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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 11/12/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
PA TT Presidente
AR Licitra Giudice
AN CA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1097/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGASSI ALDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ACQUISTAPACE PAMELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGASSI ALDO e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ACQUISTAPACE PAMELA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Tutto ciò premesso i signori e , come sopra rappresentati e difesi, in via tra loro Parte_1 Controparte_1 congiunta,
CP_2 pagina 1 di 6 all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Sondrio adito perché fissi, ai sensi dell'art. 473bis.51, comma 3, c.p.c.,
l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore, disponendo la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero, affinché, all'esito, venga emessa sentenza che regolamenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita del genitore non collocatario ed il mantenimento dei figli minori e Persona_1 Persona_2
, alle seguenti
[...]
CONDIZIONI
1) I figli minori e saranno affidati ai genitori e Persona_1 Persona_2 Parte_1 CP_1
con la formula dell'affido condiviso, ma saranno collocati prevalentemente, anche ai fini anagrafici, presso
[...] la madre. Le parti precisano di aver optato per tale formula di collocamento (e di aver strutturato il diritto di frequentazione del padre nei termini di cui infra) in considerazione del fatto che il signor CP_1 attualmente, per motivi di lavoro, dimora in Svizzera da lunedì a venerdì;
2) la casa familiare, sita a Traona (SO), Via alla Stazione n. 3/D, di proprietà esclusiva del signor CP_1 verrà assegnata - con tutti i mobili e arredi ivi presenti - al medesimo, il quale continuerà ad abitarla unitamente a e , quando li avrà con sé; Per_1 Per_2
3) la signora che rinuncia espressamente all'assegnazione della casa familiare e che dà atto di avere Pt_1 asportato dalla stessa tutti i suoi effetti personali e i beni di sua proprietà, trasferirà anche formalmente la residenza propria e dei figli presso l'appartamento che conduce in locazione. Il padre presta sin d'ora il proprio consenso al trasferimento di residenza dei minori presso la nuova abitazione della madre;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. In particolare: - le decisioni di maggiore interesse per e relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla salute, all'istruzione e Per_1 Per_2 all'educazione, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
- le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione che quotidianamente devono prendersi nell'interesse dei figli - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli acquisti di abbigliamento ordinario, scelte alimentari, ecc. - verranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore quando avrà i minori con sé.
Resta inteso che le parti dovranno collaborare tra loro nel rapporto educativo dei figli, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva comunicazione e consultazione per le questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione, l'educazione, le scelte sportive/ricreative in generale e gli acquisti particolarmente consistenti (quali computer, cellulari, animali domestici, veicoli - quando sarà -, ecc.). Il tutto senza coinvolgere i minori nelle loro comunicazioni;
5) entrambi i genitori si impegnano al reciproco e assoluto rispetto, tanto in presenza dei figli, così come in loro assenza, adoperandosi affinché i minori conservino un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. pagina 2 di 6 Entrambi i genitori si impegnano altresì ad evitare atteggiamenti con i figli tesi alla svalutazione dell'altro e a non coinvolgerli in eventuali loro rapporti conflittuali;
6) il signor della avrà diritto di tenere e con sé: CP_1 Per_1 Per_2
- durante la settimana, una giornata con pernottamento allorquando, per qualsivoglia motivo, non dovesse trovarsi in Svizzera per lavoro, con impegno a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre o direttamente alla scuola dell'infanzia o alle attività già prefissate;
- a fine settimana alternati con la signora da venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 21.00, Pt_1 quando li accompagnerà presso l'abitazione della madre;
- per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Con impegno di questi ultimi a fornirsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località ove soggiorneranno con i figli;
- la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ad anni alterni con la madre (il 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro);
- le vacanze natalizie (da intendersi, dal 26 al 31 dicembre) e l'Epifania (da intendersi, dal 1° al 6 gennaio), ad anni alterni con la madre;
- i giorni dal Venerdì Santo sino alla Domenica di Pasqua ed i giorni dal Lunedì di Pasquetta al mercoledì successivo, ad anni alterni con la madre.
Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno di e si seguirà il criterio dell'alternanza Per_1 Per_2 annuale.
Resta inteso che le modalità di gestione dei figli come sopra specificate potranno essere modificate dai genitori, previo accordo tra loro, anche in funzione delle rispettive esigenze lavorative, nonché degli impegni scolastici e ricreativi dei minori;
7) nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all'altro dovrà essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero con i figli;
8) le parti, per i sei mesi successivi al deposito del presente ricorso, si impegnano ad evitare che e Per_1 Per_2 frequentino i loro rispettivi eventuali nuovi partner, e ciò in ragione del principio di gradualità e a tutela dei minori;
9) il signor concorrerà al mantenimento di e corrispondendo alla signora a CP_1 Per_1 Per_2 Pt_1 mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultima (IBAN: [...]), entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 1.700,00, di cui € 1.300,00 a titolo di mantenimento per i due figli (€ 650,00 per ciascuno) ed € 400,00 da intendersi quale contributo alle spese relative all'abitazione in cui ella è andata a stabilirsi, il cui canone di abitazione ammonta ad oggi ad € 600,000 mensili. pagina 3 di 6 Il tutto, sino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte dei minori. Resta inteso che se uno dei figli dovesse raggiungere la propria indipendenza economica prima dell'altro, detta somma dovrà essere proporzionalmente ridotta. Gli importi di cui sopra saranno annualmente rivalutati secondo gli indici
ISTAT a far tempo dal mese di luglio 2026;
10) le spese straordinarie relative a e , sino alla loro completa indipendenza economica, saranno Per_1 Per_2 così ripartite: per la quota del 80% a carico del signor e per la quota del 20% a carico della signora CP_1
A tal proposito, le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, a mezzo e-mail, entro e non oltre Pt_1 il giorno 30/31 del mese, le spese sostenute, allegando i relativi giustificativi e/o fatture (anche ai fini delle detrazioni fiscali). Il genitore tenuto al rimborso si impegna a versare all'altro tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 del mese successivo rispetto a quello in cui le spese sono state comunicate e documentate, l'importo a proprio carico. Il signor in considerazione del fatto che è prevedibile che le spese straordinarie CP_1 vengano sostenute in prima battuta dalla signora si impegna a versare forfettariamente alla medesima Pt_1
(con le modalità e nei termini di cui al punto 9 che precede, a far data dalla data di sottoscrizione del presente ricorso) in aggiunta al contributo relativo al mantenimento ordinario, la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da imputare quale anticipo delle spese straordinarie che verranno sostenute nel mese corrente. Si fa riferimento, quanto al resto (ed in particolare alla necessità di preventivo accordo), al
“Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie e buone prassi nei procedimenti in materia familiare” adottato dal Tribunale di Sondrio, di concerto con la Procura della Cont Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, il COA di Sondrio, il e AIAF Lombardia - Sezione Territoriale di Sondrio in data 12 luglio 2024 (doc. 3);
11) l'Assegno Unico Universale relativo ai figli (ad oggi pari a circa € 116,00 complessivi), che sino ad ora - in accordo tra i genitori - è stato percepito integralmente dalla signora continuerà ad essere percepito Pt_1 dalla stessa, in aggiunta ai contributi di cui ai punti 9 e 10 che precedono (salvo diversi futuri accordi che intercorreranno tra le parti);
12) le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF non incluse nell'Assegno Unico Universale saranno operate da entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato italiano e/o da qualsiasi altro ente, pubblico o privato, italiano per spese straordinarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
13) su accordo delle parti, ogni contributo relativo ai figli che verrà erogato dallo Stato elvetico e/o da qualsiasi altro ente, pubblico o privato, elvetico, sarà integralmente percepito dal padre;
pagina 4 di 6 14) il signor si dichiara espressamente debitore della signora della somma di € 20.000,00 CP_1 Pt_1 ricevuta in prestito all'atto di acquisto della casa familiare e si impegna a restituirla alla stessa allorquando avrà ceduto detto immobile e comunque entro e non oltre il dicembre 2035;
15) le parti, fatta espressa eccezione per quanto indicato nel presente atto, dichiarano di non avere reciprocamente nulla più a pretendere l'una dall'altro e di aver definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente;
16) le parti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio dei figli;
17) le parti ritengono valide e vincolanti le determinazioni di cui al presente scritto e, pertanto, si impegnano a regolare la gestione dei minori in conformità alle stesse, sin dalla data del suo deposito.
Spese legali compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 16.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando all'impugnazione della sentenza.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 5 di 6 2) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Sondrio, camera di consiglio del 04.12.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
AN CA PA TT
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
PA TT Presidente
AR Licitra Giudice
AN CA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1097/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGASSI ALDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ACQUISTAPACE PAMELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGASSI ALDO e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ACQUISTAPACE PAMELA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Tutto ciò premesso i signori e , come sopra rappresentati e difesi, in via tra loro Parte_1 Controparte_1 congiunta,
CP_2 pagina 1 di 6 all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Sondrio adito perché fissi, ai sensi dell'art. 473bis.51, comma 3, c.p.c.,
l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore, disponendo la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero, affinché, all'esito, venga emessa sentenza che regolamenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita del genitore non collocatario ed il mantenimento dei figli minori e Persona_1 Persona_2
, alle seguenti
[...]
CONDIZIONI
1) I figli minori e saranno affidati ai genitori e Persona_1 Persona_2 Parte_1 CP_1
con la formula dell'affido condiviso, ma saranno collocati prevalentemente, anche ai fini anagrafici, presso
[...] la madre. Le parti precisano di aver optato per tale formula di collocamento (e di aver strutturato il diritto di frequentazione del padre nei termini di cui infra) in considerazione del fatto che il signor CP_1 attualmente, per motivi di lavoro, dimora in Svizzera da lunedì a venerdì;
2) la casa familiare, sita a Traona (SO), Via alla Stazione n. 3/D, di proprietà esclusiva del signor CP_1 verrà assegnata - con tutti i mobili e arredi ivi presenti - al medesimo, il quale continuerà ad abitarla unitamente a e , quando li avrà con sé; Per_1 Per_2
3) la signora che rinuncia espressamente all'assegnazione della casa familiare e che dà atto di avere Pt_1 asportato dalla stessa tutti i suoi effetti personali e i beni di sua proprietà, trasferirà anche formalmente la residenza propria e dei figli presso l'appartamento che conduce in locazione. Il padre presta sin d'ora il proprio consenso al trasferimento di residenza dei minori presso la nuova abitazione della madre;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. In particolare: - le decisioni di maggiore interesse per e relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla salute, all'istruzione e Per_1 Per_2 all'educazione, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
- le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione che quotidianamente devono prendersi nell'interesse dei figli - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli acquisti di abbigliamento ordinario, scelte alimentari, ecc. - verranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore quando avrà i minori con sé.
Resta inteso che le parti dovranno collaborare tra loro nel rapporto educativo dei figli, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva comunicazione e consultazione per le questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione, l'educazione, le scelte sportive/ricreative in generale e gli acquisti particolarmente consistenti (quali computer, cellulari, animali domestici, veicoli - quando sarà -, ecc.). Il tutto senza coinvolgere i minori nelle loro comunicazioni;
5) entrambi i genitori si impegnano al reciproco e assoluto rispetto, tanto in presenza dei figli, così come in loro assenza, adoperandosi affinché i minori conservino un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. pagina 2 di 6 Entrambi i genitori si impegnano altresì ad evitare atteggiamenti con i figli tesi alla svalutazione dell'altro e a non coinvolgerli in eventuali loro rapporti conflittuali;
6) il signor della avrà diritto di tenere e con sé: CP_1 Per_1 Per_2
- durante la settimana, una giornata con pernottamento allorquando, per qualsivoglia motivo, non dovesse trovarsi in Svizzera per lavoro, con impegno a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre o direttamente alla scuola dell'infanzia o alle attività già prefissate;
- a fine settimana alternati con la signora da venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 21.00, Pt_1 quando li accompagnerà presso l'abitazione della madre;
- per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Con impegno di questi ultimi a fornirsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località ove soggiorneranno con i figli;
- la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ad anni alterni con la madre (il 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro);
- le vacanze natalizie (da intendersi, dal 26 al 31 dicembre) e l'Epifania (da intendersi, dal 1° al 6 gennaio), ad anni alterni con la madre;
- i giorni dal Venerdì Santo sino alla Domenica di Pasqua ed i giorni dal Lunedì di Pasquetta al mercoledì successivo, ad anni alterni con la madre.
Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno di e si seguirà il criterio dell'alternanza Per_1 Per_2 annuale.
Resta inteso che le modalità di gestione dei figli come sopra specificate potranno essere modificate dai genitori, previo accordo tra loro, anche in funzione delle rispettive esigenze lavorative, nonché degli impegni scolastici e ricreativi dei minori;
7) nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all'altro dovrà essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero con i figli;
8) le parti, per i sei mesi successivi al deposito del presente ricorso, si impegnano ad evitare che e Per_1 Per_2 frequentino i loro rispettivi eventuali nuovi partner, e ciò in ragione del principio di gradualità e a tutela dei minori;
9) il signor concorrerà al mantenimento di e corrispondendo alla signora a CP_1 Per_1 Per_2 Pt_1 mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultima (IBAN: [...]), entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 1.700,00, di cui € 1.300,00 a titolo di mantenimento per i due figli (€ 650,00 per ciascuno) ed € 400,00 da intendersi quale contributo alle spese relative all'abitazione in cui ella è andata a stabilirsi, il cui canone di abitazione ammonta ad oggi ad € 600,000 mensili. pagina 3 di 6 Il tutto, sino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte dei minori. Resta inteso che se uno dei figli dovesse raggiungere la propria indipendenza economica prima dell'altro, detta somma dovrà essere proporzionalmente ridotta. Gli importi di cui sopra saranno annualmente rivalutati secondo gli indici
ISTAT a far tempo dal mese di luglio 2026;
10) le spese straordinarie relative a e , sino alla loro completa indipendenza economica, saranno Per_1 Per_2 così ripartite: per la quota del 80% a carico del signor e per la quota del 20% a carico della signora CP_1
A tal proposito, le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, a mezzo e-mail, entro e non oltre Pt_1 il giorno 30/31 del mese, le spese sostenute, allegando i relativi giustificativi e/o fatture (anche ai fini delle detrazioni fiscali). Il genitore tenuto al rimborso si impegna a versare all'altro tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 del mese successivo rispetto a quello in cui le spese sono state comunicate e documentate, l'importo a proprio carico. Il signor in considerazione del fatto che è prevedibile che le spese straordinarie CP_1 vengano sostenute in prima battuta dalla signora si impegna a versare forfettariamente alla medesima Pt_1
(con le modalità e nei termini di cui al punto 9 che precede, a far data dalla data di sottoscrizione del presente ricorso) in aggiunta al contributo relativo al mantenimento ordinario, la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da imputare quale anticipo delle spese straordinarie che verranno sostenute nel mese corrente. Si fa riferimento, quanto al resto (ed in particolare alla necessità di preventivo accordo), al
“Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie e buone prassi nei procedimenti in materia familiare” adottato dal Tribunale di Sondrio, di concerto con la Procura della Cont Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, il COA di Sondrio, il e AIAF Lombardia - Sezione Territoriale di Sondrio in data 12 luglio 2024 (doc. 3);
11) l'Assegno Unico Universale relativo ai figli (ad oggi pari a circa € 116,00 complessivi), che sino ad ora - in accordo tra i genitori - è stato percepito integralmente dalla signora continuerà ad essere percepito Pt_1 dalla stessa, in aggiunta ai contributi di cui ai punti 9 e 10 che precedono (salvo diversi futuri accordi che intercorreranno tra le parti);
12) le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF non incluse nell'Assegno Unico Universale saranno operate da entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato italiano e/o da qualsiasi altro ente, pubblico o privato, italiano per spese straordinarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
13) su accordo delle parti, ogni contributo relativo ai figli che verrà erogato dallo Stato elvetico e/o da qualsiasi altro ente, pubblico o privato, elvetico, sarà integralmente percepito dal padre;
pagina 4 di 6 14) il signor si dichiara espressamente debitore della signora della somma di € 20.000,00 CP_1 Pt_1 ricevuta in prestito all'atto di acquisto della casa familiare e si impegna a restituirla alla stessa allorquando avrà ceduto detto immobile e comunque entro e non oltre il dicembre 2035;
15) le parti, fatta espressa eccezione per quanto indicato nel presente atto, dichiarano di non avere reciprocamente nulla più a pretendere l'una dall'altro e di aver definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente;
16) le parti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio dei figli;
17) le parti ritengono valide e vincolanti le determinazioni di cui al presente scritto e, pertanto, si impegnano a regolare la gestione dei minori in conformità alle stesse, sin dalla data del suo deposito.
Spese legali compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 16.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando all'impugnazione della sentenza.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 5 di 6 2) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Sondrio, camera di consiglio del 04.12.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
AN CA PA TT
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