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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/07/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dr.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dr.ssa Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 446/24, promossa da
nato a [...] il [...] e residente in [...]
64 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Pescara al Viale Pindaro n. 87, CodiceFiscale_1 presso e nello studio dell'Avv. Paride Orsini del Foro di Pescara (Tel/Fax 08560665 - Pec:
- C.F. ), che lo rappresenta e difende come in Email_1 CodiceFiscale_2 atti;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] ( c.f. ) Controparte_1 C.F._3 residente in [...] Km 78+344, titolare della ditta Self Area Thomas di
AS MM (p.i. ) corrente in 66022 Fossacesia alla Via S.S. 652 Km 78+344, P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giovanni Osvaldo Piccirilli del foro di Lanciano che elegge domicilio presso il suo studio in 66034 Lanciano alla Via Piave 30, fax 0872/967646,
“ Email_2
Appellato
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 406/2023 pubblicata il
09.11.2023; Conclusioni delle parti.
Per l'appellante in sede di p.c.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 406/2023 resa dal Tribunale di Lanciano:
In via principale, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 75/2021 (R.G. n.
193/2021) reso dal Tribunale di Lanciano in data 03.03.2021.
In via subordinata, laddove si ritenga non dovuta la mensilità di dicembre 2020, condannare il sig.
titolare della ditta individuale Self area Thomas di AS MM, al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 10.065,84 o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi, in favore del Dott. Parte_1
.
[...]
In ogni caso, condannare l'opponente/odierno appellato, sig. a rifondere le Controparte_1 spese e le competenze del doppio grado di giudizio”. Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le causali di cui all'atto di citazione in appello:
Per l'appellato in sede di p.c.:
“ Sia della Giustizia della Corte di Appello di L'Aquila rigettare l'appello proposto dal Sig. con conferma della sentenza 406/2023 del Tribunale di Lanciano e condanna Parte_1 del Sig. al pagamento in favore del Sig. dei compensi, spese Parte_1 Controparte_1 generali, cap e iva del grado di appello ”.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lanciano ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da avverso il D.I. (emesso su richiesta di per il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 11.215,21 a titolo di prestazioni professionali rese nella qualità di commercialista, in forza di contratto stipulato tra le parti, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria), disponendo, previa revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opponente al pagamento del minor importo di € di 4.065,92 euro, oltre ad interessi dalla pronuncia al soddisfo, con compensazione integrale delle spese di lite.
A fondamento della decisione:
-ha ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla parte opposta di stipula del contratto di prestazione di prestazione professionale (con decorrenza dal gennaio 2020, come espressamente pattuito e valenza annuale per un importo complessivo, compreso di cassa al 4%, di € 13.644,80) e di esecuzione della stessa, rigettando l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente;
-ha ritenuto dovuto da parte del cliente il pagamento di ulteriori 3 mensilità per violazione del termine di preavviso contrattualmente pattuito;
-ha ritenuto non dovuto il pagamento della mensilità relativa al mese di dicembre 2020 per essersi il rapporto interrotto alla data del 3.12.2020;
-ha ritenuto documentato il versamento, da parte del cliente, in corso di rapporto, dell'importo di €
5.853,00 e non contestato l'allegato versamento di € 6.000 .
2. Nel proprio atto di impugnazione contesta la decisione nella parte in cui ha Parte_1 ricostruito il quantum spettante al professionista, ritenendo non dovuta la rata di pagamento relativa al mese di dicembre 2020 e non contestato da parte sua il pagamento di € 6.000 dedotto dall'opponente, argomentando in estrema sintesi:
-quanto al primo profilo che il compenso era stato pattuito per l'anno in via complessiva e che comunque essendosi il rapporto interrotto nel corso del mese di dicembre gli sarebbe spettato il pagamento anche dell'ultima mensilità;
-quanto al secondo profilo che egli aveva ampiamente contestato nei propri atti processuali di primo grado il preteso pagamento di €6000, dando conto della poca chiarezza espositiva e di ricostruzione in termini matematici in merito agli importi che il cliente riteneva ancora dovuti , peraltro già decurtati in monitorio di quanto effettivamente già versato;
che inoltre la parte opponente non aveva ottemperato all'onere di allegazione dei fatti modificativi o estintivi su cui fondava la propria eccezione .
Invoca infine, in ragione della fondatezza dell'appello, la riforma della statuizione anche in punto di carico delle spese di lite.
3. L'appellato nella sua comparsa di costituzione nel grado, contesta la fondatezza dell'appello chiedendo la conferma della statuizione gravata.
4. La causa è stata trattenuta a decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'esito dell'udienza del 27.5.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini come in epigrafe riportati.
5. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
5.1 Ritiene il Collegio di condividere l'operata decurtazione dal compenso dovuto della quota riferibile al mese di dicembre 2020.
Infatti sebbene il contratto stipulato dalle parti preveda un compenso annuale tuttavia ne stabilisce il pagamento mediante bonifico continuativo, a rate mensili, segno inequivoco della volontà di frazionare l'importo dovuto in corrispondenza alle attività di tenuta della contabilità svolte per i singoli periodi, così indicati.
Né può dirsi dimostrato che alla data del 3.12.2020 il professionista avesse già espletato le attività oggetto del contratto, fermo restando che come correttamente statuito in sentenza seppur con riferimento ad altro aspetto la interruzione del rapporto professionale viene fatta discendere dal fatto concludente, posto in essere dal cliente, consistito nella disabilitazione dell'accesso al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate operata da quest'ultimo, interpretata “quale chiara manifestazione di volontà dell'opponente di terminare il rapporto contrattuale”, che per quanto scoperto dal professionista solo il 3.12.2020 non può che essere avvenuto prima di tale data.
5.2 Fondato è invece il secondo profilo oggetto di censura.
Il nel proprio atto di opposizione fa generico e confuso riferimento all'intervenuto CP_1 pagamento, in corso di rapporto, della somma di € 6000.00.
L'opponente in particolare, presupponendo un compenso annuale di € 12.120,00 (che non trova alcun riscontro documentale) e quindi € 1.010,00 mensili, oltre cassa professionale al 4% e la debenza , sino al 30.11.2020 della somma complessiva di € 5.250,00 rappresenta che quanto corrisposto era ampiamente satisfattivo delle pretese del professionista.
Tale ragionamento è oggettivamente poco chiaro non essendo corretti i dati di base e incomprensibili già in termini logici le conseguenze che se traggono.
E tanto viene contestato dall'allora opposto Dott. nella sua comparsa di costituzione. Pt_1
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.la difesa del àncora in modo più preciso l'inizio dei CP_1 pagamenti effettuati, a suo dire sempre per € 6.000 ad una specifica data, ossia quella del
24.6.2020.
Documenta poi con le copie dei bonifici, prodotte con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., i tre pagamenti di €1951,00 ciascuno, effettuati il primo in data 23.6.2020 (data di regolamento
24.6.2020) e gli altri rispettivamente il 13.7.2020 e l'1.10.2020.
E' chiaro dunque che lo stesso opponente, nel far riferimento al pagamento della somma di € 6.000 non abbia inteso far altro che riferirsi a quegli stessi bonifici (per complessivi € 5.853) di cui poi ha fornito prova documentale.
Ciò implica che alcun onere di contestazione potesse porsi a carico dell'opposto in primo luogo in quanto esso va commisurato alla precisione delle stesse allegazioni su cui si è fondata l'eccezione di pagamento, nel caso di specie del tutto carenti nell'atto introduttivo e disvelatesi solo nel corso del procedimento, in secondo luogo perché non vi è, alla luce di quanto successivamente dedotto e provato dallo stesso opponente, alcuna allegazione di pagamento di “ulteriori” € 6.000 rispetto alla somma di € 5.853,00 che risulta corrisposta con i tre bonifici sopra indicati di cui il primo avente data di regolamento del 24.6.2020, come indicato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
Ed allora la somma di €.6000 è stata erroneamente decurtata dal complessivo compenso riconosciuto dovuto al professionista, con conseguente necessità di riforma della sentenza di primo grado sul punto.
6. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo (per il presente grado con esclusione della fase istruttoria non svoltasi) considerata la parziale fondatezza dell'appello, vanno poste per due terzi a carico dell'appellato e compensate tra le parti per il residuo terzo.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
-dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di 10.065,92 euro, oltre ad interessi dalla pronuncia al soddisfo;
-condanna alla rifusione dei due terzi delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00 per compensi, Parte_1 oltre rimborso spese generali 15 % , I.V.A. e C.P.A. come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15.% , I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando tra le parti il residuo terzo.
Cos deciso nella camera di consiglio del 21.07.2025
Il Consigliere est.
Mariangela Fuina Il Presidente
Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dr.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dr.ssa Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 446/24, promossa da
nato a [...] il [...] e residente in [...]
64 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Pescara al Viale Pindaro n. 87, CodiceFiscale_1 presso e nello studio dell'Avv. Paride Orsini del Foro di Pescara (Tel/Fax 08560665 - Pec:
- C.F. ), che lo rappresenta e difende come in Email_1 CodiceFiscale_2 atti;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] ( c.f. ) Controparte_1 C.F._3 residente in [...] Km 78+344, titolare della ditta Self Area Thomas di
AS MM (p.i. ) corrente in 66022 Fossacesia alla Via S.S. 652 Km 78+344, P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giovanni Osvaldo Piccirilli del foro di Lanciano che elegge domicilio presso il suo studio in 66034 Lanciano alla Via Piave 30, fax 0872/967646,
“ Email_2
Appellato
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 406/2023 pubblicata il
09.11.2023; Conclusioni delle parti.
Per l'appellante in sede di p.c.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 406/2023 resa dal Tribunale di Lanciano:
In via principale, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 75/2021 (R.G. n.
193/2021) reso dal Tribunale di Lanciano in data 03.03.2021.
In via subordinata, laddove si ritenga non dovuta la mensilità di dicembre 2020, condannare il sig.
titolare della ditta individuale Self area Thomas di AS MM, al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 10.065,84 o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi, in favore del Dott. Parte_1
.
[...]
In ogni caso, condannare l'opponente/odierno appellato, sig. a rifondere le Controparte_1 spese e le competenze del doppio grado di giudizio”. Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le causali di cui all'atto di citazione in appello:
Per l'appellato in sede di p.c.:
“ Sia della Giustizia della Corte di Appello di L'Aquila rigettare l'appello proposto dal Sig. con conferma della sentenza 406/2023 del Tribunale di Lanciano e condanna Parte_1 del Sig. al pagamento in favore del Sig. dei compensi, spese Parte_1 Controparte_1 generali, cap e iva del grado di appello ”.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lanciano ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da avverso il D.I. (emesso su richiesta di per il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 11.215,21 a titolo di prestazioni professionali rese nella qualità di commercialista, in forza di contratto stipulato tra le parti, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria), disponendo, previa revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opponente al pagamento del minor importo di € di 4.065,92 euro, oltre ad interessi dalla pronuncia al soddisfo, con compensazione integrale delle spese di lite.
A fondamento della decisione:
-ha ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla parte opposta di stipula del contratto di prestazione di prestazione professionale (con decorrenza dal gennaio 2020, come espressamente pattuito e valenza annuale per un importo complessivo, compreso di cassa al 4%, di € 13.644,80) e di esecuzione della stessa, rigettando l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente;
-ha ritenuto dovuto da parte del cliente il pagamento di ulteriori 3 mensilità per violazione del termine di preavviso contrattualmente pattuito;
-ha ritenuto non dovuto il pagamento della mensilità relativa al mese di dicembre 2020 per essersi il rapporto interrotto alla data del 3.12.2020;
-ha ritenuto documentato il versamento, da parte del cliente, in corso di rapporto, dell'importo di €
5.853,00 e non contestato l'allegato versamento di € 6.000 .
2. Nel proprio atto di impugnazione contesta la decisione nella parte in cui ha Parte_1 ricostruito il quantum spettante al professionista, ritenendo non dovuta la rata di pagamento relativa al mese di dicembre 2020 e non contestato da parte sua il pagamento di € 6.000 dedotto dall'opponente, argomentando in estrema sintesi:
-quanto al primo profilo che il compenso era stato pattuito per l'anno in via complessiva e che comunque essendosi il rapporto interrotto nel corso del mese di dicembre gli sarebbe spettato il pagamento anche dell'ultima mensilità;
-quanto al secondo profilo che egli aveva ampiamente contestato nei propri atti processuali di primo grado il preteso pagamento di €6000, dando conto della poca chiarezza espositiva e di ricostruzione in termini matematici in merito agli importi che il cliente riteneva ancora dovuti , peraltro già decurtati in monitorio di quanto effettivamente già versato;
che inoltre la parte opponente non aveva ottemperato all'onere di allegazione dei fatti modificativi o estintivi su cui fondava la propria eccezione .
Invoca infine, in ragione della fondatezza dell'appello, la riforma della statuizione anche in punto di carico delle spese di lite.
3. L'appellato nella sua comparsa di costituzione nel grado, contesta la fondatezza dell'appello chiedendo la conferma della statuizione gravata.
4. La causa è stata trattenuta a decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'esito dell'udienza del 27.5.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini come in epigrafe riportati.
5. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
5.1 Ritiene il Collegio di condividere l'operata decurtazione dal compenso dovuto della quota riferibile al mese di dicembre 2020.
Infatti sebbene il contratto stipulato dalle parti preveda un compenso annuale tuttavia ne stabilisce il pagamento mediante bonifico continuativo, a rate mensili, segno inequivoco della volontà di frazionare l'importo dovuto in corrispondenza alle attività di tenuta della contabilità svolte per i singoli periodi, così indicati.
Né può dirsi dimostrato che alla data del 3.12.2020 il professionista avesse già espletato le attività oggetto del contratto, fermo restando che come correttamente statuito in sentenza seppur con riferimento ad altro aspetto la interruzione del rapporto professionale viene fatta discendere dal fatto concludente, posto in essere dal cliente, consistito nella disabilitazione dell'accesso al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate operata da quest'ultimo, interpretata “quale chiara manifestazione di volontà dell'opponente di terminare il rapporto contrattuale”, che per quanto scoperto dal professionista solo il 3.12.2020 non può che essere avvenuto prima di tale data.
5.2 Fondato è invece il secondo profilo oggetto di censura.
Il nel proprio atto di opposizione fa generico e confuso riferimento all'intervenuto CP_1 pagamento, in corso di rapporto, della somma di € 6000.00.
L'opponente in particolare, presupponendo un compenso annuale di € 12.120,00 (che non trova alcun riscontro documentale) e quindi € 1.010,00 mensili, oltre cassa professionale al 4% e la debenza , sino al 30.11.2020 della somma complessiva di € 5.250,00 rappresenta che quanto corrisposto era ampiamente satisfattivo delle pretese del professionista.
Tale ragionamento è oggettivamente poco chiaro non essendo corretti i dati di base e incomprensibili già in termini logici le conseguenze che se traggono.
E tanto viene contestato dall'allora opposto Dott. nella sua comparsa di costituzione. Pt_1
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.la difesa del àncora in modo più preciso l'inizio dei CP_1 pagamenti effettuati, a suo dire sempre per € 6.000 ad una specifica data, ossia quella del
24.6.2020.
Documenta poi con le copie dei bonifici, prodotte con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., i tre pagamenti di €1951,00 ciascuno, effettuati il primo in data 23.6.2020 (data di regolamento
24.6.2020) e gli altri rispettivamente il 13.7.2020 e l'1.10.2020.
E' chiaro dunque che lo stesso opponente, nel far riferimento al pagamento della somma di € 6.000 non abbia inteso far altro che riferirsi a quegli stessi bonifici (per complessivi € 5.853) di cui poi ha fornito prova documentale.
Ciò implica che alcun onere di contestazione potesse porsi a carico dell'opposto in primo luogo in quanto esso va commisurato alla precisione delle stesse allegazioni su cui si è fondata l'eccezione di pagamento, nel caso di specie del tutto carenti nell'atto introduttivo e disvelatesi solo nel corso del procedimento, in secondo luogo perché non vi è, alla luce di quanto successivamente dedotto e provato dallo stesso opponente, alcuna allegazione di pagamento di “ulteriori” € 6.000 rispetto alla somma di € 5.853,00 che risulta corrisposta con i tre bonifici sopra indicati di cui il primo avente data di regolamento del 24.6.2020, come indicato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
Ed allora la somma di €.6000 è stata erroneamente decurtata dal complessivo compenso riconosciuto dovuto al professionista, con conseguente necessità di riforma della sentenza di primo grado sul punto.
6. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo (per il presente grado con esclusione della fase istruttoria non svoltasi) considerata la parziale fondatezza dell'appello, vanno poste per due terzi a carico dell'appellato e compensate tra le parti per il residuo terzo.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
-dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di 10.065,92 euro, oltre ad interessi dalla pronuncia al soddisfo;
-condanna alla rifusione dei due terzi delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00 per compensi, Parte_1 oltre rimborso spese generali 15 % , I.V.A. e C.P.A. come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15.% , I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando tra le parti il residuo terzo.
Cos deciso nella camera di consiglio del 21.07.2025
Il Consigliere est.
Mariangela Fuina Il Presidente
Barbara Del Bono