Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2024 cui è riunito il giudizio n. 813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 668/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
COLLIDA' ENRICO che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
DIONISIO GIOVANNI e FABIO DEORSOLA che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
CONVENUTO/A
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.01.2025 le parti precisavano le conclusioni nel seguente modo, conforme:
Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale,
1. Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi e x art. CP_1 Parte_1
151, I comma, c.c., ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito. R_ 2. Affidare congiuntamente la figlia ai genitori, con collocamento della minore presso la residenza paterna in Cuneo;
3. Dare atto della rinuncia da parte del SI all'assegnazione della casa coniugale, CP_1 sita in Cuneo, frazione Spinetta;
4. Disporre che gli incontri tra madre e figlia siano calendarizzati come segue, salvo diverso accordo tra i genitori:
• per il periodo scolastico:
- il mercoledì dalle 19,30, con pernottamento e riaccompagnamento della minore a scuola il giovedì mattina nelle settimane in cui la madre lavora il giovedì pomeriggio, mentre le R_ settimane in cui la madre ha il riposo il giovedì pomeriggio, la permanenza di con la madre sarà fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola.
La madre dovrà fornire al padre il calendario dei giovedì pomeriggi nei quali sarà libera dal lavoro ogni inizio mese.
Durante tutte le aperture straordinarie dell'esercizio commerciale, domenicali e non, presso cui lavora la SIa la stessa, comunicandole tempestivamente al SI , si Pt_1 CP_1 R_ impegna a riaccompagnare la figlia , presso la residenza paterna, entro la mattinata.
• per il periodo di vacanza estiva:
- a fine settimana alterni, dal sabato sera ore 19,30 al lunedì pomeriggio ore 14,00; R_
- il mercoledì, dalle 19,30, con pernottamento e riaccompagnamento di alle ore 9,00
(quando la madre avrà il turno del giovedì mattino) ed entro le ore 13,30 (quando la madre avrà il turno pomeridiano del giovedì) presso la residenza paterna;
• durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore (per il 2024 con il padre) e dalle ore 11,00 del 25 dicembre alle ore 11,00 del 27 dicembre con l'altro genitore (per il 2024 con la mamma).
Il 31 dicembre dalle ore 11,00 (se la madre non lavorerà o, in tal caso, dal fine lavoro) con un genitore (per il 2024 con la mamma) ed il primo e sei gennaio con l'altro genitore, dalle ore
11,00, fermo quanto sopra in merito all'impegno lavorativo materno (per il 2025 con il padre);
• i giorni di Pasqua e Pasquetta annualmente in favore di uno dei due genitori (Pasqua
e Pasquetta 2025 con il padre);
• durante le vacanze scolastiche estive, per tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
• ponti scolastici in via alternata, con passaggio da un genitore all'altro, indicativamente alle ore 11,00 (fatti sempre salvi gli orari lavorativi della madre);
• festività extra natalizie e pasquali in via alternata, con passaggio da un genitore all'altro indicativamente alle ore 11,00 (fatti sempre salvi gli orari lavorativi della madre, da comunicare tempestivamente al SI ). CP_1
• Durante tutte le settimane di sospensione delle lezioni scolastiche (sia invernali che estive), fatto salvo diverso accordo tra le parti e fermi i periodi di competenza esclusiva dei genitori, si applicherà il calendario ordinario.
5. Disporre che la SIa orrisponda un contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 di Euro 400,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici Istat, da versare a favore del sig. entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, con suddivisione al 50% CP_1 delle spese straordinarie riferibili alla figlia, facendo riferimento al Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Torino del 15/03/2016, allegato alla presenti conclusioni e da considerarsi quale parte integrante del presente accordo.
6. Dare atto dell'autosufficienza economica delle parti;
7. Con compensazione delle spese di lite.
Per il Pubblico Ministero
Si accolgano le conclusioni condivise
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e contraevano matrimonio concordatario, scegliendo il Parte_1 CP_1 regime della separazione dei beni in Limone Piemonte (CN) il 4.12.2011; dall'unione coniugale nasceva a Cuneo la figlia il 5.07.2012. Persona_2
2. Con ricorso depositato il 21.03.2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: R_
- affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa:
- assegnare alla sig.ra la casa famigliare, sita in Cuneo, Via Roata Canale n. 9, Pt_1 R_ (peraltro di sua proprietà) perché vi risieda tenendo seco la figlia minore;
R_
- disporre il collocamento della figlia minore presso la madre nella casa già coniugale, come sopra indicato;
R_
- disporre che le frequentazioni tra la figlia minore ed il padre avvengano secondo il calendario indicato nel piano genitoriale e che con riguardo alle festività e le vacanze, i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano ripartiti come indicato nel piano genitoriale;
R_
- stabilire a carico del padre sig. l'obbligo di contribuzione per la figlia minore in CP_1
Euro 600 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive se previamente concordate e successivamente documentate, vengano ripartite in ragione del 50% tra entrambi i genitori.
Con il favore delle spese di giustizia
3. Nominato il Giudice delegato e fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
16.07.2024, si costituiva il convenuto chiedendo: CP_1 R_ Affidare congiuntamente la figlia ai genitori, con collocamento della minore presso la residenza paterna in Cuneo;
Dare atto della rinuncia da parte del SI all'assegnazione della casa coniugale sita CP_1 in Cuneo, frazione Spinetta, nonostante la richiesta di collocamento;
Disporre che gli incontri tra madre e figlia siano calendarizzati come segue, con riserva di ogni diversa domanda all'esito di eventuale CTU in caso di opposizione della madre al collocamento della minore presso il padre: il mercoledì pomeriggio seguendo le attuali abitudini con la nonna materna, con rientro prima di cena;
il giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico al mattino successivo, nell'ipotesi in cui la madre possa garantire la propria presenza personale;
a fine settimana alterni, dal sabato pomeriggio/sera al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando i periodi 23-30 dicembre e 30 dicembre-
6 gennaio;
il genitore che non godrà del primo periodo potrà tenere con sé il minore la , Tes_1 dalle ore 10 alle ore 18 (primo periodo nel 2024 con il padre); alternanza annuale delle vacanze scolastiche di Carnevale con quelle Pasquali;
durante le vacanze scolastiche estive, in difetto di diverso accordo, due settimane nel mese di agosto, alternando tra i genitori il periodo dal 1° agosto mattina al 16 agosto sera e dal
16 agosto sera al 31 agosto sera, (negli anni pari il primo periodo sarà con il padre e il secondo con la madre e viceversa), con possibilità di concordare un'ulteriore settimana nel mese di luglio a favore di ciascun genitore.
Disporre che la SIa ia onerata di un contributo al mantenimento della figlia con Pt_1 somma non inferiore ad Euro 600,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici Istat, da versare a favore del sig. entro il giorno 5 di ogni mese, con suddivisione al 50% CP_1 delle spese straordinarie loro riferibili (spese mediche non coperte dal SSN, delle spese scolastiche ed extrascolastiche, nessuna esclusa), con riserva di rideterminazione all'esito delle memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c.;
Dare atto dell'autosufficienza economica delle parti;
4. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 6.08.2024 il Giudice delegato, previo ascolto di R_
, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione provvisoria presso il padre, dettando il diritto di visita della madre e stabilendo a suo carico un assegno perequativo di euro 400,00 mensili oltre al contributo per il 50% delle spese straordinarie.
Disponeva altresì CTU psicologica sulla figlia minore e sui genitori, con valutazione allargata ai rispettivi contesti familiari e ad eventuali partner.
Con provvedimento assunto alla prima udienza del 17.09.2024, al presente giudizio veniva riunito quello iscritto al n. 813/2024 che era stato promosso dal sig. nei confronti CP_1 della sig. vente il medesimo oggetto. Pt_1
5. Depositata la relazione peritale il 29.10.2024, alla successiva udienza del 5.11.2024 parte ricorrente dava atto di condividere le conclusioni della CTU anche in punto affidamento e R_ tempi di permanenza di con la madre, chiedendo tuttavia la riduzione del contributo mensile stabilito nei provvedimenti provvisori;
parte convenuta dava atto di condividere la proposta della CTU salvo una precisazione di cui a pag.
6-7 della relazione di parte;
sotto il profilo economico, rifiutava una riduzione del contributo.
Disposto il differimento dell'udienza di comparizione, all'udienza dell'8.01.2025 le parti richiamavano le conclusioni conformi sottoscritte dalle parti e depositate telematicamente e chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione. Il Giudice dato atto di quanto sopra, assumeva la causa a decisione collegiale, con termine di giorni 5 dalla comunicazione del presente per le conclusioni del P.M.
Il Pubblico Ministero rassegnava le sue conclusioni in calce al verbale di udienza in data
22.01.2025.
***
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere recepite, essendo conformi R_ alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore in quanto aderenti alla proposta della CTU psicologica. Sotto il profilo economico, le parti hanno aderito a quanto indicato dal Giudice nei provvedimenti provvisori.
Le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese del presente giudizio. Le competenze della CTU come da acconto liquidato con ordinanza 6.08.2024 (non essendo stata presentata istanza di liquidazione del compenso finale) sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29/01/1978, e , nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. CP_1
1 c.c. alle seguenti condizioni che le parti hanno concordemente rassegnato:
1. Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi e x art. CP_1 Parte_1
151, I comma, c.c., ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito. R_ 2. Affidare congiuntamente la figlia ai genitori, con collocamento della minore presso la residenza paterna in Cuneo;
3. Dare atto della rinuncia da parte del SI all'assegnazione della casa coniugale, CP_1 sita in Cuneo, frazione Spinetta;
4. Disporre che gli incontri tra madre e figlia siano calendarizzati come segue, salvo diverso accordo tra i genitori:
• per il periodo scolastico:
- a fine settimana alterni, dal sabato sera dalle ore 19,30 al lunedì mattina, con riaccompagnamento della figlia a scuola;
- il mercoledì dalle 19,30, con pernottamento e riaccompagnamento della minore a scuola il giovedì mattina nelle settimane in cui la madre lavora il giovedì pomeriggio, mentre le R_ settimane in cui la madre ha il riposo il giovedì pomeriggio, la permanenza di con la madre sarà fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola.
La madre dovrà fornire al padre il calendario dei giovedì pomeriggi nei quali sarà libera dal lavoro ogni inizio mese.
Durante tutte le aperture straordinarie dell'esercizio commerciale, domenicali e non, presso cui lavora la SIa la stessa, comunicandole tempestivamente al SI , si Pt_1 CP_1 R_ impegna a riaccompagnare la figlia , presso la residenza paterna, entro la mattinata.
• per il periodo di vacanza estiva:
- a fine settimana alterni, dal sabato sera ore 19,30 al lunedì pomeriggio ore 14,00; R_
- il mercoledì, dalle 19,30, con pernottamento e riaccompagnamento di alle ore 9,00
(quando la madre avrà il turno del giovedì mattino) ed entro le ore 13,30 (quando la madre avrà il turno pomeridiano del giovedì) presso la residenza paterna;
• durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore (per il 2024 con il padre) e dalle ore 11,00 del 25 dicembre alle ore 11,00 del 27 dicembre con l'altro genitore (per il 2024 con la mamma). Il 31 dicembre dalle ore 11,00 (se la madre non lavorerà o, in tal caso, dal fine lavoro) con un genitore (per il 2024 con la mamma) ed il primo e sei gennaio con l'altro genitore, dalle ore
11,00, fermo quanto sopra in merito all'impegno lavorativo materno (per il 2025 con il padre);
• i giorni di Pasqua e Pasquetta annualmente in favore di uno dei due genitori (Pasqua
e Pasquetta 2025 con il padre);
• durante le vacanze scolastiche estive, per tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
• ponti scolastici in via alternata, con passaggio da un genitore all'altro, indicativamente alle ore 11,00 (fatti sempre salvi gli orari lavorativi della madre);
• festività extra natalizie e pasquali in via alternata, con passaggio da un genitore all'altro indicativamente alle ore 11,00 (fatti sempre salvi gli orari lavorativi della madre, da comunicare tempestivamente al SI ). CP_1
• Durante tutte le settimane di sospensione delle lezioni scolastiche (sia invernali che estive), fatto salvo diverso accordo tra le parti e fermi i periodi di competenza esclusiva dei genitori, si applicherà il calendario ordinario.
5. Disporre che la SIa orrisponda un contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 di Euro 400,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici Istat, da versare a favore del sig. entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, con suddivisione al 50% CP_1 delle spese straordinarie riferibili alla figlia, facendo riferimento al Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Torino del 15/03/2016, allegato alla presenti conclusioni e da considerarsi quale parte integrante del presente accordo.
6. Dare atto dell'autosufficienza economica delle parti
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pone definitivamente le spese della CTU come riconosciute a titolo di acconto con ordinanza
6.08.2024 a carico solidale delle parti, con riparto interno al 50%.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi