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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Palma Montechiaro - 81000070847
elettivamente domiciliato presso Comune Di Palma Montechiaro
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13526-2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1809/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento avviso di accertamento esecutivo n. 13526-2019 con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di euro 1.139,00 a titolo di IMU per anno 2019 emesso dal Comune di Palma di Montechiaro.
Eccepiva:
- Il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- La nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per violazione dell'art. 6, comma 5, della L.
27.07.2000 n. 212, per violazione del principio del contradditorio;
- La non debenza delle somme stante la non utilizzabilità dell'unità immobiliare con destinazione magazzino, stante la non utilizzabilità della stessa senza un intervento di manutenzione straordinaria;
-Illegittima decorrenza degli interessi di mora ed aggio e mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi;
- Mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
Il Comune di Palma di Montechiaro non si è costituito.
All'odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il D.Lgs. n. 546/1992 all'art. 23 prevede che l'Ente impositore, nei cui confronti è stato proposto ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. E' però principio consolidato quello che ammette la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art. 32 c. 1 del D.Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni
20 prima della data di trattazione. Secondo la Suprema Corte se l'Ufficio non si costituisce entro i 60 giorni, bensì nei termini per la presentazione delle memorie, non gli è più consentito esporre nelle proprie controdeduzioni le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'Ufficio (v. Cass., sent.
10/06/2016, n.11943).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la mancata instaurazione del contraddittorio rispetto all'assunto di parte ricorrente in ordine all'eccepita inutilizzabilità dell'immobile cui afferisce la pretesa tributaria azionata ( peraltro documentata attraverso la consulenza di parte che ha dimostrato la sussistenza di un immobile in via di costruzione e ancora non definito) deve indurre all'accoglimento del ricorso e all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 190,00.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 190,00, oltre accessori di legge. Agrigento 12.12.2025 Il Giudice
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Palma Montechiaro - 81000070847
elettivamente domiciliato presso Comune Di Palma Montechiaro
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13526-2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1809/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento avviso di accertamento esecutivo n. 13526-2019 con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di euro 1.139,00 a titolo di IMU per anno 2019 emesso dal Comune di Palma di Montechiaro.
Eccepiva:
- Il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- La nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per violazione dell'art. 6, comma 5, della L.
27.07.2000 n. 212, per violazione del principio del contradditorio;
- La non debenza delle somme stante la non utilizzabilità dell'unità immobiliare con destinazione magazzino, stante la non utilizzabilità della stessa senza un intervento di manutenzione straordinaria;
-Illegittima decorrenza degli interessi di mora ed aggio e mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi;
- Mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
Il Comune di Palma di Montechiaro non si è costituito.
All'odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il D.Lgs. n. 546/1992 all'art. 23 prevede che l'Ente impositore, nei cui confronti è stato proposto ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. E' però principio consolidato quello che ammette la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art. 32 c. 1 del D.Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni
20 prima della data di trattazione. Secondo la Suprema Corte se l'Ufficio non si costituisce entro i 60 giorni, bensì nei termini per la presentazione delle memorie, non gli è più consentito esporre nelle proprie controdeduzioni le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'Ufficio (v. Cass., sent.
10/06/2016, n.11943).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la mancata instaurazione del contraddittorio rispetto all'assunto di parte ricorrente in ordine all'eccepita inutilizzabilità dell'immobile cui afferisce la pretesa tributaria azionata ( peraltro documentata attraverso la consulenza di parte che ha dimostrato la sussistenza di un immobile in via di costruzione e ancora non definito) deve indurre all'accoglimento del ricorso e all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 190,00.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 190,00, oltre accessori di legge. Agrigento 12.12.2025 Il Giudice