Articolo 37 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 36Articolo 38
Versione
14 maggio 1982
Art. 37. (Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi regionali)

Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.
Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.
In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la piu' elevata qualifica e, in caso di parita', che abbia maggiore anzianita' nella qualifica stessa.
Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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