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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1789 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via M.T. Fusco n. 37, presso lo studio dell'avv. Francesco Carnovale Scalzo, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Salvatore Leone e Caterina Flora Restuccia in forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria n. 140 del 25.06.2019;
- opponente - e (P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Piazza 5 Dicembre n. 1 presso lo studio dell'avv. Nedo Parte_1
Corti, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 456/2019 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 16.09.2019. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo del 20.6.2019, la chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Lamezia Terme l'emanazione di un decreto ingiuntivo in danno del per il Parte_1 pagamento della somma di € 192.369,76, oltre interessi di mora e spese, relativa ad una serie di fatture scadute mai saldate emesse da per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale in Controparte_2 favore dell'Ente. Il Tribunale, con decreto monitorio n. 456/2019 del 16.9.2019, depositato il 17.9.2019, ingiungeva al il chiesto pagamento a favore di oltre interessi e Parte_1 Controparte_1 spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo predetto (notificato il 25.9.2019) veniva tempestivamente opposto dal
[...] che chiedeva l'annullamento e/o comunque la revoca dell'ingiunzione e deduceva Parte_1 la carenza probatoria della pretesa creditoria, a causa della inidoneità delle fatture a fornire adeguata dimostrazione del credito;
inoltre, eccepiva il parziale pagamento del credito con riferimento alle fatture EEX16588/2018, EEX24775/2018, EX00851/2019, che erano ricomprese nell'ingiunzione. Si costituiva la la quale contestava le ragioni poste a sostegno dell'opposizione Controparte_1 proposta dal e chiedeva il rigetto di ogni domanda avanzata dall'ente Parte_1 Parte_1 comunale e la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza del 7.5.2020, il giudice istruttore diversamente impersonato concedeva la provvisoria esecutività sul d.i. n. 456/2019, limitatamente alla somma di euro 187.051,22. Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame del merito, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo. Nel giudizio di opposizione si assiste, in particolare, ad una inversione dell'iniziativa processuale che, tuttavia, lascia impregiudicata la posizione sostanziale delle parti processuali sicché spetta all'opposto (attore in senso sostanziale) provare il titolo della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, mentre incombe sull'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, allegare e provare i fatti modificativi, estintivi e impeditivi dell'avverso credito. Con riguardo al merito della vicenda de qua, si rileva che la società opposta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, attesa la posizione sostanziale di attrice che assume nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha fornito la prova della sussistenza del proprio credito nei confronti di parte opponente, non essendo sufficiente la documentazione depositata nel presente giudizio a cognizione piena. Va premesso, al riguardo, che affinché il resti vincolato per il pagamento del compenso per Pt_1 prestazioni rese in suo favore è necessario che sussistano i seguenti elementi: -la delibera che autorizza il sindaco a concludere il relativo contratto;
-la conclusione di detto contratto in forma rigorosamente scritta;
-l'esistenza di copertura finanziaria attestata dal responsabile del servizio finanziario. Invece, nel caso di specie manca, infatti, un'idonea prova del contratto di somministrazione intercorso tra le parti e della circostanza che il abbia effettivamente Pt_1 consumato l'energia fatturata. Con riguardo alla prova del contratto di somministrazione, si rileva che, sulla base del disposto di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta. Ne consegue che la volontà della pubblica amministrazione deve essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi (come, ad esempio, il pagamento della prestazione); il contratto, inoltre, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (Cass. Civ. 2772/1998, 6406/1998, 11687/1999 e 20340/2010). Infine, l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto appunto dall'art. 191 D.Lgs. n. 267 del 2000. Quest'ultimo motivo, in particolare, merita di essere esaminato per il suo rilievo assorbente: la disposizione richiamata, infatti, stabilisce, per quanto rileva nel presente caso: “1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. […].
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. […]” Di conseguenza, ne discende la nullità tanto dell'eventuale delibera che lo autorizzi quanto del conseguente contratto stipulato in assenza della stessa, ferma, pur sempre, l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (Cass. Civ. n. 33768/2019). Alla luce della documentazione prodotta dall'opposta creditrice, deve ritenersi che non siano state adeguatamente provate né l'esistenza né la validità del contratto di fornitura di energia elettrica e di gas. Al riguardo, la Suprema Corte, con ordinanza n. 13159 del 14 maggio 2024, ha affermato anche che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa. In conclusione, dalla documentazione prodotta dall'opposta non emerge la prova del credito, in difetto degli originari contratti di fornitura stipulati dalla convenuta con la società venditrice e della copertura finanziaria. Ne consegue che non può ritenersi provato il credito azionato dalla ancorché Controparte_1 questa abbia prodotto la cessione del credito, le fatture e l'ordine di fornitura. Né può ritenersi sorta alcuna valida obbligazione a carico del per Parte_1 mancanza di valido rapporto contrattuale in forma pubblica amministrativa. Alla stregua delle esposte considerazioni, l'opposizione va accolta per difetto di idonea prova del contratto intercorso tra le parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con assorbimento di tutte le altre questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta- opposta e si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. 55/2014, in base al valore della controversia, parametri minimi per assenza di particolari questioni, con eliminazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere, in favore Controparte_1 del in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che liquida in euro 4.217,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa. Lamezia Terme, 18 giugno 2025. Il Giudice Teresa Valeria Grieco