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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/07/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11723/2023 del Registro Generale e promossa da , Parte_1 con l'avv. BALDASSARRE FRANCESCO
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BASILE GIUSEPPE CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
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FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del consulente tecnico in fase di ATP, anche in considerazione di un aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “La ricorrente è affetta da:
POLIARTROSI SEVERA;
DEFICIT GRAVE DELLA DEAMBULAZIONE;
CARDIOPATIA; IPERTENSIVA;
DECLINO COGNITIVO MODERATO SEVERO E SINDROME DEPRESSIVA;
DIVERTICOLOSI DEL SIGMA;
COLECISTECTOMIA; NEOPLASIA VESCICALE. Considerando, dunque, le patologie sopra esposte e con l'esame della nuova documentazione sanitaria si può concludere che la riduzione della capacità di lavoro della signora , nata il [...] è da ritenere ridotta al 100% con diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento e portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 comma 3 art. 3 e con decorrenza dal mese di Luglio 2023.” Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi CP_1 alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti extra- sanitari deve essere quindi demandato all' e il pagamento della prestazione è subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva alla data di presentazione sia della domanda amministrativa che del ricorso giudiziario per ATP, le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
24.10.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_2 CP_1
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 da LUGLIO 2023 e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di accompagnamento oltre interessi CP_1
o rivalutazione come per legge, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 07.07.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo