Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4317
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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    La Corte rileva che la questione sollevata dal ricorrente era stata compresa e valutata. L'istanza era stata dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il reato associativo si perfeziona con l'accordo e non richiede la commissione di specifici reati. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'esclusione del concorso formale derivasse a fortiori dal mancato riconoscimento della continuazione, escludendo quindi una svista o un equivoco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4317
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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