Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03816/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3816 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RI DD, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Scatola, Francesco Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI NA, AD CC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione cautelare:
- della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori approvati il 30.12.2024, con atto prot. n. 459883/2024, relativi alla procedura per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario (atto n. 372799 del 1° ottobre 2024, rettificato con atto n. 401647 del 31.10.2024), per complessivi 1088 posti, nella parte in cui non colloca tra i vincitori la ricorrente;
- di tutte le operazioni di selezione, ivi compresa l’eventuale approvazione degli atti e gli atti esecutivi ed attuativi della progressione verticale, comprese eventuali chiamate in servizio, ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
- di ogni ulteriore ed eventuale scorrimento della graduatoria, ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
- della nota dell’Agenzia delle Entrate, prot. 5335 del 20.2.2025, avente ad oggetto “richiesta ore e coefficienti applicati fondo risorse decentrate anni 2019-2020-2021, là dove indica, quanto a «astensione obbligatoria per maternità» per l’anno 2019, il coefficiente 1,45;
- della nota prot 37722, del 7.2.2025, in risposta all’istanza di accesso della ricorrente, ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
- dell’accordo di ripartizione del fondo risorse decentrato dell’anno 2019, del 14 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate, nella non creduta ipotesi in cui sia interpretato in maniera da ledere gli interessi della ricorrente;
- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale ove e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere utilmente collocata in graduatoria, previa corretta rivalutazione, ai fini della procedura di selezione di cui in oggetto, ed attraverso l’applicazione del coefficiente corretto di 1,5 e non di 1,45 in riferimento alla ricorrente ed in relazione alla astensione obbligatoria maternità per l’anno 2019;
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento di rettifica della graduatoria, relativa al profilo professionale di funzionario giuridico-tributario, adottato con determinazione del 9.4.2025, pubblicata l’11.4.2025, reiterando le censure già prospettate con il ricorso introduttivo e deducendo l’illegittimità in via derivata del nuovo provvedimento di rettifica della graduatoria, nella quale, con il medesimo punteggio di 65,92 punti, la ricorrente ricopre la posizione n.933.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025, nonché nella successiva camera di consiglio riconvocata per il 17 dicembre 2025, il dott. IG LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe in data 28.2.2025, ritualmente depositato il 24.3.2025, la ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori approvati il 30.12.2024, con atto prot. n. 459883/2024, relativi alla procedura per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario (atto n. 372799 del 1° ottobre 2024, rettificato con atto n. 401647 del 31.10.2024), per complessivi 1088 posti, nella parte in cui non colloca tra i vincitori la ricorrente;
- di tutte le operazioni di selezione, ivi compresa l’eventuale approvazione degli atti e gli atti esecutivi ed attuativi della progressione verticale, comprese eventuali chiamate in servizio, ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
- di ogni ulteriore ed eventuale scorrimento della graduatoria, ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
- della nota dell’Agenzia delle Entrate, prot. 5335 del 20.2.2025, avente ad oggetto “richiesta ore e coefficienti applicati fondo risorse decentrate anni 2019-2020-2021, là dove indica, quanto a «astensione obbligatoria per maternità» per l’anno 2019, il coefficiente 1,45;
- della nota prot 37722, del 7.2.2025, in risposta all’istanza di accesso della ricorrente, ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
- dell’accordo di ripartizione del fondo risorse decentrato dell’anno 2019, del 14 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate, nella non creduta ipotesi in cui sia interpretato in maniera da ledere gli interessi della ricorrente;
- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale ove e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere utilmente collocata in graduatoria, previa corretta rivalutazione, ai fini della procedura di selezione di cui in oggetto, ed attraverso l’applicazione del coefficiente corretto di 1,5 e non di 1,45 in riferimento alla ricorrente ed in relazione alla astensione obbligatoria maternità per l’anno 2019.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierna ricorrente avversa la graduatoria relativa alla procedura di progressione verticale (fra le aree) indetta dall’Agenzia delle Entrate con atto prot.n.372799 del 1.10.2024.
Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso, nell’ambito di un unico motivo:
Violazione e falsa applicazione di legge: Decreto legislativo n. 151 del 2001 smi
Testo Unico disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, artt.1 ss.; legge 28 giugno 2012 n. 92, artt. 1 ss.; d.lgs. 23/2015 smi; legge 10 dicembre 2014, n. 183 smi; d.lgs. n. 80/2015 smi; d.lgs. n. 148/2015; CCNL applicato; artt. 1 ss., 35, 52, 63 e ss. d.lgs. n. 165 del 2001 e s. m. e i.; artt. 1 e ss. d.lgs. n. 150 del 2009 smi; artt. 1 ss.; artt. 3, 7, 10, L. 241/1990 e s. m. e i. –Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del Bando di selezione relativo alla procedura per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario (atto n. 372799 del 1° ottobre 2024, rettificato con atto n. 401647 del 31.10.2024), per complessivi 1088 posti – Eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, della disparità di trattamento tra candidati, del difetto di istruttoria e di motivazione – Contraddittorietà manifesta – Irragionevolezza – Ingiustizia manifesta – Violazione del principio di legalità – Violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Artt. 3, 35 e 97 Cost.) – Erronea valutazione ed attribuzione del punteggio spettante alla ricorrente – Violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 31, co.2, e 37, co.1, della Costituzione – Violazione della disciplina di rango costituzionale e euro-unitario a tutela della maternità art. 29 cost., in relazione agli artt. 30, 31, 36, 37 e 53 cost., ed ex art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.
Parte ricorrente lamenta il fatto che, in relazione al punteggio attribuito dall’Agenzia per la valorizzazione delle competenze acquisite nel contesto lavorativo per l’anno 2019, di cui al criterio 4.9 del bando, alla ricorrente, in stato di astensione obbligatoria per maternità, è stato applicato il coefficiente di 1,45 punti anziché quello ritenuto corretto di 1,5. Tale circostanza ha comportato l’erronea (in tesi) assegnazione di complessivi 65,42 punti, anziché di 68,47 punti, con conseguente collocazione della medesima in posizione non utile al conseguimento del passaggio d’area (806 posti complessivamente disponibili, a fronte dell’attuale collocazione al n.ro 948 della graduatoria).
La ricorrente evidenzia come, stante il vigente quadro normativo, nazionale e internazionale in tema di tutela della maternità, per il periodo di astensione obbligatoria andasse applicato l’identico coefficiente (1,5) assegnato per le successive annualità 2020 e 2021, nelle quali, terminata l’astensione obbligatoria per maternità, la stessa ha prestato servizio presso il centro operativo servizi fiscali di Cagliari, posto che la donna in siffatta condizione va considerata, a tutti gli effetti, in servizio effettivo, anche ai fini della progressione di carriera.
3. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio in data 2.4.2025, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, resistere al ricorso sulla base della memoria difensiva successivamente versata in atti.
4. In esito alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, con ordinanza n.2129/2025, pubblicata in data 11.4.2025, il Collegio, ravvisata la necessità di integrazione del contraddittorio, autorizzava la notifica del gravame ai restanti controinteressati (ossia a tutti i concorrenti utilmente collocati in graduatoria) per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sul sito dell’Agenzia resistente, contestualmente fissando l’udienza pubblica per la trattazione nel merito, ai sensi dell’art.55, co.10 cpa, alla data del 19.11.2025.
La parte ricorrente comprovava l’integrazione del contraddittorio mediante deposito in data 16.4.2025.
5. Con successivi motivi aggiunti, notificati e quindi depositati in data 9.6.2025, la ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, instando per l’annullamento del provvedimento di rettifica della graduatoria, relativa al profilo professionale di funzionario giuridico-tributario, adottato con determinazione del 9.4.2025, pubblicata l’11.4.2025, reiterando le censure già prospettate con il ricorso introduttivo e deducendo l’illegittimità in via derivata del nuovo provvedimento di rettifica della graduatoria, nella quale, con il medesimo punteggio di 65,92 punti, la ricorrente ricopre la posizione n.933.
6. Alla pubblica udienza del 3.12.2025, il Collegio rilevava e segnalava alla difesa della parte ricorrente, ivi presente, ai sensi dell’art.73, co.3 cpa, la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, per mancata notifica del gravame ai controinteressati, ai sensi dell’art.41, co.2 cpa. Il Collegio, in particolare, segnalava che i soggetti cui il gravame era stato notificato non potevano verosimilmente assumere la qualifica di controinteressati in senso tecnico, rivestendo nella graduatoria impugnata un punteggio sempre superiore o inferiore rispetto a quello rivendicato con il presente ricorso. Su richiesta della difesa di parte ricorrente, il Collegio assegnava a quest’ultima il termine perentorio di 10 giorni per difese, con contestuale assegnazione alla parte resistente di successivi 5 giorni per eventuali repliche. In ragione di quanto precede, il Collegio riservava la decisione all’esito di apposita camera di consiglio interna.
7. La difesa di parte ricorrente faceva pervenire memoria difensiva in data 28.11.2025, nella quale replicava al rilievo di inammissibilità del Collegio.
8. Alla camera di consiglio interna, riconvocata per il giorno 17 dicembre 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio esamina l’evocato in profilo, confermando l’esito di inammissibilità del ricorso.
L’art.41, co.2 cpa impone, a pena di inammissibilità del gravame, la previa notifica all’amministrazione e ad almeno un controinteressato.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha notificato il ricorso, inclusi i motivi aggiunti, all’Agenzia delle Entrate nonché ai sigg.ri RI NA e AD CC, collocati, rispettivamente, alla posizione n.480 con 72,36 punti e 1654 con 54,47. E’ evidente che nessuno dei concorrenti in questione abbia il benchè minimo interesse a contrastare l’azionata domanda e i sottesi provvedimenti impugnati, posto che, a fronte del punteggio rivendicato dalla ricorrente, pari a 68,47 punti, la prima resterebbe in posizione superiore, il secondo in posizione deteriore, non ricevendo quindi alcun pregiudizio diretto dall’ipotetico accoglimento del gravame.
In disparte quanto precede, non possono condividersi le valutazioni prospettate dalla difesa di parte ricorrente nell’ultima memoria difensiva, atteso che:
- la notifica del ricorso pubblici proclami, effettuata dalla ricorrente su autorizzazione del Tribunale, non può spiegare effetto sanante dell’originaria carenza, che rappresenta del resto una condizione di ammissibilità del gravame (presupposto processuale), rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del processo (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 12.3.2025, n.2029);
- non può predicarsi l’assenza, in capo alla parte ricorrente, della concreta possibilità di individuazione di almeno un controinteressato, come predica l’art.,41, co.2 cpa, tale essendo chiunque verrebbe scavalcato in graduatoria in caso di accoglimento del gravame, ossia chi vanta un punteggio superiore a quello posseduto all’attualità dalla ricorrente (65,92) ma pari o inferiore rispetto a quello rivendicato (68,47). La possibilità di individuazione in concreto di almeno un concorrente graduato con tali caratteristiche era nella piena disponibilità della parte ricorrente, atteso che la graduatoria pubblicata dall’Agenzia, e ritualmente versata in atti dalla parte, consente agevolmente l’identificazione dei soggetti che abbiano le caratteristiche sopra individuate (sull’identificazione del controinteressato nei giudizi impugnatori in materia di pubblici concorsi cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 3.1.2023, n.112, secondo cui “Nel momento in cui sia impugnata una graduatoria concorsuale i controinteressati sono fra i partecipanti i quali, per effetto dell'ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria”).
Il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, va quindi dichiarato inammissibile per mancata, originaria notifica del gravame ad almeno un controinteressato, in violazione dell’art.41, co.2 cpa.
10. Fermo quanto precede, il Collegio ritiene comunque di evidenziare, per ragioni di opportunità, l’infondatezza del gravame, ai sensi di seguito esplicati.
Si controverte in merito alla procedura avviata dall’Agenzia delle Entrate per la progressione verticale da assistenti (seconda area) a funzionari (terza area) per complessivi 1088 posti.
La ricorrente ha presentato domanda per la figura professionale di funzionario giuridico-tributario, ricevendo, all’esito della valutazione di quanto indicato nella domanda di partecipazione, un punteggio di 65,92 punti e classificandosi, per l’effetto, alla posizione n.933, non utile ai fini del conseguimento del passaggio di area (806 posti disponibili).
La parte ricorrente contesta l’erroneità del punteggio assegnato alla voce di cui al punto 4.9 del bando, afferente alle competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo. In base a tale previsione della lex specialis, “Per valorizzare le competenze acquisite nel contesto lavorativo vengono prese in considerazione le risultanze dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della Produttività Individuale per l’ultimo triennio liquidato (anni 2019, 2020 e 2021). In particolare - attribuito il riferimento di punti 20 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,5 a 1,7, e di punti 5 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,3 a 1,4 - il punteggio complessivo ai fini della presente procedura viene calcolato come media ponderata dei valori rapportati alle ore lavorate”.
In altri termini, l’assegnazione del punteggio contemplava il riferimento alle annualità pregresse 2019-2020-2021 e, ai fini del punteggio massimo assegnabile, risultava determinante l’individuazione del coefficiente a sua volta assegnato, per le annualità di riferimento, nella procedura (denominata “FRD”) messa in campo nel recente passato dall’Agenzia, per l’attribuzione del salario accessorio (produttività individuale).
A seguito dell’accesso agli atti ed all’acquisizione dei verbali di Commissione, l’odierna istante apprendeva che, per la voce di cui al punto 4.9 del bando, per l’annualità 2019, nella quale era assente dal servizio perché collocata in astensione obbligatoria per maternità, in applicazione dell’accordo del 14.9.2021 sulla ripartizione del fondo risorse decentrate, era stato attribuito un coefficiente inferiore a quello attribuito, nelle successive annualità (2020-2021), sulla base delle effettive mansioni svolte e delle precipue competenze professionali maturate dall’interessata.
Ad avviso del Collegio, occorre rilevare che il punto nodale della presente controversia è rappresentato dalla contestata applicazione dell’art.4.9 del bando, non oggetto tuttavia di rituale impugnazione nel presente giudizio (è stato impugnato solo l’accordo collettivo del settembre 2021).
In base a tale previsione della lex specialis, come detto non contestata in modo compiuto, i punteggi attribuiti al parametro delle competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo di riferimento non dovevano essere assegnati in base ad una valutazione operata ad hoc dalla Commissione di concorso, ma scaturivano dall’applicazione dei coefficienti già applicati dall’Agenzia delle Entrate per la corresponsione del salario accessorio (procedura informatica FRD), in base agli accordi sindacali medio tempore intervenuti.
Al riguardo, anche sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti, è incontestato che, per l’anno 2019, nella consuntivazione delle ore lavorate, che ha costituito il fondamento per l’erogazione del salario accessorio e dunque anche della procedura di progressione verticale in esame, la candidata fosse in astensione obbligatoria e che, per tale situazione, l’accordo scaturito dalla contrattazione collettiva attribuisse alle candidate in questione un coefficiente medio, riferito alla struttura di appartenenza.
L’osservazione che precede è dirimente, dal momento che la lex specialis rimandava, per l’attribuzione del punteggio, a quanto risultava dalla procedura informatica (FRD) già utilizzata per la valutazione della produttività individuale ai fini del salario accessorio, peraltro non contestata nella pertinente sede dall’interessata.
11. In conclusione, il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, va dichiarato inammissibile.
Le spese di possono venire compensate, tenuto conto dell’interesse azionato e della particolarità della controversia.
P.Q.M.
I Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 19 novembre 2025 e 17 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IE IT, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
IG LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LE | IE IT |
IL SEGRETARIO