Art. 11.
Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministro del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero.
Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministro del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero.