TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16776 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * *
Il Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XII CIVILE
Il Giudice designato Dott. AN CI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG 26782 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, vertente
TRA con gli Avv.ti Marco Paolelli e Simona Teodori; Parte_1
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Controparte_1
AN ZZ;
CONVENUTO
E
; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesioni personali da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da verbali in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1 citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Roma, il Sig. e la Parte_1 CP_2 rispettivamente nella qualità di responsabile civile e assicuratore per l'rca Controparte_1 del veicolo tg. EL765EB al fine di essere risarcito di tutti i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in Tivoli via Maremmana Inferiore l'8.09.2021. Riferiva parte attrice che nelle predette circostanze di tempo e di luogo si trovava a bordo del proprio scooter tg. ED72173 e che giunto all'altezza del civico nr. 86 il veicolo antagonista nell'effettuare una repentina manovra di cambio corsia al fine di guadagnare l'ingresso carrabile del supermercato, urtava il proprio motociclo cagionando il sinistro per cui è causa. A seguito dell'urto parte attrice riportava lesioni personali e che quantificava in € 49.000.00 oltre ai danni materiali al proprio veicolo. A seguito del sinistro interveniva sul posto la Polizia Locale di Tivoli che redatto il verbale di incidente, acquisiva i filmati di videosorveglianza attraverso i quali risaliva alla vettura di . CP_2
Si costituiva in giudizio la contestano la domanda attorea sull'an e sul Controparte_1 quantum debeatur ritenuta infondata in fatto e in diritto eccependo in particolare l'esclusiva responsabilità del nella causazione dell'evento. Pt_1
rimaneva contumace. CP_2
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c..
Esaurita la fase istruttoria con produzione documentale ed espletamento CTU medico legale sulla persona dell'attore, all'esito della udienza cartolare del 11.06 2025 svoltasi nella forma di cui all'art. 127ter la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. È stato assunto da parte attrice, a supporto delle proprie ragioni, che l'urto sarebbe avvenuto a seguito di un repentino e improvviso cambio di corsia da parte del convenuto.
Tuttavia, le ragioni de qua non trovano riscontro né dal rapporto di incidente, redatto dalla Polizia locale di Tivoli, nè dalle foto del luogo del sinistro allegate al medesimo.
La Via Maremmana Inferiore, nel tratto ove si è verificato il sinistro, come si espone nel rapporto di incidente, è descritta come “strada ad una carreggiata a doppio senso di marcia a 2 corsie, con banchina laterale”; l'ingresso del supermercato è separato dalla corsia di marcia da una linea orizzontale tratteggiata.
Nondimeno la descrizione dell'attore sulla dinamica del sinistro non risulta compatibile da quanto si evince dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza acquisite su supporto magnetico dagli agenti della Polizia Locale, da cui si ricava, invece, che il sinistro è avvenuto su un tratto rettilineo senza marciapiedi, una carreggiata a doppio senso di marcia (due corsie) in condizioni di buona visibilità e in orario diurno.
2 Dalle riprese, comparate ai danni sui veicoli coinvolti, nella relazione di sinistro stradale è stato assunto che entrambi i conducenti percorrevano via Maremmana in direzione Roma e che, all'altezza del civico 89, il veicolo di nell'effettuare la manovra di svolta a destra, CP_2 pur avendo azionato l'indicatore di direzione al fine di immettersi all'interno del parcheggio, veniva tamponato dal veicolo attoreo sul paraurti posteriore destro.
2. Le richiamate risultanze istruttorie devono essere valutate alla luce di consolidati principi giurisprudenziali.
In primo luogo, si osserva che l'art 2054 c.c. dispone: rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli>>.
La presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 4130/2017).
Sotto diverso profilo, «in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1,
C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale».
Sebbene il tamponamento sia normalmente indice di responsabilità del veicolo che segue, la giurisprudenza costante riconosce che tale presunzione resta superata quando risulti che il veicolo tamponato abbia tenuto una condotta imprevedibile e pericolosa.
3. Orbene, nel caso di specie, le modalità dell'urto, per come risultanti dalla relazione di sinistro e dal filmato acquisito, inducono a far presumere l'inosservanza della distanza di sicurezza.
Pertanto, è possibile attribuire un profilo di imprudenza alla condotta di guida dell'attore atteso dalla valutazione dei danni, considerata l'assenza di ostacoli alla visibilità, deve desumersi la mancata osservanza della distanza di sicurezza in violazione dell'art 149 c.d.s., secondo cui
“durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di
3 sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
La violazione della distanza di sicurezza costituisce colpa specifica e incidenza causale diretta ed esclusiva nella determinazione del sinistro.
Al fine di superare la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante cui all'art. 149 C.d.S., occorre che il soggetto che ha provocato l'urto offra la prova liberatoria e nel caso in esame, ciò non risulta provato.
Tuttavia, l'accertamento sulle modalità del tamponamento così come descritte nel verbale è sufficiente ad escludere la pari responsabilità dei conducenti.
4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, si ritiene che verosimilmente Parte_1
avrebbe potuto evitare il tamponamento se avesse mantenuto un'adeguata distanza di sicurezza;
pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto del valore della domanda, e quelle di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 2.905,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
- le spese del C.T.U., liquidate in separato provvedimento, devono rimanere a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, addì 27 novembre 2025
Il Giudice
AN De FA CI
4