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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1070/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE ANTONIO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1330/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 AS - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401427479 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12697/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento esecutivo n. 112401427479 del 3 ottobre 2024, notificato in data 17 ottobre
2024, Roma Capitale contestava alla società ricorrente l'omessa dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti
(TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riferita all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, richiedendo il pagamento dell'importo complessivo di euro 12.149,00, comprensivo di tributi, sanzioni e spese di notifica.
La ricorrente Ricorrente_1 & C. AS ha proposto rituale ricorso dinanzi a questa Corte, deducendo l'illegittimità dell'atto impugnato sul presupposto che l'immobile risultava già regolarmente censito ai fini TARI a nome di altro conduttore, con utenza attiva e tributi versati per l'intero periodo oggetto di accertamento, nonché l'erroneità della superficie assoggettata a tassazione. La ricorrente ha anche evidenziato di avere previamente presentato istanza di annullamento in autotutela, rimasta però priva di riscontro.
Roma Capitale si è costituita in giudizio tardivamente, depositando controdeduzioni con le quali, a seguito di riesame della posizione tributaria, ha dato atto di avere disposto, con provvedimento del 2 aprile 2025,
l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato, chiedendo conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 9 dicembre 2025, la parte ricorrente prendeva atto dell'intervenuto annullamento dell'atto, ma insisteva espressamente per la condanna di Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio, evidenziando come l'instaurazione del contenzioso si fosse resa necessaria a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione in sede di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta pacifico che Roma Capitale, successivamente alla proposizione del ricorso, ha esercitato il suo potere di autotutela, disponendo l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione con eliminazione totale della pretesa tributaria fatta valere in giudizio.
Tale annullamento ha determinato il venire meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito, con conseguente cessazione della materia del contendere e necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ritiene di non potere aderire alla richiesta di compensazione formulata da Roma Capitale.
Nel caso di specie, infatti:
l'annullamento dell'atto è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso e l'instaurazione del giudizio;
la parte ricorrente aveva previamente attivato il procedimento di autotutela, senza ottenere alcun riscontro;
in udienza, la parte ricorrente ha espressamente insistito per la condanna alle spese dell'Amministrazione resistente.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, dovendosi imputare a Roma Capitale la causa dell'instaurazione del contenzioso, che sarebbe stato evitabile con un tempestivo esercizio dell'autotutela.
Le spese di giudizio devono, quindi, essere poste a carico dell'Ente resistente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS EM IO MO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE ANTONIO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1330/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 AS - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401427479 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12697/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento esecutivo n. 112401427479 del 3 ottobre 2024, notificato in data 17 ottobre
2024, Roma Capitale contestava alla società ricorrente l'omessa dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti
(TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riferita all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, richiedendo il pagamento dell'importo complessivo di euro 12.149,00, comprensivo di tributi, sanzioni e spese di notifica.
La ricorrente Ricorrente_1 & C. AS ha proposto rituale ricorso dinanzi a questa Corte, deducendo l'illegittimità dell'atto impugnato sul presupposto che l'immobile risultava già regolarmente censito ai fini TARI a nome di altro conduttore, con utenza attiva e tributi versati per l'intero periodo oggetto di accertamento, nonché l'erroneità della superficie assoggettata a tassazione. La ricorrente ha anche evidenziato di avere previamente presentato istanza di annullamento in autotutela, rimasta però priva di riscontro.
Roma Capitale si è costituita in giudizio tardivamente, depositando controdeduzioni con le quali, a seguito di riesame della posizione tributaria, ha dato atto di avere disposto, con provvedimento del 2 aprile 2025,
l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato, chiedendo conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 9 dicembre 2025, la parte ricorrente prendeva atto dell'intervenuto annullamento dell'atto, ma insisteva espressamente per la condanna di Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio, evidenziando come l'instaurazione del contenzioso si fosse resa necessaria a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione in sede di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta pacifico che Roma Capitale, successivamente alla proposizione del ricorso, ha esercitato il suo potere di autotutela, disponendo l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione con eliminazione totale della pretesa tributaria fatta valere in giudizio.
Tale annullamento ha determinato il venire meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito, con conseguente cessazione della materia del contendere e necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ritiene di non potere aderire alla richiesta di compensazione formulata da Roma Capitale.
Nel caso di specie, infatti:
l'annullamento dell'atto è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso e l'instaurazione del giudizio;
la parte ricorrente aveva previamente attivato il procedimento di autotutela, senza ottenere alcun riscontro;
in udienza, la parte ricorrente ha espressamente insistito per la condanna alle spese dell'Amministrazione resistente.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, dovendosi imputare a Roma Capitale la causa dell'instaurazione del contenzioso, che sarebbe stato evitabile con un tempestivo esercizio dell'autotutela.
Le spese di giudizio devono, quindi, essere poste a carico dell'Ente resistente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS EM IO MO