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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/02/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2683/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 21/2/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- in persona del legale rappresentante p.t., corrente Parte_1 in Lecce, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ivan Paladini
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Alba Amatucci
- , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_2 difeso dall'Avvocato Salvatore Graziuso
Resistenti
- , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
- , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4
Contumaci
Oggetto: Opposizione a Intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 7/3/2022 la ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 0592022 9001873529000, notificata il 2/3/2022, limitatamente alla Cartella di pagamento n. 0592019 0028494032000, presuntivamente notificata il 2/9/2019 e inerente premi dovuti ad per € 5.474,11 CP_3 relativi agli anni 2017 e 2018, e agli Avvisi di Addebito n. 3592019 0003169214, presuntivamente notificato il 30/9/2019, n. 3592019 0003626429, presuntivamente notificato il 23/11/2019, e n. 3592019 0006216778, presuntivamente notificato il
24/12/2019 ed ai ruoli sottostanti, aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti ad CP_
per gli anni 2018 e 2019, per complessivi € 47.973,74.
Parte ricorrente espone, a tal fine, di aver proposto in data 7/3/2022 istanza di sgravio, rimasta inevasa e lamenta mancata previa notificazione degli atti prodromici alla
Intimazione di pagamento e mancata indicazione dei criteri di quantificazione degli interessi di mora e delle somme aggiuntive, eccepisce prescrizione dei crediti in essi riportati e decadenza dalla azione di recupero per decorso del termine previsto dall'art.25
D.L. vo 46/99 e violazione degli articoli da 537 a 544 della Legge 228/2012 per mancato riscontro alla istanza di sgravio presentata il 7/3/2022, concludendo per l'annullamento degli atti opposti con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore per dichiarato anticipo. CP_ Si è costituito in giudizio con memoria nella quale chiede la reiezione del ricorso, affermando che gli Avvisi di Addebito sono stati notificati e che non è maturato alcun termine di prescrizione.
Si è costituita in giudizio, altresì, , con memoria Controparte_5 difensiva nella quale afferma la correttezza del proprio operato e chiede il rigetto della domanda attorea, con condanna della ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria, eccependo violazione del principio del “ne bis in idem” per essere stata impugnata la Cartella di pagamento n. 0592019 0028494032000 nel procedimento n.4702/2020, conclusosi con sentenza n.2255/2021 di rigetto del ricorso, confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n.300/2023 passata in giudicato e per essere stati impugnati gli Avvisi di Addebito nel procedimento n.4667/2020, conclusosi con sentenza n.2526/2022 di rigetto del ricorso;
nella propria Controparte_1 memoria contesta anche la fondatezza della doglianza attorea inerente la mancata risposta alla istanza di sgravio.
Non si è costituito in giudizio l' , nonostante la rituale notificazione del ricorso CP_3
(vedasi prova della notificazione allegata alle note depositate da parte ricorrente l'11/10/2013), sicchè va dichiarato contumace.
Non si è costituita in giudizio neanche , nonostante la rituale notificazione del CP_4 ricorso ((vedasi prova della notificazione allegata alle note depositate da parte ricorrente il 17/5/2023 e alle note depositate l'11/9/2023), pertanto anche di questa società va dichiarata la contumacia.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Occorre infatti rilevare, quanto alla lamentata omessa notifica della Cartella e degli
Avvisi opposti, che dagli allegati alla memoria di Controparte_6 risulta che la Cartella di pagamento n. 0592019 0028494032 è stata notificata a CP_3 mezzo PEC in data 2/9/2019 all'indirizzo " Email_1 CP_ Inoltre, dagli allegati alla memoria di risulta che i tre Avvisi di Addebito opposti sono anche essi stati notificati alla azienda ricorrente tramite PEC all'indirizzo
" nelle date 24/12/2019, 30/9/2019 e 23/11/2019. Email_2
Da quanto detto pertanto ne deriva la validità e l'efficacia degli atti opposti.
Quanto alla idoneità della notifica a mezzo pec, occorre infatti rilevare che tale tipo di notifica è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del
D.P.R. n. 602/73, secondo cui: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice
2 nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INl-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Per quanto concerne la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, poi, si deve rilevare che l'art.4 DPR 68/2005 precisa che la suddetta validità è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna e che l'art.6 del medesimo DPR prevede al terzo comma che “ La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” e al quinto comma che “La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario”.
Deve essere a questo punto rilevato che dalla documentazione allegata dall'
[...] CP_
e da alle rispettive comparse di costituzione risulta che gli atti Controparte_5 opposti sono stati notificati alla azienda ricorrente all'indirizzo PEC
“ , indirizzo non contestato da parte ricorrente. Email_3
Inoltre, nella sentenza n.2255/2021 emessa da questo Giudice il 4/6/2021 nel Cont procedimento n.4702/2020, sentenza allegata alla memoria di , si legge che l'indirizzo PEC è “l'indirizzo di posta elettronica certificata riportato Email_2 nella visura camerale della impresa allegata al ricorso”.
Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che la Cartella e gli Avvisi di Addebito siano stati correttamente notificati, sicchè la presente opposizione è da ritenersi inammissibile per tardività della medesima, essendo decorsi oltre quaranta giorni tra la data delle notifiche e il deposito del presente ricorso.
Peraltro, la corretta notifica della Cartella e degli Avvisi di Addebito ha interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione, con la conseguenza che va disattesa anche la eccezione di prescrizione parziale del credito contributivo prospettata in ricorso.
Ancora, si deve rilevare che dagli atti allegato alla memoria di costituzione di
[...]
risulta che la Cartella di pagamento n. 0592019 0028494032000 ha Controparte_1 già formato oggetto del giudizio iscritto al n.4702/2020 deciso da questo Giudice con sentenza n.2255/2021, di rigetto del ricorso, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n.300/2023, ormai passata in giudicato.
L' accertamento di fatto contenuto nella sentenza n.300/2023 emessa tra le medesime parti del presente giudizio, è suscettibile di fare stato tra le parti con effetto di giudicato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, infatti, che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed
3 uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione AR (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione AR quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi
d'imposta(cfr Sez Un. N 13916/2006)”.
Ne consegue che poiché il presente ricorso ha ad oggetto fatti e motivi già delibati nel procedimento n.4702/2020, deciso con sentenza n.2255/2021, confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n.300/2023, passata in giudicato, si deve ritenere precluso l'esame della questione proposta (mancata notifica della Cartella e prescrizione) per il principio del “ne bis in idem” e per divieto di violazione del giudicato.
Si deve poi osservare che dagli atti allegati alla suddetta memoria di Controparte_1
risulta che i tre Avvisi di Addebito opposti nel presente procedimento sono
[...]
4 stati precedentemente impugnati nel procedimento n. 4667/2020 R.G. deciso da altro
Giudice di questa Sezione (Dott. A. Carbone) con sentenza n.2526/2022 del
23/9/2022 di rigetto del ricorso.
Ne consegue che poiché il presente ricorso ha ad oggetto fatti e motivi già delibati nel procedimento n.4667/2020, deciso con sentenza n.2526/2022, si deve ritenere precluso l'esame della questione proposta (mancata notificazione degli atti presupposti e prescrizione) per il principio del “ne bis in idem” e per divieto di violazione del giudicato.
Ancora, va respinta la doglianza relativa all'asserito mancato riscontro da parte di alla domanda di sgravio ai sensi della Legge 228/2012. Controparte_1
Infatti, come evidenziato dalla Agenzia delle Entrate, rispetto alla domanda di sgravio parte ricorrente non ha allegato, né tanto meno documentato, che ricorra una delle ipotesi nelle quali la Legge 228/2012, art.1, comma 538, consente di presentare tale istanza, ovvero che la Cartella di pagamento o gli Avvisi di Addebito per i quali si procede siano stati interessati:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
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”
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso deve essere respinto.
Va altresì respinta la domanda della di condanna al Controparte_6 risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., stante la genericità delle allegazioni in ordine al danno subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del CP_ valore dichiarato della causa, e vengono liquidate come in dispositivo in favore di e di con distrazione in favore della procuratrice di Controparte_1 [...]
per dichiarato anticipo. Controparte_1
Non vi è da decidere sulle spese in favore di e di , stante la contumacia CP_3 CP_4 dei medesimi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il Ricorso.
5 Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in €
3.400,00, di cui € 1.700,00 in favore di , con distrazione in Controparte_1 CP_ favore dell'Avvocato Alba Amatucci, ed € 1.700,00 in favore di , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nulla sulle spese in favore di e di , stante la loro contumacia. CP_3 CP_4
Lecce, 21 Febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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