Sentenza 26 gennaio 2026
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Cass. pen., Sez. II, 26 gennaio 2026, sentenza n. 3175 Massima: "(…)Il delitto di circonvenzione di persone incapaci deve essere qualificato come reato di danno e non di mero pericolo. Il nucleo del disvalore risiede nella strumentalizzazione della fragilità psichica del soggetto passivo e il "danno" o "l'effetto giuridico dannoso" non coincide necessariamente con una lesione patrimoniale economicamente quantificabile, bensì nella compressione della libertà di autodeterminazione e nella perdita di padronanza delle proprie scelte giuridiche (…). Nel caso di una disposizione testamentaria il delitto si perfeziona nel momento in cui la persona offesa compie l'atto di disposizione …
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Cass. pen., Sez. II, 26 gennaio 2026, sentenza n. 3175 LA MASSIMA "(...)Il delitto di circonvenzione di persone incapaci deve essere... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
preso atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
letta la memoria difensiva datata 18/9/2025 nell’interesse della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXX;
letta altresì la memoria ex art. 90, comma 1, cod. proc. pen. datata 11/12/2025 a firma dell’avv. Pierfrancesco Bruno nell’interesse delle persone offese XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avv. Enrico Zappasodi, che ha concluso chiedendo rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese della quale ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXX, avv. Gianluca Tognozzi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese della quale ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore della parte civile Eredità NT di XXXXXXXXXXXX, avv. Marco Nicolai, che ha concluso chiedendo rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese della quale ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore dell’imputata, avv. Carmelo Antonio Pirrone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30 ottobre 2024 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima città in data 16 febbraio 2023, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dalle parti civili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX, ha affermato la penale responsabilità di XXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 643, Penale Sent. Sez. 2 Num. 3175 Anno 2026 Presidente: EL SE Relatore: AL CO MA Data Udienza: 17/12/2025 61 nn. 7 e 11, cod. pen. limitatamente alle condotte di induzione alla redazione delle disposizioni testamentarie rilasciate da XXXXXXXXXXXX in data 28 maggio 2013 e 10 giugno 2014 con conseguente condanna a pene ritenute di giustizia. L’imputata è stata inoltre condannata al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede oltre al pagamento delle spese sostenute dalle stesse parti civili in entrambi i gradi di giudizio. Alla XXXXX, in origine, si contestava, abusando dello stato di elevata circonvenibilità di XXXXXXXXXXXX, affetto da decadimento cognitivo con disorientamento temporo-spaziale e senza coscienza alcuna del valore dei propri beni e del proprio denaro, di avere indotto lo stesso a compiere una serie di atti a sé pregiudizievoli facendosi, tra l’altro e per la parte che in questa sede interessa, nominare erede universale nel testamento del 28 maggio 2013 (revocando le disposizioni testamentarie nei confronti degli eredi XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX) nonché, con il testamento in data 10 giugno 2014, inducendolo a lasciare a sé stessa i beni precedentemente assegnati a titolo di legato ai predetti soggetti. Il Tribunale di Roma con la menzionata sentenza del 16 febbraio 2023 aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione al reato alla stessa ascritto in quanto estinto per prescrizione, rimettendo al giudice civile la risoluzione della controversia sulla proprietà dei beni sottoposti a sequestro, provvedimento cautelare che veniva nel contempo mantenuto in vigore.
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo:
2.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 158 cod. pen. Dopo avere richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali in materia di reato permanente ai fine della determinazione del dies a quo per stabilire la decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha evidenziato la difesa del ricorrente che, nel caso in esame, il momento finale della condotta dell’imputata è stato però indicato in forma “chiusa”: «Fatti commessi in Roma fino al 22.7.2015 (data della esecuzione dell’ordinanza del G.i.p. di Roma di divieto di avvicinamento a carico della XXXXX nei confronti del XXXXXXX e del divieto di dimorare nel Comune di Roma)» e che il Pubblico Ministero non ha proceduto alla modifica della contestazione estendendo il tempus commissi delicti alla data della apertura della successione ereditaria e dell’accettazione dell’eredità da parte dell’imputata. Da ciò ne conseguirebbe – secondo parte ricorrente - che la estensione al 16 aprile 2017 (data di morte del testatore) del momento finale di consumazione del reato operata dalla Corte di appello, in assenza di contestazione integrativa da parte del Pubblico Ministero avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa. Aggiunge, poi, la difesa della ricorrente che, in ogni caso, dopo la redazione dei testamenti ma antecedentemente alla data di morte del testatore risultano essere stati posti in essere una serie di atti giudiziari – sequestro probatorio del testamento in data 6 maggio 2015, ordinanza cautelare applicativa di misura cautelare personale nei confronti dell’imputata in data 22 luglio 2015 e decreto di nomina di amministratore di sostegno per il XXXXXXX in data 19 maggio 2025 (rectius: 2015) rimasto in vigore fino al momento dell’apertura della successione - che hanno comunque precluso la possibilità per l’imputata di portare a compimento un qualunque ulteriore danno pregiudizievole per la persona offesa. Inoltre, non solo la vigenza del sequestro penale ma anche la pendenza di una causa civile presso il Tribunale di Roma promossa dall’amministratore di sostegno per conto del de 2 cuius e dalle parti civili costituite nel giudizio penale ed avente ad oggetto l’annullamento delle disposizioni testamentarie de quibus hanno pregiudicato la possibilità di ritenere concreto ed attuale il pericolo (anche sotto la forma di esposizione a rischio) della realizzazione di un pregiudizio ai danni delle persone offese.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 190 e 191-bis cod. proc. pen. Rappresenta al riguardo la difesa della ricorrente che a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado che ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato in contestazione, non si è dato seguito all’escussione dei testimoni (fatta eccezione per il consulente prof. Aristide Saggino) indicati nella lista predisposta dalla difesa e già ammessi dal Giudice procedente. In tal modo l’imputata avrebbe visto preclusa la possibilità di poter addurre prove a discarico e di potersi difendere nel procedimento con conseguente violazione dei relativi diritti. Né, prosegue la difesa della ricorrente, la questione potrebbe ritenersi superata dalla non ammissione in sede di giudizio di appello di tali testi (la difesa non ha depositato note scritte relative alla discussione) in assenza di una motivazione specifica sul punto.
2.3. Con la memoria sopra indicata la difesa della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXX ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso richiamando la giurisprudenza di questa Corte, applicata dalla Corte di appello, secondo la quale il reato di circonvenzione di incapace per induzione a redigere un testamento si perfeziona con la morte del testatore perché solo in quel momento si perfezionano gli affetti dannosi dell’azione.
2.4. Si è, infine, già sopra dato atto che in data 12 dicembre 2025 è pervenuta una memoria ex art. 90, comma 1, cod. proc. pen. a firma dell’avv. Pierfrancesco Bruno nell’interesse delle persone offese XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX nella quale si è affermato di condividere le affermazioni della Corte di appello circa il momento dal quale fare decorrere il termine di prescrizione del reato con la conseguenza che la decisione della Corte territoriale dovrebbe essere confermata anche con riguardo alle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare deve darsi atto che il presente procedimento proviene da rinvio di precedenti udienze fissate nei giorni 1 luglio 2025 e 8 ottobre 2025, nonché del fatto che la memoria presentata nell’interesse delle persone offese XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX è tardiva e quindi inutilizzabile ai fini del decidere risultando spedita e pervenuta alla Cancelleria di questa Corte il giorno 12 dicembre 2025, quindi oltre i termini indicati nell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non trattandosi di memoria di replica.
2. Prima di passare all’esame delle questioni di diritto sostanziale, è doveroso trattare la questione di diritto processuale dedotta nel secondo motivo di ricorso. Rileva il Collegio che la questione è manifestamente infondata. Il processo di primo grado ed i relativi adempimenti si sono, infatti, conclusi all’esito di un dibattimento nel quale sono state compiute una serie di attività istruttorie, con la pronuncia della relativa sentenza e ne consegue che la difesa dell’imputata, pur non essendo impugnante, in presenza dei motivi di gravame del Pubblico Ministero e delle parti civili, ben avrebbe potuto chiedere alla Corte di appello, ricorrendone le condizioni di cui all’art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso l’audizione di nuovi testimoni. Non risulta tuttavia che la difesa della ricorrente vi abbia provveduto e, di conseguenza, 3 non può ora dedurre una violazione del diritto di difesa.
3. Passando, ora all’esame delle problematiche di diritto sostanziale – ma anche con effetti di natura processuale – al fine di dare risposta alle questioni di diritto richiamate in sede di discussione sia dal Procuratore generale che dalle difese delle parti private, rileva il Collegio che le stesse devono essere esaminate sotto diversi profili tra loro collegati e rilevanti ai fini della decisione: quello della natura del reato di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 cod. pen.), quello della determinazione del momento consumativo nel particolare caso di induzione della persona offesa alla redazione di disposizioni testamentarie e quello della possibilità in caso di imputazione contenente una contestazione temporalmente “chiusa” (da intendersi come tale quella nella quale è indicato il momento finale della condotta coincidente con il tempus commissi delicti) di superare tale momento ai fini della determinazione dal termine iniziale per il computo del periodo di prescrizione del reato.
4. Quanto alla prima delle problematiche giuridiche indicate è consapevole il Collegio che sia nella giurisprudenza di legittimità, sia in dottrina, si sono delineati orientamenti contrapposti. La giurisprudenza di questa Corte sin da tempi risalenti ha qualificato il reato di cui all’art. 643 cod. pen. come fattispecie di pericolo. Già in una remota decisione (Sez. 2, n. 1163 del 11/07/1961, Bellafronte, Rv. 986970 - 1) si era evidenziato che delitto di circonvenzione di persone incapaci è reato di pericolo, giacché l'evento preso in considerazione è il compimento di un atto che abbia la semplice potenzialità di effetto dannoso o patrimonialmente pregiudizievole. Tale può essere, come nella specie, il rilascio di una procura generale con dispensa di rendiconto;
nello stesso senso altre pronunce hanno ribadito (Sez. 3, n. 1106 del 01/04/1965, Gallini, Rv. 999270 – 1) che il delitto di circonvenzione di incapace è reato di pericolo, e lo stesso è perfetto e si realizza non appena il colpevole, attraverso i mezzi ed i presupposti previsti dalla norma, abbia ottenuto da parte del soggetto passivo il compimento di un atto, che importi un qualsiasi effetto giuridico e potenzialmente dannoso per il medesimo soggetto passivo o per altri. Per la consumazione del reato non si richiede, pertanto, il verificarsi del danno patrimoniale per il circonvenuto, e neppure il raggiungimento del profitto da parte del colpevole, esigendosi solo che la condotta criminosa sia accompagnata dal fine di profitto. Anche la dottrina più risalente nel tempo si era orientata in tal senso giungendo ad affermare che reato in esame è un reato di pericolo e solo eventualmente di danno. Per la consumazione dello stesso bastava dunque la mera possibilità del danno. A dette affermazioni ne conseguiva innanzitutto l’esclusione del tentativo punibile. L’interpretazione della fattispecie come reato di pericolo ha, poi, trovato affermazione negli anni ’70 in un intervento delle Sezioni Unite “Crespi” (Sez. U, n. 1669 del 15/12/1973, dep. 1974, Rv. 126263 – 01). Va precisato che la suddetta pronuncia delle Sezioni Unite è stata chiamata a risolvere un contrasto che verteva non sulla natura del reato di cui all’art. 643 cod. pen. bensì sul potere della parte civile di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero;
pur tuttavia, risolta negativamente la questione principale, nell’analisi dei motivi di ricorso le Sezioni Unite hanno testualmente affermato: «E’ del pari unanime l'affermazione che l'articolo 643 cod. pen. configura un reato di pericolo che si realizza con la semplice possibilità che un qualsiasi danno si profili, prescindendo dalla concreta realizzazione dell'oggetto della obbligazione da parte del colpevole;
è sufficiente all'uopo la semplice potenzialità dell'atto compiuto dal circonvenuto di 4 produrre dannosi effetti giuridici. Elemento costitutivo di tale reato è però, pur sempre, l'induzione che si concreti in un'attività apprezzabile di suggestione, di pressione morale, di persuasione intesa a determinare la volontà minorata del soggetto passivo al compimento dell'atto. Non basta, in altri termini, che l’agente abusi delle condizioni particolari di incapacità del soggetto passivo, ma occorre che lo induca a compiere l'atto anche solo potenzialmente dannoso …». Detto orientamento giurisprudenziale ha avuto un lungo e costante seguito nel quale questa Corte ha reiteratamente ribadito che trattasi di reato di pericolo che si consuma nel momento in cui è compiuto l'atto capace di produrre un qualsiasi effetto dannoso per il soggetto passivo o altri (ex multis: Sez. 2, n. 8103 del 10/02/2016, Raguso, Rv. 266366; Sez. 4, n. 27412 del 23/04/2008, L'Avena, Rv. 240733; Sez. 2, n. 7176 del 17/01/2008, Gabellini, Rv. 239434 – 01; Sez. 3, n. 48537 del 01/12/2004, Illiano, Rv. 230488; Sez. 2, n. 9481 del 22/10/1992, dep. 1993, Monti, Rv. 195221). All’orientamento sopra indicato, in tempi più recenti, autorevoli voci dottrinali, oggi divenute maggioritarie, hanno contrapposto un secondo orientamento secondo il quale proprio l'espressione usata dalla legge e l'esigenza, da questa esplicitamente ammessa, che sia stato compiuto un atto che importi un effetto giuridico dannoso, appare confortare la contraria opinione che si tratti di un reato di danno, fermo restando che la consumazione dello stesso si verifica nel momento del compimento dell'atto allorquando si verificano tutti i requisiti previsti dalla fattispecie incriminatrice.
4.1. Ritiene il Collegio di aderire a questo secondo e più recente orientamento con le precisazioni che si andranno ad esporre. Occorre, innanzitutto, doverosamente dare atto che le già sopra richiamate Sezioni Unite “Crespi” del lontano 1973 allorquando ebbero testualmente ad affermare, solo incidentalmente, che era «unanime l'affermazione che l'articolo 643 cod. pen. configura un reato di pericolo che si realizza con la semplice possibilità che un qualsiasi danno si profili, prescindendo dalla concreta realizzazione dell'oggetto della obbligazione da parte del colpevole» non avevano fondato tale affermazione su di una questione specificamente sottoposta al Supremo Collegio e motivatamente decisa in presenza di un contrasto giurisprudenziale, quanto piuttosto, senza alcun ulteriore approfondimento, sulla mera constatazione dell’orientamento all’epoca sostanzialmente unanime sul punto della Corte di legittimità. Detta problematica giuridica può pertanto oggi essere ulteriormente rivista ed approfondita non solo alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali ma anche attraverso un’analisi della casistica. Al riguardo, occorre prendere le mosse non solo dalla collocazione sistematica della norma dell’art. 643 cod. pen., posto nel libro secondo, titolo XIII, del Codice ma anche dai profili testuali che lo caratterizzano. Non sfugge, infatti, che, contrariamente a quanto accade per altri reati collocati nel codice tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose od alle persone (es. capo I art. 629) o mediante frode (es. capo II, artt. 640, 640-ter, 640-quinquies) nei quali il legislatore ha sempre fatto richiamo al concetto di (altrui) “danno”, nell’art. 643 ha invece richiamato un “atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei [la persona offesa – ndr.] o per altri dannoso”. Proprio l’indicata differenza terminologica porta quindi a ritenere che: a) il momento consumativo del reato coincide con quello del “compimento dell'atto” avente effetti giuridici dannosi, situazione che, a dir del vero, portava a conseguenze 5 analoghe per coloro che aderivano alla tesi del reato di pericolo;
b) poiché la nozione di atto comprende oltre ai documenti, qualunque dichiarazione o fatto materiale suscettibile di produrre un effetto giuridico ne deriva che la norma non richiede la verificazione di un danno patrimoniale;
c) di conseguenza basta, ai fini della consumazione del reato, che si siano verificati i presupposti tipici di un danno di giuridica attualità, mentre non occorre la concreta verificazione del danno in senso economico che resta un accadimento soltanto eventuale. A conforto di quanto appena affermato si aggiunge la riflessione che il concetto di “effetto giuridico dannoso” proprio per la sua maggiore portata rispetto a quello di “danno”, deve essere inteso in senso ampio nel quale deve farsi rientrare non solo il danno patrimoniale strettamente inteso ma anche il danno “giuridico” che deriva alla persona offesa dalla subita limitazione di libera autodeterminazione delle scelte relative alla propria sfera patrimoniale. In sostanza un effetto giuridico dannoso che deriva da un’azione posta in essere dal reo che si caratterizza per l’abuso dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore o, ancora, dello stato di infermità o di deficienza psichica che induce la persona offesa, attraverso la manipolazione della sua volontà vulnerabile, al compimento di tale atto. Ne consegue che, se si ritiene che l'offesa riguarda la libertà di autodeterminazione patrimoniale della persona offesa, il momento consumativo del reato di cui all’art. 643 cod. pen. finisce per coincidere con il compimento dell'atto senza che sia quindi necessaria una lesione in senso economico e che, pertanto, senza che assuma rilievo la circostanza del non essersi ancora verificato il pregiudizio pratico che costituisce la conseguenza economico- sociale dell'atto di disposizione. La prospettata soluzione, ritiene il Collegio, si impone per la forza lessicale e logica dei termini di legge. Inoltre, l’impostazione alla quale ritiene di aderire l'odierno Collegio appare più conforme allo spirito della norma che non tutela primariamente il patrimonio bensì la persona in quanto tale, e in particolare la sua libertà di autodeterminarsi consapevolmente nelle scelte giuridicamente rilevanti. Si tratta di una lettura funzionale e costituzionalmente orientata del termine “danno”, svincolandolo da una concezione meramente patrimoniale. Il patrimonio assume pertanto rilievo solo in via mediata, quale ambito nel quale l’abuso dell’incapacità si manifesta più frequentemente, ma non esaurisce il contenuto offensivo della fattispecie. Il vero nucleo di disvalore del reato risiede nella strumentalizzazione della fragilità psichica del soggetto passivo, che viene indotto a compiere un atto non frutto di una volontà libera e genuina. In tal senso il danno il può ben consistere nella compressione della libertà negoziale e decisionale del soggetto incapace, il quale non è in grado di valutare correttamente le conseguenze dell’atto, viene eterodiretto nelle proprie scelte e subisce un condizionamento che altera il processo formativo della volontà. In questa prospettiva, il danno coincide con la perdita di autodeterminazione, intesa come possibilità di scegliere in modo consapevole e autonomo se e come disporre dei propri interessi. Più precisamente, secondo il Collegio, il danno non risiede necessariamente nell’esito economico dell’atto, ma nell’atto stesso, in quanto espressione di una volontà viziata dall’abuso dello stato di incapacità. L’induzione a compiere un atto giuridicamente rilevante costituisce già una forma di danno, poiché priva il soggetto della padronanza delle proprie scelte, lo riduce a mero 6 strumento degli interessi altrui e realizza una forma di offesa alla dignità personale. La lettura di “danno” - o meglio di “effetto giuridico dannoso” – alla quale il Collegio ritiene di aderire consente pertanto di valorizzare la funzione di protezione rafforzata che l’art. 643 cod. pen. svolge nei confronti dei soggetti vulnerabili. Limitare il concetto di danno al solo profilo patrimoniale rischierebbe, infatti, di svuotare di contenuto la tutela penale, lasciando impunite condotte altamente lesive sul piano personale, ma non immediatamente quantificabili in termini economici. In tal senso opinando si apre la strada anche per ritenere ipotizzabile il tentativo di consumazione del reato di cui all’art. 643 cod. pen., peraltro confinato a ipotesi indubbiamente marginali quale, a mero titolo di esempio, il caso che posta in essere l’induzione (pur sempre idonea e diretta in modo non equivoco alla determinazione altrui al compimento dell’atto giuridicamente pregiudizievole), intervengano elementi idonei ad interrompere il compimento dell’atto stesso.
5. Quanto appena evidenziato si ricollega inscindibilmente alla problematica dell’individuazione del momento consumativo del reato a sua volta rilevante anche ai fini della determinazione del momento iniziale della prescrizione. Diverse, sono, infatti le situazioni che nella vita reale si possono verificare. Il caso più semplice è quello in cui il momento del compimento dell’atto giuridicamente pregiudizievole coincide temporalmente con quello della causazione del danno patrimoniale: si pensi al caso di una dazione di denaro od a quelli più articolati di cessioni con effetto immediato di beni o di altri diritti aventi un’incidenza patrimoniale. In tal caso il momento consumativo è unico. Non sono tuttavia infrequenti situazioni nelle quali il momento del verificarsi dell’”effetto giuridico dannoso” non coincide con quello del verificarsi del danno patrimoniale: sono questi i casi – ancora una volta a mero titolo di esempio – di induzione al rilascio di una procura generale o speciale a compiere l’atto patrimonialmente rilevante o, ancora, a quello che più interessa in questa sede relativo al rilascio di una disposizione testamentaria. Proprio queste ultime situazioni inducono a riflessioni più accurate. Si pensi alle caratteristiche del testamento che è un atto: - revocabile o “sostituibile” con diversa disposizione testamentaria in qualsiasi momento;
- che non comporta un pregiudizio patrimoniale immediato per il testatore il quale continua fino al momento del decesso a rimanere titolare dei diritti in relazione ai quali ha dato disposizioni post mortem;
- che non comporta fino al momento della esecuzione delle disposizioni testamentarie neppure un diretto pregiudizio patrimoniale nei confronti dei potenziali eredi o legatari pretermessi. Proprio le valutazioni che precedono hanno portato alla prospettazione, in sede di giurisprudenza di legittimità, di diverse soluzioni.
5.1. Secondo un primo filone giurisprudenziale «In tema di circonvenzione di persone incapaci, quando il soggetto passivo sia stato indotto alla redazione di un testamento olografo il reato si perfeziona nel momento in cui è formato l'atto, in quanto lo stesso è dotato di immediati effetti giuridici, determinando e condizionando la successione su base volontaria della vittima (ex ceteris: Sez. 2, n. 26727 del 10/05/2023, G., Rv. 284767 – 01). Nella decisione appena riportata si è, innanzitutto, ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci, sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui 7 quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (tra le altre: Sez. 5, n. 29003 del 16/04/2012, Strino, Rv. 253311 - 01). Tali principi - si legge ancora nella citata sentenza - messi in relazione con la condotta di chi induce il vulnerabile a redigere un testamento olografo a suo favore, conducono a ritenere che il reato di circonvenzione si "perfezioni" - e dunque debba ritenersi consumato - sin dal momento della redazione del testamento, dato che tale atto, contrariamente a quanto ritenuto da altra parte della giurisprudenza è dotato di effetti giuridici immediati, in quanto è un atto imprescindibile per l'attivazione della successione su base volontaria, nulla rilevando, rispetto a tale immediata efficacia, che il percorso testamentario, al momento del decesso del testatore, trovi ulteriore - ed eventuale - attuazione con la pubblicazione del testamento e la sua accettazione da parte degli eredi. Si ritiene cioè che la successione governata da un testamento olografo sia un processo che origina dalla indispensabile redazione dell'atto, che è la pre-condizione per avviare la successione testamentaria, passa attraverso la eventuale pubblicazione delle volontà del testatore al momento della morte ed infine, si conclude con l'accettazione delle volontà del de cuius da parte degli eredi. In sostanza, la redazione del testamento olografo è, dunque, una condotta che condiziona la stessa sussistenza della successione su base volontaria, sicché non si può negare che la stessa produce effetti giuridici, il che implica che la condotta di chi manipola la volontà di un testatore vulnerabile a suo futuro vantaggio è inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 643 cod. pen.: colui che soggioga un testatore vulnerabile, orientandone la volontà per ottenerne un futuro vantaggio, compie pertanto una circonvenzione che si consuma già nel momento della redazione del testamento, il che rende penalmente rilevanti anche le condotte di manipolazione della volontà testamentaria di vulnerabili non deceduti. Detto orientamento giurisprudenziale non esclude, però, che la condotta di circonvenzione, nel caso in cui si manifesti nella manipolazione della volontà testamentaria, pur perfezionandosi già con la redazione del testamento, può trovare ulteriore, eventuale, manifestazione con la pubblicazione dello stesso e, infine, con la sua accettazione da parte degli eredi. Secondo la pronuncia giurisprudenziale qui in esame, la circonvenzione del testatore vulnerabile si atteggia, infatti, come un reato ad eventuale formazione progressiva ed a consumazione prolungata che, pur consumandosi con la prima condotta, ovvero la redazione del testamento, "può" avere una eventuale progressione, attraverso la perpetrazione di ulteriori condotte correlate alla manipolazione e funzionali ad ottenere il vantaggio testamentario, ovvero la pubblicazione e l'accettazione del testamento. Queste condotte non possono, pertanto, essere inquadrate come post-factum, ma si configurano come ulteriori momenti di perpetrazione di una azione criminosa che, pur perfezionandosi con la redazione del testamento, si presta ad avere ulteriori, ingravescenti sviluppi. Diversamente opinando si eliminerebbe la rilevanza penale della condotta di chi induce 8 persone vulnerabili a sottoscrivere testamenti olografi, azione imprescindibile per l'attivazione della successione su base volontaria.
5.2. Secondo un opposto filone giurisprudenziale «In tema di circonvenzione di incapaci, quando il soggetto passivo sia stato indotto alla redazione di un testamento olografo, il reato si consuma con la “pubblicazione” dello stesso, verificandosi in tale momento la situazione di pericolo determinata dall'induzione, mentre rimane estraneo al perfezionamento dell'illecito il conseguimento del profitto, che si ricollega all'accettazione dell'eredità ed attiene esclusivamente al piano del dolo specifico» (Sez. 2, n. 10165, del 26/01/2021, C. Rv. 280771 – 01). In tale direzione si colloca anche Sez. 2, n. 20669 del 17/01/2017, M. Rv. 269883 – 01 che posticipa ulteriormente il momento consumativo del reato indicandolo in quello della “accettazione dell’eredità”, fatto produttivo di un effetto dannoso per il soggetto passivo e da cui deriva il materiale conseguimento del profitto ingiusto. Nelle decisioni appena richiamate si è evidenziato che nella circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti della "induzione" e della "apprensione" non coincidano, il reato si consuma all'atto della "apprensione", che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella "induzione" sicché quando il reato consista nella induzione alla redazione di un testamento olografo il momento consumativo deve ravvisarsi nella successiva pubblicazione dell'atto e nell'accettazione dell'eredità, fatti produttivi di un effetto dannoso per il soggetto passivo e da cui deriva il materiale conseguimento del profitto ingiusto (in relazione ai rapporti tra il momento dell’”induzione” ed il momento della “apprensione” anche se non in materia di disposizioni testamentarie v. anche Sez. 2, n. 34912 del 07/09/2021, C., Rv. 281940 – 01 che ha ribadito, in un caso in cui in cui vi era stata la stipula di un atto pubblico per il trasferimento di un terreno oggetto di una compravendita di cui a precedente scrittura privata, dato che l'atto pubblico fosse necessario per conseguire, attraverso la trascrizione, gli effetti giuridici delle vendita, in modo da rendere il trasferimento di proprietà opponibile a chiunque che, il delitto di circonvenzione d'incapace si consuma all'atto dell'apprensione, eventualmente successivo all'induzione). Si è tuttavia anche ricordato che nello schema normativo la condotta materiale riposa su un dato d'abuso duplicemente declinato e sull'induzione del soggetto passivo "a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico" dannoso per il disponente o altri. Il fine di profitto qualifica nel senso della specificità il dolo che connota la fattispecie. In detto contesto appare pertanto impropria la individuazione del fine di profitto come elemento incidente sul perfezionamento del reato, con conseguente espansione della condotta fino a ricomprendervi l'attingimento dello stesso e trasformazione dell'illecito in reato d'evento laddove la fattispecie, destinata a sanzionare condotte di insidiosa ed elevata pericolosità a danni di soggetti oltremodo vulnerabili, risulta costruita con arretramento della soglia di punibilità proprio a ragione della necessità di più energica tutela degli offesi. La richiamata decisione n. 20669/17 ha quindi ritenuto che la redazione di un testamento olografo non è atto che importi di per sé alcun effetto giuridico dannoso né per il testatore, né per gli interessati alla successione, stante la sua revocabilità e la sua fisiologica idoneità a produrre effetti solo a seguito della morte del disponente ed ha, pertanto, ritenuto, in coerenza con la prospettiva ermeneutica che, come già argomentato da Sez. 2, n. 46109/2015, Belvisi, non mass., con la morte del testatore e con la pubblicazione dell'atto (che manifesta la volontà dell'imputata di avvalersene) si sia verificata la situazione di pericolo determinata dall'induzione con conseguente consumazione del reato ex art. 643 9 cod. pen., rimanendo, invece, estraneo al perfezionamento dell'illecito il conseguimento del profitto, che si ricollega all'accettazione dell'eredità e attiene esclusivamente al piano del dolo specifico. In sostanza la citata sentenza “Belvisi” (non mass.), ritenendo che la semplice redazione di un testamento olografo, non è atto che importi, di per sé, alcun effetto giuridico dannoso, né per il testatore, né per i soggetti interessati alla successione, trattandosi di atto che diviene idoneo a produrre effetti giuridici (qualora venga utilizzato) soltanto a seguito della morte del testatore, ha affermato che il reato di cui all’art. 643 cod. pen. si consuma soltanto nel momento in cui si verifica il decesso del testatore, condicio sine qua non per il sorgere del pericolo. E' dalla data del decesso del testatore, pertanto, che decorrerebbe la prescrizione.
5.3. Come si è detto, a seconda dei diversi filoni giurisprudenziali al fine di stabilire il momento consumativo del reato nel caso di soggetto indotto ex art. 643 cod. pen. alla redazione di un testamento olografo, momento determinante anche ai fini del decorso del termine di prescrizione del reato, diversi sono i momenti in cui il reato è stato ritenuto consumato: vi sono decisioni che lo collocano al momento della redazione del testamento, altre che lo collocano al momento dell’apertura della successione (coincidente con la morte del de cuius) e altre ancora che spostano ulteriormente in avanti tale soglia temporale collocandola nel momento della pubblicazione del testamento o, ancora più avanti, dell’accettazione dell’eredità.
5.4. Ritiene il Collegio, seppure con le dovute precisazioni, di aderire al primo degli orientamenti sopra indicati. Si è già detto sopra della adesione all’orientamento secondo il quale il reato di cui all’art. 643 cod. pen. è un reato di danno e non di pericolo. In realtà, al di là delle relative diverse qualificazioni giuridiche, nel caso di una disposizione testamentaria il momento consumativo rimane identico: il delitto si perfeziona nel momento in cui la persona offesa, avente le caratteristiche personali e per effetto delle condotte dell’autore del reato indicate dalla norma, compie l’atto di disposizione testamentaria, a nulla rilevando che fino al momento della sua esecuzione il danno per il suo patrimonio o per quello dei potenziali eredi o legatari non si sia concretamente verificato;
né la circostanza che la disposizione non sia stata eseguita è tale da far attestare la condotta sulla soglia del tentativo, atteso che, perché il reato si perfezioni in tutti i suoi elementi, è sufficiente che a seguito dell'atto indotto dalla circonvenzione si determini un pregiudizio nella sfera giuridica del circovenuto. Diversamente opinando, se si aderisse al secondo orientamento, l’induzione a redigere un testamento olografo rimarrebbe impunita se prima della morte del de cuius o comunqueprima della accettazione delle disposizioni testamentarie l’atto fosse stato revocato dal testatore ovvero se fosse intervenuto un intervento giudiziario di annullamento dell’atto stesso. La questione giudica si sposta allora sulla valutazione del “se” e quali effetti sul tempus commissi delicti presentano gli eventi successivi aventi comunque una rilevanza patrimoniale diretta o indiretta in quanto finalizzati all’effettivo conseguimento del profitto patrimoniale, quali l’apertura della successione a seguito del decesso del de cuius, la pubblicazione del testamento e l’accettazione dell’eredità da parte del beneficiario. In tale prospettiva occorre distinguere tra due possibilità: il caso in cui plurimi atti di disposizione conseguano ad un'unica inziale induzione e quello in cui sussistano plurime attività di induzione con il compimento di una pluralità di atti. 10 Questa Corte di legittimità ha sul punto già avuto modo di statuire che nell'ipotesi in cui ad un unico atto di induzione conseguano plurime condotte appropriative, il momento di consumazione del delitto va individuato nell'ultima apprensione in ordine cronologico, diversamente, nell'ipotesi in cui la pluralità di condotte appropriative derivi da plurimi atti di induzione, ciascuno dei quali con un obiettivo di approfittamento, ancorché originati dalla stessa circonvenibilità della vittima, il reato deve ritenersi reiterato e consumato al momento del conseguimento di ciascun singolo profitto (Sez. 2, n. 31425 del 14/09/2020, B., Rv. 280030 - 01). Ritiene il Collegio di aderire, seppure con le dovute precisazioni, a tale orientamento in quanto, diversamente opinando, in presenza di un reato che, come detto, perfeziona il suo momento consumativo con il rilascio della disposizione testamentaria – ma il discorso potrebbe ben valere a titolo di esempio anche con riferimento al rilascio di una procura alla quale in un momento successivo consegua un effettivo atto di trasferimento patrimoniale - le successive azioni che potrebbero verificarsi anche a notevole distanza temporale finirebbero per costituire un post factum non punibile e, oltretutto, non rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato. Nel caso in cui il reato si consumi con la manipolazione della volontà testamentaria, pur perfezionandosi già con la redazione del testamento, l’azione delittuosa, infatti, ben può trovare ulteriore, eventuale, manifestazione con la pubblicazione dello stesso e, infine, con la sua accettazione da parte degli eredi. Ritiene pertanto e sul punto la Corte di aderire e di riconfermare l’orientamento già sopra richiamato secondo il quale, la circonvenzione del testatore vulnerabile si atteggia come un reato ad eventuale formazione progressiva ed a consumazione prolungata che, pur consumandosi con la prima condotta, ovvero la redazione del testamento, "può" avere una eventuale progressione, attraverso la perpetrazione di ulteriori condotte correlate alla manipolazione e funzionali ad ottenere il vantaggio testamentario, ovvero la pubblicazione e l'accettazione del testamento. Queste condotte non possono, pertanto, essere inquadrate come post-factum, ma si configurano come ulteriori momenti di perpetrazione di una condotta criminosa che, pur perfezionandosi con la redazione del testamento, si presta ad avere ulteriori, ingravescenti sviluppi, con conseguente, come accade per tutti i reati a consumazione prolungata, traslazione in avanti – anche ai fini del decorso della prescrizione – del momento “finale” di consumazione del reato.
6. Applicando ora i principi indicati al caso qui in esame occorre ricordare che: - ci si trova in presenza di due disposizioni testamentarie rilasciate da XXXXXXXXXXXX in data 28 maggio 2013 e 10 giugno 2014; - non risulta che dette disposizioni testamentarie siano mai state portate ad esecuzione con accettazione dell’eredità da parte della beneficiaria. Ne consegue che i due reati risultano consumati nelle date sopra indicate. Appare, quindi, del tutto singolare, per non dire impropria, l’originaria contestazione “chiusa” del tempus commissi delicti contenuta nel capo di imputazione «Fatti commessi in Roma fino al 22.7.2015» (data della esecuzione dell’ordinanza del G.i.p. di Roma di divieto di avvicinamento a carico della XXXXX nei confronti del XXXXXXX e del divieto di dimorare nel Comune di Roma) in quanto ricollegata ad un evento incidentale non avente specifici effetti giuridici o patrimoniali in diretta connessione con i commessi reati. Così come appare del tutto errato, in presenza di una contestazione “chiusa” e senza che il Pubblico Ministero abbia proceduto alla modifica della contestazione estendendo il 11 tempus commissi delicti alla data della apertura della successione ereditaria e dell’accettazione dell’eredità da parte dell’imputata, che la Corte di appello abbia spostato temporalmente in avanti il momento consumativo del reato alla data dell’apertura della successione facendolo coincidere con il decesso della persona offesa avvenuto il 16 aprile 2017. Infatti, anche tale evento (il decesso del de cuius) pur inserendosi nell’iter che avrebbe potuto portare all’effettiva causazione del pregiudizio patrimoniale patito dagli eredi o dai legatari pretermessi ha assunto un carattere sostanzialmente neutro rispetto a tale evento non risultando che si siano mai perfezionati gli ulteriori sviluppi conseguenziali legati alla pubblicazione dei testamenti ed alla accettazione dell’eredità. Ne consegue che il momento ultimo di consumazione delle condotte delittuose non può che collocarsi al 10 giugno 2014 e che per l’effetto, tenendosi conto degli eventi interruttivi, è da ritenersi corretta la declaratoria di prescrizione del reato operata dal Tribunale.
7. Quanto detto impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i fatti-reato contestati all’imputata estinti per prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2023. La circostanza che la prescrizione è maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza del Tribunale impone altresì la revoca della condanna dell’imputata al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede oltre che di quella relativa al pagamento delle spese sostenute dalle stesse parti civili in entrambi i gradi di giudizio.
8. La decisione sopra indicata preclude anche la possibilità di accogliere le richieste delle parti civili di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio.
9. Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' i reati sono estinti per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado. Revoca le statuizioni civili. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CO MA AL SE EL IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 12