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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/12/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 861/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 861 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa DA
e rappresentati e difesi, giusta procura allegata Parte_1 Parte_2 all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7.10.2024, dall'Avv. Leonardo Arnese e dall'Avv Giulia Angelozzi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Leonardo Arnese sito in Teramo, Via Vittorio Veneto n. 4 Attori CONTRO
Controparte_1 [...]
e rappresentati e difesi, giusta procura allegata Controparte_1 Controparte_2 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.04.2022, dall'Avv. Gianluigi Malandrino e dall'Avv. Massimo Micaletti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Teramo, Vico del Nardo n. 12 Convenuto OGGETTO: Contratto di agenzia MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la società Controparte_1 Controparte_1
(quale socia di diritto della predetta società) e (quale socio Controparte_1 Controparte_2 di fatto della predetta società) affinché l'intestato Tribunale dichiarasse l'intervenuto scioglimento, limitatamente ai soci e del rapporto societario con la società Parte_1 Parte_2
a far data dal 12.11.2014 con Controparte_1 Controparte_1 conseguente condanna delle controparti alla liquidazione della quota loro spettante ex art. 2289 co. 1 c.c. nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti. In particolare gli attori, previo accertamento della legittimità del recesso effettuato in data 12.11.2014, hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro:
- al pagamento della liquidazione della quota sociale agli stessi spettante al momento del recesso pagina 1 di 12 avvenuto in data 12.11.2014 oltre interessi legali dal sesto mese successivo allo scioglimento del rapporto societario;
- al pagamento del controvalore monetario della metà prezzo del valore di tutti i beni mobili e attrezzature, arredi e corredi dell'ufficio agenziale assicurativo sito in Teramo, Via Celommi n. 1;
- al pagamento di € 675,00 pari alla metà del deposito cauzionale di € 1.350,00 relativo al contratto di affitto dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività agenziale assicurativa sito in Teramo, Via Celommi n. 1;
- al risarcimento del danno subito da pari alle spese dallo stesso sostenute (a Parte_1 titolo di Irpef, Contributi previdenziali e altre imposte) nel periodo successivo all'intervenuto recesso;
- al risarcimento del danno subito da in conseguenza dell'indebito utilizzo del Parte_1 suo nome nei rapporti con la clientela nonostante l'intervenuto recesso.
2. Si sono costituiti in giudizio la società Controparte_1 Controparte_1
e i quali, dopo aver preliminarmente eccepito il
[...] Controparte_1 Controparte_2 difetto di legittimazione passiva di e hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_2 rigetto delle domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale hanno chiesto la condanna degli attori al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza della violazione del divieto di concorrenza ex art. 2598 c.c. posto in essere dagli attori per aver illegittimamente trafugato clienti della società indirizzandoli presso la nuova società CP_1 dagli stessi gestita e costringendo, in tal modo, la società convenuta a praticare sconti particolarmente elevati sulle polizze.
3. La causa è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 25.11.2020 ed è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU.
4. Con sentenza non definitiva pronunciata in data 4.03.2025, in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere sul punto, è stata dichiarata la legittimità del recesso esercitato da e da a far data dal 12.11.2014, sentenza passata in Parte_1 Parte_2 giudicato in corso di causa (vd. attestazione del 1.08.2025).
5. Con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo affinché venisse espletata una consulenza tecnica d'ufficio ed è stata presa in decisione all' udienza del 17.12.2025 ex art. 281sexies co. 3 c.p.c. La vicenda fattuale sottesa alla presente controversia.
6. Dagli atti di causa e dalla CTU depositata in data 29.11.2025 risulta che:
- con atto del 13.01.1992 è stata costituita la società la Controparte_3 quale, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di Teramo in data 22.01.1991, avente per oggetto l'attività di agenzia assicurativa, con soci (accomandatario titolare del Persona_1
5% del capitale sociale), (accomandatario titolare del 47,5% del capitale Parte_1 sociale) e (accomandante titolare del 47,5% del capitale sociale); Controparte_1
- con scrittura privata del 19.12.1995, ha alienato la sua quota del 5% in parti Persona_1 uguali a (la quale ha assunto la carica di socio accomandatario) e a Controparte_1 [...]
(il quale ha assunto la carica di socio accomandante) con modifica della Parte_1
pagina 2 di 12 denominazione della società in , CP_1 Controparte_4 con capitale sociale di € 5.000,00 sottoscritto in parti uguali tra i soci;
- con scrittura privata del 28.08.2008 è stata mutata la compagine sociale per cui Controparte_1
, socia accomandataria, è divenuta titolare del 50% del capitale sociale,
[...] Parte_1
, socio accomandatario, è divenuto titolare del 45% del capitale sociale e
[...] Parte_2 socia accomandante, è divenuta titolare del 5% del capitale sociale, compagine rimasta immutata fino al 12.11.2014;
- dal 16.10.2008 la società ha in essere un contratto di agenzia con la PA UO CP_1
Assicurazioni (oggi ; Controparte_5
- in data 12.11.2014 i soci e hanno legittimamente esercitato il Parte_1 Parte_2 diritto di recesso dalla società (vd. sentenza parziale del 4.03.2025 passata in giudicato). La qualifica di come socio di fatto della società Controparte_2 CP_1
7. Preliminarmente occorre esaminare la posizione di coniuge di Testimone_1 [...]
, il quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe socio di fatto della società Controparte_1 con conseguente applicazione dell'art. 2236 co. 1 c.c. (secondo cui «se il valore dei CP_1 conferimenti non è determinato dal contratto» le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite «si presumono eguali») e sua illimitata personale responsabilità per le obbligazioni societarie assunte. Dall'istruttoria svolta in corso di giudizio è emerso quanto segue:
- ha confermato, in sede di interrogatorio formale, di svolgere attività di Controparte_2 promozione dei prodotti assicurativi della favorendo la sottoscrizione Controparte_6 dei relativi contratti con la clientela e percependo i compensi provvigionali per le stipule contrattuali effettive, mansioni rientranti nella sua qualifica di collaboratore esterno della società ma ha negato di curare la gestione e l'amministrazione della predetta società atteso che CP_1 solo teneva i rapporti con i referenti delle compagnie di assicurazioni Parte_1 [...]
e (vd. verbale di udienza del 27.04.2023); Controparte_7 Controparte_8
- , in sede di interrogatorio formale, ha riferito che Controparte_1 Controparte_2 svolgeva l'attività di collaboratore della società iscritto alla gestione E e che, pertanto, la gestione della società era in capo a (vd. verbale di udienza del 27.04.2023); Parte_1
- dipendente della società dal 2002, ha riferito che Testimone_2 CP_1 Controparte_2 lavorava come consulente della predetta società promuovendo i prodotti assicurativi della
[...]
e proponendo la sottoscrizione dei contratti con la clientela, che lei stessa procedeva CP_7 successivamente ad emettere (vd. verbale di udienza del 16.11.2023);
- , responsabile commerciale della compagnia assicurativa Testimone_3 [...]
(oggi con competenza in relazione allee agenzie del territorio abruzzese, ha CP_7 CP_5 riferito che l'unico responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa con il quale si interfacciava era e che ha incontrato presso la sede sociale il Parte_1 Controparte_2 quale le era stato presentato da come socio, solo alcune volte nonostante la Parte_1 frequenza della stessa ogni quindici giorni (vd. verbale di udienza del 24.01.2024);
- all'epoca dei fatti capo area della ha riferito che Testimone_4 Controparte_7
pagina 3 di 12 intratteneva rapporti solo con (vd. verbale di udienza del 27.06.2024). Parte_1
7.1. Alla luce dell'istruttoria svolta ritiene il Tribunale che parte attrice non ha fornito la prova della qualità di socio di fatto in capo a neanche in via presuntiva. Controparte_2
L'art. 2729 c.c. prevede, infatti, che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». Le presunzioni semplici, che devono essere gravi (dove il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre essendo a tal fine sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), precise (dove il requisito della precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica) e concordanti (dove il requisito della concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova, la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignorato, nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo. In particolare in tema di presunzioni, il giudice deve dapprima porre in essere una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e, poi, deve effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9108). Orbene dall'istruttoria svolta è emerso che si occupava della promozione dei Controparte_2 prodotti assicurativi della proponendo la sottoscrizione dei contratti con la Controparte_7 clientela, mansioni che risultano compatibili anche con la dichiarata attività di collaboratore esterno della società anche (e soprattutto) considerando quanto riferito dai testimoni CP_1 Tes_3
e lavoratori per conto della i quali hanno
[...] Testimone_4 Controparte_7 confermato di essersi interfacciati unicamente con e mai con Parte_1 Controparte_2
Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, infatti, la testimone ha solo Testimone_3 riferito che le aveva presentato come socio ma non già che Parte_1 Controparte_2 quest'ultimo si fosse presentato come tale oppure che avesse tenuto comportamenti idonei ad ingenerare nella stessa il ragionevole convincimento che fosse socio, con conseguente inidoneità di tale testimonianza a far ritenere integrata la prova circa la predetta qualità di socio di fatto in capo a
Controparte_2
La domanda di condanna al pagamento della liquidazione della quota societaria in conseguenza del recesso del 12.11.2014
8. In conseguenza dell'intervenuto recesso, gli attori hanno chiesto la liquidazione della quota sociale agli stessi spettante. Tale domanda, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la legittimità di tale recesso, merita accoglimento. Quanto al valore della quota societaria al momento dell'intervento recesso il CTU, con pagina 4 di 12 valutazione condivisa dall'intestato Tribunale in quanto posta in essere secondo la corretta metodologia ed immune da vizi logici (salvo quanto si evidenzierà al par.
8.3. della motivazione):
- ha applicato il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento (vd. pag. 6 e 32 della CTU) tenendo conto della peculiare attività posta in essere dalla società (la quale non è tecnicamente proprietaria del portafoglio clienti, avendone solo la gestione economica temporanea) e conseguente irrilevanza di elementi informativi quali i registri Iva, il libro dei cespiti ammortizzabili, il libro inventari, i prospetti contabili economici che rappresentano i ricavi e i costi, il libro dei verbali delle assemblee dei soci e il libro unico del lavoro (vd. pag. 22-23 della CTU);
- è correttamente partito, stante l'assenza della situazione patrimoniale della società al 12.11.2014 (non depositata dai convenuti ma neanche richiesta ex art. 210 c.p.c. dagli attori) e la circostanza per cui la società nel 2014 adottava il regime di contabilità semplificata, dai dati patrimoniali riportati nel prospetto denominato “determinazione del valore della quota calcolata secondo il modello della liquidità” redatto dal commercialista della società e dallo stesso CP_9 trasmesso ai soci in data 23.01.2015 (vd. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dai dati contenuti nel prospetto redatto dal CTP di parte attrice (il quale ha accertato la situazione contabile societaria al 14.11.2014, di talché deve presumibilmente ritenersi che egli avesse avuto a disposizione tutta la necessaria documentazione - vd. doc. 13 allegato alla citazione) nonché dal verbale di consegna del 12.11.2014 sottoscritto da tutti i soci della società (vd. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- non ha tenuto conto della documentazione fornita da parte convenuta al CTU con la pec del 22.10.2025 trattandosi di documentazione che doveva essere depositata entro il maturare delle preclusioni istruttorie (vd. pag. 20 della CTU);
- ha considerato, limitatamente al conto corrente n. 1300 il quale è un conto “di servizio” o
“dedicato”, solo le provvigioni sui premi che, in ragione dell'assenza degli estratti conto bancari, sono state quantificate nella misura del 10% dei premi stessi (vd. pag. 27 e 36 della CTU – sul punto vd. par. 8. 2. della motivazione);
- ha, applicando tali criteri, quantificato l'attivo rettificato della società in € 9.201,84 (vd. pag. 37 della CTU) ed il passivo rettificato in € 43.364,86 (vd. pag. 38 della CTU) – fermo quanto si dirà al par.
8.3. della motivazione - con conseguente patrimonio netto negativo al 12.11.2014 di € 34.163,02 (vd. pag. 38 della CTU);
- valutato autonomamente l'avviamento in € 93.211,97 pari al valore dell'indennità spettante alla società agente in ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia alla data del 12.11.2014 come quantificato dalla stessa (sul punto vd. par.
8.1. della motivazione); Controparte_5
- calcolato, in applicazione di tali criteri, il valore della società al 12.11.2014 pervenendo CP_1 al valore di € 59.058,95 (vd. pag. 39 della CTU).
8.1. Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori nelle osservazioni alla CTU e nelle note ex art. 127ter c.p.c. depositate per l'udienza del 10.12.2025, ritiene il Tribunale che, come correttamente rilevato dal CTU, l'indennità di risoluzione non può essere considerata come un credito della società in quanto quest'ultima non detiene la titolarità dei contratti assicurativi che CP_1 compongono il proprio portafoglio, comportandosi come intermediario mandatario con pagina 5 di 12 rappresentanza di talché in caso di cessazione o revoca del mandato, la titolarità del portafoglio rimane in capo all'impresa mandante, la quale ha la facoltà di riassegnare d'ufficio la gestione delle polizze ad altro intermediario (cd. continuità tecnica del rischio). In quest'ottica l'oggetto della valutazione “non è il portafoglio clienti stricto sensu, bensì il capitale relazionale (Customer Relationship Intangible)”. Il valore dell'azienda risiede, dunque, “nella capacità dell'organizzazione di massimizzare il tasso di ritenzione (Retention Rate) e di influenzare la decisione del cliente nel mantenimento del rapporto assicurativo, indipendentemente dal veicolo contrattuale o dalla mandante di riferimento”: “ciò che si acquisisce non è una rendita passiva garantita, ma la probabilità statistica che il goodwill personale dell'Agente sia sufficientemente robusto da mitigare il rischio di churn (abbandono) in caso di discontinuità gestionale o cambio di mandato”. Per tali ragioni il valore della liquidazione di indennità da risoluzione del mandato di agenzia deve essere considerato come un'adeguata stima del valore dell'avviamento aziendale e non come credito anche perché, diversamente opinando, tale valore di liquidazione “verrebbe, in sostanza,
“duplicato” nella fase di valutazione del patrimonio rettificato e nella fase di valutazione dell'avviamento” (vd. (vd. pag. 24-26 della CTU).
8.2. Quanto al valore del saldo attivo presente sul conto corrente della n. 1300 ritiene il CP_1
Tribunale che correttamente il CTU, in assenza degli estratti conto relativi a tale contratto (che era onere di parte attrice depositare – emergendo dalla sentenza penale depositata in atti che la stessa aveva accesso ai conti correnti intestati alla società – o quantomeno richiedere ex art. 210 c.p.c.), ha quantificato come di proprietà della società solo le relative provvigioni, quantificate, alla CP_1 luce della percentuale media del settore, nella misura del 10% dei premi stessi (vd. pag. 36 della CTU). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non può essere rettificato l'importo di € 1.180,56 in quanto il valore di € 8.144,77 riguarda il saldo fondo cassa e non il conto corrente in oggetto.
8.3. Conformemente a quanto allegato da parte attrice deve, invece, deve essere espunto dai debiti l'importo di € 25.656,00 a titolo di “rivalsa montanari rate dal 2014 al 2018” in quanto, dinanzi alla contestazione degli attori, parte convenuta non ha provato l'ammontare di tale importo essendo, come sopraesposto, inammissibile la documentazione trasmessa al CTU con pec del 22.10.2025. 8.4. In applicazione di tale correttivo, applicando la sopraesposta metodologia di calcolo:
- l'attivo è di € 9.201,84;
- il passivo è di € 17.708,86 (€ 43.364,86 - € 25.656,00);
- il patrimonio netto negativo al 12.11.2014 di € 8.507,02;
- l'avviamento è di € 93.211,97;
- il valore della società al 12.11.2014 è di € 84.704,95 CP_1
Ne deriva che la società e (socia accomandataria) devono CP_1 Controparte_1 essere condannate, in via solidale, al pagamento di:
- € 38.117,23 in favore di , oltre interessi legali dalla domanda decorsi sei mesi Parte_1 dal recesso ex art. 2289 c.c. (12.06.2015 – vd. doc. 16 allegato alla citazione) al saldo, trattandosi di debito di valuta (45% di € 84.704,95) e interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda di mediazione (29.02.2016 – vd. doc. 22 allegato alla citazione) al pagina 6 di 12 saldo;
- € 4.235,25 in favore di oltre interessi legali dalla domanda decorsi sei mesi dal Parte_2 recesso ex art. 2289 c.c. (12.06.2015 – vd. doc. 16 allegato alla citazione) al saldo, trattandosi di debito di valuta (5% di € 84.704,95) e interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda di mediazione (29.02.2016 – vd. doc. 22 allegato alla citazione) al saldo;
8.1. Nulla, invece, può essere disposto a titolo di condanna al pagamento del controvalore monetario della metà del prezzo-valore di tutti i beni mobili ed attrezzature, arredi e corredi dell'ufficio, stante la genericità della domanda e delle allegazioni attoree sul punto. La domanda risarcitoria formulata da in conseguenza della mancata Parte_1 tempestiva iscrizione nel registro delle imprese del recesso
9. Parte attrice ha, altresì, chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento Parte_1 dei danni subiti in conseguenza della mancata tempestiva iscrizione del recesso nel registro delle imprese ex artt. 2290 e 2293 c.c. ossia la condanna al pagamento:
- dei costi indebitamente versati conseguenti all'imputazione fiscale della partecipazione societaria nonostante il mancato percepimento di un reddito a far data dal 2015 (vd. pag. 20-21 della citazione);
- di quanto indebitamente pagato a titolo di contributi, spese tasse ecc (vd. pag. 21della citazione) Dalla CTU redatta in corso di giudizio è emerso che in relazione all'anno 2015 Parte_1
ha pagato l'importo di € 2.375,22 a titolo di imposte dovute sugli utili di sua spettanza
[...] della società anche se non percepiti con la conseguenza che, essendo stato tale importo CP_1 erroneamente versato a causa della colpevole condotta della società che non ha CP_1 tempestivamente provveduto all'iscrizione del recesso nel registro delle imprese, esso deve essergli corrisposto dalla società a titolo risarcitorio (vd. pag. 14 della CTU) Invece per gli anni 2017, 2018 e 2020 , a seguito della proposizione di Parte_1 apposite iniziative di tutela giurisdizionale, non ha corrisposto alcunché a titolo di imposte dovute sugli utili di sua spettanza nonostante avesse ricevuto i relativi avvisi di accertamento con la conseguenza che nulla deve essere corrisposto da parte convenuta al riguardo (vd. pag. 14-15 della CTU).
9.1. In sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la condanna di parte Parte_1 convenuta al pagamento di € 6.724,64 a titolo di risarcimento del danno pari alle spese sostenute per l'attività di assistenza ricevuta dal Dott. nei procedimenti sopraesposti proposti Controparte_10 avverso gli atti di accertamento ricevuti negli anni 2017, 2018 e 2020. La domanda merita accoglimento, trattandosi di danno conseguenza della mancanza tempestiva iscrizione del recesso dalla società, essendo la relativa documentazione comprovante i costi sostenuti (vd. doc. 18 allegato alla CTU) ammissibile in quanto, in assenza di un'espressa previsione di legge, i documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. devono possono essere depositati entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Corte di appello di Napoli, 7 febbraio 2022, n. 474).
9.2. Ne deriva che la società e devono essere condannate, in CP_1 Controparte_1 solido, al pagamento di € 9.099,86 (€ 2.375,22 + € 6.724,64) oltre interessi legali dalla pronuncia al pagina 7 di 12 saldo. La condanna al pagamento di € 675,00 pari alla metà del deposito cauzionale di € 1.350,00 relativo al contratto di affitto dell'immobile sede della società del 27.02.2003 10. e hanno, altresì, richiesto la condanna dei convenuti alla Parte_1 Parte_2 restituzione della somma di € 675,00 pari alla metà del deposito cauzionale di € 1.350,00 relativo al contratto di affitto dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività assicurativa in Via Celommi n. 1 (Teramo) in data 27.02.2003. La domanda non può trovare accoglimento trattandosi di deposito cauzionale versato al locatore in quanto, trattandosi di deposito cauzionale, non vi è alcuna prova né della provenienza del denaro né della restituzione da parte del locatore. La richiesta di inibizione alla prosecuzione dell'uso del nome e cognome di Parte_1
nei documenti inviati alla clientela dalla società e la conseguente domanda
[...] CP_1 risarcitoria ex artt.
6-7 c.c. e artt. 2598, 2599 e 2600 c.c.
11. Stante la legittimità del recesso operato da dalla società deve Parte_1 CP_1 essere ordinata alla società l'immediata cessazione dall'utilizzo delle sue generalità nella CP_1 corrispondenza inviata alla clientela. Non può, invece, essere accolta la relativa domanda risarcitoria non avendo parte attrice fornito la prova che tale condotta ha effettivamente ingenerato confusione nella clientela (i capitoli testimoniali n. 49 e 50 di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice sono, infatti, come già evidenziato nel provvedimento del 16.11.2022 inammissibili in quanto aventi ad oggetto circostanze documentali nonché generiche e valutative). La domanda riconvenzionale formulata dai convenuti di condanna al risarcimento dei danni derivante da concorrenza sleale
12. In via riconvenzionale i convenuti hanno chiesto la condanna di al Parte_1 risarcimento dei danni in quanto lo stesso, a far data dal 27.10.2014 (ossia quando ancora operava presso la , aveva costituito la società Idea s.r.l. avente come oggetto sociale quello della CP_1 promozione e della stipula di contratti di assicurazione per conto di imprese preponenti, provvedendo illegittimamente a contattare clienti della con conseguente sviamento di CP_1 clientela. Dall'istruttoria svolta è emerso quanto segue:
- in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che, in seguito alla creazione Parte_2 dell'agenzia Idea s.r.l. con sono stati i clienti della precedente agenzia Controparte_11 CP_1 che hanno contattato la nuova società, preferendo continuare ad essere seguiti dall'agente Parte_1
e che la stessa si è limitata ad inoltrare, su richiesta di alcuni clienti che non avevano la
[...] C pec, le mail di disdetta dai precedenti contratti di assicurazione, condotta in relazione alla quale non ha avuto nulla da ridire (vd. verbale di udienza del 27.04.2023); Controparte_13
- , in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non aver contattato i Parte_1 precedenti clienti della società essendo stati questi ultimi, volontariamente, a seguirlo (vd. CP_1 verbale di udienza del 27.04.2023);
- e clienti della hanno riferito che poco prima della Testimone_5 Testimone_6 CP_1
pagina 8 di 12 scadenza delle polizze stipulate con la sono stati contattati da Controparte_7 Parte_1
che ha proposto loro la sostituzione delle stesse con altre della compagnia
[...] [...]
(vd. verbale di udienza del 5.10.2023); CP_11
- dipendente della dal 2002, ha riferito che, a seguito di un controllo Testimone_2 CP_1 effettuato tramite il portale Assimix contenente le liste delle polizze, ha verificato che circa 800/900 polizze erano state annullate e/o disdettate ed i relativi clienti erano passati all'agenzia Idea s.r.l., gestita dagli odierni attori;
che e , in concomitanza con tali Parte_2 Parte_1 scadenze, hanno contattato quasi tutti i clienti assicurati presso l'agenzia e hanno CP_1 predisposto e trasmesso per loro conto le disdette, utilizzando la pec di che, a fronte Parte_2 delle ricevute disdette, le aveva detto, contrariamente a quanto avveniva di Parte_1 prassi, di non contattare i clienti;
che, infine, per mantenere la clientela, la società è stata CP_1 costretta a concedere sconti (vd. verbale di udienza del 16.11.2023);
- , responsabile commerciale della compagnia assicurativa Testimone_3 [...]
(oggi relativamente al territorio abruzzese, ha riferito che, a seguito del CP_7 CP_5 recesso di , sono stati applicati sconti relativamente ai propri prodotti Parte_1 assicurativi al fine di tutelare il portafoglio preesistente, su richiesta motivata dell'Agenzia (vd. verbale di udienza del 24.01.2024);
- e clienti della hanno riferito di aver deciso Testimone_7 Testimone_8 CP_1 spontaneamente di dare disdetta ai contratti in essere con la e di Controparte_7 sottoscrivere nuove polizze con la per il tramite della società Idea s.r.l. avendo Controparte_11 sempre avuto come agente assicurativo di riferimento , senza che quest'ultimo li Parte_1 avesse spinti a fare ciò (vd. verbale di udienza dell'11.04.2024);
- , Parte_3 Parte_4 Tes_9 Parte_5 Persona_2
e clienti della hanno riferito di non aver provveduto al rinnovo
[...] Tes_10 CP_1 della polizza assicurativa con la e di aver scelto volontariamente di stipulare Controparte_7 una nuova polizza con la in quanto volevano continuare ad avere rapporti con Controparte_11
(vd. verbale di udienza dell'11.04.2024); Parte_1
- ha riferito di avere per sua scelta stipulato polizze assicurative con la Testimone_11 ma di non aver trasferito polizze dalla alla Controparte_11 Controparte_7 [...]
(vd. verbale di udienza dell'11.04.2024). CP_11
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta risultano le seguenti dichiarazioni:
- e hanno dichiarato che, anche se hanno rinnovato la polizza Testimone_12 Testimone_13 assicurativa in essere con la erano stati contattati da che Controparte_7 Parte_1 aveva proposto loro la sostituzione con una polizza della compagnia Controparte_11
- e hanno dichiarato di non aver rinnovato le polizze in essere con la CP_14 CP_15
e di aver stipulato una nuova polizza con la in quanto Controparte_7 Controparte_11 più conveniente, la quale era stata loro proposta da di prima della scadenza;
Pt_1 Parte_1
- ha dichiarato di aver ricevuto la proposta da di una nuova Testimone_6 Parte_1 polizza con la e di essere disponibile a rinnovare la polizza in essere con la Controparte_11
a condizione di avere il medesimo sconto. Controparte_7
pagina 9 di 12 Risultano, altresì, allegati alla costituzione le disdette alle polizze di , Parte_6 [...]
, , La Moto CP_16 Testimone_13 Persona_3 Persona_4 Persona_5
s.r.l., e Persona_6 Persona_7
13. In punto di diritto in tema di sviamento di clientela – fattispecie rientrante nel disposto dell'art. 2598 n. 3 c.c. secondo cui compie atti di concorrenza sleale chi «si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda» - la giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, ha chiarito che “l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato” con la conseguenza che “mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 30 maggio 2007, n. 12681; Tribunale Bologna 7 giugno 2010; Tribunale Trento 4 gennaio 2012; Tribunale Milano 17 luglio 2013; Tribunale Bologna 26 ottobre 2015). Parimenti è stato chiarito che “con riguardo allo sviamento di clientela, che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda” (cfr. Cass. civ., n. 12681/2007 cit.; Tribunale Torino 11 marzo 2011; Tribunale Padova 14 maggio 2014; Tribunale Bologna 26 ottobre 2015). Nella fattispecie in esame, dall'istruttoria svolta è emerso che alcuni clienti della sono CP_1 effettivamente divenuti clienti della nuova società Idea s.r.l. costituita dagli odierni attori, talvolta anche a seguito di un previo contatto avviato proprio da questi ultimi, condotta che, tuttavia, in assenza di un valido patto di non concorrenza, è di per sé irrilevante essendo, come sopraesposto, fisiologico che il nuovo imprenditore si proponga ai clienti dell'impresa presso la quale aveva prestato in precedenza la propria opera. In altri termini, ciò che manca al fine di ritenere integrato il comportamento anticoncorrenziale, è sia l'acquisizione sistematica di clienti del precedente datore di lavoro (molti testimoni hanno, infatti, riferito di aver spontaneamente seguito ) sia l'utilizzo di informazioni Parte_1 riservate (avendo gli altri testimoni riferito che li ha contattati proponendo la Parte_1 stipulazione di nuove polizze a condizioni genericamente più vantaggiose senza che da tali dichiarazioni possa effettivamente evincersi l'effettivo carattere riservato delle notizie aziendali a disposizione degli attori).
pagina 10 di 12 Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti. Le spese di lite 14. In applicazione del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di mentre la società Controparte_2 CP_1
e devono essere condannate, in solido, al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore degli attori. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (alla luce sia della domanda attorea che della domanda riconvenzionale), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta in € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale). 14.1. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 22.12.2025, sono poste definitivamente a carico solidale della società e di . CP_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Controparte_1
e
[...] Controparte_1 CP_2
ogni contraria domanda e eccezione respinta e/o assorbita, così dispone:
[...]
1) ordina alla società l'immediata CP_1 Controparte_1 Controparte_1 cessazione dall'utilizzo delle generalità di nella corrispondenza inviata alla Parte_1 clientela;
2) condanna, per le causali di cui in parte motiva la società Controparte_1
e , in solido, al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
di € 38.117,23 oltre interessi legali dalla domanda (12.06.2015) al saldo e Parte_1 interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda di mediazione (29.02.2016) al saldo;
3) condanna, per le causali di cui in parte motiva la società Controparte_1
e , in solido, al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 di € 4.235,25 oltre interessi legali dalla domanda (12.06.2015) al saldo e interessi Parte_2 moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda di mediazione (29.02.2016) al saldo;
4) condanna, per le causali di cui in parte motiva la società Controparte_1
e al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
di € 9.099,86 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
[...]
5) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
6) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
7) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_2 liquidano in € 10.860,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
8) condanna la società e Controparte_1 [...]
, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano Controparte_1
pagina 11 di 12 in € 545,00 per anticipazioni ed € 10.860,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
9) pone le spese della CTU definitivamente a carico solidale della società
[...]
e di Controparte_1 Controparte_1
Teramo, 22.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 861 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa DA
e rappresentati e difesi, giusta procura allegata Parte_1 Parte_2 all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7.10.2024, dall'Avv. Leonardo Arnese e dall'Avv Giulia Angelozzi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Leonardo Arnese sito in Teramo, Via Vittorio Veneto n. 4 Attori CONTRO
Controparte_1 [...]
e rappresentati e difesi, giusta procura allegata Controparte_1 Controparte_2 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.04.2022, dall'Avv. Gianluigi Malandrino e dall'Avv. Massimo Micaletti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Teramo, Vico del Nardo n. 12 Convenuto OGGETTO: Contratto di agenzia MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la società Controparte_1 Controparte_1
(quale socia di diritto della predetta società) e (quale socio Controparte_1 Controparte_2 di fatto della predetta società) affinché l'intestato Tribunale dichiarasse l'intervenuto scioglimento, limitatamente ai soci e del rapporto societario con la società Parte_1 Parte_2
a far data dal 12.11.2014 con Controparte_1 Controparte_1 conseguente condanna delle controparti alla liquidazione della quota loro spettante ex art. 2289 co. 1 c.c. nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti. In particolare gli attori, previo accertamento della legittimità del recesso effettuato in data 12.11.2014, hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro:
- al pagamento della liquidazione della quota sociale agli stessi spettante al momento del recesso pagina 1 di 12 avvenuto in data 12.11.2014 oltre interessi legali dal sesto mese successivo allo scioglimento del rapporto societario;
- al pagamento del controvalore monetario della metà prezzo del valore di tutti i beni mobili e attrezzature, arredi e corredi dell'ufficio agenziale assicurativo sito in Teramo, Via Celommi n. 1;
- al pagamento di € 675,00 pari alla metà del deposito cauzionale di € 1.350,00 relativo al contratto di affitto dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività agenziale assicurativa sito in Teramo, Via Celommi n. 1;
- al risarcimento del danno subito da pari alle spese dallo stesso sostenute (a Parte_1 titolo di Irpef, Contributi previdenziali e altre imposte) nel periodo successivo all'intervenuto recesso;
- al risarcimento del danno subito da in conseguenza dell'indebito utilizzo del Parte_1 suo nome nei rapporti con la clientela nonostante l'intervenuto recesso.
2. Si sono costituiti in giudizio la società Controparte_1 Controparte_1
e i quali, dopo aver preliminarmente eccepito il
[...] Controparte_1 Controparte_2 difetto di legittimazione passiva di e hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_2 rigetto delle domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale hanno chiesto la condanna degli attori al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza della violazione del divieto di concorrenza ex art. 2598 c.c. posto in essere dagli attori per aver illegittimamente trafugato clienti della società indirizzandoli presso la nuova società CP_1 dagli stessi gestita e costringendo, in tal modo, la società convenuta a praticare sconti particolarmente elevati sulle polizze.
3. La causa è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 25.11.2020 ed è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU.
4. Con sentenza non definitiva pronunciata in data 4.03.2025, in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere sul punto, è stata dichiarata la legittimità del recesso esercitato da e da a far data dal 12.11.2014, sentenza passata in Parte_1 Parte_2 giudicato in corso di causa (vd. attestazione del 1.08.2025).
5. Con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo affinché venisse espletata una consulenza tecnica d'ufficio ed è stata presa in decisione all' udienza del 17.12.2025 ex art. 281sexies co. 3 c.p.c. La vicenda fattuale sottesa alla presente controversia.
6. Dagli atti di causa e dalla CTU depositata in data 29.11.2025 risulta che:
- con atto del 13.01.1992 è stata costituita la società la Controparte_3 quale, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di Teramo in data 22.01.1991, avente per oggetto l'attività di agenzia assicurativa, con soci (accomandatario titolare del Persona_1
5% del capitale sociale), (accomandatario titolare del 47,5% del capitale Parte_1 sociale) e (accomandante titolare del 47,5% del capitale sociale); Controparte_1
- con scrittura privata del 19.12.1995, ha alienato la sua quota del 5% in parti Persona_1 uguali a (la quale ha assunto la carica di socio accomandatario) e a Controparte_1 [...]
(il quale ha assunto la carica di socio accomandante) con modifica della Parte_1
pagina 2 di 12 denominazione della società in , CP_1 Controparte_4 con capitale sociale di € 5.000,00 sottoscritto in parti uguali tra i soci;
- con scrittura privata del 28.08.2008 è stata mutata la compagine sociale per cui Controparte_1
, socia accomandataria, è divenuta titolare del 50% del capitale sociale,
[...] Parte_1
, socio accomandatario, è divenuto titolare del 45% del capitale sociale e
[...] Parte_2 socia accomandante, è divenuta titolare del 5% del capitale sociale, compagine rimasta immutata fino al 12.11.2014;
- dal 16.10.2008 la società ha in essere un contratto di agenzia con la PA UO CP_1
Assicurazioni (oggi ; Controparte_5
- in data 12.11.2014 i soci e hanno legittimamente esercitato il Parte_1 Parte_2 diritto di recesso dalla società (vd. sentenza parziale del 4.03.2025 passata in giudicato). La qualifica di come socio di fatto della società Controparte_2 CP_1
7. Preliminarmente occorre esaminare la posizione di coniuge di Testimone_1 [...]
, il quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe socio di fatto della società Controparte_1 con conseguente applicazione dell'art. 2236 co. 1 c.c. (secondo cui «se il valore dei CP_1 conferimenti non è determinato dal contratto» le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite «si presumono eguali») e sua illimitata personale responsabilità per le obbligazioni societarie assunte. Dall'istruttoria svolta in corso di giudizio è emerso quanto segue:
- ha confermato, in sede di interrogatorio formale, di svolgere attività di Controparte_2 promozione dei prodotti assicurativi della favorendo la sottoscrizione Controparte_6 dei relativi contratti con la clientela e percependo i compensi provvigionali per le stipule contrattuali effettive, mansioni rientranti nella sua qualifica di collaboratore esterno della società ma ha negato di curare la gestione e l'amministrazione della predetta società atteso che CP_1 solo teneva i rapporti con i referenti delle compagnie di assicurazioni Parte_1 [...]
e (vd. verbale di udienza del 27.04.2023); Controparte_7 Controparte_8
- , in sede di interrogatorio formale, ha riferito che Controparte_1 Controparte_2 svolgeva l'attività di collaboratore della società iscritto alla gestione E e che, pertanto, la gestione della società era in capo a (vd. verbale di udienza del 27.04.2023); Parte_1
- dipendente della società dal 2002, ha riferito che Testimone_2 CP_1 Controparte_2 lavorava come consulente della predetta società promuovendo i prodotti assicurativi della
[...]
e proponendo la sottoscrizione dei contratti con la clientela, che lei stessa procedeva CP_7 successivamente ad emettere (vd. verbale di udienza del 16.11.2023);
- , responsabile commerciale della compagnia assicurativa Testimone_3 [...]
(oggi con competenza in relazione allee agenzie del territorio abruzzese, ha CP_7 CP_5 riferito che l'unico responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa con il quale si interfacciava era e che ha incontrato presso la sede sociale il Parte_1 Controparte_2 quale le era stato presentato da come socio, solo alcune volte nonostante la Parte_1 frequenza della stessa ogni quindici giorni (vd. verbale di udienza del 24.01.2024);
- all'epoca dei fatti capo area della ha riferito che Testimone_4 Controparte_7
pagina 3 di 12 intratteneva rapporti solo con (vd. verbale di udienza del 27.06.2024). Parte_1
7.1. Alla luce dell'istruttoria svolta ritiene il Tribunale che parte attrice non ha fornito la prova della qualità di socio di fatto in capo a neanche in via presuntiva. Controparte_2
L'art. 2729 c.c. prevede, infatti, che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». Le presunzioni semplici, che devono essere gravi (dove il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre essendo a tal fine sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), precise (dove il requisito della precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica) e concordanti (dove il requisito della concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova, la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignorato, nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo. In particolare in tema di presunzioni, il giudice deve dapprima porre in essere una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e, poi, deve effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9108). Orbene dall'istruttoria svolta è emerso che si occupava della promozione dei Controparte_2 prodotti assicurativi della proponendo la sottoscrizione dei contratti con la Controparte_7 clientela, mansioni che risultano compatibili anche con la dichiarata attività di collaboratore esterno della società anche (e soprattutto) considerando quanto riferito dai testimoni CP_1 Tes_3
e lavoratori per conto della i quali hanno
[...] Testimone_4 Controparte_7 confermato di essersi interfacciati unicamente con e mai con Parte_1 Controparte_2
Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, infatti, la testimone ha solo Testimone_3 riferito che le aveva presentato come socio ma non già che Parte_1 Controparte_2 quest'ultimo si fosse presentato come tale oppure che avesse tenuto comportamenti idonei ad ingenerare nella stessa il ragionevole convincimento che fosse socio, con conseguente inidoneità di tale testimonianza a far ritenere integrata la prova circa la predetta qualità di socio di fatto in capo a
Controparte_2
La domanda di condanna al pagamento della liquidazione della quota societaria in conseguenza del recesso del 12.11.2014
8. In conseguenza dell'intervenuto recesso, gli attori hanno chiesto la liquidazione della quota sociale agli stessi spettante. Tale domanda, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la legittimità di tale recesso, merita accoglimento. Quanto al valore della quota societaria al momento dell'intervento recesso il CTU, con pagina 4 di 12 valutazione condivisa dall'intestato Tribunale in quanto posta in essere secondo la corretta metodologia ed immune da vizi logici (salvo quanto si evidenzierà al par.
8.3. della motivazione):
- ha applicato il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento (vd. pag. 6 e 32 della CTU) tenendo conto della peculiare attività posta in essere dalla società (la quale non è tecnicamente proprietaria del portafoglio clienti, avendone solo la gestione economica temporanea) e conseguente irrilevanza di elementi informativi quali i registri Iva, il libro dei cespiti ammortizzabili, il libro inventari, i prospetti contabili economici che rappresentano i ricavi e i costi, il libro dei verbali delle assemblee dei soci e il libro unico del lavoro (vd. pag. 22-23 della CTU);
- è correttamente partito, stante l'assenza della situazione patrimoniale della società al 12.11.2014 (non depositata dai convenuti ma neanche richiesta ex art. 210 c.p.c. dagli attori) e la circostanza per cui la società nel 2014 adottava il regime di contabilità semplificata, dai dati patrimoniali riportati nel prospetto denominato “determinazione del valore della quota calcolata secondo il modello della liquidità” redatto dal commercialista della società e dallo stesso CP_9 trasmesso ai soci in data 23.01.2015 (vd. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dai dati contenuti nel prospetto redatto dal CTP di parte attrice (il quale ha accertato la situazione contabile societaria al 14.11.2014, di talché deve presumibilmente ritenersi che egli avesse avuto a disposizione tutta la necessaria documentazione - vd. doc. 13 allegato alla citazione) nonché dal verbale di consegna del 12.11.2014 sottoscritto da tutti i soci della società (vd. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- non ha tenuto conto della documentazione fornita da parte convenuta al CTU con la pec del 22.10.2025 trattandosi di documentazione che doveva essere depositata entro il maturare delle preclusioni istruttorie (vd. pag. 20 della CTU);
- ha considerato, limitatamente al conto corrente n. 1300 il quale è un conto “di servizio” o
“dedicato”, solo le provvigioni sui premi che, in ragione dell'assenza degli estratti conto bancari, sono state quantificate nella misura del 10% dei premi stessi (vd. pag. 27 e 36 della CTU – sul punto vd. par. 8. 2. della motivazione);
- ha, applicando tali criteri, quantificato l'attivo rettificato della società in € 9.201,84 (vd. pag. 37 della CTU) ed il passivo rettificato in € 43.364,86 (vd. pag. 38 della CTU) – fermo quanto si dirà al par.
8.3. della motivazione - con conseguente patrimonio netto negativo al 12.11.2014 di € 34.163,02 (vd. pag. 38 della CTU);
- valutato autonomamente l'avviamento in € 93.211,97 pari al valore dell'indennità spettante alla società agente in ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia alla data del 12.11.2014 come quantificato dalla stessa (sul punto vd. par.
8.1. della motivazione); Controparte_5
- calcolato, in applicazione di tali criteri, il valore della società al 12.11.2014 pervenendo CP_1 al valore di € 59.058,95 (vd. pag. 39 della CTU).
8.1. Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori nelle osservazioni alla CTU e nelle note ex art. 127ter c.p.c. depositate per l'udienza del 10.12.2025, ritiene il Tribunale che, come correttamente rilevato dal CTU, l'indennità di risoluzione non può essere considerata come un credito della società in quanto quest'ultima non detiene la titolarità dei contratti assicurativi che CP_1 compongono il proprio portafoglio, comportandosi come intermediario mandatario con pagina 5 di 12 rappresentanza di talché in caso di cessazione o revoca del mandato, la titolarità del portafoglio rimane in capo all'impresa mandante, la quale ha la facoltà di riassegnare d'ufficio la gestione delle polizze ad altro intermediario (cd. continuità tecnica del rischio). In quest'ottica l'oggetto della valutazione “non è il portafoglio clienti stricto sensu, bensì il capitale relazionale (Customer Relationship Intangible)”. Il valore dell'azienda risiede, dunque, “nella capacità dell'organizzazione di massimizzare il tasso di ritenzione (Retention Rate) e di influenzare la decisione del cliente nel mantenimento del rapporto assicurativo, indipendentemente dal veicolo contrattuale o dalla mandante di riferimento”: “ciò che si acquisisce non è una rendita passiva garantita, ma la probabilità statistica che il goodwill personale dell'Agente sia sufficientemente robusto da mitigare il rischio di churn (abbandono) in caso di discontinuità gestionale o cambio di mandato”. Per tali ragioni il valore della liquidazione di indennità da risoluzione del mandato di agenzia deve essere considerato come un'adeguata stima del valore dell'avviamento aziendale e non come credito anche perché, diversamente opinando, tale valore di liquidazione “verrebbe, in sostanza,
“duplicato” nella fase di valutazione del patrimonio rettificato e nella fase di valutazione dell'avviamento” (vd. (vd. pag. 24-26 della CTU).
8.2. Quanto al valore del saldo attivo presente sul conto corrente della n. 1300 ritiene il CP_1
Tribunale che correttamente il CTU, in assenza degli estratti conto relativi a tale contratto (che era onere di parte attrice depositare – emergendo dalla sentenza penale depositata in atti che la stessa aveva accesso ai conti correnti intestati alla società – o quantomeno richiedere ex art. 210 c.p.c.), ha quantificato come di proprietà della società solo le relative provvigioni, quantificate, alla CP_1 luce della percentuale media del settore, nella misura del 10% dei premi stessi (vd. pag. 36 della CTU). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non può essere rettificato l'importo di € 1.180,56 in quanto il valore di € 8.144,77 riguarda il saldo fondo cassa e non il conto corrente in oggetto.
8.3. Conformemente a quanto allegato da parte attrice deve, invece, deve essere espunto dai debiti l'importo di € 25.656,00 a titolo di “rivalsa montanari rate dal 2014 al 2018” in quanto, dinanzi alla contestazione degli attori, parte convenuta non ha provato l'ammontare di tale importo essendo, come sopraesposto, inammissibile la documentazione trasmessa al CTU con pec del 22.10.2025. 8.4. In applicazione di tale correttivo, applicando la sopraesposta metodologia di calcolo:
- l'attivo è di € 9.201,84;
- il passivo è di € 17.708,86 (€ 43.364,86 - € 25.656,00);
- il patrimonio netto negativo al 12.11.2014 di € 8.507,02;
- l'avviamento è di € 93.211,97;
- il valore della società al 12.11.2014 è di € 84.704,95 CP_1
Ne deriva che la società e (socia accomandataria) devono CP_1 Controparte_1 essere condannate, in via solidale, al pagamento di:
- € 38.117,23 in favore di , oltre interessi legali dalla domanda decorsi sei mesi Parte_1 dal recesso ex art. 2289 c.c. (12.06.2015 – vd. doc. 16 allegato alla citazione) al saldo, trattandosi di debito di valuta (45% di € 84.704,95) e interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda di mediazione (29.02.2016 – vd. doc. 22 allegato alla citazione) al pagina 6 di 12 saldo;
- € 4.235,25 in favore di oltre interessi legali dalla domanda decorsi sei mesi dal Parte_2 recesso ex art. 2289 c.c. (12.06.2015 – vd. doc. 16 allegato alla citazione) al saldo, trattandosi di debito di valuta (5% di € 84.704,95) e interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda di mediazione (29.02.2016 – vd. doc. 22 allegato alla citazione) al saldo;
8.1. Nulla, invece, può essere disposto a titolo di condanna al pagamento del controvalore monetario della metà del prezzo-valore di tutti i beni mobili ed attrezzature, arredi e corredi dell'ufficio, stante la genericità della domanda e delle allegazioni attoree sul punto. La domanda risarcitoria formulata da in conseguenza della mancata Parte_1 tempestiva iscrizione nel registro delle imprese del recesso
9. Parte attrice ha, altresì, chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento Parte_1 dei danni subiti in conseguenza della mancata tempestiva iscrizione del recesso nel registro delle imprese ex artt. 2290 e 2293 c.c. ossia la condanna al pagamento:
- dei costi indebitamente versati conseguenti all'imputazione fiscale della partecipazione societaria nonostante il mancato percepimento di un reddito a far data dal 2015 (vd. pag. 20-21 della citazione);
- di quanto indebitamente pagato a titolo di contributi, spese tasse ecc (vd. pag. 21della citazione) Dalla CTU redatta in corso di giudizio è emerso che in relazione all'anno 2015 Parte_1
ha pagato l'importo di € 2.375,22 a titolo di imposte dovute sugli utili di sua spettanza
[...] della società anche se non percepiti con la conseguenza che, essendo stato tale importo CP_1 erroneamente versato a causa della colpevole condotta della società che non ha CP_1 tempestivamente provveduto all'iscrizione del recesso nel registro delle imprese, esso deve essergli corrisposto dalla società a titolo risarcitorio (vd. pag. 14 della CTU) Invece per gli anni 2017, 2018 e 2020 , a seguito della proposizione di Parte_1 apposite iniziative di tutela giurisdizionale, non ha corrisposto alcunché a titolo di imposte dovute sugli utili di sua spettanza nonostante avesse ricevuto i relativi avvisi di accertamento con la conseguenza che nulla deve essere corrisposto da parte convenuta al riguardo (vd. pag. 14-15 della CTU).
9.1. In sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la condanna di parte Parte_1 convenuta al pagamento di € 6.724,64 a titolo di risarcimento del danno pari alle spese sostenute per l'attività di assistenza ricevuta dal Dott. nei procedimenti sopraesposti proposti Controparte_10 avverso gli atti di accertamento ricevuti negli anni 2017, 2018 e 2020. La domanda merita accoglimento, trattandosi di danno conseguenza della mancanza tempestiva iscrizione del recesso dalla società, essendo la relativa documentazione comprovante i costi sostenuti (vd. doc. 18 allegato alla CTU) ammissibile in quanto, in assenza di un'espressa previsione di legge, i documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. devono possono essere depositati entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Corte di appello di Napoli, 7 febbraio 2022, n. 474).
9.2. Ne deriva che la società e devono essere condannate, in CP_1 Controparte_1 solido, al pagamento di € 9.099,86 (€ 2.375,22 + € 6.724,64) oltre interessi legali dalla pronuncia al pagina 7 di 12 saldo. La condanna al pagamento di € 675,00 pari alla metà del deposito cauzionale di € 1.350,00 relativo al contratto di affitto dell'immobile sede della società del 27.02.2003 10. e hanno, altresì, richiesto la condanna dei convenuti alla Parte_1 Parte_2 restituzione della somma di € 675,00 pari alla metà del deposito cauzionale di € 1.350,00 relativo al contratto di affitto dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività assicurativa in Via Celommi n. 1 (Teramo) in data 27.02.2003. La domanda non può trovare accoglimento trattandosi di deposito cauzionale versato al locatore in quanto, trattandosi di deposito cauzionale, non vi è alcuna prova né della provenienza del denaro né della restituzione da parte del locatore. La richiesta di inibizione alla prosecuzione dell'uso del nome e cognome di Parte_1
nei documenti inviati alla clientela dalla società e la conseguente domanda
[...] CP_1 risarcitoria ex artt.
6-7 c.c. e artt. 2598, 2599 e 2600 c.c.
11. Stante la legittimità del recesso operato da dalla società deve Parte_1 CP_1 essere ordinata alla società l'immediata cessazione dall'utilizzo delle sue generalità nella CP_1 corrispondenza inviata alla clientela. Non può, invece, essere accolta la relativa domanda risarcitoria non avendo parte attrice fornito la prova che tale condotta ha effettivamente ingenerato confusione nella clientela (i capitoli testimoniali n. 49 e 50 di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice sono, infatti, come già evidenziato nel provvedimento del 16.11.2022 inammissibili in quanto aventi ad oggetto circostanze documentali nonché generiche e valutative). La domanda riconvenzionale formulata dai convenuti di condanna al risarcimento dei danni derivante da concorrenza sleale
12. In via riconvenzionale i convenuti hanno chiesto la condanna di al Parte_1 risarcimento dei danni in quanto lo stesso, a far data dal 27.10.2014 (ossia quando ancora operava presso la , aveva costituito la società Idea s.r.l. avente come oggetto sociale quello della CP_1 promozione e della stipula di contratti di assicurazione per conto di imprese preponenti, provvedendo illegittimamente a contattare clienti della con conseguente sviamento di CP_1 clientela. Dall'istruttoria svolta è emerso quanto segue:
- in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che, in seguito alla creazione Parte_2 dell'agenzia Idea s.r.l. con sono stati i clienti della precedente agenzia Controparte_11 CP_1 che hanno contattato la nuova società, preferendo continuare ad essere seguiti dall'agente Parte_1
e che la stessa si è limitata ad inoltrare, su richiesta di alcuni clienti che non avevano la
[...] C pec, le mail di disdetta dai precedenti contratti di assicurazione, condotta in relazione alla quale non ha avuto nulla da ridire (vd. verbale di udienza del 27.04.2023); Controparte_13
- , in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non aver contattato i Parte_1 precedenti clienti della società essendo stati questi ultimi, volontariamente, a seguirlo (vd. CP_1 verbale di udienza del 27.04.2023);
- e clienti della hanno riferito che poco prima della Testimone_5 Testimone_6 CP_1
pagina 8 di 12 scadenza delle polizze stipulate con la sono stati contattati da Controparte_7 Parte_1
che ha proposto loro la sostituzione delle stesse con altre della compagnia
[...] [...]
(vd. verbale di udienza del 5.10.2023); CP_11
- dipendente della dal 2002, ha riferito che, a seguito di un controllo Testimone_2 CP_1 effettuato tramite il portale Assimix contenente le liste delle polizze, ha verificato che circa 800/900 polizze erano state annullate e/o disdettate ed i relativi clienti erano passati all'agenzia Idea s.r.l., gestita dagli odierni attori;
che e , in concomitanza con tali Parte_2 Parte_1 scadenze, hanno contattato quasi tutti i clienti assicurati presso l'agenzia e hanno CP_1 predisposto e trasmesso per loro conto le disdette, utilizzando la pec di che, a fronte Parte_2 delle ricevute disdette, le aveva detto, contrariamente a quanto avveniva di Parte_1 prassi, di non contattare i clienti;
che, infine, per mantenere la clientela, la società è stata CP_1 costretta a concedere sconti (vd. verbale di udienza del 16.11.2023);
- , responsabile commerciale della compagnia assicurativa Testimone_3 [...]
(oggi relativamente al territorio abruzzese, ha riferito che, a seguito del CP_7 CP_5 recesso di , sono stati applicati sconti relativamente ai propri prodotti Parte_1 assicurativi al fine di tutelare il portafoglio preesistente, su richiesta motivata dell'Agenzia (vd. verbale di udienza del 24.01.2024);
- e clienti della hanno riferito di aver deciso Testimone_7 Testimone_8 CP_1 spontaneamente di dare disdetta ai contratti in essere con la e di Controparte_7 sottoscrivere nuove polizze con la per il tramite della società Idea s.r.l. avendo Controparte_11 sempre avuto come agente assicurativo di riferimento , senza che quest'ultimo li Parte_1 avesse spinti a fare ciò (vd. verbale di udienza dell'11.04.2024);
- , Parte_3 Parte_4 Tes_9 Parte_5 Persona_2
e clienti della hanno riferito di non aver provveduto al rinnovo
[...] Tes_10 CP_1 della polizza assicurativa con la e di aver scelto volontariamente di stipulare Controparte_7 una nuova polizza con la in quanto volevano continuare ad avere rapporti con Controparte_11
(vd. verbale di udienza dell'11.04.2024); Parte_1
- ha riferito di avere per sua scelta stipulato polizze assicurative con la Testimone_11 ma di non aver trasferito polizze dalla alla Controparte_11 Controparte_7 [...]
(vd. verbale di udienza dell'11.04.2024). CP_11
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta risultano le seguenti dichiarazioni:
- e hanno dichiarato che, anche se hanno rinnovato la polizza Testimone_12 Testimone_13 assicurativa in essere con la erano stati contattati da che Controparte_7 Parte_1 aveva proposto loro la sostituzione con una polizza della compagnia Controparte_11
- e hanno dichiarato di non aver rinnovato le polizze in essere con la CP_14 CP_15
e di aver stipulato una nuova polizza con la in quanto Controparte_7 Controparte_11 più conveniente, la quale era stata loro proposta da di prima della scadenza;
Pt_1 Parte_1
- ha dichiarato di aver ricevuto la proposta da di una nuova Testimone_6 Parte_1 polizza con la e di essere disponibile a rinnovare la polizza in essere con la Controparte_11
a condizione di avere il medesimo sconto. Controparte_7
pagina 9 di 12 Risultano, altresì, allegati alla costituzione le disdette alle polizze di , Parte_6 [...]
, , La Moto CP_16 Testimone_13 Persona_3 Persona_4 Persona_5
s.r.l., e Persona_6 Persona_7
13. In punto di diritto in tema di sviamento di clientela – fattispecie rientrante nel disposto dell'art. 2598 n. 3 c.c. secondo cui compie atti di concorrenza sleale chi «si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda» - la giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, ha chiarito che “l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato” con la conseguenza che “mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 30 maggio 2007, n. 12681; Tribunale Bologna 7 giugno 2010; Tribunale Trento 4 gennaio 2012; Tribunale Milano 17 luglio 2013; Tribunale Bologna 26 ottobre 2015). Parimenti è stato chiarito che “con riguardo allo sviamento di clientela, che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda” (cfr. Cass. civ., n. 12681/2007 cit.; Tribunale Torino 11 marzo 2011; Tribunale Padova 14 maggio 2014; Tribunale Bologna 26 ottobre 2015). Nella fattispecie in esame, dall'istruttoria svolta è emerso che alcuni clienti della sono CP_1 effettivamente divenuti clienti della nuova società Idea s.r.l. costituita dagli odierni attori, talvolta anche a seguito di un previo contatto avviato proprio da questi ultimi, condotta che, tuttavia, in assenza di un valido patto di non concorrenza, è di per sé irrilevante essendo, come sopraesposto, fisiologico che il nuovo imprenditore si proponga ai clienti dell'impresa presso la quale aveva prestato in precedenza la propria opera. In altri termini, ciò che manca al fine di ritenere integrato il comportamento anticoncorrenziale, è sia l'acquisizione sistematica di clienti del precedente datore di lavoro (molti testimoni hanno, infatti, riferito di aver spontaneamente seguito ) sia l'utilizzo di informazioni Parte_1 riservate (avendo gli altri testimoni riferito che li ha contattati proponendo la Parte_1 stipulazione di nuove polizze a condizioni genericamente più vantaggiose senza che da tali dichiarazioni possa effettivamente evincersi l'effettivo carattere riservato delle notizie aziendali a disposizione degli attori).
pagina 10 di 12 Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti. Le spese di lite 14. In applicazione del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di mentre la società Controparte_2 CP_1
e devono essere condannate, in solido, al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore degli attori. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (alla luce sia della domanda attorea che della domanda riconvenzionale), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta in € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale). 14.1. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 22.12.2025, sono poste definitivamente a carico solidale della società e di . CP_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Controparte_1
e
[...] Controparte_1 CP_2
ogni contraria domanda e eccezione respinta e/o assorbita, così dispone:
[...]
1) ordina alla società l'immediata CP_1 Controparte_1 Controparte_1 cessazione dall'utilizzo delle generalità di nella corrispondenza inviata alla Parte_1 clientela;
2) condanna, per le causali di cui in parte motiva la società Controparte_1
e , in solido, al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
di € 38.117,23 oltre interessi legali dalla domanda (12.06.2015) al saldo e Parte_1 interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda di mediazione (29.02.2016) al saldo;
3) condanna, per le causali di cui in parte motiva la società Controparte_1
e , in solido, al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 di € 4.235,25 oltre interessi legali dalla domanda (12.06.2015) al saldo e interessi Parte_2 moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda di mediazione (29.02.2016) al saldo;
4) condanna, per le causali di cui in parte motiva la società Controparte_1
e al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
di € 9.099,86 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
[...]
5) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
6) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
7) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_2 liquidano in € 10.860,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
8) condanna la società e Controparte_1 [...]
, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano Controparte_1
pagina 11 di 12 in € 545,00 per anticipazioni ed € 10.860,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
9) pone le spese della CTU definitivamente a carico solidale della società
[...]
e di Controparte_1 Controparte_1
Teramo, 22.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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