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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1326/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1326/2016
PROMOSSA DA
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO Parte_1
TEMPORE (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. PILLITTERI CONCITA P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (CF: ) Controparte_1 P.IVA_2
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. BONACCORSO LAURA ROSARIA
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1950/15 depositata il Pt_1
30.6.2015.
____
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
20.12.2021 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 623/2014 il Giudice di Pace di ha condannato l'impresa Pt_1 [...]
al pagamento in favore della appellante della complessiva somma di Controparte_1 Parte_1
€ 700,00 oltre interessi legali maturati e maturandi, per non aver pagato le quote associative relativamente all'anno 2012, il tutto oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 168,50, oltre CPA ed IVA come per legge.
Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 1950/15 del 26/06/2015, depositata il 30/06/2015, Pt_1
ha revocato e annullato integralmente il Decreto Ingiuntivo emesso a favore dell'
[...]
e l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio, Parte_1
pari a € 263,77 oltre IVA e CPA.
L'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace, deducendo l'erroneità della decisione che, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato in D.I. opposto;
ha quindi chiesto in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, e nel merito condannare la al pagamento della quota associativa per il 2012, pari ad € 700,00 oltre Controparte_1
spese processuali, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.
Ritiene l'appellante che il Giudice di prime cure non abbia correttamente applicato i principi informatori della materia ed in particolare che abbia dato una lettura non corretta della giurisprudenza della Suprema Corte, in riferimento all'applicabilità alle associazioni non riconosciute dell'art. 24 c.c., il quale prescrive che il recesso dall'associazione a effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima.
Si è costituita la società appellata, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Il giudice, con ordinanza del 29.12.2016, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, ritenendo “che non sussistono i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avuto riguardo alla modica entità dell'importo al cui pagamento è tenuta parte appellante ed all'assenza di presupposti che possano indurre a ritenere incapiente – pregiudicando l'eventuale ripetizione della somma in caso di esito vittorioso della lite - l'odierna appellata”, ed ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
20 dicembre 2021, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Parte appellante ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa. La società appellata ha insistito nelle proprie richieste, precisando le conclusioni come da comparsa di costituzione.
____
Con l'appello si chiede la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma del decreto opposto.
Appare preliminare, la considerazione che la posizione dell'opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo equivale a quella dell'attore in senso sostanziale, su cui ricade l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa.
L'appello è fondato sull'unico motivo rappresentato dalla non corretta applicazione dei principi regolatori della materia in relazione all'applicazione dell'art. 24 c.c. alle associazioni non riconosciute.
In primo luogo, deve ritenersi incontestata la qualificazione dell'opponente, odierna appellata, quale associazione non riconosciuta, così come operata dal giudice di primo grado.
Con riferimento dunque all'applicabilità dell'art. 24 c.c. ritiene l'appellante che il GdP avrebbe errato ove ha ritenuto che tale disposizione non sarebbe applicabile alle associazioni non riconosciute e quindi al contratto tra le parti.
Invero, la giurisprudenza richiamata dal Giudice appellato, e dalla stessa parte appellante, chiarisce i limiti di applicabilità di tale disposizione, prevista per le associazioni riconosciute, a quelle non riconosciute: “Nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell'associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettata al riguardo, per le associazioni riconosciute, dall'art. 24 cod. civ., trattandosi di norma derogabile dalla privata autonomia senza
l'adozione di particolari forme” (Cass. n. 6554 del 11/05/2001); “come ritenuto dalla già ricordata
Cass. 6554/2001, trattandosi nella specie di associazione non riconosciuta, le modalità di recesso non dovevano rispondere necessariamente alle regole dettate dall'art. 24 c.c., che è norma derogabile dalla privata autonomia (cfr. Cass. 09/05/1991, n. 5191, rv. 472083), che nella specie risultava derogata risultando l'avvenuta manifestazione di recesso, con relativa ricezione da parte del presidente dell'associazione” (Cass. n. 1760 del 27/01/2006). “L'adesione ad un'associazione non riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stesso ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso, senza necessità di specifica accettazione ed anche se implichino oneri economici (quale, ad esempio, quello concernente il versamento di contributi associativi) o deroghe al disposto dell'art. 24 c.c., che è norma liberamente derogabile dall'autonomia privata con il solo limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, che implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso” (Cass. n. 23098 del
11/11/2015).
Dunque, deve desumersi da tali principi che l'applicabilità dell'art. 24 c.c. alle associazioni non riconosciute, sebbene non esclusa, incontra dei limiti nell'autonomia negoziale delle parti.
Pertanto, occorre ricostruire correttamente il contenuto dello statuto (allegato alla citazione), in particolare con riferimento all'art. 6, che disciplina il diritto di recesso. La disposizione prevede che
“in caso di recesso volontario, l'associato deve presentare disdetta tre mesi prima della scadenza del periodo minimo d'iscrizione a mezzo raccomandata AR”; l'art. 5, nel disciplinare la durata del rapporto associativo, indica che la durata minima del rapporto associativo è di due anni.
Nel caso di specie indubbio è il decorso del tempo minimo di iscrizione all'associazione, essendo avvenuta nel 2003, mentre il recesso è del 2012. Deve quindi ritenersi corretta l'interpretazione, fatta propria dal giudice di prime cure, per cui, una volta decorso il periodo minimo di iscrizione (di due anni), il termine per il recesso fissato dalla disciplina statutaria è di tre mesi.
La diversa interpretazione fornita dall'appellante – per cui il recesso ha effetto in ogni caso dalla conclusione dell'anno associativo – si fonda sulla diretta applicazione dell'art. 24 c.c.; norma che, invero, opera con riguardo alle associazioni non riconosciute solo nella misura in cui non venga derogata dalle parti, come, invece, avviene nel caso di specie ad opera dello stesso statuto (art. 6).
Poiché il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto la quota associativa per il periodo successivo ai tre mesi dalla disdetta (febbraio 2012), fino alla fine dell'anno solare, la pretesa creditoria dell' appellante non è fondata. Parte_1
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, per le motivazioni esplicitate.
___
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1326/2016 R.G. ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1950/15 depositata il 30.6.2015; Pt_1
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge.
Viene dato atto che trova applicazione la sanzione posta dall'art. 13 co. 1 quater TU Spese
Giustizia che prevede il pagamento in favore della di un importo pari al Controparte_2
contributo unificato.
Catania il 13/01/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1326/2016
PROMOSSA DA
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO Parte_1
TEMPORE (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. PILLITTERI CONCITA P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (CF: ) Controparte_1 P.IVA_2
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. BONACCORSO LAURA ROSARIA
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1950/15 depositata il Pt_1
30.6.2015.
____
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
20.12.2021 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 623/2014 il Giudice di Pace di ha condannato l'impresa Pt_1 [...]
al pagamento in favore della appellante della complessiva somma di Controparte_1 Parte_1
€ 700,00 oltre interessi legali maturati e maturandi, per non aver pagato le quote associative relativamente all'anno 2012, il tutto oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 168,50, oltre CPA ed IVA come per legge.
Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 1950/15 del 26/06/2015, depositata il 30/06/2015, Pt_1
ha revocato e annullato integralmente il Decreto Ingiuntivo emesso a favore dell'
[...]
e l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio, Parte_1
pari a € 263,77 oltre IVA e CPA.
L'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace, deducendo l'erroneità della decisione che, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato in D.I. opposto;
ha quindi chiesto in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, e nel merito condannare la al pagamento della quota associativa per il 2012, pari ad € 700,00 oltre Controparte_1
spese processuali, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.
Ritiene l'appellante che il Giudice di prime cure non abbia correttamente applicato i principi informatori della materia ed in particolare che abbia dato una lettura non corretta della giurisprudenza della Suprema Corte, in riferimento all'applicabilità alle associazioni non riconosciute dell'art. 24 c.c., il quale prescrive che il recesso dall'associazione a effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima.
Si è costituita la società appellata, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Il giudice, con ordinanza del 29.12.2016, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, ritenendo “che non sussistono i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avuto riguardo alla modica entità dell'importo al cui pagamento è tenuta parte appellante ed all'assenza di presupposti che possano indurre a ritenere incapiente – pregiudicando l'eventuale ripetizione della somma in caso di esito vittorioso della lite - l'odierna appellata”, ed ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
20 dicembre 2021, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Parte appellante ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa. La società appellata ha insistito nelle proprie richieste, precisando le conclusioni come da comparsa di costituzione.
____
Con l'appello si chiede la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma del decreto opposto.
Appare preliminare, la considerazione che la posizione dell'opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo equivale a quella dell'attore in senso sostanziale, su cui ricade l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa.
L'appello è fondato sull'unico motivo rappresentato dalla non corretta applicazione dei principi regolatori della materia in relazione all'applicazione dell'art. 24 c.c. alle associazioni non riconosciute.
In primo luogo, deve ritenersi incontestata la qualificazione dell'opponente, odierna appellata, quale associazione non riconosciuta, così come operata dal giudice di primo grado.
Con riferimento dunque all'applicabilità dell'art. 24 c.c. ritiene l'appellante che il GdP avrebbe errato ove ha ritenuto che tale disposizione non sarebbe applicabile alle associazioni non riconosciute e quindi al contratto tra le parti.
Invero, la giurisprudenza richiamata dal Giudice appellato, e dalla stessa parte appellante, chiarisce i limiti di applicabilità di tale disposizione, prevista per le associazioni riconosciute, a quelle non riconosciute: “Nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell'associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettata al riguardo, per le associazioni riconosciute, dall'art. 24 cod. civ., trattandosi di norma derogabile dalla privata autonomia senza
l'adozione di particolari forme” (Cass. n. 6554 del 11/05/2001); “come ritenuto dalla già ricordata
Cass. 6554/2001, trattandosi nella specie di associazione non riconosciuta, le modalità di recesso non dovevano rispondere necessariamente alle regole dettate dall'art. 24 c.c., che è norma derogabile dalla privata autonomia (cfr. Cass. 09/05/1991, n. 5191, rv. 472083), che nella specie risultava derogata risultando l'avvenuta manifestazione di recesso, con relativa ricezione da parte del presidente dell'associazione” (Cass. n. 1760 del 27/01/2006). “L'adesione ad un'associazione non riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stesso ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso, senza necessità di specifica accettazione ed anche se implichino oneri economici (quale, ad esempio, quello concernente il versamento di contributi associativi) o deroghe al disposto dell'art. 24 c.c., che è norma liberamente derogabile dall'autonomia privata con il solo limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, che implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso” (Cass. n. 23098 del
11/11/2015).
Dunque, deve desumersi da tali principi che l'applicabilità dell'art. 24 c.c. alle associazioni non riconosciute, sebbene non esclusa, incontra dei limiti nell'autonomia negoziale delle parti.
Pertanto, occorre ricostruire correttamente il contenuto dello statuto (allegato alla citazione), in particolare con riferimento all'art. 6, che disciplina il diritto di recesso. La disposizione prevede che
“in caso di recesso volontario, l'associato deve presentare disdetta tre mesi prima della scadenza del periodo minimo d'iscrizione a mezzo raccomandata AR”; l'art. 5, nel disciplinare la durata del rapporto associativo, indica che la durata minima del rapporto associativo è di due anni.
Nel caso di specie indubbio è il decorso del tempo minimo di iscrizione all'associazione, essendo avvenuta nel 2003, mentre il recesso è del 2012. Deve quindi ritenersi corretta l'interpretazione, fatta propria dal giudice di prime cure, per cui, una volta decorso il periodo minimo di iscrizione (di due anni), il termine per il recesso fissato dalla disciplina statutaria è di tre mesi.
La diversa interpretazione fornita dall'appellante – per cui il recesso ha effetto in ogni caso dalla conclusione dell'anno associativo – si fonda sulla diretta applicazione dell'art. 24 c.c.; norma che, invero, opera con riguardo alle associazioni non riconosciute solo nella misura in cui non venga derogata dalle parti, come, invece, avviene nel caso di specie ad opera dello stesso statuto (art. 6).
Poiché il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto la quota associativa per il periodo successivo ai tre mesi dalla disdetta (febbraio 2012), fino alla fine dell'anno solare, la pretesa creditoria dell' appellante non è fondata. Parte_1
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, per le motivazioni esplicitate.
___
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1326/2016 R.G. ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1950/15 depositata il 30.6.2015; Pt_1
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge.
Viene dato atto che trova applicazione la sanzione posta dall'art. 13 co. 1 quater TU Spese
Giustizia che prevede il pagamento in favore della di un importo pari al Controparte_2
contributo unificato.
Catania il 13/01/2025.
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