TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 278
TAR
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del diritto di difesa e delle garanzie partecipative per omessa notifica

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, affermando che lo Sportello Unico era tenuto a notificare al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, trattandosi di un atto destinato a produrre effetti diretti nei suoi confronti. L'uso di strumenti informatici non può giustificare la lesione dei diritti partecipativi. La violazione delle garanzie partecipative comporta l'illegittimità dell'atto finale.

  • Accolto
    Mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno imputabile all'Amministrazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando che la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno deve essere effettuata nei confronti di entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore) per consentire loro di avere effettiva conoscenza dell'appuntamento. L'omissione di tale comunicazione è causa efficiente della mancata stipula.

  • Altro
    Difetto di motivazione del provvedimento impugnato

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento dei motivi relativi alla violazione del diritto di difesa e alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, in quanto una violazione attinente alla forma dell'atto da cui il ricorrente non avrebbe potuto trarre maggiore utilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 278
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 278
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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