Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/12/2025, n. 22815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22815 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22815/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9189 del 2025, proposto da AR IN SS, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Petito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ACCERTAMENTO
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero (Spagna) e contrassegnata da n. 37760 e inoltrata il 20.05.2024;
PER LA CO
dell'Amministrazione resistente all'adozione del provvedimento espresso;
PER LA NOMINA
di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AN UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Nello specifico la ricorrente riferisce di aver presentato la domanda di riconoscimento del suddetto titolo abilitante in data 20 maggio 2024 e che è spirato il termine di conclusione del procedimento, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e art.16, co. 2 e 6 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120 dalla presentazione della suindicata istanza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025, la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, alla stregua dell’orientamento consolidatosi presso questo Tribunale.
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
Per ritenere la sussistenza del richiesto obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione.
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 2° maggio 2024, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 (“ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ”), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e al comma 2 del medesimo articolo si prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” .
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel caso di specie, alla data di proposizione del ricorso, tale termine è scaduto, senza che fosse adottato – non emergendo dagli atti di causa elementi probatori contrari – il provvedimento finale espresso da parte dell’autorità procedente, per cui sussiste il silenzio inadempimento del Ministero resistente.
Atteso, dunque, l’obbligo di quest’ultimo di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, il Collegio dispone che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda in ordine alla stessa mediante l’emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, tenuto conto del fatto che trattasi di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste;
Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora, nella qualità di Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra assegnato all’amministrazione.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno, il Collegio ritiene che deve essere respinta, prescindendo dalla conversione del rito, prevista dal comma 6 dell’art. 117 d. lgs. n. 104/2010.
Sul punto, in linea con il consolidato orientamento del giudice amministrativo, si rileva che la pretesa risarcitoria relativa al danno da ritardo refluisce nell’alveo dello schema generale dell’art. 2043 c.c. Ne consegue l’applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda e del principio dispositivo ex art. 2697, comma 1, c.c.
Pertanto, ai fini risarcitori, è necessaria la dimostrazione da parte dell’istante che sussista e che sia ingiusto (ovvero incida su un interesse materiale sottostante) il danno lamentato, che, nel caso specifico, dovrebbe discendere, si rammenta, dal mero ritardo nell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento – dall’esito incerto - avviato con la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione di docente, conseguito all’estero. Inoltre, il danno deve essere provato e allegato nel suo esatto ammontare.
Tutti elementi rispetto ai quali non risulta adempiuto da parte ricorrente l’onere probatorio e di allegazione sulla stessa incombente.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto limitatamente alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente, con correlativo obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso, e che debba, invece, essere respinto quanto alla domanda di risarcimento del danno.
Sussistono giustificate ragioni, attesa la parziale soccombenza, per disporre la compensazione delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento presentata dal ricorrente e, per l’effetto:
- - ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- - dispone che, per il caso di inutile decorso del termine anzidetto, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta e con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta);
- respinge la domanda risarcitoria;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TO, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
AN UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN UD | NA TO |
IL SEGRETARIO