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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1574 dell'anno 2023
TRA già in persona dell'Amministratore Unico – Parte_1 Parte_2 Parte_3
– legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato
[...] depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. ALFREDO SCIALÒ
APPELLANTE
E
in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti per Notar del Per_1
14.3.2018, dall'avv. Pasquale D'Onofrio unitamente al quale è elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via S. Lucia n. 81
APPELLATO
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 31 marzo 2023, la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1526 pronunziata in data 6 ottobre 2022 dal Tribunale di Avellino con la quale era stata rigettata la opposizione proposta da essa appellante contro il decreto dirigenziale n. 83 del 15.11.2018.
Ha dedotto che il primo Giudice aveva ritenuto che essa società appellante non avesse fornito prova sufficiente a superare la presunzione di colpevolezza per l'avvenuto superamento, nel depuratore di reflui urbani sito nel Comune di Roccabascerana, dei limiti di cui alla Tabella 3 all. 5 alla parte III del D. Lvo 152/2006. Detta statuizione, tuttavia, confliggeva con le risultanze della c.t.u. espletata in corso di giudizio. L'ausiliare, infatti, dopo avere esaminato le caratteristiche del depuratore gestito da essa appellante, aveva escluso la responsabilità nell'evento sanzionato né la gravata sentenza giustificava, sotto il profilo tecnico, le ragioni per le quali era configurabile la responsabilità né, sotto il profilo processuale, le ragioni per le quali non si era correttamente qualificata la consulenza come percipiente e quindi sufficiente a comprovare quanto accertato dal c.t.u..
Con il secondo motivo di appello ha, poi, censurato la sentenza per avere ritenuto violato il valore limite per l'e. coli senza considerare che l'autorizzazione allo scarico non conteneva alcuna previsione in relazione al detto parametro.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato con conseguente annullamento, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, la appellata ha sostenuto la infondatezza del gravame ed ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
Con decreto n. 20/2025 la Corte di Appello di Napoli ha disposto la riassegnazione della causa a questa Sezione lavoro.
In esito al deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene oggi decisa.
3. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo la società appellante, gestore dell'impianto di depurazione del ha censurato la gravata sentenza per violazione del principio Controparte_2 di colpevolezza ex art. 3 della legge 689/1981.
3.1 La norma, come è noto, prevede che, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi interpretativi dettati dalla costante giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la norma in commento radica una presunzione di colpevolezza in capo all'autore della condotta illecita sanzionata e che sullo stesso grava l'onere di provare di avere agito senza colpa o la sussistenza dei presupposti delle esimenti (così, tra molte altre, n. 24386 del 2023; Cass. n. 6351/2022,
Cass. n. 11777 del 2020; Cass. n. 24081 del 2019).
In materia di sanzioni amministrative, infatti, poiché la disciplina attiene ad una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, queste sono incentrate sulla mera condotta degli autori degli illeciti, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, con la conseguenza che il giudizio di colpevolezza si ricollega a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando
l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della suitas del comportamento inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (così Cass., Sez. Un., n. 20930 del 2009; Cass. n. 9546 del 2018; Cass. n.
16517 del 2020).
Con riferimento, infine, agli illeciti correlati alla depurazione delle acque reflue urbane, la Suprema Corte ha precisato che il T.U. sull'Ambiente attribuisce al gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione previsti nell'Allegato 5.
In particolare, sul gestore grava l'obbligo di verificare in continuazione l'idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi, per cui in caso contrario sorge in capo allo stesso l'obbligo di attivarsi per effettuare i necessari interventi o denunziare all'ente proprietario dell'impianto le anomalie che ne impediscono il normale funzionamento. Pertanto, il gestore dell'impianto di depurazione da cui origina lo scarico riscontrato non in regola con i limiti di accettabilità previsti per legge è oggettivamente responsabile dell'accertata violazione, a meno che non ne dimostri la riconducibilità al fatto del terzo, avvenuto contro la sua volontà e senza possibilità di ovviarvi per tempo
(cfr. Cass. sentenza n. 26162 del 7/10/2024 ma anche ib. n. 11479/2006).
3.2 Nel caso che qui ne occupa, la difesa dell' sostiene che sia stata raggiunta Pt_1 prova sufficiente dell'esonero da responsabilità a mezzo, in particolare, della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado.
L'ausiliare, infatti, ha accertato che l'unità di clorazione dell'impianto di depurazione, ubicato in un'area interessata da copiose piogge in diversi periodi dell'anno, per come progettata e realizzata, non è idonea a garantire sempre un abbattimento della carica batterica patogena presente nelle acque reflue, ciò è stato sicuramente causa del valore anomalo di “Escherichia Coli” riscontrato nel campione esaminato dall'ARPAC e che, pertanto, non può esserci stata responsabilità da parte di ditta affidataria del Pt_2 servizio di gestione dell'impianto all'epoca della vicenda. Sostiene la appellante che il primo Giudice non aveva considerato correttamente il carattere percipiente della consulenza e la aveva ritenuta insufficiente a sorreggere l'annullamento della ordinanza senza, tuttavia, supportare la motivazione con elementi tecnici che potessero contrastare gli accertamenti dell'ausiliare.
La censura non può essere condivisa.
Il primo Giudice, infatti, ha precisato che la responsabilità del gestore non poteva essere esclusa a causa delle manchevolezze tecniche dell'impianto che non costituivano una circostanza imprevedibile od inevitabile né erano state formalmente denunziate all'amministrazione comunale al fine di sollecitarne l'intervento.
La gravata sentenza, inoltre, ha escluso la rilevanza degli eventi meteorologici atteso che non era stato né dedotto né comprovato che, in concomitanza del prelievo disposto dall'A.R.P.A.C., si fossero verificate precipitazioni anomale o fenomeni eccezionali od imprevedibili.
In altri termini, il primo Giudice ha fatto corretta applicazione dei principi interpretativi sopra enunziati ed ha affermato che sul gestore dell'impianto grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi. Lo stesso, dunque, non può invocare a propria discolpa i difetti di vetustà o inadeguatezza a lui ben noti e per i quali non ha predisposto sufficienti rimedi tecnici.
Le conclusioni del consulente, dunque, seppure tecnicamente ineccepibili, non appaiono, in diritto, rilevanti al fine della esclusione della responsabilità.
4. Con il secondo motivo di appello la censura la gravata sentenza per avere Pt_1 configurato l'illecito pur in assenza di un valore limite di legge per il parametro e.coli. .
La tabella allegata al D. Lvo 152/2006, infatti, demandava all'autorità competente di fissare il parametro in sede di autorizzazione allo scarico. Nel caso di specie la autorizzazione non conteneva alcuna previsione e, dunque, non poteva configurarsi alcun illecito.
La censura non può essere condivisa.
Come analiticamente precisato nella sentenza appellata, infatti, la autorizzazione per l'impianto per cui è causa richiama espressamente le tabelle 1 e 3 allegato 5 del D. Lvo
152/2006 che contengono la previsione di un limite non superiore a 5000 UFC/100 ml..
Che si tratti di un limite suscettibile di modifica ad opera dell'autorità competente al fine di meglio correlare il limite stesso alla situazione ambientale ed igienico sanitaria del corpo idrico recettore non è, nel caso di specie, rilevante ai fini della configurabilità dell'illecito atteso che la autorizzazione contiene una norma di chiusura: per quanto non espressamente stabilito nella presente autorizzazione valgono le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
Dunque, deve intendersi espressamente richiamato il valore sopra indicato ampiamente superato nell'impianto gestito dalla appellante.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato e la società appellante condannata alla rifusione delle spese del grado nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022.
Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.458,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
In Napoli, il 15 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1574 dell'anno 2023
TRA già in persona dell'Amministratore Unico – Parte_1 Parte_2 Parte_3
– legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato
[...] depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. ALFREDO SCIALÒ
APPELLANTE
E
in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti per Notar del Per_1
14.3.2018, dall'avv. Pasquale D'Onofrio unitamente al quale è elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via S. Lucia n. 81
APPELLATO
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 31 marzo 2023, la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1526 pronunziata in data 6 ottobre 2022 dal Tribunale di Avellino con la quale era stata rigettata la opposizione proposta da essa appellante contro il decreto dirigenziale n. 83 del 15.11.2018.
Ha dedotto che il primo Giudice aveva ritenuto che essa società appellante non avesse fornito prova sufficiente a superare la presunzione di colpevolezza per l'avvenuto superamento, nel depuratore di reflui urbani sito nel Comune di Roccabascerana, dei limiti di cui alla Tabella 3 all. 5 alla parte III del D. Lvo 152/2006. Detta statuizione, tuttavia, confliggeva con le risultanze della c.t.u. espletata in corso di giudizio. L'ausiliare, infatti, dopo avere esaminato le caratteristiche del depuratore gestito da essa appellante, aveva escluso la responsabilità nell'evento sanzionato né la gravata sentenza giustificava, sotto il profilo tecnico, le ragioni per le quali era configurabile la responsabilità né, sotto il profilo processuale, le ragioni per le quali non si era correttamente qualificata la consulenza come percipiente e quindi sufficiente a comprovare quanto accertato dal c.t.u..
Con il secondo motivo di appello ha, poi, censurato la sentenza per avere ritenuto violato il valore limite per l'e. coli senza considerare che l'autorizzazione allo scarico non conteneva alcuna previsione in relazione al detto parametro.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato con conseguente annullamento, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, la appellata ha sostenuto la infondatezza del gravame ed ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
Con decreto n. 20/2025 la Corte di Appello di Napoli ha disposto la riassegnazione della causa a questa Sezione lavoro.
In esito al deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene oggi decisa.
3. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo la società appellante, gestore dell'impianto di depurazione del ha censurato la gravata sentenza per violazione del principio Controparte_2 di colpevolezza ex art. 3 della legge 689/1981.
3.1 La norma, come è noto, prevede che, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi interpretativi dettati dalla costante giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la norma in commento radica una presunzione di colpevolezza in capo all'autore della condotta illecita sanzionata e che sullo stesso grava l'onere di provare di avere agito senza colpa o la sussistenza dei presupposti delle esimenti (così, tra molte altre, n. 24386 del 2023; Cass. n. 6351/2022,
Cass. n. 11777 del 2020; Cass. n. 24081 del 2019).
In materia di sanzioni amministrative, infatti, poiché la disciplina attiene ad una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, queste sono incentrate sulla mera condotta degli autori degli illeciti, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, con la conseguenza che il giudizio di colpevolezza si ricollega a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando
l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della suitas del comportamento inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (così Cass., Sez. Un., n. 20930 del 2009; Cass. n. 9546 del 2018; Cass. n.
16517 del 2020).
Con riferimento, infine, agli illeciti correlati alla depurazione delle acque reflue urbane, la Suprema Corte ha precisato che il T.U. sull'Ambiente attribuisce al gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione previsti nell'Allegato 5.
In particolare, sul gestore grava l'obbligo di verificare in continuazione l'idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi, per cui in caso contrario sorge in capo allo stesso l'obbligo di attivarsi per effettuare i necessari interventi o denunziare all'ente proprietario dell'impianto le anomalie che ne impediscono il normale funzionamento. Pertanto, il gestore dell'impianto di depurazione da cui origina lo scarico riscontrato non in regola con i limiti di accettabilità previsti per legge è oggettivamente responsabile dell'accertata violazione, a meno che non ne dimostri la riconducibilità al fatto del terzo, avvenuto contro la sua volontà e senza possibilità di ovviarvi per tempo
(cfr. Cass. sentenza n. 26162 del 7/10/2024 ma anche ib. n. 11479/2006).
3.2 Nel caso che qui ne occupa, la difesa dell' sostiene che sia stata raggiunta Pt_1 prova sufficiente dell'esonero da responsabilità a mezzo, in particolare, della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado.
L'ausiliare, infatti, ha accertato che l'unità di clorazione dell'impianto di depurazione, ubicato in un'area interessata da copiose piogge in diversi periodi dell'anno, per come progettata e realizzata, non è idonea a garantire sempre un abbattimento della carica batterica patogena presente nelle acque reflue, ciò è stato sicuramente causa del valore anomalo di “Escherichia Coli” riscontrato nel campione esaminato dall'ARPAC e che, pertanto, non può esserci stata responsabilità da parte di ditta affidataria del Pt_2 servizio di gestione dell'impianto all'epoca della vicenda. Sostiene la appellante che il primo Giudice non aveva considerato correttamente il carattere percipiente della consulenza e la aveva ritenuta insufficiente a sorreggere l'annullamento della ordinanza senza, tuttavia, supportare la motivazione con elementi tecnici che potessero contrastare gli accertamenti dell'ausiliare.
La censura non può essere condivisa.
Il primo Giudice, infatti, ha precisato che la responsabilità del gestore non poteva essere esclusa a causa delle manchevolezze tecniche dell'impianto che non costituivano una circostanza imprevedibile od inevitabile né erano state formalmente denunziate all'amministrazione comunale al fine di sollecitarne l'intervento.
La gravata sentenza, inoltre, ha escluso la rilevanza degli eventi meteorologici atteso che non era stato né dedotto né comprovato che, in concomitanza del prelievo disposto dall'A.R.P.A.C., si fossero verificate precipitazioni anomale o fenomeni eccezionali od imprevedibili.
In altri termini, il primo Giudice ha fatto corretta applicazione dei principi interpretativi sopra enunziati ed ha affermato che sul gestore dell'impianto grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi. Lo stesso, dunque, non può invocare a propria discolpa i difetti di vetustà o inadeguatezza a lui ben noti e per i quali non ha predisposto sufficienti rimedi tecnici.
Le conclusioni del consulente, dunque, seppure tecnicamente ineccepibili, non appaiono, in diritto, rilevanti al fine della esclusione della responsabilità.
4. Con il secondo motivo di appello la censura la gravata sentenza per avere Pt_1 configurato l'illecito pur in assenza di un valore limite di legge per il parametro e.coli. .
La tabella allegata al D. Lvo 152/2006, infatti, demandava all'autorità competente di fissare il parametro in sede di autorizzazione allo scarico. Nel caso di specie la autorizzazione non conteneva alcuna previsione e, dunque, non poteva configurarsi alcun illecito.
La censura non può essere condivisa.
Come analiticamente precisato nella sentenza appellata, infatti, la autorizzazione per l'impianto per cui è causa richiama espressamente le tabelle 1 e 3 allegato 5 del D. Lvo
152/2006 che contengono la previsione di un limite non superiore a 5000 UFC/100 ml..
Che si tratti di un limite suscettibile di modifica ad opera dell'autorità competente al fine di meglio correlare il limite stesso alla situazione ambientale ed igienico sanitaria del corpo idrico recettore non è, nel caso di specie, rilevante ai fini della configurabilità dell'illecito atteso che la autorizzazione contiene una norma di chiusura: per quanto non espressamente stabilito nella presente autorizzazione valgono le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
Dunque, deve intendersi espressamente richiamato il valore sopra indicato ampiamente superato nell'impianto gestito dalla appellante.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato e la società appellante condannata alla rifusione delle spese del grado nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022.
Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.458,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
In Napoli, il 15 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa