Articolo 7 della Legge 17 agosto 2005, n. 174
Articolo 6
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17 settembre 2005
Art. 7. (Termine di applicazione della legislazione vigente) 1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161 , la legge 23 dicembre 1970, n. 1142 , e la legge 29 ottobre 1984, n. 735 , in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.

Note all'art. 7:
- Per il testo della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , si veda le note all'art. 6.
- La legge 23 dicembre 1970, n. 1142 , recante «Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, numero 161 , concernente la disciplina dell'attivita' di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1971, n. 12.
- La legge 29 ottobre 1984, n. 735 , recante «Attuazione della direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1984, n. 302.
Entrata in vigore il 17 settembre 2005
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