Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01818/2026REG.PROV.COLL.
N. 09166/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9166 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione VI, n.-OMISSIS-resa inter partes , concernente la irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere NN SA e udito per la parte appellante l’avvocato Alberto Sagna in sostituzione dell’avvocato Rosario Cristiano;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto dell’avvocato dello Stato Antonio Trimboli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 3240/2021, proposto innanzi al T.a.r. Campania, il signor -OMISSIS-Maresciallo Capo CC, aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento nr. 309/4, in data 6 maggio 2021, del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di rigetto del Ricorso Gerarchico avverso la sanzione disciplinare comminata al ricorrente;
b ) del provvedimento nr. 640/133-0/2013-D, in data 22 febbraio 2021, del Comando Legione Carabinieri Campania, notificato il 22 febbraio 2021, di irrogazione della sanzione disciplinare;
c ) di tutti gli atti presupposti e conseguenti, provvedendosi alla cancellazione dal fascicolo personale del ricorrente della sanzione disciplinare comminata.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto, anche valorizzando una pronuncia penale assolutoria intervenuta nelle more quanto segue:
- eccesso di potere per violazione delle norme procedurali, violazione dell’art. 1399 C.o.m. – violazione del principio di imparzialità;
- nullità della conseguenza sanzionatoria - Eccesso di potere per non veridicità degli assunti sanzionatori – difetto di istruttoria – travisamento ed errata ricostruzione dei fatti posti alla base della sanzione disciplinare – difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 751 del d.P.R. 90/2010;
- eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e nelle forme sintomatiche dell’ingiustizia manifesta;
- nullità della contestazione disciplinare e consequenziale nullità del procedimento disciplinare;
- eccesso di potere per violazione ed errata applicazione dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010;
- decadenza dal potere di esercizio dell’azione disciplinare.
3. Nella resistenza del Ministero della difesa, il Tribunale adìto (Sezione VI) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ la presenza del Comandante della Legione si è concretata nella fase preliminare, di dialettica e di contraddittorio con l’incolpato, rispetto a quella -di esclusiva pertinenza della Commissione- di formulazione del parere di cui è menzione nell’invocato art. 1399 ”;
- << Non irragionevole, ovvero illogico, si appalesa il giudizio di riprovevolezza sotteso alla irrogazione della sanzione che ne occupa, all’uopo bastando il rilievo della natura non commendevole quodammodo del contegno di un militare dell’Arma che -nello svolgimento del servizio di vigilanza presso delicati Uffici della Autorità giudiziaria penale- si intrattiene con persone “esterne”, non meglio identificati “ visitatori ”, “ chiacchierando e conversando ” e, ancora, consumando in loco pasti >>;
- “l’Amministrazione era pienamente legittimata ad attendere l’esito del procedimento penale per avviare quello disciplinare, in quanto, in assenza di disposizioni transitorie di segno diverso, deve ritenersi che le nuove disposizioni si applichino solo a fatti o condotte poste in essere dopo il 28 agosto 2015, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della norma in questione...”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 23 ottobre 2023 e depositato il 21 novembre 2023, articolando n. 2 motivi di gravame (pagine 4-11) così rubricati:
I) Error in iudicando , travisamento dei fatti, omessa, insufficiente e carente motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio ;
II) Errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 64 c.p.a.
5.1. Deduce l’appellante che dagli atti di causa emergerebbe l’influenza che il Comandante avrebbe prodotto sull’operato della Commissione, fermo restando che la sua partecipazione alla fase procedimentale sarebbe da reputare “ ingiustificata ed inopportuna ”, tant’è che l’ultima del relativo iter prevede che il parere è reso noto al Comandante. Quest’ultimo avrebbe indebitamente partecipato alla riunione in camera di consiglio, tanto che addirittura firmava il verbale del parere in tale sede espresso.
5.2. Col secondo motivo si deduce che il T.a.r. non avrebbe valorizzato l’intero tenore della sentenza assolutoria del giudice penale, nella quale emergerebbero elementi tali da denotare il carattere erroneo e sproporzionato della sanzione disciplinare irrogata.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 23 novembre 2023 il Ministero della difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio
8. In data 20 dicembre 2023 parte appellata ha depositato memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
8.1. In particolare, si ripropone l’eccezione di inammissibilità della censura della violazione di legge e del principio di imparzialità (art. 1399 C.O.M.), non essendo stata proposta in sede di ricorso gerarchico. Tale censura sarebbe comunque infondata, avendo il Comandante partecipato – come imposto dal protocollo procedimentale previsto dall’art. 1399 C.O.M. - alla sola fase preliminare volta all’acquisizione degli elementi istruttori. La circostanza poi della sua formalizzazione a verbale non determinerebbe l’irregolarità del giudizio della Commissione. Evidenzia poi il comportamento assunto dall’odierno appellante presso l’ufficio della presidenza del GIP.
9. In data 15 gennaio 2026 parte appellante ha depositato memoria di replica al fine di argomentatamente insistere per l’accoglimento del gravame. Ha argomentato nel senso dell’ammissibilità della censura relativa alla violazione dell’art. 1399 C.O.M. e del principio di imparzialità e pertanto della sua fondatezza avuto riguardo all’indebita influenza esercitata dal Comandante, fermo restando l’intervenuta decadenza dal potere disciplinare stante il lungo tempo trascorso dalla data di inizio del relativo procedimento.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 12 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. Va preliminarmente ritenuta assorbita la questione in rito sollevata da parte appellata, stante la infondatezza del gravame.
13. Viene, quindi, in esame il primo motivo, col quale parte appellante valorizza, al fine di compromettere la sentenza impugnata, il comportamento del Comandante per avere partecipato non solo alla fase preliminare, ma indebitamente anche a quella decisionale, tanto da firmare il verbale di parere espresso.
La questione per tal via sollevata impone che essa sia esaminata alla luce della documentazione di causa, dovendosi tener conto, in particolare, del verbale degli adempimenti svolti nel corso della seduta della commissione di disciplina (allegato 7 al ricorso introduttivo) nel quale si legge che “alle ore 11:40 il Comandante della Legione congeda l’incolpato ed il difensore ed invita la commissione di disciplina a ritirarsi per discutere e concordare il parere, dando il tempo massimo di due ore. ..”. “ Alle 12,15 si riuniscono nuovamente il Comandante della Legione e la commissione di disciplina, il cui membro più elevato in grado, anche a nome degli altri due componenti, esprime il parere indicato in apposito verbale redatto con foglio a parte ”.
Ebbene, da tale testuale formulazione dell’atto è dato evincere che il Comandante in questione non ha partecipato alle operazioni decisionali, non rilevando la circostanza che sia stato reso edotto formalmente della decisione assunta.
Non può, quindi, essere condiviso quanto dedotto sul punto nel senso che il Comandante Generale di Divisione, alla luce delle risultanze del relativo verbale, era da reputare ancora presente durante i lavori della commissione.
In senso contrario va infatti esattamente evidenziato che, dal verbale n. 640/131-0/2013-D di prot. del 22 febbraio 2021, emerge quanto segue:
“ 9. Alle ore 11:40 il Comandante della Legione congeda l'incolpato e il difensore ed invita la commissione di disciplina a ritirarsi per discutere e concordare il parere, dando il tempo massimo di due ore (comma 5 articolo 1399 D.Lgs. 66/2010 codice dell'ordinamento militare).
10. Alle ore 12:15 si riuniscono nuovamente il Comandante della Legione e la commissione di disciplina, il cui membro più elevato in grado, anche a nome degli altri due componenti, esprime il parere indicato in apposito verbale redatto con foglio a parte.
11. Congedata la commissione di disciplina alle ore 12:20 e riammesso l’incolpato alle ore 12:23, il Comandante della Legione gli comunica la sua decisione .”.
Il motivo, imperniato appunto sull’assunto secondo cui costui avrebbe esercitato un indebito potere decisionale, risulta pertanto infondato non trovando adeguato riscontro negli atti di causa.
Va infatti ribadito che ricorre una, sia pur ristretta, finestra temporale di circa 35 minuti (dalle 11,40 alle 12,15) tra le due sedute della commissione in cui il Comandante della Legione si è all’uopo assentato per consentire all’organo competente di esprimersi in ordine alla sanzione da irrogare. Trattasi di una circostanza adeguatamente ritraibile dalla documentazione dalla quale è dato inferire, con adeguata evidenza, l’infondatezza della censura sul punto dedotta.
14. Viene quindi in esame il secondo motivo di gravame che deve reputarsi a sua volta infondato.
In tale contesto argomentativo parte appellante, ripercorso il tratto testuale della pronuncia del giudice di prime cure, lamenta che il T.a.r. non avrebbe preso in adeguata considerazione la sentenza assolutoria del giudice militare laddove, in particolare, ha accertato talune circostanze di fatto che sarebbero tali da denotare l’insussistenza dei presupposti della irrogata sanzione disciplinare. Parte appellante, nell’avversare l’impugnata sentenza, fa leva, in particolare, sul fatto che non emergerebbe alcun comportamento scorretto del sig. -OMISSIS- tale da “ giustificare l’esercizio dalla potestas disciplinare ” tant’è che l’allegato A, che è stato valorizzato ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare, non è stato “ mai visionato né acquisito agli atti ” (cfr. appello, pag. 11).
Ebbene, per quanto riguarda il primo profilo censorio, la sentenza della Corte d’appello militare non può essere utilmente valorizzata. Essa, infatti, ha sì tenore assolutorio, ma fondandosi sul rilevato difetto del necessario dolo mentre conferma le circostanze fattuali poste a base del provvedimento impugnato in prime cure.
In particolare, la sentenza della Corte d’Appello n. 11 del 5 maggio 2020, Prima Sezione, sì assolve l’-OMISSIS- dal reato di violata consegna aggravata, ma attesta la condotta comunque scorretta assunta dal medesimo nell’espletamento del servizio.
Conviene all’uopo riportare il seguente passaggio testuale della pronuncia del giudice penale d’appello:
“ Dovendosi in tali termini ricostruire e individuare gli specifici compiti assegnati — mediante consegna — al militare comandato in servizio di vigilanza ai piani I 1°-16° degli uffici GIP del Palazzo di Giustizia di Napoli, in tal senso deponendo univocamente le dichiarazioni rese a dibattimento dal Col. -OMISSIS- appare evidente — in ciò dovendosi, quindi, pienamente condividere le valutazioni effettuate dai giudici di prime cure — che il prevenuto, con la condotta sopra evidenziata e descritta, tenuta nell'intero arco temporale di svolgimento del servizio, si sia posto in contrasto, non osservandone i contenuti, con tali disposizioni, stazionando quasi ininterrottamente seduto o nei pressi di una scrivania posta nelle immediate vicinanze degli uffici della presidenza del GIP, allontanandosene solo per brevi frazioni di tempo, ciascuna di pochi minuti, evidentemente inidonee per estensione temporale a far ipotizzare lo svolgimento, in tali brevi periodi, di tutte le attività dinamiche sopra descritte e costituenti oggetto di consegna ”.
La decisione assunta dalla Corte in termini assolutori costituisce, come si evince dal suo stesso tenore, frutto della palesata necessità di rinvenire, a sostegno della contestazione penale di violata consegna aggravata, il necessario elemento psicologico. Tale pronuncia non contraddice tuttavia gli elementi fattuali posti a fondamento del contestato provvedimento disciplinare.
E’ quindi suscettibile di piena condivisione quanto sul punto osservato dal T.a.r. nei termini che seguono:
“siccome emerge dal medesimo dictum della Corte di Appello, ciò che ha assunto significanza ai fini disciplinari è - non già e non tanto il mancato svolgimento “in forma dinamica” del servizio- bensì il contegno serbato dal ricorrente nel periodo di “stazionamento” avanti agli uffici della Presidenza, essendo quodammodo emersa dalla pronunzia dei Giudici militari (pagg. 15-16, sentenza Corte di Appello) che l’interessato, anche dopo aver preso cognizione delle consegne, inerenti al servizio da svolgere (ordine di servizio n. 7 del 1° giugno 2023), ha continuato ad intrattenersi presso l’ufficio della presidenza del GIP fino alle ore 19:46, “ chiaccherando e scherzando con quattro persone (…) consumando infine sempre sul posto, del cibo da asporto recapitatogli da un collega ”, siccome emerso dalle riprese filmate delle telecamere del sistema di videosorveglianza posto nell’ala del Tribunale ove erano allocati i ridetti uffici.”.
La condotta suddescritta è, infatti, in grado di integrare i presupposti a base del provvedimento impugnato, venendo in evidenza la formula dell’art. 751 del DPR 90/10 laddove individua i comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore e segnatamente:
“ 3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato ”;
“ 17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza ”;
“ 22) negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte ”.
Parimenti infondato è quanto ulteriormente dedotto valorizzando taluni profili che hanno connotato la condotta dell’appellante, con particolare riferimento alla compilazione dell’Allegato A, dovendosi ribadire quanto sul punto osservato dal T.a.r. a proposito del fatto che tale circostanza non è in grado di avere specifica refluenza sul quadro motivazionale che connota il provvedimento impugnato in prime cure essendo adeguatamente suffragato dalle predette circostanze fattuali come evidenziate dall’Amministrazione e segnatamente:
“ STAZIONAVA PRESSOCHE' ININTERROTTAMENTE NEI PRESSI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA GIP DURANTE IL TURNO OMETTENDO DI EFFETTUARE LE PRESCRITTE ISPEZIONI AI CORRIDOI DEI VARI PIANI E ALLE SCALE DI SICUREZZA;
CONSENTIVA L'ACCESSO DI QUATTRO PERSONE, NON AUTORIZZATE, CON CUI SI INTRATTENEVA A CONVERSARE PER GRAN PARTE DEL TURNO ALL'INTERNO DEL PREDETTO UFFICIO (...);
- UTILIZZAVA, PER QUASI TUTTA LA DURATA DEL TURNO, IL PROPRIO P.C. PER DEDICARSI AD ATTIVITA' NON CONNESSE AL SERVIZIO .”.
Trattasi di un quadro motivazionale complesso ed articolato che, per le ragioni evidenziate, non risulta inficiato dalle deduzioni di parte appellante e che pertanto è in grado di adeguatamente suffragare l’atto impugnato in prime cure.
15. Tanto premesso, l’appello in esame è da respingere.
16. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9166/2023), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 2000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO OR, Presidente
NN SA, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN SA | IO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.