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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R N. 918/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa CA HI Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 8.2.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Vecchio ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Sant'Anselmo n. 8, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f. ), nato a [...] in data [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Tommaso Confalonieri ed elettivamente domiciliato in Monza, Via Buonarroti n. 32, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 18.11.2025 hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del presente giudizio alle seguenti conclusioni congiunte:
1. Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il martedì ed il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 circa;
a weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore 9.30 circa sino alle ore 20.30 il sabato e alle ore 16.30 circa la domenica;
le parti sono altresì d'accordo a prevedere
l'introduzione del pernottamento della minore presso il padre in corrispondenza dei weekend alternati di spettanza paterna con previsione che quindi il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9.30 circa sino alla domenica sera alle ore 19.00 circa e ciò a decorrere da inizio febbraio 2026, salvo diversa indicazione da parte dei Servizi Sociali incaricati;
. periodo natalizio 2025: giorno della Vigilia con la madre e giorno di natale 2025 con il padre;
la madre potrà recarsi in montagna con la minore dal 26 dicembre al 1 gennaio 2026; restante periodo secondo la regolamentazione ordinaria, fatti salvi diversi e e migliori accordi tra genitori;
da natale 2026 ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per metà del periodo di sospensione scolastica comprendente ad anni alterni tra genitori Natale e Capodanno;
vacanze pasquali nel periodo di sospensione scolastica ad anni alterni tra genitori;
pasqua 2026 con la mamma;
vacanze estive 2025 una settimana consecutiva con il padre e due settimane consecutive con la madre da concordare tra genitori entro il 30.05 di ciascun anno;
periodi estivi successivi (a decorrere dall'anno 2027) due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordarsi tra genitori entro il 30.05 di ciascun anno, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
3. Conferma del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Servizi Sociali di
Milano concerto con i Servizi Sociali di Cinisello Balsamo) in ordine al diritto di visita tra padre e figlia minore verificando in particolare la corrispondenza all'interesse della minore del predetto calendario di visite con facoltà di intervenire nella predetta regolamentazione quanto in particolare al pernottamento della minore presso il padre, con facoltà di sospensione e/o ampliamento del pernottamento tenuto conto del benessere psicoemotivo della minore medesima;
4. Il padre a decorrere dal mese di marzo 2024 verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 del mese l'importo di euro 150,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici IS (prima rivalutazione marzo 2025 con riferimento a marzo 2024) ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Monza ed al 50% delle spese per nido privato ed il 100% di spese per il corso di nuoto a carico del padre;
a decorrere dal mese di agosto 2026 il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 del mese l'importo mensile di euro 320,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici IS (prima rivalutazione agosto 2027 con riferimento a agosto 2026) ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Monza; questa regolamentazione tiene conto dell'iscrizione della minore per l'anno 2026 ad una scuola dell'infanzia statale/comunale; il padre continuerà a sostenere integralmente le spese per il corso di nuoto della minore;
5. La madre continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico dovuto per la figlia minore;
6. Spese di lite compensate tra le parti” MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Castellana Grotte in data 16.7.2022 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Castellana Grotte
– anno 2022, n. 47, P.II, Serie C) in regime di separazione dei beni. Per_ Dalla loro unione è nata (in data 15.4.2023).
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale, sentenza non definitiva n. 1561/2024 di separazione personale dei coniugi
(pubblicata in data 29.5.2024).
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni congiunte possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia risultando le pattuizioni oggetto di accordo tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando idonee ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti. Parimenti le ulteriori pattuizioni negoziali possono essere recepite.
Deve inoltre disporsi la prosecuzione degli interventi e del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti in quanto conforme all'esclusivo interesse della prole minore, secondo quanto meglio indicato in dispositivo, in adesione anche alle indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e dell'accordo delle parti sul punto.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e l'accordo delle parti, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale, sentenza non definitiva n. 1561/2024 di separazione personale dei coniugi (pubblicata in data 29.5.2024), così decide:
1) PROVVEDE in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con i rispettivi
Servizi specialistici della ASST continuino nell'attività già compiutamente delegata con i precedenti provvedimenti, avviando e/o proseguendo tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per il minore ovvero a supporto dei genitori, con svolgimento di un'attenta attività di monitoraggio verificando in particolare la corrispondenza all'interesse della minore del predetto calendario di visite con facoltà di intervenire nella predetta regolamentazione quanto in particolare al pernottamento della minore presso il padre, con facoltà di sospensione e/o ampliamento del pernottamento tenuto conto del benessere psicoemotivo della minore medesima, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la prole minore;
3) COMPENSA interamente le spese di lite;
4) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
MANDA al Cancelliere per quanto di competenza e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di
Cinisello Balsamo.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 20.11.2025
IL PRESIDENTE
CA HI
IL GIUDICE EST.
ND AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa CA HI Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 8.2.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Vecchio ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Sant'Anselmo n. 8, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f. ), nato a [...] in data [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Tommaso Confalonieri ed elettivamente domiciliato in Monza, Via Buonarroti n. 32, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 18.11.2025 hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del presente giudizio alle seguenti conclusioni congiunte:
1. Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il martedì ed il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 circa;
a weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore 9.30 circa sino alle ore 20.30 il sabato e alle ore 16.30 circa la domenica;
le parti sono altresì d'accordo a prevedere
l'introduzione del pernottamento della minore presso il padre in corrispondenza dei weekend alternati di spettanza paterna con previsione che quindi il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 9.30 circa sino alla domenica sera alle ore 19.00 circa e ciò a decorrere da inizio febbraio 2026, salvo diversa indicazione da parte dei Servizi Sociali incaricati;
. periodo natalizio 2025: giorno della Vigilia con la madre e giorno di natale 2025 con il padre;
la madre potrà recarsi in montagna con la minore dal 26 dicembre al 1 gennaio 2026; restante periodo secondo la regolamentazione ordinaria, fatti salvi diversi e e migliori accordi tra genitori;
da natale 2026 ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per metà del periodo di sospensione scolastica comprendente ad anni alterni tra genitori Natale e Capodanno;
vacanze pasquali nel periodo di sospensione scolastica ad anni alterni tra genitori;
pasqua 2026 con la mamma;
vacanze estive 2025 una settimana consecutiva con il padre e due settimane consecutive con la madre da concordare tra genitori entro il 30.05 di ciascun anno;
periodi estivi successivi (a decorrere dall'anno 2027) due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordarsi tra genitori entro il 30.05 di ciascun anno, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
3. Conferma del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Servizi Sociali di
Milano concerto con i Servizi Sociali di Cinisello Balsamo) in ordine al diritto di visita tra padre e figlia minore verificando in particolare la corrispondenza all'interesse della minore del predetto calendario di visite con facoltà di intervenire nella predetta regolamentazione quanto in particolare al pernottamento della minore presso il padre, con facoltà di sospensione e/o ampliamento del pernottamento tenuto conto del benessere psicoemotivo della minore medesima;
4. Il padre a decorrere dal mese di marzo 2024 verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 del mese l'importo di euro 150,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici IS (prima rivalutazione marzo 2025 con riferimento a marzo 2024) ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Monza ed al 50% delle spese per nido privato ed il 100% di spese per il corso di nuoto a carico del padre;
a decorrere dal mese di agosto 2026 il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 del mese l'importo mensile di euro 320,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici IS (prima rivalutazione agosto 2027 con riferimento a agosto 2026) ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Monza; questa regolamentazione tiene conto dell'iscrizione della minore per l'anno 2026 ad una scuola dell'infanzia statale/comunale; il padre continuerà a sostenere integralmente le spese per il corso di nuoto della minore;
5. La madre continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico dovuto per la figlia minore;
6. Spese di lite compensate tra le parti” MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Castellana Grotte in data 16.7.2022 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Castellana Grotte
– anno 2022, n. 47, P.II, Serie C) in regime di separazione dei beni. Per_ Dalla loro unione è nata (in data 15.4.2023).
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale, sentenza non definitiva n. 1561/2024 di separazione personale dei coniugi
(pubblicata in data 29.5.2024).
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni congiunte possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia risultando le pattuizioni oggetto di accordo tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando idonee ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti. Parimenti le ulteriori pattuizioni negoziali possono essere recepite.
Deve inoltre disporsi la prosecuzione degli interventi e del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti in quanto conforme all'esclusivo interesse della prole minore, secondo quanto meglio indicato in dispositivo, in adesione anche alle indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e dell'accordo delle parti sul punto.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e l'accordo delle parti, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale, sentenza non definitiva n. 1561/2024 di separazione personale dei coniugi (pubblicata in data 29.5.2024), così decide:
1) PROVVEDE in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con i rispettivi
Servizi specialistici della ASST continuino nell'attività già compiutamente delegata con i precedenti provvedimenti, avviando e/o proseguendo tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per il minore ovvero a supporto dei genitori, con svolgimento di un'attenta attività di monitoraggio verificando in particolare la corrispondenza all'interesse della minore del predetto calendario di visite con facoltà di intervenire nella predetta regolamentazione quanto in particolare al pernottamento della minore presso il padre, con facoltà di sospensione e/o ampliamento del pernottamento tenuto conto del benessere psicoemotivo della minore medesima, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la prole minore;
3) COMPENSA interamente le spese di lite;
4) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
MANDA al Cancelliere per quanto di competenza e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di
Cinisello Balsamo.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 20.11.2025
IL PRESIDENTE
CA HI
IL GIUDICE EST.
ND AR