Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1818
CS
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione delle norme procedurali, violazione dell’art. 1399 C.o.m. – violazione del principio di imparzialità

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comandante della Legione non abbia partecipato alle operazioni decisionali della commissione disciplinare, ma solo alla fase preliminare di acquisizione degli elementi istruttori, come da verbale. La sua presenza alla riunione successiva era solo per essere reso edotto della decisione. Pertanto, la censura sull'indebita influenza decisionale è infondata.

  • Rigettato
    Nullità della conseguenza sanzionatoria - Eccesso di potere per non veridicità degli assunti sanzionatori – difetto di istruttoria – travisamento ed errata ricostruzione dei fatti posti alla base della sanzione disciplinare – difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 751 del d.P.R. 90/2010

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza penale assolutoria, pur confermando le circostanze fattuali, si sia basata sul difetto del dolo necessario per il reato. La condotta del militare, consistente nell'intrattenersi con persone esterne e consumare pasti sul posto di servizio, integra i presupposti per la sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 751 del DPR 90/10 (violazione dei doveri, comportamento lesivo del prestigio, negligenza nell'espletamento del servizio). L'allegato A, sebbene contestato, non inficia il quadro motivazionale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e nelle forme sintomatiche dell’ingiustizia manifesta

    La censura è assorbita dalla infondatezza degli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Nullità della contestazione disciplinare e consequenziale nullità del procedimento disciplinare

    La censura è assorbita dalla infondatezza degli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione ed errata applicazione dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010

    La censura è assorbita dalla infondatezza degli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di esercizio dell’azione disciplinare

    La censura è assorbita dalla infondatezza degli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione delle norme procedurali, violazione dell’art. 1399 C.o.m. – violazione del principio di imparzialità

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comandante della Legione non abbia partecipato alle operazioni decisionali della commissione disciplinare, ma solo alla fase preliminare di acquisizione degli elementi istruttori, come da verbale. La sua presenza alla riunione successiva era solo per essere reso edotto della decisione. Pertanto, la censura sull'indebita influenza decisionale è infondata.

  • Rigettato
    Nullità della conseguenza sanzionatoria - Eccesso di potere per non veridicità degli assunti sanzionatori – difetto di istruttoria – travisamento ed errata ricostruzione dei fatti posti alla base della sanzione disciplinare – difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 751 del d.P.R. 90/2010

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza penale assolutoria, pur confermando le circostanze fattuali, si sia basata sul difetto del dolo necessario per il reato. La condotta del militare, consistente nell'intrattenersi con persone esterne e consumare pasti sul posto di servizio, integra i presupposti per la sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 751 del DPR 90/10 (violazione dei doveri, comportamento lesivo del prestigio, negligenza nell'espletamento del servizio). L'allegato A, sebbene contestato, non inficia il quadro motivazionale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e nelle forme sintomatiche dell’ingiustizia manifesta

    La censura è assorbita dalla infondatezza degli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Nullità della contestazione disciplinare e consequenziale nullità del procedimento disciplinare

    La censura è assorbita dalla infondatezza degli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione ed errata applicazione dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010

    La censura è assorbita dalla infondatezza degli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di esercizio dell’azione disciplinare

    La censura è assorbita dalla infondatezza degli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione delle norme procedurali, violazione dell’art. 1399 C.o.m. – violazione del principio di imparzialità

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comandante della Legione non abbia partecipato alle operazioni decisionali della commissione disciplinare, ma solo alla fase preliminare di acquisizione degli elementi istruttori, come da verbale. La sua presenza alla riunione successiva era solo per essere reso edotto della decisione. Pertanto, la censura sull'indebita influenza decisionale è infondata.

  • Rigettato
    Nullità della conseguenza sanzionatoria - Eccesso di potere per non veridicità degli assunti sanzionatori – difetto di istruttoria – travisamento ed errata ricostruzione dei fatti posti alla base della sanzione disciplinare – difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 751 del d.P.R. 90/2010

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza penale assolutoria, pur confermando le circostanze fattuali, si sia basata sul difetto del dolo necessario per il reato. La condotta del militare, consistente nell'intrattenersi con persone esterne e consumare pasti sul posto di servizio, integra i presupposti per la sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 751 del DPR 90/10 (violazione dei doveri, comportamento lesivo del prestigio, negligenza nell'espletamento del servizio). L'allegato A, sebbene contestato, non inficia il quadro motivazionale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e nelle forme sintomatiche dell’ingiustizia manifesta

    La censura è assorbita dalla infondatezza degli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Nullità della contestazione disciplinare e consequenziale nullità del procedimento disciplinare

    La censura è assorbita dalla infondatezza degli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione ed errata applicazione dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010

    La censura è assorbita dalla infondatezza degli altri motivi di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1818
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1818
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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