Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 36
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità della cartella e della procedura di riscossione

    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi in quanto gli atti impugnati non sono stati indirizzati ai ricorrenti Ricorrente_3 AS e IC. Per quanto riguarda il ricorrente Ricorrente_1, si rileva che le cartelle originarie erano state notificate alla società in maniera regolare e mai contestate, così come l'intimazione di pagamento. Pertanto, i crediti si sono cristallizzati e non possono essere oggetto di contestazioni tardive. Inoltre, l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973 è infondata in base agli atti di causa e ai principi giurisprudenziali in tema di sospensione emergenziale dei termini.

  • Inammissibile
    Accertamento della decadenza dal diritto di pretesa

    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi in quanto gli atti impugnati non sono stati indirizzati ai ricorrenti Ricorrente_3 AS e IC. Per quanto riguarda il ricorrente Ricorrente_1, si rileva che le cartelle originarie erano state notificate alla società in maniera regolare e mai contestate, così come l'intimazione di pagamento. Pertanto, i crediti si sono cristallizzati e non possono essere oggetto di contestazioni tardive. Inoltre, l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973 è infondata in base agli atti di causa e ai principi giurisprudenziali in tema di sospensione emergenziale dei termini.

  • Inammissibile
    Condanna alla restituzione delle somme versate

    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi in quanto gli atti impugnati non sono stati indirizzati ai ricorrenti Ricorrente_3 AS e IC. Per quanto riguarda il ricorrente Ricorrente_1, si rileva che le cartelle originarie erano state notificate alla società in maniera regolare e mai contestate, così come l'intimazione di pagamento. Pertanto, i crediti si sono cristallizzati e non possono essere oggetto di contestazioni tardive. Inoltre, l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973 è infondata in base agli atti di causa e ai principi giurisprudenziali in tema di sospensione emergenziale dei termini.

  • Inammissibile
    Condanna alle spese di giudizio

    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi in quanto gli atti impugnati non sono stati indirizzati ai ricorrenti Ricorrente_3 AS e IC. Per quanto riguarda il ricorrente Ricorrente_1, si rileva che le cartelle originarie erano state notificate alla società in maniera regolare e mai contestate, così come l'intimazione di pagamento. Pertanto, i crediti si sono cristallizzati e non possono essere oggetto di contestazioni tardive. Inoltre, l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973 è infondata in base agli atti di causa e ai principi giurisprudenziali in tema di sospensione emergenziale dei termini.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella e della procedura di riscossione

    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi in quanto gli atti impugnati non sono stati indirizzati ai ricorrenti Ricorrente_3 AS e IC. Per quanto riguarda il ricorrente Ricorrente_1, si rileva che le cartelle originarie erano state notificate alla società in maniera regolare e mai contestate, così come l'intimazione di pagamento. Pertanto, i crediti si sono cristallizzati e non possono essere oggetto di contestazioni tardive. Inoltre, l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973 è infondata in base agli atti di causa e ai principi giurisprudenziali in tema di sospensione emergenziale dei termini.

  • Inammissibile
    Accertamento della decadenza dal diritto di pretesa

    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi in quanto gli atti impugnati non sono stati indirizzati ai ricorrenti Ricorrente_3 AS e IC. Per quanto riguarda il ricorrente Ricorrente_1, si rileva che le cartelle originarie erano state notificate alla società in maniera regolare e mai contestate, così come l'intimazione di pagamento. Pertanto, i crediti si sono cristallizzati e non possono essere oggetto di contestazioni tardive. Inoltre, l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973 è infondata in base agli atti di causa e ai principi giurisprudenziali in tema di sospensione emergenziale dei termini.

  • Inammissibile
    Condanna alla restituzione delle somme versate

    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi in quanto gli atti impugnati non sono stati indirizzati ai ricorrenti Ricorrente_3 AS e IC. Per quanto riguarda il ricorrente Ricorrente_1, si rileva che le cartelle originarie erano state notificate alla società in maniera regolare e mai contestate, così come l'intimazione di pagamento. Pertanto, i crediti si sono cristallizzati e non possono essere oggetto di contestazioni tardive. Inoltre, l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973 è infondata in base agli atti di causa e ai principi giurisprudenziali in tema di sospensione emergenziale dei termini.

  • Inammissibile
    Condanna alle spese di giudizio

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  • Inammissibile
    Nullità della cartella e della procedura di riscossione

    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi in quanto gli atti impugnati non sono stati indirizzati ai ricorrenti Ricorrente_3 AS e IC. Per quanto riguarda il ricorrente Ricorrente_1, si rileva che le cartelle originarie erano state notificate alla società in maniera regolare e mai contestate, così come l'intimazione di pagamento. Pertanto, i crediti si sono cristallizzati e non possono essere oggetto di contestazioni tardive. Inoltre, l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973 è infondata in base agli atti di causa e ai principi giurisprudenziali in tema di sospensione emergenziale dei termini.

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    Accertamento della decadenza dal diritto di pretesa

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    Condanna alla restituzione delle somme versate

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    Condanna alle spese di giudizio

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    La Corte dichiara inammissibili i ricorsi in quanto gli atti impugnati non sono stati indirizzati ai ricorrenti Ricorrente_3 AS e IC. Per quanto riguarda il ricorrente Ricorrente_1, si rileva che le cartelle originarie erano state notificate alla società in maniera regolare e mai contestate, così come l'intimazione di pagamento. Pertanto, i crediti si sono cristallizzati e non possono essere oggetto di contestazioni tardive. Inoltre, l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973 è infondata in base agli atti di causa e ai principi giurisprudenziali in tema di sospensione emergenziale dei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 36
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì
    Numero : 36
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo