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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6629 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2344/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliul Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2213/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.02.2020, vertente
TRA già Parte_1 Controparte_1
. iva: , in persona del legale rapp.te e Presidente p.t.,
[...] P.IVA_1
quale società incorporante la rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Gennaro Tuccillo (C.F. ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
p. iva: , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio
OM (C.F. ) e CO SO (CF: C.F._2
) C.F._3
Pagina 1 APPELLATO
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.06.2020, la Parte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva parzialmente accolto la domanda di dichiarando CP_3
la nullità parziale di alcune clausole contrattuali e rideterminando il saldo del conto corrente a credito del correntista.
Le doglianze principali dell'appellante si concentravano su cinque punti di gravame, così rubricati:
- “I) - Il Tribunale ha errato nel giudicare per le seguenti motivazioni:”;
- “II) - Errata e contraddittoria ricostruzione dei fatti.”;
- “III) - Motivi su cui si fondano le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto operato dal Giudice
1 - Errata qualificazione della domanda introduttiva del giudizio.
2) Erronea e/o contraddittoria applicazione dell'art. 2697 c.c.
3) Inammissibilità delle domande di accertamento della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale e della cms.”;
- “4) Erronea valutazione delle risultanze della CTU.”;
- “C) Ingiusta condanna alle spese.”.
Tramite i menzionati motivi gravame l'appellante esponeva che:
- Il Tribunale avrebbe errato nel qualificare la domanda di CP_3
come mero accertamento del saldo e non come domanda di ripetizione di indebito. Secondo la la richiesta di restituzione di somme Pt_1
(formulata dal correntista) rendeva la domanda di ripetizione d'indebito, la quale doveva essere dichiarata inammissibile o improponibile poiché il conto corrente era ancora aperto;
Pagina 2 - La sostiene che il Giudice di prime cure non abbia correttamente Pt_1
valutato l'onere della prova, che spettava al correntista per dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa. L'attore non avrebbe assolto tale onere non avendo prodotto la documentazione completa (come i contratti di apertura di credito e gli estratti conto completi);
- contesta l'accoglimento delle doglianze di parte attrice Parte_1
relative all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e all'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto (CMS), in quanto tali condizioni sarebbero state espressamente pattuite e specificatamente sottoscritte dalla correntista;
- La ritiene che il Giudice abbia erroneamente considerato valida la Pt_1
rideterminazione del saldo effettuata dal CTU, pur essendo la perizia stata espletata su documentazione frammentaria e incompleta. Di conseguenza, la CTU sarebbe inutilizzabile e la domanda del correntista inammissibile.
- Viene contestata la condanna della al pagamento delle spese di lite Pt_1
e di CTU, considerata ingiusta alla luce degli errori riscontrati dal
Tribunale.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: 1) nel merito accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello, in tutte le sue formulazioni e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nelle parti espressamente indicate: - in primis laddove la sentenza statuisce: alcuna ripetizione di somme può scaturire dalla presente decisione, ma soltanto
l'accertamento del saldo del conto corrente alla data del 31.12.2011”, dichiarare inammissibile la domanda proposta da di CP_3
; - in secundis laddove ha dichiarato “la nullità parziale Controparte_3
del contratto di conto corrente n. 003129 intercorrente tra le parti,
Pagina 3 limitatamente alle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto”, dichiarare assorbita la domanda proposta da di dalla CP_3 Controparte_3
declaratoria di inammissibilità per i motivi di cui al punto 3 dell'appello; - inoltre laddove “ridetermina il saldo del conto corrente n. 003129 al
31.12.11, nella misura di € 6.344,79 a credito della società correntista di in luogo di quello esposto negli estratti CP_3 Controparte_3
conto bancari alla medesima data nella misura di € 23.787,66 a debito della società correntista”, dichiarare inammissibile la domanda in considerazione della inutilizzabilità della CTU per i motivi di cui al punto
4 dell'appello; - ancora accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di spese di lite e condannare la società Controparte_3
alla ripetizione di quanto dalla pagato, in virtù della sentenza Pt_1
appellata, al legale antistatario;
- in ultimo, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di spese di CTU;
2) condannare, altresì la società
, al pagamento delle spese del doppio CP_3 Controparte_3
grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione in appello del 06.11.2020,
[...]
si costituiva in giudizio, contestando “parola per Controparte_3
parola l'atto introduttivo siccome inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato”, e concludeva la propria domanda: “chiedendo
l'integrale rigetto dell'avverso gravame, con conferma integrale della sentenza impugnata nonché della condanna alle spese di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Va rilevato che, nel corso del giudizio, le parti non sono comparse e che nessuna di esse ha depositato note scritte all'udienza del 4 dicembre 2025
Pagina 4 (udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), né alla successiva udienza dell'11 dicembre 2025 (udienza in presenza) rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Rilevato che l'omesso deposito delle note scritte autorizzate deve essere equiparato alla diserzione dell'udienza, ricorrono le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Pagina 5 È opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2213/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.02.2020 così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliul Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2213/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.02.2020, vertente
TRA già Parte_1 Controparte_1
. iva: , in persona del legale rapp.te e Presidente p.t.,
[...] P.IVA_1
quale società incorporante la rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Gennaro Tuccillo (C.F. ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
p. iva: , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio
OM (C.F. ) e CO SO (CF: C.F._2
) C.F._3
Pagina 1 APPELLATO
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.06.2020, la Parte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva parzialmente accolto la domanda di dichiarando CP_3
la nullità parziale di alcune clausole contrattuali e rideterminando il saldo del conto corrente a credito del correntista.
Le doglianze principali dell'appellante si concentravano su cinque punti di gravame, così rubricati:
- “I) - Il Tribunale ha errato nel giudicare per le seguenti motivazioni:”;
- “II) - Errata e contraddittoria ricostruzione dei fatti.”;
- “III) - Motivi su cui si fondano le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto operato dal Giudice
1 - Errata qualificazione della domanda introduttiva del giudizio.
2) Erronea e/o contraddittoria applicazione dell'art. 2697 c.c.
3) Inammissibilità delle domande di accertamento della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale e della cms.”;
- “4) Erronea valutazione delle risultanze della CTU.”;
- “C) Ingiusta condanna alle spese.”.
Tramite i menzionati motivi gravame l'appellante esponeva che:
- Il Tribunale avrebbe errato nel qualificare la domanda di CP_3
come mero accertamento del saldo e non come domanda di ripetizione di indebito. Secondo la la richiesta di restituzione di somme Pt_1
(formulata dal correntista) rendeva la domanda di ripetizione d'indebito, la quale doveva essere dichiarata inammissibile o improponibile poiché il conto corrente era ancora aperto;
Pagina 2 - La sostiene che il Giudice di prime cure non abbia correttamente Pt_1
valutato l'onere della prova, che spettava al correntista per dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa. L'attore non avrebbe assolto tale onere non avendo prodotto la documentazione completa (come i contratti di apertura di credito e gli estratti conto completi);
- contesta l'accoglimento delle doglianze di parte attrice Parte_1
relative all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e all'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto (CMS), in quanto tali condizioni sarebbero state espressamente pattuite e specificatamente sottoscritte dalla correntista;
- La ritiene che il Giudice abbia erroneamente considerato valida la Pt_1
rideterminazione del saldo effettuata dal CTU, pur essendo la perizia stata espletata su documentazione frammentaria e incompleta. Di conseguenza, la CTU sarebbe inutilizzabile e la domanda del correntista inammissibile.
- Viene contestata la condanna della al pagamento delle spese di lite Pt_1
e di CTU, considerata ingiusta alla luce degli errori riscontrati dal
Tribunale.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: 1) nel merito accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello, in tutte le sue formulazioni e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nelle parti espressamente indicate: - in primis laddove la sentenza statuisce: alcuna ripetizione di somme può scaturire dalla presente decisione, ma soltanto
l'accertamento del saldo del conto corrente alla data del 31.12.2011”, dichiarare inammissibile la domanda proposta da di CP_3
; - in secundis laddove ha dichiarato “la nullità parziale Controparte_3
del contratto di conto corrente n. 003129 intercorrente tra le parti,
Pagina 3 limitatamente alle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto”, dichiarare assorbita la domanda proposta da di dalla CP_3 Controparte_3
declaratoria di inammissibilità per i motivi di cui al punto 3 dell'appello; - inoltre laddove “ridetermina il saldo del conto corrente n. 003129 al
31.12.11, nella misura di € 6.344,79 a credito della società correntista di in luogo di quello esposto negli estratti CP_3 Controparte_3
conto bancari alla medesima data nella misura di € 23.787,66 a debito della società correntista”, dichiarare inammissibile la domanda in considerazione della inutilizzabilità della CTU per i motivi di cui al punto
4 dell'appello; - ancora accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di spese di lite e condannare la società Controparte_3
alla ripetizione di quanto dalla pagato, in virtù della sentenza Pt_1
appellata, al legale antistatario;
- in ultimo, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di spese di CTU;
2) condannare, altresì la società
, al pagamento delle spese del doppio CP_3 Controparte_3
grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione in appello del 06.11.2020,
[...]
si costituiva in giudizio, contestando “parola per Controparte_3
parola l'atto introduttivo siccome inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato”, e concludeva la propria domanda: “chiedendo
l'integrale rigetto dell'avverso gravame, con conferma integrale della sentenza impugnata nonché della condanna alle spese di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Va rilevato che, nel corso del giudizio, le parti non sono comparse e che nessuna di esse ha depositato note scritte all'udienza del 4 dicembre 2025
Pagina 4 (udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), né alla successiva udienza dell'11 dicembre 2025 (udienza in presenza) rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Rilevato che l'omesso deposito delle note scritte autorizzate deve essere equiparato alla diserzione dell'udienza, ricorrono le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Pagina 5 È opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2213/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.02.2020 così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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