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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Sacro Cuore 5 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PPT n. 09984202500000314001 IRPEF-ALTRO 2010
- PPT n. 09984202500000314001 IRPEF-ALTRO 2011
- PPT n. 09984202500000314001 RADIODIFFUSIONI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2025 depositato il 15/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.02.2025 l'Agenzia delle Entrate di Rovigo notificava al signor Ricorrente_1 l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 09984202500000314001 riferibili a crediti riportati nella cartella n.
09920180000554088000 e negli avvisi di accertamento n. T6U01730000/2025 e n. T6U017300003/2015.
Sul presupposto che detto pignoramento troverebbe fondamento in precedente intimazione di pagamento già impugnata per incompetenza territoriale senza che risulti depositata la relativa sentenza, il signor Ricorrente_1 impugnava l'odierno pignoramento rilevando l'illegittimità dell'atto impositivo per incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo, essendo residente a [...]; assumeva inoltre che i crediti vantati risulterebbero ampiamente prescritti essendosi superato il termine decennale fra la notifica degli avvisi di accertamento (30.1.2015) e la notifica del predetto pignoramento presso terzi (06.02.2025).
In relazione all'incompetenza territoriale osservava che in materia di riscossione dei tributi, il
Concessionario territorialmente competente doveva essere quello che opera nel medesimo domicilio fiscale del contribuente. Al riguardo richiamava molteplici sentenze emesse da diversi Giudici Territoriali.
Relativamente alla prescrizione della pretesa erariale e dei relativi interessi e sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Rovigo osservando che l'impugnazione si limitava a tre titoli di natura tributaria (cartella 09920180000554088000 e avvisi di accertamento n. T6U01730000/2025 e n.
T6U017300003/2015) i quali erano attinenti ad una precedente intimazione di pagamento già impugnata per le medesime motivazioni, ed il cui giudizio si era concluso negativamente per il signor Ricorrente_1 con il deposito del dispositivo n. 46/2025 del 19.3.2025. Al riguardo rilevava l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem. Relativamente alla eccepita incompetenza territoriale, evidenziava la legittimità dell'operato del Concessionario osserva che da tempo erano stati tolti i limiti territoriali dei
Concessionari alla Riscossione. Per quanto attiene alla vantata prescrizione dei crediti azionati, evidenziava gli originari atti impositivi erano stati seguiti da innumerevoli atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni esposte in ricorso appaiono infondate per le motivazioni che si andranno ad esporre.
Sostanzialmente il ricorso del signor Ricorrente_1 poggia su due motivazioni:
1. incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate che ha notificato l'atto impositivo;
2. prescrizione della pretesa erariale, nonché degli interessi e delle sanzioni.
Per quanto attiene la sollevata “incompetenza territoriale” dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo, si osserva che dal 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite ad Equitalia spa per arrivare all'odierna Agenzia delle Entrate Riscossione. Con tali riforme sono venute meno le concessioni e quindi i limiti provinciali del potere esattivo concesso alle stesse. Con un unico Agente della riscossione, che appunto svolge l'attività di riscossione in ambito nazionale, sono venute e mancare i precedenti limiti territoriali.
Per quanto attiene l'eccepita prescrizione dei crediti tributari vantati dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, dalla documentazione prodotta dalla stessa appare evidente che nel tempo (16.10.2019,
29.10.20121, 29.07.2024) al contribuente sono stati notificati ripetuti atti che più volte ribadito le medesime pretese erariali. Atti che si sono succeduti a meno di cinque anni l'uno dall'altro. Le spese, comprensive quelle relative alla fase sospensiva, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro
1.500,00 onnicomprensive.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Sacro Cuore 5 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PPT n. 09984202500000314001 IRPEF-ALTRO 2010
- PPT n. 09984202500000314001 IRPEF-ALTRO 2011
- PPT n. 09984202500000314001 RADIODIFFUSIONI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2025 depositato il 15/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.02.2025 l'Agenzia delle Entrate di Rovigo notificava al signor Ricorrente_1 l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 09984202500000314001 riferibili a crediti riportati nella cartella n.
09920180000554088000 e negli avvisi di accertamento n. T6U01730000/2025 e n. T6U017300003/2015.
Sul presupposto che detto pignoramento troverebbe fondamento in precedente intimazione di pagamento già impugnata per incompetenza territoriale senza che risulti depositata la relativa sentenza, il signor Ricorrente_1 impugnava l'odierno pignoramento rilevando l'illegittimità dell'atto impositivo per incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo, essendo residente a [...]; assumeva inoltre che i crediti vantati risulterebbero ampiamente prescritti essendosi superato il termine decennale fra la notifica degli avvisi di accertamento (30.1.2015) e la notifica del predetto pignoramento presso terzi (06.02.2025).
In relazione all'incompetenza territoriale osservava che in materia di riscossione dei tributi, il
Concessionario territorialmente competente doveva essere quello che opera nel medesimo domicilio fiscale del contribuente. Al riguardo richiamava molteplici sentenze emesse da diversi Giudici Territoriali.
Relativamente alla prescrizione della pretesa erariale e dei relativi interessi e sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Rovigo osservando che l'impugnazione si limitava a tre titoli di natura tributaria (cartella 09920180000554088000 e avvisi di accertamento n. T6U01730000/2025 e n.
T6U017300003/2015) i quali erano attinenti ad una precedente intimazione di pagamento già impugnata per le medesime motivazioni, ed il cui giudizio si era concluso negativamente per il signor Ricorrente_1 con il deposito del dispositivo n. 46/2025 del 19.3.2025. Al riguardo rilevava l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem. Relativamente alla eccepita incompetenza territoriale, evidenziava la legittimità dell'operato del Concessionario osserva che da tempo erano stati tolti i limiti territoriali dei
Concessionari alla Riscossione. Per quanto attiene alla vantata prescrizione dei crediti azionati, evidenziava gli originari atti impositivi erano stati seguiti da innumerevoli atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni esposte in ricorso appaiono infondate per le motivazioni che si andranno ad esporre.
Sostanzialmente il ricorso del signor Ricorrente_1 poggia su due motivazioni:
1. incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate che ha notificato l'atto impositivo;
2. prescrizione della pretesa erariale, nonché degli interessi e delle sanzioni.
Per quanto attiene la sollevata “incompetenza territoriale” dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo, si osserva che dal 2006 è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite ad Equitalia spa per arrivare all'odierna Agenzia delle Entrate Riscossione. Con tali riforme sono venute meno le concessioni e quindi i limiti provinciali del potere esattivo concesso alle stesse. Con un unico Agente della riscossione, che appunto svolge l'attività di riscossione in ambito nazionale, sono venute e mancare i precedenti limiti territoriali.
Per quanto attiene l'eccepita prescrizione dei crediti tributari vantati dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, dalla documentazione prodotta dalla stessa appare evidente che nel tempo (16.10.2019,
29.10.20121, 29.07.2024) al contribuente sono stati notificati ripetuti atti che più volte ribadito le medesime pretese erariali. Atti che si sono succeduti a meno di cinque anni l'uno dall'altro. Le spese, comprensive quelle relative alla fase sospensiva, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro
1.500,00 onnicomprensive.