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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1614/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO SGRAVIO n. PEC DEL 16.03.2025 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2220/2025 depositato il
26/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata dal delegato Sig. Nominativo_1 impugna comunicazione di rigetto dell'istanza di annullamento e sgravio dell'avviso di accertamento esecutivo n.
42694/2020 relativo alla TARI anno 2019 pervenuta con PEC del 14.3.25.
Conviene in giudizio il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore;
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la PEC (denominata nel ricorso come All. 1) con la quale il Comune di Palermo – in persona del Dirigente del Servizio TARI - ha rigettato la richiesta di annullamento e sgravio totale dell'avviso di accertamento n. 42694/2020, recato dall'avviso di accertamento esecutivo (rectius avviso di presa in carico) n. 29637202300020234000, relativoall'immobile sito in Indirizzo_1, esteso mq 160, destinazione d'uso “utenza domestica” per € 557,57.
Il ricorso si fonda esclusivamente sulla presunta illegittimità del diniego manifestato con la detta PEC alla richiesta di annullamento e sgravio dell'avviso di accertamento n. 42694/2020 attesa la (presunta) violazione del termine di 220 giorni stabilito dall'art. 1, comma 538 e ss, della L. n. 228/2012.
Il Comune si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso.
Ricostruisce ka vicenda. In data 7.12.2020 il Comune di Palermo notificava alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo1 n. 42694/2020 per l'omesso versamento delle due rate TARI per l'anno 2019 (acconto entro il 30.4.2019 per
€ 212,00 e saldo entro il 31.10.2019 per € 209,00) per un importo di € 421,00, oltre sanzioni ed interessi per un importo complessivo di € 557,67.
Poiché la Sig.ra Ricorrente_1 non aveva provveduto al pagamento delle somme recate dall'avviso né aveva presentato ricorso, le somme recate dall'avviso di accertamento esecutivo venivano affidate dal Comune all'Agente della Riscossione affinchè procedesse alla riscossione, anche nelle forme dell'esecuzione forzata. L'Agente della Riscossione in data 7.8.2023 comunicava alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di presa in carico n. 29637202300020234000 (erroneamente definito avviso di accertamento esecutivo AEE).
A seguito di detta comunicazione, la Sig.ra Ricorrente_1 anziché procedere al pagamento delle somme, presentava al Comune in data 30.10.2023, a mezzo PEC, un'istanza di annullamento in autotutela dell'atto di accertamento adducendo che i pagamenti delle due rate relative alla TARI fossero stati regolarmente eseguiti.
Allegava due modelli di pagamento F24 compilati ma entrambi privi della quietanza che ne attestasse l'effettivo avvenuto pagamento. In data 3.11.2023 la Sig.ra Ric._1, a mezzo PEC (denominata nel ricorso come All. 2) presentava all'Agente della riscossione il Mod. SL1 con il quale chiedeva attivarsi la sospensione legale della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma da 537 a 544 della Legge n. 228/2012, dichiarando che la somma richiesta dall'atto era interessata da un “pagamento effettuato, riconducibile al ruolo che origina l'atto ..., in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente.
In data 10.11.2023 l'Agente della riscossione trasmetteva copia del Mod. SL1 al Comune di Palermo, segnalando che la dichiarazione della contribuente, benchè resa sull'apposita modulistica, “non rientra nell'ambito applicativo della legge n. 228/2012 perché relativa a un atto notificato direttamente dall'Ente creditore”, rimettendo al Comune eventuali ulteriori approfondimenti. Seguivano quindi alcuni solleciti da parte della Sig.ra Ric._1 affinchè il Comune di Palermo procedesse allo sgravio delle somme adducendo che, essendo trascorsi oltre 220 giorni dalla presentazione del Mod.
SL1, lo sgravio era divenuto automatico ai sensi dell'art. 1, co. 540, della L. n. 228/2012.
In data 14.3.2025 il Comune di Palermo, a mezzo PEC, trasmetteva la PEC impugnata nella quale segnalava che nessun discarico automatico era dovuto atteso che la citata richiesta di sospensione legale era stata rigettata “in quanto non rientrante nell'ambito applicativo della legge n. 228/2012, come già segnalato dall'Agente della Riscossione”.
Inoltre, il Comune segnalava che, con riguardo alla richiesta di sgravio, già con PEC del 19.02.2025 il Servizio
TARI aveva richiesto l'invio delle ricevute di pagamento quietanzate dalla Banca Widiba atteso che, quelle trasmesse con pec del 30.10.2023 erano prive di quetanza e i pagamenti non risultavano presenti nelle banche dati del Comune e neppure in quelle dell'Agenzia dele Entrate all'uopo interessata. Avverso detta PEC la Sig.ra Ric._1 propone il ricorso adducendo che essendo stato superato il termine di 220 gg per fornire riscontro, il rigetto sarebbe illegittimo mentre l'annullamento e il discarico sarebbero automaticamente dovuti.
Per il Comune il ricorso proposto è inammissibile per le ragioni che seguono.
a) la pretesa tributaria si è cristallizzata con la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 42694/2020 che, regolarmente notificato, non è stato mai impugnato dalla Sig.ra Ricorrente_1. b) la PEC del Comune di Palermo, inopinatamente impugnata, non è certamente uno degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992. . Invero, benchè l'avviso di accertamento esecutivo n. 42694/2020 sia divenuto definitivo per il suo intero ammontare, il Comune, che aveva già disposto un parziale sgravio per una differenza di superficie da 160 mq a 140 mq, si è detto disponibile anche ad effettuare lo sgravio qualora controparte esibisca i modelli di pagamento F24 regolarmente quietanzati atteso che i pagamenti che controparte assume di aver effettuato tramite la Banca Widiba non risultano effettuati e le ricevute finora trasmesse al Comune sono prive di quietanza.
Peraltro il Comune, come precisato anche nella PEC oggetto di impugnazione, ha interpellato l'Agenzia delle Entrate che ha confermato l'inesistenza di detti pagamenti.
c) La PEC in esame, differentemente da come vorrebbe intendere controparte, non è un provvedimento di diniego di autotutela né un provvedimento di diniego di sgravio e ciò anche a prescindere dall'aspetto formale. a riferimento a giurisprudenza favorevole: , “l'esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti, anche se comunque finisce con l'incidere sul rapporto tributario, e quindi, sulla posizione giuridica del contribuente” ( cfr. Cass. N. 24652/2021).
d) in merito alla richiesta di sgravio, l'Ente è in attesa della trasmissione delle ricevute quietanzate di pagamento atteso che detti pagamenti non risultano come effettuati né nelle banche dati del Comune né nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate (competente per i flussi telematici relativi ai pagamenti a mezzo
F24).
e) In ordine all'infondatezza della richiesta di annullamento e discarico automatico ai sensi della Legge n. 228/2012 osserva che la normativa richiamata da controparte non può essere applicata poiché, come già indicato nella PEC inopinatamente impugnata, la richiesta di sospensione legale non rientrava nell'ambito applicativo della Legge n. 228/2012, e pertanto, nessun discarico automatico è dovuto dall'Ente.
Pertanto, alla luce di quanto esposto non si può che insistere sulla legittimità delle somme richieste nell'avviso n. 42694/2020, al netto dello sgravio già eseguito in riscontro ad una istanza di variazione della superficie dell'immobile di Indirizzo_1, da mq 160 a mq 140, presentata da controparte, e già trasmesso alla contribuente per posta ordinaria, con protocollo n. 1043275 del 03.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L' atto impugnato non rientrante tra quelli previsti dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992 La PEC impugnata non è un atto impositivo né un provvedimento autoritativo idoneo a incidere sulla posizione giuridica del contribuente. Si tratta di una mera comunicazione interlocutoria, priva di lesività attuale e concreta. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “gli atti impugnabili sono solo quelli espressamente indicati dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992 o ad essi assimilabili per natura e funzione” (Cass. SS.
UU. n. 7388/2007; Cass. n. 9669/2009; Cass. n. 24652/2021).
Pretesa tributaria definitiva
L'avviso di accertamento esecutivo n. 42694/2020, regolarmente notificato il 07.12.2020, non è stato impugnato nei termini di legge. Pertanto, la pretesa tributaria si è cristallizzata e non può essere rimessa in discussione attraverso l'impugnazione di atti successivi o di comunicazioni relative a istanze di autotutela
(Cass. n. 5014/2015; Cass. n. 13136/2022).
Istanza di autotutela e limiti di sindacato giurisdizionale
Anche a voler qualificare la PEC come diniego di autotutela, l'impugnazione sarebbe comunque inammissibile, poiché il giudice tributario può sindacare il diniego solo per vizi propri di legittimità e non per contestare la fondatezza della pretesa (Cass. SS.UU. n. 16778/2005; Cass. n. 7388/2007; Cass. n.
24652/2021). Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcun interesse generale alla rimozione dell'atto, ma ha riproposto questioni relative alla fondatezza del tributo.
Inapplicabilità della sospensione legale ex L. 228/2012 La normativa invocata (art. 1, commi 537-544, L. 228/2012) si riferisce esclusivamente ad atti notificati dall'Agente della riscossione. Nel caso in esame, l'atto originario è stato notificato dal Comune, sicché la procedura non è applicabile (Cass. n. 6589/2025; prassi ADE).
Pertanto va confermata la pretesa dellì'Uffico , al netto dello sgravio già eseguito in riscontro ad una istanza di variazione della superficie dell'immobile di Indirizzo_1 , da mq 160 a mq 140, presentata da controparte, e già trasmesso alla contribuente per posta ordinaria, con protocollo n. 1043275 del 03.09.2024.
Compensa le spese, attesa la natura della pronuncia .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese Palermo,23.9.25 IL GIUIDCE MONOCRATICO
Santo LI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1614/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO SGRAVIO n. PEC DEL 16.03.2025 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2220/2025 depositato il
26/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata dal delegato Sig. Nominativo_1 impugna comunicazione di rigetto dell'istanza di annullamento e sgravio dell'avviso di accertamento esecutivo n.
42694/2020 relativo alla TARI anno 2019 pervenuta con PEC del 14.3.25.
Conviene in giudizio il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore;
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la PEC (denominata nel ricorso come All. 1) con la quale il Comune di Palermo – in persona del Dirigente del Servizio TARI - ha rigettato la richiesta di annullamento e sgravio totale dell'avviso di accertamento n. 42694/2020, recato dall'avviso di accertamento esecutivo (rectius avviso di presa in carico) n. 29637202300020234000, relativoall'immobile sito in Indirizzo_1, esteso mq 160, destinazione d'uso “utenza domestica” per € 557,57.
Il ricorso si fonda esclusivamente sulla presunta illegittimità del diniego manifestato con la detta PEC alla richiesta di annullamento e sgravio dell'avviso di accertamento n. 42694/2020 attesa la (presunta) violazione del termine di 220 giorni stabilito dall'art. 1, comma 538 e ss, della L. n. 228/2012.
Il Comune si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso.
Ricostruisce ka vicenda. In data 7.12.2020 il Comune di Palermo notificava alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo1 n. 42694/2020 per l'omesso versamento delle due rate TARI per l'anno 2019 (acconto entro il 30.4.2019 per
€ 212,00 e saldo entro il 31.10.2019 per € 209,00) per un importo di € 421,00, oltre sanzioni ed interessi per un importo complessivo di € 557,67.
Poiché la Sig.ra Ricorrente_1 non aveva provveduto al pagamento delle somme recate dall'avviso né aveva presentato ricorso, le somme recate dall'avviso di accertamento esecutivo venivano affidate dal Comune all'Agente della Riscossione affinchè procedesse alla riscossione, anche nelle forme dell'esecuzione forzata. L'Agente della Riscossione in data 7.8.2023 comunicava alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di presa in carico n. 29637202300020234000 (erroneamente definito avviso di accertamento esecutivo AEE).
A seguito di detta comunicazione, la Sig.ra Ricorrente_1 anziché procedere al pagamento delle somme, presentava al Comune in data 30.10.2023, a mezzo PEC, un'istanza di annullamento in autotutela dell'atto di accertamento adducendo che i pagamenti delle due rate relative alla TARI fossero stati regolarmente eseguiti.
Allegava due modelli di pagamento F24 compilati ma entrambi privi della quietanza che ne attestasse l'effettivo avvenuto pagamento. In data 3.11.2023 la Sig.ra Ric._1, a mezzo PEC (denominata nel ricorso come All. 2) presentava all'Agente della riscossione il Mod. SL1 con il quale chiedeva attivarsi la sospensione legale della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma da 537 a 544 della Legge n. 228/2012, dichiarando che la somma richiesta dall'atto era interessata da un “pagamento effettuato, riconducibile al ruolo che origina l'atto ..., in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente.
In data 10.11.2023 l'Agente della riscossione trasmetteva copia del Mod. SL1 al Comune di Palermo, segnalando che la dichiarazione della contribuente, benchè resa sull'apposita modulistica, “non rientra nell'ambito applicativo della legge n. 228/2012 perché relativa a un atto notificato direttamente dall'Ente creditore”, rimettendo al Comune eventuali ulteriori approfondimenti. Seguivano quindi alcuni solleciti da parte della Sig.ra Ric._1 affinchè il Comune di Palermo procedesse allo sgravio delle somme adducendo che, essendo trascorsi oltre 220 giorni dalla presentazione del Mod.
SL1, lo sgravio era divenuto automatico ai sensi dell'art. 1, co. 540, della L. n. 228/2012.
In data 14.3.2025 il Comune di Palermo, a mezzo PEC, trasmetteva la PEC impugnata nella quale segnalava che nessun discarico automatico era dovuto atteso che la citata richiesta di sospensione legale era stata rigettata “in quanto non rientrante nell'ambito applicativo della legge n. 228/2012, come già segnalato dall'Agente della Riscossione”.
Inoltre, il Comune segnalava che, con riguardo alla richiesta di sgravio, già con PEC del 19.02.2025 il Servizio
TARI aveva richiesto l'invio delle ricevute di pagamento quietanzate dalla Banca Widiba atteso che, quelle trasmesse con pec del 30.10.2023 erano prive di quetanza e i pagamenti non risultavano presenti nelle banche dati del Comune e neppure in quelle dell'Agenzia dele Entrate all'uopo interessata. Avverso detta PEC la Sig.ra Ric._1 propone il ricorso adducendo che essendo stato superato il termine di 220 gg per fornire riscontro, il rigetto sarebbe illegittimo mentre l'annullamento e il discarico sarebbero automaticamente dovuti.
Per il Comune il ricorso proposto è inammissibile per le ragioni che seguono.
a) la pretesa tributaria si è cristallizzata con la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 42694/2020 che, regolarmente notificato, non è stato mai impugnato dalla Sig.ra Ricorrente_1. b) la PEC del Comune di Palermo, inopinatamente impugnata, non è certamente uno degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992. . Invero, benchè l'avviso di accertamento esecutivo n. 42694/2020 sia divenuto definitivo per il suo intero ammontare, il Comune, che aveva già disposto un parziale sgravio per una differenza di superficie da 160 mq a 140 mq, si è detto disponibile anche ad effettuare lo sgravio qualora controparte esibisca i modelli di pagamento F24 regolarmente quietanzati atteso che i pagamenti che controparte assume di aver effettuato tramite la Banca Widiba non risultano effettuati e le ricevute finora trasmesse al Comune sono prive di quietanza.
Peraltro il Comune, come precisato anche nella PEC oggetto di impugnazione, ha interpellato l'Agenzia delle Entrate che ha confermato l'inesistenza di detti pagamenti.
c) La PEC in esame, differentemente da come vorrebbe intendere controparte, non è un provvedimento di diniego di autotutela né un provvedimento di diniego di sgravio e ciò anche a prescindere dall'aspetto formale. a riferimento a giurisprudenza favorevole: , “l'esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti, anche se comunque finisce con l'incidere sul rapporto tributario, e quindi, sulla posizione giuridica del contribuente” ( cfr. Cass. N. 24652/2021).
d) in merito alla richiesta di sgravio, l'Ente è in attesa della trasmissione delle ricevute quietanzate di pagamento atteso che detti pagamenti non risultano come effettuati né nelle banche dati del Comune né nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate (competente per i flussi telematici relativi ai pagamenti a mezzo
F24).
e) In ordine all'infondatezza della richiesta di annullamento e discarico automatico ai sensi della Legge n. 228/2012 osserva che la normativa richiamata da controparte non può essere applicata poiché, come già indicato nella PEC inopinatamente impugnata, la richiesta di sospensione legale non rientrava nell'ambito applicativo della Legge n. 228/2012, e pertanto, nessun discarico automatico è dovuto dall'Ente.
Pertanto, alla luce di quanto esposto non si può che insistere sulla legittimità delle somme richieste nell'avviso n. 42694/2020, al netto dello sgravio già eseguito in riscontro ad una istanza di variazione della superficie dell'immobile di Indirizzo_1, da mq 160 a mq 140, presentata da controparte, e già trasmesso alla contribuente per posta ordinaria, con protocollo n. 1043275 del 03.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L' atto impugnato non rientrante tra quelli previsti dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992 La PEC impugnata non è un atto impositivo né un provvedimento autoritativo idoneo a incidere sulla posizione giuridica del contribuente. Si tratta di una mera comunicazione interlocutoria, priva di lesività attuale e concreta. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “gli atti impugnabili sono solo quelli espressamente indicati dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992 o ad essi assimilabili per natura e funzione” (Cass. SS.
UU. n. 7388/2007; Cass. n. 9669/2009; Cass. n. 24652/2021).
Pretesa tributaria definitiva
L'avviso di accertamento esecutivo n. 42694/2020, regolarmente notificato il 07.12.2020, non è stato impugnato nei termini di legge. Pertanto, la pretesa tributaria si è cristallizzata e non può essere rimessa in discussione attraverso l'impugnazione di atti successivi o di comunicazioni relative a istanze di autotutela
(Cass. n. 5014/2015; Cass. n. 13136/2022).
Istanza di autotutela e limiti di sindacato giurisdizionale
Anche a voler qualificare la PEC come diniego di autotutela, l'impugnazione sarebbe comunque inammissibile, poiché il giudice tributario può sindacare il diniego solo per vizi propri di legittimità e non per contestare la fondatezza della pretesa (Cass. SS.UU. n. 16778/2005; Cass. n. 7388/2007; Cass. n.
24652/2021). Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcun interesse generale alla rimozione dell'atto, ma ha riproposto questioni relative alla fondatezza del tributo.
Inapplicabilità della sospensione legale ex L. 228/2012 La normativa invocata (art. 1, commi 537-544, L. 228/2012) si riferisce esclusivamente ad atti notificati dall'Agente della riscossione. Nel caso in esame, l'atto originario è stato notificato dal Comune, sicché la procedura non è applicabile (Cass. n. 6589/2025; prassi ADE).
Pertanto va confermata la pretesa dellì'Uffico , al netto dello sgravio già eseguito in riscontro ad una istanza di variazione della superficie dell'immobile di Indirizzo_1 , da mq 160 a mq 140, presentata da controparte, e già trasmesso alla contribuente per posta ordinaria, con protocollo n. 1043275 del 03.09.2024.
Compensa le spese, attesa la natura della pronuncia .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese Palermo,23.9.25 IL GIUIDCE MONOCRATICO
Santo LI