TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/12/2025, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8066/2024, tra
, elett.te dom.to in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via A. Diana n. 45, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Bernardino Noviello che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
, in persona del p.t., elett.te dom.to in San Cipriano Controparte_2 CP_3
d'Aversa (CE) alla Via Roma n. 107, presso gli uffici dell'Avvocatura Municipale, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla in virtù di procura in atti;
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 10973/2024, pubblicata in data 27.08.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2811/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza n. 10973/2024, emessa in data 24.11.2022 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 2811/2022, pubblicata in data 27.08.204 e non notificata.
Dagli atti di causa emerge che l'odierno appellante, in primo grado, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820219003505257, notificata in data 27.01.2022, avente ad oggetto cartelle relative al mancato pagamento del Canone idrico dovuto al L'attore, quindi, Controparte_4 chiedeva dichiararsi non dovute le somme sottese all'atto anzidetto. Con comparsa di costituzione in giudizio, l eccepiva l'inammissibilità e Controparte_5
l'infondatezza dell'opposizione e, pertanto, concludeva per il rigetto della stessa.
Si costitutiva anche il contestando la domanda attorea. Controparte_4
Il Giudice di pace rigettava l'opposizione, poiché inammissibile in quanto proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., e compensava le spese di lite.
L'appellante, quale motivo di gravame, ha dedotto l'errata qualificazione del giudizio operata dal Giudice di prime cure, evidenziando di aver proposto un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata. Nel merito, si riportava a quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e concludeva per l'integrale riforma della pronuncia impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
L'appellato costituitosi in giudizio, ha dedotto il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
L' , sebbene regolarmente citata in appello, non si è costituita e ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La parte appellante, infatti, non ha prodotto in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, nonché qualsiasi altro atto dal quale sarebbe stato possibile evincere la fondatezza della sua pretesa.
Vero è che l'art. 347, comma 3, c.p.c. richiede che gli atti siano acquisiti dalla cancelleria del tribunale, ma
è anche vero che tanto vale per il fascicolo d'ufficio (ex multis, Cass., ord., n. 10202 del 2023), avendo invece la parte l'onere di depositare la propria produzione, in assenza della quale non è precluso al giudice la possibilità di decidere nel merito, sempre che però sia messo nelle condizioni di farlo, se quanto prodotto gli consente cioè di disporre di elementi sufficienti per la decisione (Cass., ord., n. 6645 del
2024).
Alla luce di questi principi, il Giudice non ha elementi per emettere, allo stato degli atti, una pronuncia nel merito sui motivi di impugnazione, non avendo parte appellante (e nessuna delle parti) prodotto l'atto di citazione in primo grado, al fine di verificare la domanda originaria proposta da Parte_1
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo sommando i valori medi di ciascuna fase (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento per i giudizi dinanzi al Tribunale e in base al valore di causa (ricavabile dal valore delle singole cartelle indicato nell'atto di appello, non essendo stato prodotto neanche l'atto impugnato).
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8066/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n. 10973/2024, pubblicata in data 27.08.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2811/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite, in favore dell'appellato costituito Parte_1
nella misura complessiva di € 462,00 per il presente grado di giudizio, Controparte_4 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, 14.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8066/2024, tra
, elett.te dom.to in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via A. Diana n. 45, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Bernardino Noviello che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
, in persona del p.t., elett.te dom.to in San Cipriano Controparte_2 CP_3
d'Aversa (CE) alla Via Roma n. 107, presso gli uffici dell'Avvocatura Municipale, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla in virtù di procura in atti;
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 10973/2024, pubblicata in data 27.08.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2811/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza n. 10973/2024, emessa in data 24.11.2022 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 2811/2022, pubblicata in data 27.08.204 e non notificata.
Dagli atti di causa emerge che l'odierno appellante, in primo grado, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820219003505257, notificata in data 27.01.2022, avente ad oggetto cartelle relative al mancato pagamento del Canone idrico dovuto al L'attore, quindi, Controparte_4 chiedeva dichiararsi non dovute le somme sottese all'atto anzidetto. Con comparsa di costituzione in giudizio, l eccepiva l'inammissibilità e Controparte_5
l'infondatezza dell'opposizione e, pertanto, concludeva per il rigetto della stessa.
Si costitutiva anche il contestando la domanda attorea. Controparte_4
Il Giudice di pace rigettava l'opposizione, poiché inammissibile in quanto proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., e compensava le spese di lite.
L'appellante, quale motivo di gravame, ha dedotto l'errata qualificazione del giudizio operata dal Giudice di prime cure, evidenziando di aver proposto un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento impugnata. Nel merito, si riportava a quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e concludeva per l'integrale riforma della pronuncia impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
L'appellato costituitosi in giudizio, ha dedotto il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
L' , sebbene regolarmente citata in appello, non si è costituita e ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La parte appellante, infatti, non ha prodotto in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, nonché qualsiasi altro atto dal quale sarebbe stato possibile evincere la fondatezza della sua pretesa.
Vero è che l'art. 347, comma 3, c.p.c. richiede che gli atti siano acquisiti dalla cancelleria del tribunale, ma
è anche vero che tanto vale per il fascicolo d'ufficio (ex multis, Cass., ord., n. 10202 del 2023), avendo invece la parte l'onere di depositare la propria produzione, in assenza della quale non è precluso al giudice la possibilità di decidere nel merito, sempre che però sia messo nelle condizioni di farlo, se quanto prodotto gli consente cioè di disporre di elementi sufficienti per la decisione (Cass., ord., n. 6645 del
2024).
Alla luce di questi principi, il Giudice non ha elementi per emettere, allo stato degli atti, una pronuncia nel merito sui motivi di impugnazione, non avendo parte appellante (e nessuna delle parti) prodotto l'atto di citazione in primo grado, al fine di verificare la domanda originaria proposta da Parte_1
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo sommando i valori medi di ciascuna fase (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento per i giudizi dinanzi al Tribunale e in base al valore di causa (ricavabile dal valore delle singole cartelle indicato nell'atto di appello, non essendo stato prodotto neanche l'atto impugnato).
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8066/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n. 10973/2024, pubblicata in data 27.08.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2811/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite, in favore dell'appellato costituito Parte_1
nella misura complessiva di € 462,00 per il presente grado di giudizio, Controparte_4 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, 14.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione