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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
SA AR, TO
PALMIERI BE MICHELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006839569000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006839569000 IRAP 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.05.25 veniva notificata alla “Ricorrente_1 di Rappresentante_1 e soci” l'intimazione di pagamento n. 0592025900683 per un importo di euro 95.690,00, concernente il mancato pagamento di cartelle ivi precisate e di un'ulteriore precedente intimazione n.TVMIPRN005712021 riferita all'avviso di accertamento n.TVM020300843/2017 (riguardante Iva e Irap, con interessi e sanzioni, per il periodo di imposta 2012) divenuto definitivo a seguito della sentenza di rigetto del relativo ricorso passata in giudicato.
La predetta società, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la citata ultima intimazione con esclusivo riferimento all'antecedente intimazione ivi menzionata notificatale il 16.11.2021, eccependone la decadenza per violazione dell'art.25 D.P.R. n.602/1973 e la non debenza (oltre alla prescrizione quinquennale, anche delle sanzioni ed interessi, e alla mancata motivazione) e concludendo con richiesta di annullamento che non investiva le sottese cartelle di pagamento;
illustrava ulteriormente le proprie ragioni con memorie del
7.01.26.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, sollevando questione di inammissibilità per intangibilità della pretesa erariale e ribadendo nel merito la legittimità e regolarità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi di parte ricorrente si fonda sostanzialmente sulla convinzione che l'istanza/diffida – corredata da relative ricevute di pagamento ed F24 -, avanzata in data 5.07.22 in riferimento alle pretese tributarie di cui all'avviso di accertamento n.TVM020300843/2017 e rimasta priva di riscontro da parte dell'Ufficio, avesse sortito l'effetto dell'annullamento di diritto delle stesse in virtù del principio del silenzio-assenso ex art.1 co.540 Legge n.228/2012 (misura peraltro da cui erano comunque esclusi gli avvisi di accertamento in quanto riguardante esclusivamente i pagamenti effettuati in data antecedente alla formazione de ruolo), motivo per cui non si gravava avverso la sentenza di secondo grado n. 2551/23/2021 di rigetto del ricorso proposto avverso il predetto atto, che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, diveniva esecutivo;
successivamente, constatando che la nuova intimazione di pagamento n. 0592025900683 “rinominava” a suo dire tale precedente intimazione, se ne doleva facendone oggetto del presente ricorso.
A riguardo, premesso che la “rinominazione” o integrazione di atti impositivi riguarda propriamente l'ipotesi in cui, a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un atto per vizi formali, venga emesso da parte dell'Agenzia un nuovo atto correttivo di tali vizi – sempre che non si tratti di una mera ripetizione dell'atto precedente e vi sia un effettivo riesercizio del potere di controllo con l'eventuale modifica dei presupposti di fatto o l'integrazione delle relative ragioni -, si osserva che nel caso di specie l'attuale intimazione di pagamento oggetto del ricorso non “rinomina” il pregresso avviso di accertamento sotteso alla precedente intimazione di pagamento, ma richiede il pagamento delle somme dovute a seguito della citata sentenza definitiva n. 2551/23/2021 che, con esito favorevole all'Ufficio e condanna alle spese della parte privata, decideva il contenzioso promosso dalla società avverso il menzionato avviso di accertamento n.
TVM020300843/2017 riguardante il mancato versamento di Iva ed Irap relative all'anno 2012. Pertanto corretta e condivisibile appare la questione di inammissibilità prospettata da parte resistente, in quanto conforme all'interpretazione dell'art.19 co.3 del D.Lgs. n.546/1992 come acclarata dal giudice di legittimità, che stabilisce che la mancata impugnazione di un atto presupposto non preclude di per sé la successiva impugnazione dell'atto consequenziale purchè l'impugnazione di quello presupposto riguardi vizi propri di tale atto consequenziale, e non già vizi del predetto atto presupposto.
Le suesposte valutazioni determinano pertanto l'inammissibilità del ricorso, nel mentre si ritiene che le risultanze processuali giustifichino la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 21.01.2026
Il TO Il Presidente
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
SA AR, TO
PALMIERI BE MICHELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006839569000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006839569000 IRAP 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.05.25 veniva notificata alla “Ricorrente_1 di Rappresentante_1 e soci” l'intimazione di pagamento n. 0592025900683 per un importo di euro 95.690,00, concernente il mancato pagamento di cartelle ivi precisate e di un'ulteriore precedente intimazione n.TVMIPRN005712021 riferita all'avviso di accertamento n.TVM020300843/2017 (riguardante Iva e Irap, con interessi e sanzioni, per il periodo di imposta 2012) divenuto definitivo a seguito della sentenza di rigetto del relativo ricorso passata in giudicato.
La predetta società, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la citata ultima intimazione con esclusivo riferimento all'antecedente intimazione ivi menzionata notificatale il 16.11.2021, eccependone la decadenza per violazione dell'art.25 D.P.R. n.602/1973 e la non debenza (oltre alla prescrizione quinquennale, anche delle sanzioni ed interessi, e alla mancata motivazione) e concludendo con richiesta di annullamento che non investiva le sottese cartelle di pagamento;
illustrava ulteriormente le proprie ragioni con memorie del
7.01.26.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, sollevando questione di inammissibilità per intangibilità della pretesa erariale e ribadendo nel merito la legittimità e regolarità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi di parte ricorrente si fonda sostanzialmente sulla convinzione che l'istanza/diffida – corredata da relative ricevute di pagamento ed F24 -, avanzata in data 5.07.22 in riferimento alle pretese tributarie di cui all'avviso di accertamento n.TVM020300843/2017 e rimasta priva di riscontro da parte dell'Ufficio, avesse sortito l'effetto dell'annullamento di diritto delle stesse in virtù del principio del silenzio-assenso ex art.1 co.540 Legge n.228/2012 (misura peraltro da cui erano comunque esclusi gli avvisi di accertamento in quanto riguardante esclusivamente i pagamenti effettuati in data antecedente alla formazione de ruolo), motivo per cui non si gravava avverso la sentenza di secondo grado n. 2551/23/2021 di rigetto del ricorso proposto avverso il predetto atto, che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, diveniva esecutivo;
successivamente, constatando che la nuova intimazione di pagamento n. 0592025900683 “rinominava” a suo dire tale precedente intimazione, se ne doleva facendone oggetto del presente ricorso.
A riguardo, premesso che la “rinominazione” o integrazione di atti impositivi riguarda propriamente l'ipotesi in cui, a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un atto per vizi formali, venga emesso da parte dell'Agenzia un nuovo atto correttivo di tali vizi – sempre che non si tratti di una mera ripetizione dell'atto precedente e vi sia un effettivo riesercizio del potere di controllo con l'eventuale modifica dei presupposti di fatto o l'integrazione delle relative ragioni -, si osserva che nel caso di specie l'attuale intimazione di pagamento oggetto del ricorso non “rinomina” il pregresso avviso di accertamento sotteso alla precedente intimazione di pagamento, ma richiede il pagamento delle somme dovute a seguito della citata sentenza definitiva n. 2551/23/2021 che, con esito favorevole all'Ufficio e condanna alle spese della parte privata, decideva il contenzioso promosso dalla società avverso il menzionato avviso di accertamento n.
TVM020300843/2017 riguardante il mancato versamento di Iva ed Irap relative all'anno 2012. Pertanto corretta e condivisibile appare la questione di inammissibilità prospettata da parte resistente, in quanto conforme all'interpretazione dell'art.19 co.3 del D.Lgs. n.546/1992 come acclarata dal giudice di legittimità, che stabilisce che la mancata impugnazione di un atto presupposto non preclude di per sé la successiva impugnazione dell'atto consequenziale purchè l'impugnazione di quello presupposto riguardi vizi propri di tale atto consequenziale, e non già vizi del predetto atto presupposto.
Le suesposte valutazioni determinano pertanto l'inammissibilità del ricorso, nel mentre si ritiene che le risultanze processuali giustifichino la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 21.01.2026
Il TO Il Presidente