Articolo 8 della Legge 23 dicembre 1994, n. 726
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14 gennaio 1995
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
3. Per l'anno finanziario 1995 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1995, delle somme versate al capitolo 3548 dell'entrata del bilancio dello Stato dai gestori delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , vedi nota all'art. 3.
- Il testo del comma 2 dell'art. 358 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e' il seguente:
"2. Per le spese necessarie in relazione agli accertamenti da compiersi ai fini della concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole, e comunque in relazione a servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori interessati provvedono a versare, in conto entrate tesoro, la somma che sara' loro di volta in volta richiesta, salvo conguaglio con le spese che saranno state effettivamente sostenute".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1995