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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/07/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 4446/2018 e discussa all'udienza del 10.07.2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Summa Parte_1
e dall'avv. Elisabetta mariano, RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone, RESISTENTE CP_1
CONTRO oggetto: ricorso ex art. 414 cpc
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.08.2018 la sig.ra chiedeva la riliquidazione della Pt_1 pensione attraverso l'utilizzo degli emolumenti extramensili relativi ai periodi di contribuzione figurativa ex art. 8 comma 1 della L. n. 155/1981
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il Giudice Onorario, su delega del dott. Primiceri per la definizione del giudizio, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
Il ricorso risulta infondato e, pertanto, immeritevole di accoglimento.
Nel corso del giudizio è stata ammessa la CTU contabile ed il CTU nominato, rag.
[...]
, ha provveduto all'accertamento della sussistenza dell'eventuale credito Per_1 rivendicato dalla parte ricorrente.
L'Ausiliario, all'esito di una disamina della documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che alcun credito vanta la parte opposta avendo così concluso:”Da quanto innanzi si evince agevolmente che la pensione erogata dall' , comprensiva CP_1 dell'integrazione al minimo, è superiore a quella spettante come innanzi determinata.”
Tale dato istruttorio determina, ex se, la infondatezza della domanda di parte ricorrente che deve trovare rigetto.
Peraltro, il carattere risolutivo dell'accertamento espletato dal rag. deriva, in Per_1 via probatoria, dall'omessa contestazione delle conclusioni del CTU operata da entrambe le parti, determinando una situazione di acquiescenza da parte ricorrente ai conteggi ed alle conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliario, quantomeno in applicazione dell'art. 115 cpc.
Infine, le spese di lite, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cpc invocato dalla parte ricorrente, devono essere compensate tra le parti.
Le spese della C.T.U., in conseguenza dell'applicazione dell'art. 152 disp. att. cpc, sono poste a carico dell' . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 27.08.2018 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
- rigetta il ricorso poiché infondato;
- dichiara che l' nulla deve alla sig.ra ; CP_1 Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti in applicazione dell'art. 152 disp. Att. cpc;
- spese di CTU a carico dell' . CP_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 10.07.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 4446/2018 e discussa all'udienza del 10.07.2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Summa Parte_1
e dall'avv. Elisabetta mariano, RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone, RESISTENTE CP_1
CONTRO oggetto: ricorso ex art. 414 cpc
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.08.2018 la sig.ra chiedeva la riliquidazione della Pt_1 pensione attraverso l'utilizzo degli emolumenti extramensili relativi ai periodi di contribuzione figurativa ex art. 8 comma 1 della L. n. 155/1981
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il Giudice Onorario, su delega del dott. Primiceri per la definizione del giudizio, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
Il ricorso risulta infondato e, pertanto, immeritevole di accoglimento.
Nel corso del giudizio è stata ammessa la CTU contabile ed il CTU nominato, rag.
[...]
, ha provveduto all'accertamento della sussistenza dell'eventuale credito Per_1 rivendicato dalla parte ricorrente.
L'Ausiliario, all'esito di una disamina della documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che alcun credito vanta la parte opposta avendo così concluso:”Da quanto innanzi si evince agevolmente che la pensione erogata dall' , comprensiva CP_1 dell'integrazione al minimo, è superiore a quella spettante come innanzi determinata.”
Tale dato istruttorio determina, ex se, la infondatezza della domanda di parte ricorrente che deve trovare rigetto.
Peraltro, il carattere risolutivo dell'accertamento espletato dal rag. deriva, in Per_1 via probatoria, dall'omessa contestazione delle conclusioni del CTU operata da entrambe le parti, determinando una situazione di acquiescenza da parte ricorrente ai conteggi ed alle conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliario, quantomeno in applicazione dell'art. 115 cpc.
Infine, le spese di lite, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cpc invocato dalla parte ricorrente, devono essere compensate tra le parti.
Le spese della C.T.U., in conseguenza dell'applicazione dell'art. 152 disp. att. cpc, sono poste a carico dell' . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 27.08.2018 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
- rigetta il ricorso poiché infondato;
- dichiara che l' nulla deve alla sig.ra ; CP_1 Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti in applicazione dell'art. 152 disp. Att. cpc;
- spese di CTU a carico dell' . CP_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 10.07.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA