decreto n.1630 del 23 gennaio 2025).
I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell'importo di € 5.000,00, oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Forlì il 13.2.2026
Il Giudice Est. Il Presidente