Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3175
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato

    La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che i fatti-reato contestati all'imputata siano estinti per prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di primo grado. La Corte rileva che il momento consumativo dei reati si colloca al 10 giugno 2014, data dell'ultima disposizione testamentaria, e che, tenuto conto degli eventi interruttivi, la declaratoria di prescrizione operata dal Tribunale è corretta.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata escussione di testimoni

    La Corte di Cassazione ritiene la questione manifestamente infondata, poiché la difesa dell'imputata avrebbe potuto chiedere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, cosa che non risulta aver fatto.

  • Accolto
    Revoca delle statuizioni civili

    La Corte di Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati, revoca le statuizioni civili relative al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili e al pagamento delle spese sostenute dalle stesse parti civili in entrambi i gradi di giudizio.

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Commentari3

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    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    Cass. pen., Sez. II, 26 gennaio 2026, sentenza n. 3175 Massima: "(…)Il delitto di circonvenzione di persone incapaci deve essere qualificato come reato di danno e non di mero pericolo. Il nucleo del disvalore risiede nella strumentalizzazione della fragilità psichica del soggetto passivo e il "danno" o "l'effetto giuridico dannoso" non coincide necessariamente con una lesione patrimoniale economicamente quantificabile, bensì nella compressione della libertà di autodeterminazione e nella perdita di padronanza delle proprie scelte giuridiche (…). Nel caso di una disposizione testamentaria il delitto si perfeziona nel momento in cui la persona offesa compie l'atto di disposizione …

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  • 2Il momento consumativo del reato nella circonvenzione testamentaria
    La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 18 febbraio 2026

    Cass. pen., Sez. II, 26 gennaio 2026, sentenza n. 3175 LA MASSIMA “(…)Il delitto di circonvenzione di persone incapaci deve essere qualificato come reato di danno e non di mero pericolo. Il nucleo del disvalore risiede nella strumentalizzazione della fragilità psichica del soggetto passivo e il “danno” o “l'effetto giuridico dannoso” non coincide necessariamente con una lesione patrimoniale economicamente quantificabile, bensì nella compressione della libertà di autodeterminazione e nella perdita di padronanza delle proprie scelte giuridiche (…). Nel caso di una disposizione testamentaria il delitto si perfeziona nel momento in cui la persona offesa compie l'atto di disposizione …

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  • 3Il Sistema del Diritto Penale
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    Cass. pen., Sez. II, 26 gennaio 2026, sentenza n. 3175 LA MASSIMA "(...)Il delitto di circonvenzione di persone incapaci deve essere... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3175
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3175
Data del deposito : 26 gennaio 2026

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