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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 novembre 2025 la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 684/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
(già ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Pt_1 rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti dagli avv.ti Annamaria De Nicola e Anna Vingiani, elettivamente domiciliati in
Napoli, alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio Parte_ affari giuridico – legali e contenzioso della predetta appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Ferrara CP_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1142/2023 emessa in data 17.2.2023 e pubblicata lo stesso giorno.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28.03.2023, l' Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 1142/2023 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Napoli, con la quale veniva accolta la domanda proposta dal dipendente,
, volta all'accertamento del suo diritto a percepire i compensi dovuti a titolo CP_1 di lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 del CCNL del personale del comparto
Sanità del 20.09.2001, così come sostituito dall'art. 29 del CCNL 2016-2018.
Il – odierna parte appellata - nel giudizio di primo grado, premetteva: a) di essere CP_1
1 dipendente dell' , con la qualifica di collaboratore professionale Parte_2 sanitario infermiere;
b) di aver svolto la propria prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali dall'1.6.2016 al 26.12.2020, così come analiticamente indicati in ricorso, senza tuttavia ricevere il compenso per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione prevista dall'art. 29, comma 6, del C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001, integrativo del C.C.N.L. del Controparte_2
07.04.1999.
L costituitasi nel giudizio di primo grado, in via preliminare, eccepiva Parte_3
l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti reclamati dal ricorrente e nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa ritenendo inapplicabili al caso in esame le norme reclamate dal lavoratore, in quanto, essendo lo stesso un turnista, aveva diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004, che prevede per l'appunto l'indennità per il servizio prestato nel giorno festivo.
Il Giudice di prime cure, aderendo all'ultimo orientamento della Corte di Cassazione sulla questione, accoglieva la domanda proposta dal ricorrente condannando l
[...]
al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 3.864,29, Parte_3 Parte condannando la altresì alle spese di lite.
L'appellante, con il gravame proposto, censurava la sentenza di primo grado per erronea interpretazione delle norme della contrattazione collettiva, ritenendo non cumulabili l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL di settore con la maggiorazione per lavoro festivo reclamata dal lavoratore. Inoltre, contestava la sentenza gravata per omessa pronuncia in merito all'eccepita carenza di prova circa lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali da parte del . Chiedeva, pertanto, la CP_1 riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda introduttiva e con vittoria di spese.
Si costituiva il lavoratore appellato, chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza.
All'udienza di discussione del 28.10.2025 l'appellante non è comparso, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con rituale comunicazione all'appellante.
All'odierna udienza, non essendo ulteriormente comparsa la parte appellante, la
Corte provvedeva come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante,
2 pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del
Codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro "l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio (come risulta dalla comunicazione di Cancelleria, inoltrata e ricevuta in data 28.10.2025),
l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
La natura processuale della pronuncia induce a compensare le spese del grado.
Deve darsi atto dell'astratta sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del
2002.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) dichiara improcedibile l'appello;
b) dichiara compensate le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità nei confronti dell'appellante dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli in data 11.11.2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente
Dr. Gennaro Iacone
3
ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 novembre 2025 la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 684/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
(già ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 Pt_1 rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti dagli avv.ti Annamaria De Nicola e Anna Vingiani, elettivamente domiciliati in
Napoli, alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio Parte_ affari giuridico – legali e contenzioso della predetta appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Ferrara CP_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1142/2023 emessa in data 17.2.2023 e pubblicata lo stesso giorno.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28.03.2023, l' Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 1142/2023 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Napoli, con la quale veniva accolta la domanda proposta dal dipendente,
, volta all'accertamento del suo diritto a percepire i compensi dovuti a titolo CP_1 di lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 del CCNL del personale del comparto
Sanità del 20.09.2001, così come sostituito dall'art. 29 del CCNL 2016-2018.
Il – odierna parte appellata - nel giudizio di primo grado, premetteva: a) di essere CP_1
1 dipendente dell' , con la qualifica di collaboratore professionale Parte_2 sanitario infermiere;
b) di aver svolto la propria prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali dall'1.6.2016 al 26.12.2020, così come analiticamente indicati in ricorso, senza tuttavia ricevere il compenso per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione prevista dall'art. 29, comma 6, del C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001, integrativo del C.C.N.L. del Controparte_2
07.04.1999.
L costituitasi nel giudizio di primo grado, in via preliminare, eccepiva Parte_3
l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti reclamati dal ricorrente e nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa ritenendo inapplicabili al caso in esame le norme reclamate dal lavoratore, in quanto, essendo lo stesso un turnista, aveva diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004, che prevede per l'appunto l'indennità per il servizio prestato nel giorno festivo.
Il Giudice di prime cure, aderendo all'ultimo orientamento della Corte di Cassazione sulla questione, accoglieva la domanda proposta dal ricorrente condannando l
[...]
al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 3.864,29, Parte_3 Parte condannando la altresì alle spese di lite.
L'appellante, con il gravame proposto, censurava la sentenza di primo grado per erronea interpretazione delle norme della contrattazione collettiva, ritenendo non cumulabili l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL di settore con la maggiorazione per lavoro festivo reclamata dal lavoratore. Inoltre, contestava la sentenza gravata per omessa pronuncia in merito all'eccepita carenza di prova circa lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali da parte del . Chiedeva, pertanto, la CP_1 riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda introduttiva e con vittoria di spese.
Si costituiva il lavoratore appellato, chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza.
All'udienza di discussione del 28.10.2025 l'appellante non è comparso, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con rituale comunicazione all'appellante.
All'odierna udienza, non essendo ulteriormente comparsa la parte appellante, la
Corte provvedeva come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante,
2 pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del
Codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro "l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio (come risulta dalla comunicazione di Cancelleria, inoltrata e ricevuta in data 28.10.2025),
l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
La natura processuale della pronuncia induce a compensare le spese del grado.
Deve darsi atto dell'astratta sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del
2002.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) dichiara improcedibile l'appello;
b) dichiara compensate le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità nei confronti dell'appellante dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli in data 11.11.2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente
Dr. Gennaro Iacone
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