Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 25/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 44/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
RI TORRI - Presidente Fabio GA GALEFFI - Consigliere relatore Natale LONGO - Consigliere Stefania PETRUCCI - Consigliere Beatrice MENICONI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 62171 del ruolo generale, proposto da OMISSIS, nato a [...] il omissis, c.f. omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Zitoli, c.f.
[...], pec alessandro.zitoli@pec.ordineavvocatitrani.it e con lo stesso elettivamente domiciliato a Corato (BA), via Novara 50, come da delega in atti;
contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio
Preden, c.f. [...], pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it,, NE Patteri, c.f.
[...], pec avv.antonella.patteri@p ostacert.inps.gov.it, IU NN, c.f.
[...], pec avv.giuseppina.giannico@
postacert.inps.gov.it e Lidia Carcavallo, c.f. [...],
pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;
avverso la sentenza n. 49/2025 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, depositata il 26 febbraio 2025.
VISTI l’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Fabio GA FI, l’avv. Alessandro Zitoli per il ricorrente, e l’avv.
IU NN per l’Inps.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in segreteria il 14 aprile 2025, Omissis ha impugnato la sentenza n. 49/2025 della Sezione Puglia, con cui è stato respinto il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 721/2022 della Sezione Puglia, tendente a: 1) ordinare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, di dare esecuzione alla sentenza n. 721/2022 e quindi ricalcolare sulla pensione IPOST n. 02400654 tutti i benefici pensionistici previsti dalla normativa speciale Legge 206/2004,
tenendo conto che il trattamento è esente da qualunque imposta e va determinato per l’intero con decorrenza dal 01/02/2007 al 31/12/2017 nella misura di euro 94.916,20; 2) ordinare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, di dare esecuzione alla sentenza n.
721/2022 e, quindi, di erogare in favore del ricorrente una somma pari ad euro 64.897,20 dato dalla differenza tra quanto dovuto euro 94.916,20 e quanto erogato euro 30.019,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3) ordinare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di dare esecuzione alla sentenza n. 721/2022 e, quindi, ricalcolare sulla pensione IPOST n. 02400654 tutti i benefici pensionistici previsti dalla normativa speciale Legge 206/2004, tenendo conto che il trattamento è esente da qualunque imposta e va determinato per l’intero con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/08/2023 nella misura di euro 30.631,23 comprensiva di interessi pari ad euro 1.616,24 e rivalutazione monetaria pari ad euro 4.279,28 come da prospetto allegato, nonché di provvedere anche per le successive mensilità decorrenti al 01/09/2023 secondo gli stessi criteri di calcolo; 4) ordinare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di dare esecuzione alla sentenza n. 721/2022 e, quindi, di erogare in favore del ricorrente euro 3.155,76 dato dalla differenza tra quanto dovuto euro 30.631,23 e quanto erogato euro 27.475,47 comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria come da prospetto allegato, nonché di provvedere alla erogazione delle successive mensilità decorrenti al 01/09/2023 secondo gli stessi criteri di calcolo.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso, sul presupposto che l’interessato abbia ricevuto dall’Inps tutte le somme spettanti.
Parte appellante ha lamentato errori in iudicando in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, con riferimento ai seguenti paragrafi della sentenza impugnata: 1. al par. 6.1: violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 206/2004, in ordine alla misura della pensione; 2. al par. 6.2: violazione e falsa applicazione della legge 206/2004, in ordine al mancato rispetto delle statuizioni della sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza; 3. al par. 6.3:
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 legge 206/2004, in ordine al perimetro normativo delle statuizioni stesse; 4. al par. 6.4:
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 legge 206/2004, in ordine a interessi e rivalutazione; 5. al par. 7: violazione e falsa applicazione di legge, in ordine all’esito conclusivo della sentenza impugnata; 6.
al par. 8: violazione e falsa applicazione di legge, in ordine alla condanna alle spese; ed ha concluso: 1) accogliere il presente appello con conseguente annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, anche per l’effetto devolutivo dell’appello, con tutte le conseguenze di legge, e per l’effetto: 2) ordinare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di dare esecuzione alla sentenza n.
721/2022 e quindi ricalcolare sulla pensione IPOST n. 02400654 tutti i benefici pensionistici previsti dalla normativa speciale Legge 206/2004, tenendo conto che il trattamento è esente da qualunque imposta e va determinato per l’intero con decorrenza dal 01/02/2007 al 31/12/2017 nella misura di euro 94.916,20; 3)
ordinare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di dare esecuzione alla sentenza n. 721/2022 e quindi di erogare in favore del ricorrente euro 64.897,20 dato dalla differenza tra quanto dovuto euro 94.916,20 e quanto erogato euro 30.019,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da prospetto allegato; 4) ordinare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di dare esecuzione alla sentenza n. 721/2022 e quindi ricalcolare sulla pensione IPOST n.
02400654 tutti i benefici pensionistici previsti dalla normativa speciale Legge 206/2004, tenendo conto che il trattamento è esente da qualunque imposta e va determinato per l’intero con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/08/2023 nella misura di euro 30.631,23 comprensiva di interessi pari ad euro 1.616,24 e rivalutazione monetaria pari ad euro 4.279,28, nonché di provvedere anche per le successive mensilità decorrenti al 01/09/2023 secondo gli stessi criteri di calcolo; 5) ordinare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di dare esecuzione alla sentenza n. 721/2022 e quindi di erogare in favore del ricorrente euro 3.155,76 dato dalla differenza tra quanto dovuto euro 30.631,23 e quanto erogato euro 27.475,47 comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, nonché di provvedere alla erogazione delle successive mensilità decorrenti al 01/09/2023 secondo gli stessi criteri di calcolo; con vittoria di spese.
L’Inps si è costituito il 24 dicembre 2025, contrastando le avverse pretese e chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque di respingere l’appello.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va verificata, preliminarmente, l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto;
costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l’appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete.
L’appello è, invece, escluso per le questioni di fatto, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione – sub specie di omessa o apparente motivazione – concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.). Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per i profili di errore di diritto, addotti dall’appellante.
Va poi vagliata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello, formulata dall’Inps. Al riguardo, il Collegio osserva che, secondo il consolidato indirizzo del Giudice di legittimità, anche ove le parti si limitino a ribadire e riproporre in appello le ragioni e argomentazioni poste a sostegno di quanto già dedotto in primo grado, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica, atteso il carattere devolutivo dell’appello (Cass. 3064/2012; 4784/2011;
18559/2010; 19639/2009). La mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto le disposizioni in materia debbono essere interpretate restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c.,
trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass.
15519/2020). L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione non deve, quindi, necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Poiché non sono imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere
"specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 30341/2019). Nel caso di specie, la parte appellante ha enucleato i profili di doglianza con riferimento alle parti della sentenza impugnata, profili che, seppure riferibili a questioni già fatte oggetto del giudizio di primo grado, rappresentano, nella prospettazione difensiva, i motivi che si intendono far valere in sede di impugnazione. Nei termini sopra indicati, la Sezione ritiene che non possa essere dichiarata l’inammissibilità dell’atto di appello, alla luce della costante interpretazione data dal Giudice di legittimità.
Ciò premesso, va rilevato che, dalle allegazioni acquisite agli atti in primo grado, è emerso che nel giugno 2023 Poste Italiane ha fornito all’Inps i prospetti con le retribuzioni, in cui sono state dettagliate: i)
le competenze fisse ex l. 29.4.1976, n. 177 (inclusive di retribuzione tabellare, ass. 70, ass. 71, ass. 73, ind. funzione e quota 14° mens.); ii)
l’indennità integrativa speciale (che include IIS STIP, IIS ass. 72 e IIS 14°); iii) la tredicesima mensilità. Non sono state, invece, valorizzate le retribuzioni variabili, trattandosi di competenze accessorie correlate con l’attività lavorativa effettivamente prestata.
Successivamente, sulla base dei dati forniti da Poste Italiane e con riferimento al beneficio ex art. 7 della l. n. 206/2004, l’Istituto ha calcolato l’incremento annuale delle competenze fisse dei pari grado e poi tradotto lo stesso in termini percentuali per applicare il medesimo incremento percentuale al trattamento pensionistico del ricorrente.
Con un primo motivo di appello, inerente alla misura del trattamento derivante dall’esecuzione della sentenza n. 721/2022 della Sezione Puglia, la parte ha inteso riproporre le argomentazioni già formulate in primo grado, ma non ha offerto elementi che si pongano in contrasto rispetto alle corrette statuizioni del Giudice dell’ottemperanza che hanno condotto al rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado ha, infatti, condivisibilmente osservato che il ricorrente ha posto a base delle proprie pretese le retribuzioni dei lavoratori in attività in posizione economica corrispondente e con pari anzianità di servizio, nella misura intera e non nella percentuale massima di pensionabilità prevista nel sistema di calcolo retributivo maturata dal pensionato, pari all’80%, come risultante dal provvedimento di pensione del 21.2.2008; ha applicato su tutte le voci retributive, inclusa l’indennità integrativa speciale, la maggiorazione del 18%, prevista dall’art. 22 della citata l. n.
177/1976 sulle sole competenze fisse, come rappresentato anche nella delibera Ipost del 2008; ha invocato l’applicazione di un ulteriore incremento del 7,5% ex art. 2 della l. n. 204/96, che - oltre a non essere oggetto del giudizio definito con la sentenza 721/2022 -
non è applicabile al ricorrente che, in quanto genitore, non rientra tra i superstiti destinatari del beneficio in menzione, individuati dal citato art. 2 nelle vedove (coniugi superstiti: cfr. circolare INPS n.
122/2007) e negli orfani. Il primo motivo è quindi da respingere.
Con un secondo motivo di impugnazione, inerente all’asserito mancato rispetto delle statuizioni della sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza, l’appellante ha criticato la statuizione del Giudice dell’ottemperanza rispetto ad un profilo infondato sulla base delle motivazioni espressamente indicate nel provvedimento impugnato, come già in precedenza specificato relativamente al primo motivo.
Nel terzo motivo, in ordine al trattamento di cui all’art. 4, comma 2-bis, della l. n. 206/2004, il motivo di doglianza è da respingere in quanto la disposizione, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, non può essere applicata al caso di specie, giacché non oggetto delle statuizioni della sentenza n. 721/2022.
Con un quarto motivo, l’appellante ha stigmatizzato la mancata liquidazione di accessori da parte dell’Istituto previdenziale, ma non ha indicato con sufficiente grado di specificità ove sarebbe insita la postulata difformità rispetto al giudicato o l’errore di diritto in cui sia incorso il Giudice.
Nel quinto motivo, l’appellante ha criticato l’esito conclusivo della sentenza impugnata, nell’assenza di specifiche argomentazioni a sostegno della sua affermazione.
Nel sesto ed ultimo motivo, l’appellante si è lamentato della condanna alle spese conseguita in primo grado, non indicando quale motivazione intenda porre a supporto della asserita illegittimità della statuizione del Giudice, la quale è stata espressamente pronunciata a fronte della soccombenza, in conformità a quanto disposto dall’art. 31 del c.g.c..
I motivi di gravame sono quindi infondati.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l’appello va dunque respinto.
Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, trattandosi di controversia di natura previdenziale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, respinge l’appello proposto da OMISSIS ed iscritto al n. 62171 del registro generale, conferma l’impugnata sentenza e liquida le spese di difesa in favore dell’Inps ed a carico dell’appellante in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva, c.p.a e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to Fabio GA FI
IL PRESIDENTE
F.to RI RR Depositata in Segreteria il 25/02/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi