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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2360/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17498/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240107273479501 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2106/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 71 2024 01072734 79, portante la pretesa a titolo di Irpef scaturente dal controllo ex art 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2020 dal de cuius indicato in atti, deceduto nel 2023, per un totale di euro 6.232,27.
A sostegno della propria domanda eccepiva il difetto di legittimazione passiva, per essere lo stesso erede con beneficio d'inventario di un asse ereditario incapiente, allegando che l'unico bene caduto in successione
è un immobile in Indirizzo_1, già colpito da pignoramento e trasferito a terzi con decreto di trasferimento del Tribunale di Napoli del 2025, trascritto in data 23.7.2025.
La Direzione Provinciale II di Napoli eccepisce preliminarmente l'irregolarità del ricorso, siccome privo di firma digitale e non redatto in formato nativo digitale. Nel merito, l'amministrazione si oppone all'accoglimento del ricorso evidenziando che il ricorrente non avrebbe assolto all'onere della prova riguardo alla incapienza dell'asse ereditario.
Resiste in giudizio Agenzia delle Entrate IO che eccepisce la tardività del ricorso e la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni che attengono alla successione ereditaria e alla esigibilità del credito tributario. Nel merito, la resistente obietta che la circostanza addotta dal ricorrente a fondamento del proprio gravame (limitazione della responsabilità conseguente alla accettazione dell'eredità con beneficio di inventario) attiene alla fase esecutiva e non inficia la legittimità dell'atto impugnato.
Con memoria del 23.1.2026 la resistente ribadisce le proprie conclusioni.
Con ordinanza n. 7114 del 6.11.2025 la Corte ha accolto la richiesta di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Agenzia delle Entrate IO.
Va premesso che l'art. 21, comma 1, d.lgs, 546/92, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'amministrazione finanziaria
è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (Cass.
Civ., sez. V, n. 10209/2018; n. 2728/11).
Ciò posto, nel caso di specie, Agenzia delle Entrate IO ha comprovato, mediante allegazione della attestazione di consegna della cartella impugnata, che quest'ultima è stata notificata in data 26.6.2025; pertanto, il termine di impugnazione scadeva il 25.9.2025 tenuto conto della sospensione feriale.
Viceversa, il ricorso è stato notificato il 26.9.2025 e, pertanto, è tardivo.
La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17498/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240107273479501 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2106/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 71 2024 01072734 79, portante la pretesa a titolo di Irpef scaturente dal controllo ex art 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2020 dal de cuius indicato in atti, deceduto nel 2023, per un totale di euro 6.232,27.
A sostegno della propria domanda eccepiva il difetto di legittimazione passiva, per essere lo stesso erede con beneficio d'inventario di un asse ereditario incapiente, allegando che l'unico bene caduto in successione
è un immobile in Indirizzo_1, già colpito da pignoramento e trasferito a terzi con decreto di trasferimento del Tribunale di Napoli del 2025, trascritto in data 23.7.2025.
La Direzione Provinciale II di Napoli eccepisce preliminarmente l'irregolarità del ricorso, siccome privo di firma digitale e non redatto in formato nativo digitale. Nel merito, l'amministrazione si oppone all'accoglimento del ricorso evidenziando che il ricorrente non avrebbe assolto all'onere della prova riguardo alla incapienza dell'asse ereditario.
Resiste in giudizio Agenzia delle Entrate IO che eccepisce la tardività del ricorso e la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni che attengono alla successione ereditaria e alla esigibilità del credito tributario. Nel merito, la resistente obietta che la circostanza addotta dal ricorrente a fondamento del proprio gravame (limitazione della responsabilità conseguente alla accettazione dell'eredità con beneficio di inventario) attiene alla fase esecutiva e non inficia la legittimità dell'atto impugnato.
Con memoria del 23.1.2026 la resistente ribadisce le proprie conclusioni.
Con ordinanza n. 7114 del 6.11.2025 la Corte ha accolto la richiesta di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Agenzia delle Entrate IO.
Va premesso che l'art. 21, comma 1, d.lgs, 546/92, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'amministrazione finanziaria
è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (Cass.
Civ., sez. V, n. 10209/2018; n. 2728/11).
Ciò posto, nel caso di specie, Agenzia delle Entrate IO ha comprovato, mediante allegazione della attestazione di consegna della cartella impugnata, che quest'ultima è stata notificata in data 26.6.2025; pertanto, il termine di impugnazione scadeva il 25.9.2025 tenuto conto della sospensione feriale.
Viceversa, il ricorso è stato notificato il 26.9.2025 e, pertanto, è tardivo.
La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.