Decreto presidenziale 28 marzo 2024
Ordinanza cautelare 4 aprile 2024
Sentenza 23 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 15 luglio 2025
Inammissibile
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02659/2026REG.PROV.COLL.
N. 09208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9208 del 2025, proposto da AN IN, rappresentato e difeso dagli Avvocati ES Veronese e Alessia Zennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati FA Gattamelata e Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio eletto presso lo studio FA Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n.22;
nei confronti
MA LI, NU OL, IO GR, ES ZZ, AR ZZ, AB AN, ES De EI, ES LA, SI ON, RT VI, ES NI, OP NI, IA AL, ES CC, AO TT, BE EL, FA DA, non costituiti in giudizio;
MA RA, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Penzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MI ZO, rappresentato e difeso dall’aavvocato OP Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UR NI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Vittorio Fedato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 06203/2025, resa tra le parti, per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6203/2025, pubblicata il 15 luglio 2025, non notificata,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di MA RA, di MI ZO e di UR NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. CA RD e uditi per le parti gli avvocati Veronese, Gattamelata, Trento, Penzo, Molina e Fedato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.AN IN ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. avverso la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 15 luglio 2025, n. 6203) di rigetto dell’appello, avente ad oggetto la decisione del T.a.r. per il Veneto, con cui è stato respinto il suo ricorso nei confronti della graduatoria definitiva nel concorso pubblico per l’assegnazione di 7 licenze per l’esercizio del servizio pubblico di gondoliere, indetto con determinazione dell’8 ottobre 2021, ed ha denunciato che il numero delle giornate non considerate nel calcolo della sua anzianità di servizio, rilevante per l’attribuzione della licenza e decisivo per la decisione della causa, si fonda su un errore percettivo, in quanto 28 giornate, incluse nelle 114 (“mandati da non considerare, già verificati nel 2012”), di cui al doc. 18.12 prodotto dal Comune sin dal giudizio di primo grado, risultano regolarmente documentate da mandati di volta prodotti in giudizio e non rientrano in alcuna delle fattispecie di irregolarità evidenziate in sentenza (mancanza di documentazione, doppio conteggio o sostituzione fuori dalle ipotesi tassative), mentre il giudice di appello ne ha escluso la rilevanza non percependo la presenza dei mandati di volta nel fascicolo processuale.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia, che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, oltre alla sua inammissibilità ed infondatezza, ed i controinteressati MA RA, UR NI, MI ZO, che hanno concluso per l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
All’udienza del 12 marzo 2026, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso è ricevibile, in quanto, a prescindere dal rito applicabile e, quindi, dall’applicazione del termine lungo di impugnazione di 3 o di 6 mesi, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 15 luglio 2025 e la notifica della presente impugnazione risale al lunedì 7 novembre 2025, per cui risulta rispettato anche il termine di 3 mesi, stante, da un lato, la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 luglio e, dall’altro lato, la proroga del termine che cade di sabato o domenica al primo giorno lavorativo non festivo in virtù dell’art. 155 c.p.c., che opera nel processo amministrativo alla luce del rinvio di cui all’art. 39 c.p.a.
Difatti, l'omologazione del giorno del sabato a quelli festivi, agli effetti della proroga del termine in scadenza, è prevista dall'articolo 2 della legge n. 263 del 2005 senza eccezioni quanto agli ambiti di applicazione, per cui la nuova previsione fa sistema ed integra la previgente regola esonerativa dall'onere di compimento dell'atto processuale in scadenza nel giorno festivo e trova applicazione al processo amministrativo unitamente all'intero corpo di disposizioni sul calcolo dei termini contenuta nell'articolo 155 c.p.c. (v. per tutte, Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1145).
3.Il ricorso è, tuttavia, inammissibile, in quanto non denuncia un errore c.d. di fatto revocatorio, riferendosi ad un punto controverso della causa, su cui appunto la decisione impugnata ha statuito. L’errore di fatto revocatorio, per essere dirimente ai sensi dell' articolo 395, comma 1, n. 4, c.p.c. (per come espressamente richiamato dall'articolo 106 c.p.a .), deve essere dovuto ad una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili per cui il Giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa, e, comunque, non deve essere relativo ad un punto controverso, sul quale il Giudice si sia pronunciato (Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2025, n. 7308). Come le Sezioni Unite, nella sentenza del 5 marzo 2024, n. 5792, hanno ribadito “il fatto supposto esistente o inesistente non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato”, per cui “è … esclusa la rilevanza dell’errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell’errore di giudizio, quando sul fatto il giudice si sia pronunciato, giacché l’errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio”.
In proposito è sufficiente osservare che il numero delle giornate da conteggiare ai fini dell’anzianità di servizio ha costituito il tema centrale di tutto il giudizio ed è stata oggetto di contestazioni reciproche da tutte le parti costituite in giudizio.
Deve, inoltre, sottolinearsi che nella sentenza impugnata con il presente ricorso si legge “sono state detratte n. 114 giornate, per le quali la domanda è risultata carente di prova in ordine al loro effettivo svolgimento”. La sentenza non si è fondata, dunque, sulla mancata percezione di uno o più documenti (mandati), ma piuttosto sulla valutazione di tali mandati e, più in generale, sulla valutazione della inidoneità o insufficienza di tali mandati alla prova in ordine all’effettivo e rituale svolgimento dell’attività nelle giornate contestate (in considerazione delle contrapposte allegazioni difensive e delle contestazioni del Comune, fondate sulla circostanza che le sostituzioni in esame, nonostante il sistema dei controlli anteriori al 2012, non trovassero risconto nella documentazione amministrativa). Pertanto, l’asserito errore percettivo non emerge affatto dalla sentenza, che si è fondata sulla valutazione delle allegazioni difensive e delle prove in atti.
Non può condividersi l’impostazione difensiva del ricorrente secondo cui la sentenza impugnata, nell’affermare la carenza di prova del servizio espletato, non si fonda su una valutazione delle risultanze processuali, ma piuttosto sulla mancata percezione dell’esistenza dei documenti nel fascicolo di causa. Tale allegazione difensiva è una mera opinione del ricorrente, contraddetta nello stesso ricorso relativamente ad altri mandati, di cui si è riconosciuto l’esame da parte del giudice di appello (v., ad es. p. 6, dell’ultima memoria del ricorrente).
4.In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla refusione, a favore del Comune costituito e dei controinteressati costituiti (MA RA, MI ZO e di UR NI), delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OV NI TI, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
CA RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RD | PA OV NI TI |
IL SEGRETARIO