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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
IS LA, OR
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 consorzio A R.l. - c.f._1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone N. 5/a 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9032301418-2024 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente : dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate : dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto.
------------------
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente_1 consorzio A R. L.”, con con sede in AL , c.f._1 , part. IVA_1, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1 ha impugnato l'avviso di accertamento N. TW9032301418/2024 PER L'ANNO 2021, notificato dall'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Sassari – Ufficio Controlli in data 18/02/2025 per il recupero dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'anno 2021 su operazioni imponibili per € 592.920,00, veniva quantificando una maggiore
IVA dovuta per euro 130.442,00 oltre a sanzioni per euro 41.817,36, interessi calcolati sino al 15/04/2025 per euro 14.084,16 e spese di notifica per euro 8,75. Il tutto per complessivi euro 144.526,16.
Premetteva la ricorrente, preliminarmente, il mancato esperimento del tentativo di accertamento con adesione, alla luce della circostanza che l'avviso di accertamento qui impugnato, per l'anno 2021, è identico
(salvo per gli importi accertati) a quelli ricevuti per le annualità 2019, 2021 e 2022, eccependo in via preliminare che occorre avere riguardo alla formazione del giudicato esterno per effetto della sentenza della Corte di
Cassazione , Sez. Tributaria, n. 27804.18 del 13/09/2018, depositata in data 31/10/2018(RGR. N.
21762/2011), passata in giudicato.
Assumeva che il tentativo di definire con l'Ufficio la richiesta con adesione non aveva avuto esito positivo.
Affermava infatti al riguardo che la Cassazione con la citata sentenza n.27804.18 li avrebbe riconosciuti come non imponibili, respingendo la tesi dell'imponibilità IVA al 22%. Servizi che per la ricorrente sono rimasti invariati (rispetto a quelli prestati nel 1999) anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
Eccepiva in diritto e nel merito:1) l'errata applicazione dell'art.9,n.6 del DPR633/1972. Il porto di AL è iscritto nella categoria 2 e 3 Classe, con caratteristiche di porto commerciale, ai sensi del R.D. 2 aprile 1885,
n. 3095, come da R.D. 1 maggio 1930, n.852 emanato ai sensi del regolamento di cui al RD 713 del
26settembre 1904; 2) l'errata applicazione dell'art.9, n. 6 del DPR.633/1972. I servizi prestati dalla società all'interno dell'area del porto di AL costituirebbero direttamente il movimento di mezzi di trasporto;
in subordine e in diritto dare atto dell'incertezza normativa in merito al comportamento da adottare dopo la sentenza della Cassazione, Sez. Tributaria n.87804.2018 depositata il 31.10.2018.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Sassari con proprie deduzioni per affermare la legittimità del proprio operato. Precisava che la Guardia di Finanza in sede di verifica aveva somministrato dei questionari destinati ad acquisire tutte le informazioni necessarie ad inquadrare la tipologia di contratti di ormeggio, di guardiania e di assistenza stipulati con il Ricorrente_1 consorzio di AL, oltre alle modalità di pagamento e di emissione di documento fiscale, avevano confermato che i servizi, resi annualmente o stagionale per l'assegnazione di uno specchio d'acqueo per l'ormeggio di imbarcazione, rispecchiavano tutte le caratteristiche delle operazioni imponibili, da assoggettare ad IVA. Che dette informazioni erano state confermate dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, sig. Rappresentante_1.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
All'udienza di merito la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, in esito alle eccezioni di parte ricorrente secondo cui l'Ufficio non avrebbe tenuto conto del giudicato esterno che si sarebbe formato a seguito della sentenza passata in giudicato della
Suprema Corte di cassazione – Sez. tributaria- n.27804.18 del 13/09/2018, depositata in data 31/10/2018, osserva come l'eccezione sia volutamente pretestuosa. L'interpretazione soggettiva del ricorrente alla sentenza della Suprema Corte, di accoglimento dell'eccezione, non corrisponde al dato oggettivamente richiamato dal giudice che espressamente ha disposto che : “in assenza di formale atto normativo la CTR non poteva attribuire una diversa classificazione al porto di AL rispetto a quella assegnata”.
Con tale sentenza la Corte aveva riconosciuto che all'epoca dell'accertamento il porto di AL era classificato di II categoria, III classe con caratteristiche di porto commerciale.”. Ora l'avviso di accertamento di cui si era occupata la Corte in tale decisione era riferito all'anno 2000 per cui non si teneva conto del fatto che la norma del 1885 era stata modificata con diversi interventi legislativi di modifica, tra le quali il più rilevante deriva dal Decreto legislativo del 04/08/2016 n. 169 con l'istituzione di quindici Autorità di Sistema
Portuale con riguardo agli scali di rilevanza economica indicati all'allegato A del D. Lgs. 169/2016 nel quale non rientra il porto di AL
Tanto basta per sostenere che il fondamento della eccezione non può spiegare i suoi effetti vincolanti in questa causa;
va detto invece che la certezza del diritto è assicurata dall'applicazione del principio “Tempus regit actionem”, applicazione del quadro normativo di riferimento al momento dell'accertamento. L'eccezione va pertanto respinta.
Dall'attività di verifica posta in essere dalla Guardia di Finanze nell'annualità 2021 è emerso che la Società ricorrente abbia emesso operazioni non imponibili, nella considerazione che la natura del porto di AL non può che essere quella di “porto commerciale”. La Società verificata, per l'anno d'imposta 2021, ha impropriamente considerato le operazioni attive, per l'ammontare complessivo di € 592.920,00, come “non imponibili” ex art. 9, comma 1 n. 6), del D.P.R. n. 633/1972, emettendo documenti fiscali senza imposta, sostenendo che tale normativa risultava applicabile in quanto i servizi fatturati rientravano nel novero di quelli previsti dal punto n. 6 (in particolare, servizi prestati che riflettono direttamente il movimento di mezzi di trasporto) e venivano forniti all'interno del porto di AL, scalo iscritto nella 3° classe, 2° categoria (quindi con caratteristiche di porto commerciale), ai sensi del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, con dell'art R.D.
1 maggio 1930, n. 852, a sua volta emanato ai sensi del regolamento di cui al R.D. n. 713 del 26 settembre
1904.
La caratteristica della commercialità di cui all'art. 2 del R.D. 3095/1885, originariamente attribuita al porto di AL, viene meno, sia o per mancanza delle condizioni richieste, ma anche in quanto le concrete funzioni attribuite appaiono incompatibili con le disposizioni della Legge n. 84/1994, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 27. Venendo meno il requisito anzidetto, secondo l'art. 2 del R.D. 3095/1885 il porto di AL dovrebbe essere relegato a porto di quarta classe, il che sarebbe comunque incompatibile con la Legge 84/1994 che riclassifica i porti di seconda categoria in sole tre classi.
Oltretutto tale ultima norma all'art. 27 n. 8 ha espressamente previsto che”. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con Regio Decreto 2 aprile 1885, n. 3095, 98 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713 che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge”. Nella sostanza, il fatto che il porto di AL non rientri tra i porti di tipo commerciale(e quindi tra quelli esenti dall'applicazione dell'IVA) è comprovato anche dagli atti promulgati dalla Regione Autonoma della
Sardegna relativi alla delibera della Giunta Regionale n. 47/52 del 24/09/2020 i quali nel riportare lo stato delle strutture destinate alla nautica da diporto presenti nella costa della Sardegna classificano il porto di AL quale “approdo turistico”. L'intera area del porto al 2020 viene definita come “porto polifunzionale – approdo turistico” ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPR 509/1997 con l'indicazione delle funzioni ammesse ai sensi dell'art. 4 della Legge 84/1994 che sono costituite dal servizio passeggeri ivi compresi i croceristi, peschereccia e turistica da diporto. Ancora, alla delibera della Giunta Regionale n. 47/52 del 24/09/2020 ha fatto seguito la delibera n. 2/36 del 18/01/2024, con la quale si è giunti all'adozione del Piano regionale della rete della portualità turistica (PRRPT) della Regione Sardegna, confermando di fatto sia la classificazione del porto di AL (approdo turistico) sia dell'intera area del porto (porto polifunzionale – approdo turistico) nonché le funzioni in esso ammesse.
Nel concreto presso il porto di AL, sulla base delle verifiche della Guardia di Finanza, risulta impossibile lo svolgimento di attività commerciale, dal momento che la rada, come dedotto dall'Agenzia, risulta strutturalmente inidonea all'attracco di navi mercantili ed alle attività di carico e scarico merci. Gli impianti presenti nel porto sono finalizzati alle attività di ormeggio di pescherecci e piccole imbarcazioni per il diporto turistico. Pertanto, di fatto, come osservato dai verbalizzanti l'attività svolta dal Consorzio consiste esclusivamente nell'ormeggio di imbarcazioni.
Il porto di AL, iscritto con R.D. n. 852/1930 come porto di seconda categoria terza classe, per le caratteristiche rilevate a seguito delle indagini condotte dai verificatori della Guardia di Finanza con l'ausilio dell'Ufficio Circondariale Marittimo di AL e dell'Ufficio delle Dogane di Sassari – Sezione Operativa
Territoriale di AL, non ha i requisiti per avere le caratteristiche di porto commerciale anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del R.D. n. 3095/1885, dal momento che lo scalo catalano assolve solo funzioni di servizio passeggeri croceristi, peschereccia e turistica da diporto.
A confermare quanto constatato dai verificatori si evidenzia anche l'assenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 R.D. 3095/1885 richiamata nel ricorso a sostegno delle tesi della parte. Tale norma prevedeva che “la quantità delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a 10,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.”
Infatti come confermato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di AL, con n.n. 8026 del 23/09/2022 in risposta ad una precisa richiesta della Guardia di Finanza si certifica: “ in merito alla seguente richiesta”se vi siano scambi di merci imbarcate e sbarcate superiori alle 10.000 tonnellate in ognuno dell'ultimo triennio a partire dall'anno 2019” si comunica negativamente.
La violazione in questione deriva dall'indagine svolta nel corso del controllo svolto dai verbalizzanti i quali hanno rilevato che: - il porto di AL non rientra nel novero dei porti in cui si svolgono attività commerciali internazionali, con conseguente non applicabilità della non imponibilità IVA di cui all'art. 9, comma 1 n. 6, del D.P.R. 633/1972, in quanto luoghi in cui si svolgono attività commerciali internazionali;
- il porto di AL, come già precisato, fa parte della rete di portualità turistica della regione Sardegna - il porto di AL, iscritto con R.D. n. 852/1930 come porto di seconda categoria terza classe, per le caratteristiche rilevate, non ha i requisiti per avere le caratteristiche di porto commerciale né secondo quanto disposto dall'art. 2 del R.D. n. 3095 né secondo quando disposto dall'art. 4 della Legge n. 84/1994, assolvendo solo funzioni di servizio passeggeri, ivi compresi i croceristi, peschereccia e turistica da diporto. Le prestazioni di servizi rese negli impianti marittimi del porto di AL, ivi compresi, in particolare, quelli aventi ad oggetto i "contratti preliminari di ormeggio", le locazioni o la concessione del posto barca non rientrano nella non imponibilità di cui all' art. 9, comma 1 n. 6) del D.P.R. 633/1972, per cui i corrispettivi derivanti da un contratto di locazione di posto/ormeggio per unità da diporto vanno assoggettati secondo l'aliquota ordinaria.
In sostanza l'unica attività di rilievo presso il porto di AL è circoscritta a servizi passeggeri, attività peschereccia e turistica legata alla nautica da diporto. Infatti gli impianti presenti, compresi quelli che la società ha in concessione riflettono il tipo di attività concretamente svolta in quanto destinati all'ormeggio di imbarcazioni da diporto e piccoli pescherecci;
mentre non appare possibile, per le caratteristiche della rada l'ormeggio d imbarcazioni commerciali idonee allo sbarco e imbarco di merci.
Sulla base di tali considerazioni si deve concludere che, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, sussiste comunque in capo alla società ricorrente l'obbligo di assoggettamento a IVA delle operazioni nella considerazione che il porto di AL è sostanzialmente un porto turistico e non certamente un porto commerciale.
In definitiva il ricorso va respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate di Sassari, che liquida in €. 7.500,00 oltre spese generali.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
IS LA, OR
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 consorzio A R.l. - c.f._1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone N. 5/a 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9032301418-2024 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente : dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate : dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto.
------------------
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente_1 consorzio A R. L.”, con con sede in AL , c.f._1 , part. IVA_1, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1 ha impugnato l'avviso di accertamento N. TW9032301418/2024 PER L'ANNO 2021, notificato dall'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Sassari – Ufficio Controlli in data 18/02/2025 per il recupero dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'anno 2021 su operazioni imponibili per € 592.920,00, veniva quantificando una maggiore
IVA dovuta per euro 130.442,00 oltre a sanzioni per euro 41.817,36, interessi calcolati sino al 15/04/2025 per euro 14.084,16 e spese di notifica per euro 8,75. Il tutto per complessivi euro 144.526,16.
Premetteva la ricorrente, preliminarmente, il mancato esperimento del tentativo di accertamento con adesione, alla luce della circostanza che l'avviso di accertamento qui impugnato, per l'anno 2021, è identico
(salvo per gli importi accertati) a quelli ricevuti per le annualità 2019, 2021 e 2022, eccependo in via preliminare che occorre avere riguardo alla formazione del giudicato esterno per effetto della sentenza della Corte di
Cassazione , Sez. Tributaria, n. 27804.18 del 13/09/2018, depositata in data 31/10/2018(RGR. N.
21762/2011), passata in giudicato.
Assumeva che il tentativo di definire con l'Ufficio la richiesta con adesione non aveva avuto esito positivo.
Affermava infatti al riguardo che la Cassazione con la citata sentenza n.27804.18 li avrebbe riconosciuti come non imponibili, respingendo la tesi dell'imponibilità IVA al 22%. Servizi che per la ricorrente sono rimasti invariati (rispetto a quelli prestati nel 1999) anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
Eccepiva in diritto e nel merito:1) l'errata applicazione dell'art.9,n.6 del DPR633/1972. Il porto di AL è iscritto nella categoria 2 e 3 Classe, con caratteristiche di porto commerciale, ai sensi del R.D. 2 aprile 1885,
n. 3095, come da R.D. 1 maggio 1930, n.852 emanato ai sensi del regolamento di cui al RD 713 del
26settembre 1904; 2) l'errata applicazione dell'art.9, n. 6 del DPR.633/1972. I servizi prestati dalla società all'interno dell'area del porto di AL costituirebbero direttamente il movimento di mezzi di trasporto;
in subordine e in diritto dare atto dell'incertezza normativa in merito al comportamento da adottare dopo la sentenza della Cassazione, Sez. Tributaria n.87804.2018 depositata il 31.10.2018.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Sassari con proprie deduzioni per affermare la legittimità del proprio operato. Precisava che la Guardia di Finanza in sede di verifica aveva somministrato dei questionari destinati ad acquisire tutte le informazioni necessarie ad inquadrare la tipologia di contratti di ormeggio, di guardiania e di assistenza stipulati con il Ricorrente_1 consorzio di AL, oltre alle modalità di pagamento e di emissione di documento fiscale, avevano confermato che i servizi, resi annualmente o stagionale per l'assegnazione di uno specchio d'acqueo per l'ormeggio di imbarcazione, rispecchiavano tutte le caratteristiche delle operazioni imponibili, da assoggettare ad IVA. Che dette informazioni erano state confermate dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, sig. Rappresentante_1.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
All'udienza di merito la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, in esito alle eccezioni di parte ricorrente secondo cui l'Ufficio non avrebbe tenuto conto del giudicato esterno che si sarebbe formato a seguito della sentenza passata in giudicato della
Suprema Corte di cassazione – Sez. tributaria- n.27804.18 del 13/09/2018, depositata in data 31/10/2018, osserva come l'eccezione sia volutamente pretestuosa. L'interpretazione soggettiva del ricorrente alla sentenza della Suprema Corte, di accoglimento dell'eccezione, non corrisponde al dato oggettivamente richiamato dal giudice che espressamente ha disposto che : “in assenza di formale atto normativo la CTR non poteva attribuire una diversa classificazione al porto di AL rispetto a quella assegnata”.
Con tale sentenza la Corte aveva riconosciuto che all'epoca dell'accertamento il porto di AL era classificato di II categoria, III classe con caratteristiche di porto commerciale.”. Ora l'avviso di accertamento di cui si era occupata la Corte in tale decisione era riferito all'anno 2000 per cui non si teneva conto del fatto che la norma del 1885 era stata modificata con diversi interventi legislativi di modifica, tra le quali il più rilevante deriva dal Decreto legislativo del 04/08/2016 n. 169 con l'istituzione di quindici Autorità di Sistema
Portuale con riguardo agli scali di rilevanza economica indicati all'allegato A del D. Lgs. 169/2016 nel quale non rientra il porto di AL
Tanto basta per sostenere che il fondamento della eccezione non può spiegare i suoi effetti vincolanti in questa causa;
va detto invece che la certezza del diritto è assicurata dall'applicazione del principio “Tempus regit actionem”, applicazione del quadro normativo di riferimento al momento dell'accertamento. L'eccezione va pertanto respinta.
Dall'attività di verifica posta in essere dalla Guardia di Finanze nell'annualità 2021 è emerso che la Società ricorrente abbia emesso operazioni non imponibili, nella considerazione che la natura del porto di AL non può che essere quella di “porto commerciale”. La Società verificata, per l'anno d'imposta 2021, ha impropriamente considerato le operazioni attive, per l'ammontare complessivo di € 592.920,00, come “non imponibili” ex art. 9, comma 1 n. 6), del D.P.R. n. 633/1972, emettendo documenti fiscali senza imposta, sostenendo che tale normativa risultava applicabile in quanto i servizi fatturati rientravano nel novero di quelli previsti dal punto n. 6 (in particolare, servizi prestati che riflettono direttamente il movimento di mezzi di trasporto) e venivano forniti all'interno del porto di AL, scalo iscritto nella 3° classe, 2° categoria (quindi con caratteristiche di porto commerciale), ai sensi del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, con dell'art R.D.
1 maggio 1930, n. 852, a sua volta emanato ai sensi del regolamento di cui al R.D. n. 713 del 26 settembre
1904.
La caratteristica della commercialità di cui all'art. 2 del R.D. 3095/1885, originariamente attribuita al porto di AL, viene meno, sia o per mancanza delle condizioni richieste, ma anche in quanto le concrete funzioni attribuite appaiono incompatibili con le disposizioni della Legge n. 84/1994, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 27. Venendo meno il requisito anzidetto, secondo l'art. 2 del R.D. 3095/1885 il porto di AL dovrebbe essere relegato a porto di quarta classe, il che sarebbe comunque incompatibile con la Legge 84/1994 che riclassifica i porti di seconda categoria in sole tre classi.
Oltretutto tale ultima norma all'art. 27 n. 8 ha espressamente previsto che”. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con Regio Decreto 2 aprile 1885, n. 3095, 98 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713 che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge”. Nella sostanza, il fatto che il porto di AL non rientri tra i porti di tipo commerciale(e quindi tra quelli esenti dall'applicazione dell'IVA) è comprovato anche dagli atti promulgati dalla Regione Autonoma della
Sardegna relativi alla delibera della Giunta Regionale n. 47/52 del 24/09/2020 i quali nel riportare lo stato delle strutture destinate alla nautica da diporto presenti nella costa della Sardegna classificano il porto di AL quale “approdo turistico”. L'intera area del porto al 2020 viene definita come “porto polifunzionale – approdo turistico” ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPR 509/1997 con l'indicazione delle funzioni ammesse ai sensi dell'art. 4 della Legge 84/1994 che sono costituite dal servizio passeggeri ivi compresi i croceristi, peschereccia e turistica da diporto. Ancora, alla delibera della Giunta Regionale n. 47/52 del 24/09/2020 ha fatto seguito la delibera n. 2/36 del 18/01/2024, con la quale si è giunti all'adozione del Piano regionale della rete della portualità turistica (PRRPT) della Regione Sardegna, confermando di fatto sia la classificazione del porto di AL (approdo turistico) sia dell'intera area del porto (porto polifunzionale – approdo turistico) nonché le funzioni in esso ammesse.
Nel concreto presso il porto di AL, sulla base delle verifiche della Guardia di Finanza, risulta impossibile lo svolgimento di attività commerciale, dal momento che la rada, come dedotto dall'Agenzia, risulta strutturalmente inidonea all'attracco di navi mercantili ed alle attività di carico e scarico merci. Gli impianti presenti nel porto sono finalizzati alle attività di ormeggio di pescherecci e piccole imbarcazioni per il diporto turistico. Pertanto, di fatto, come osservato dai verbalizzanti l'attività svolta dal Consorzio consiste esclusivamente nell'ormeggio di imbarcazioni.
Il porto di AL, iscritto con R.D. n. 852/1930 come porto di seconda categoria terza classe, per le caratteristiche rilevate a seguito delle indagini condotte dai verificatori della Guardia di Finanza con l'ausilio dell'Ufficio Circondariale Marittimo di AL e dell'Ufficio delle Dogane di Sassari – Sezione Operativa
Territoriale di AL, non ha i requisiti per avere le caratteristiche di porto commerciale anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del R.D. n. 3095/1885, dal momento che lo scalo catalano assolve solo funzioni di servizio passeggeri croceristi, peschereccia e turistica da diporto.
A confermare quanto constatato dai verificatori si evidenzia anche l'assenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 R.D. 3095/1885 richiamata nel ricorso a sostegno delle tesi della parte. Tale norma prevedeva che “la quantità delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a 10,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.”
Infatti come confermato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di AL, con n.n. 8026 del 23/09/2022 in risposta ad una precisa richiesta della Guardia di Finanza si certifica: “ in merito alla seguente richiesta”se vi siano scambi di merci imbarcate e sbarcate superiori alle 10.000 tonnellate in ognuno dell'ultimo triennio a partire dall'anno 2019” si comunica negativamente.
La violazione in questione deriva dall'indagine svolta nel corso del controllo svolto dai verbalizzanti i quali hanno rilevato che: - il porto di AL non rientra nel novero dei porti in cui si svolgono attività commerciali internazionali, con conseguente non applicabilità della non imponibilità IVA di cui all'art. 9, comma 1 n. 6, del D.P.R. 633/1972, in quanto luoghi in cui si svolgono attività commerciali internazionali;
- il porto di AL, come già precisato, fa parte della rete di portualità turistica della regione Sardegna - il porto di AL, iscritto con R.D. n. 852/1930 come porto di seconda categoria terza classe, per le caratteristiche rilevate, non ha i requisiti per avere le caratteristiche di porto commerciale né secondo quanto disposto dall'art. 2 del R.D. n. 3095 né secondo quando disposto dall'art. 4 della Legge n. 84/1994, assolvendo solo funzioni di servizio passeggeri, ivi compresi i croceristi, peschereccia e turistica da diporto. Le prestazioni di servizi rese negli impianti marittimi del porto di AL, ivi compresi, in particolare, quelli aventi ad oggetto i "contratti preliminari di ormeggio", le locazioni o la concessione del posto barca non rientrano nella non imponibilità di cui all' art. 9, comma 1 n. 6) del D.P.R. 633/1972, per cui i corrispettivi derivanti da un contratto di locazione di posto/ormeggio per unità da diporto vanno assoggettati secondo l'aliquota ordinaria.
In sostanza l'unica attività di rilievo presso il porto di AL è circoscritta a servizi passeggeri, attività peschereccia e turistica legata alla nautica da diporto. Infatti gli impianti presenti, compresi quelli che la società ha in concessione riflettono il tipo di attività concretamente svolta in quanto destinati all'ormeggio di imbarcazioni da diporto e piccoli pescherecci;
mentre non appare possibile, per le caratteristiche della rada l'ormeggio d imbarcazioni commerciali idonee allo sbarco e imbarco di merci.
Sulla base di tali considerazioni si deve concludere che, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, sussiste comunque in capo alla società ricorrente l'obbligo di assoggettamento a IVA delle operazioni nella considerazione che il porto di AL è sostanzialmente un porto turistico e non certamente un porto commerciale.
In definitiva il ricorso va respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate di Sassari, che liquida in €. 7.500,00 oltre spese generali.