Articolo 10 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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22 marzo 2023
Art. 10. ((Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il procuratore del Re del tribunale, da cui dipende il distretto notarile dove la vacanza si e' verificata, ne da' immediatamente notizia al Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale provvede alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella Gazzetta ufficiale ed analogo annunzio nel Bollettino ufficiale.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5, deve presentarsi al procuratore del Re suddetto entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sotto pena di decadenza. Alla domanda dovra' essere unito, in doppio esemplare in carta libera, l'elenco dei documenti presentati. Il procuratore del Re, muniti ambedue gli esemplari del visto con la data e la firma, ne restituira' uno all'interessato.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente capoverso il procuratore del Re trasmette gli atti al Ministero per l'esame della regolarita' dei documenti. Compiuto tale esame, che e' definitivo, il Ministero restituisce gli atti con le informazioni raccolte al procuratore del Re, perche' li rimetta al Consiglio notarile per l'esame e la proposta di cui all'art. 11)) .

--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1023 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La pubblicazione dei concorsi per la provvista dei posti di notaro vacanti, prescritta dall' art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' sospesa fino a tutto il trentesimo giorno successivo a quello in cui la pace sara' pubblicata";
- (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La disposizione del precedente articolo non si applica quando in un Comune vi e' un solo posto notarile.
Ove si verifichi la mancanza di tutti i posti assegnati ad un Comune, si dovra' del pari far luogo alla pubblicazione del concorso, ma limitatamente alla provvista di un solo dei posti medesimi";
- (con l'art. 3, comma 1) che "Per coloro che si trovino sotto le armi il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai detti concorsi e' esteso, in deroga alle norme contenute nell'ultimo capoverso del citato art. 10, a giorni sessanta";
- (con l'art. 4, comma 1) che "La proroga del termine e gli altri benefizi concessi dei precedenti articoli in favore dei chiamati alle armi si applicano anche ai concorsi gia' pubblicati, ma per i quali alla data del presente decreto non sia ancora decorso il termine per la produzione dei documenti".
Entrata in vigore il 22 marzo 2023