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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 7556/2023, passata in decisione all'udienza del 03.12.2025, tra
, rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Serio in virtù di mandato alle Parte_1 liti in atti
OPPONENTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' dall'avv. CP_1
ER NE in virtù mandato alle liti in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1764/2023 (R.G. n. 4679/2023)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Con atto di citazione del 06.11.2023, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 in epigrafe indìcato, con il quale il Tribunale, su richiesta di gli aveva ingiunto il CP_1 pagamento della somma della somma di € 18409,88, oltre gli interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione oltre interessi;
ha dedotto, a sostegno, l'illegittimità del decreto ingiuntivo per l'omessa comunicazione della facoltà di avvalersi della clausola di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto;
l'insufficienza della documentazione prodotta a fondare il credito fatto valere con la procedura monitoria per il mancato invio periodico degli estratti conto ex art. 119 del t.u.b.; l'usurarietà degli interessi relativi al contratto di finanziamento;
l' errata indicazione del costo totale del credito (TAEG) pattuito e indicato in contratto, applicato in misura superiore, con la conseguenza della rideterminazione degli interessi ai tassi minimi BOT. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 29.01.2024 , CP_1 contestando tutto quanto l'ex adverso; ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande avversarie, con la condanna al pagamento delle spese di lite. La causa è stata istruita documentalmente e con la CTU contabile. Precisate le conclusioni, all'udienza del 03.12.2025, la causa è stata decisa ai sensi dell' art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. L'opposizione è infondata. Sull' eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo per l'omessa comunicazione della facoltà di avvalersi della clausola di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto. L'eccezione è infondata: parte opposta ha allegato, al doc. 3 del fascicolo monitorio, la lettera raccomandata del 24.02.2023, avente ad oggetto: “contratto di finanziamento n. CIT20220104G75F7BE: risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine”, con la quale ha comunicato laa risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto. Peraltro, come condivisibilmente osservato anche dall' opposta, “ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., occorre un'esplicita manifestazione di volontà del creditore;
tale richiesta integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, e può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio 2003; Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020). Sull'eccezione di insufficienza della documentazione prodotta a fondare il credito fatto valere con la procedura monitoria per il mancato invio periodico degli estratti conto ex art. 119 del t.u.b. Anche tale eccezione è infondata. Il rapporto bancario in oggetto è un finanziamento e non un conto corrente;
ragion per cui la documentazione utile a comprovare il credito è costituita dal contratto e dal piano di ammortamento. Sull'eccezione di usurarietà degli interessi relativi al contratto di finanziamento. Sul punto, le risultanze della CTU espletata hanno escluso la sussistenza del superamento del tasso soglia;
il consulente ha accertato che “sulla scorta delle istruzioni della Banca d'Italia non si è riscontrato il superamento del tasso soglia (Tab. A)”, precisando che “ai fini della verifica del TEG, lo scrivente ha preso in considerazione le rate indicate nel piano di ammortamento allegato dall'Istituto di credito (All. 3). Nel richiamato piano di ammortamento, le rate vengono quantificate in € 288,56 in luogo di € 285,90 indicato nel contratto sottoscritto dalle parti”. In ordine agli interessi moratori, ha aggiunto che “Sulla scorta delle Istruzioni della Banca d'Italia non si è riscontrato il superamento del tasso soglia di mora applicato alla prima rata insoluta. Tuttavia, il tasso di mora del 20% applicabile sulle rate insolute successive supera il tasso soglia mora Dalla documentazione in atti non risultano addebitati al Sig. interessi di mora”. Ha concluso accertando che “per Pt_1 quanto attiene il contratto di finanziamento per cui è causa, non si è riscontrato alcun superamento del tasso soglia per quanto attiene il tasso corrispettivo. Ad ogni buon conto, stante il tenore letterale del quesito posto, lo scrivente ha riscontrato la cd. usura sopravvenuta nel II e III trim 2022 (il sig. ha versato le rate fino alla n.
6. del 04/08/2022)…. In ragione dei riscontri effettuati, lo Pt_1 scrivente ha ricondotto il tasso applicato entro i limiti del tasso soglia nella rata dalla n.2 alla n.6 eliminando le somme che hanno generato il superamento del tasso soglia quantificate in € 13,30 (il tasso di interesse effettivamente applicato è risultato superiore al tasso soglia nel II e III trim 2022 solo nella parte decimale). Si ritiene, pertanto, che le somme versate in eccesso dal Sig. nelle Pt_1 rate pagate possano essere quantificate in € 13,30”. In ordine al superamento del tasso soglia per gli interessi di mora, deve essere applicato il principio secondo cui “in caso di superamento del c.d. tasso soglia, quindi, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti ma, vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti” (Cass. Civ. sez. un. sent. n. 19597/2020). Quanto alla c.d. “usura sopravvenuta”, deve essere applicato il principio secondo cui “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675). Sull' eccezione di errata indicazione del costo totale del credito (TAEG) pattuito e indicato in contratto, applicato in misura superiore, con la conseguenza della rideterminazione degli interessi ai tassi minimi BOT. Sul punto, la CTU ha accertato l'applicazione del TEG nella misura del 9,57, pertanto inferiore rispetto al TAEG dichiarato in contratto. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1764/2023 (R.G. n. 4679/2023); 2) condanna l'opponente, applicato il del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in Euro 2.540,00 quale compenso tabellare ai valori minimi, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge. Addì 09.12.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI