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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3027 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 18.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata il [...] a [...] C.F._1
Lamezia Terme (CZ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Nino Bixio n. 14, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: CP_1
, nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Staltari, giusta procura in atti, presso il cui studio in Locri (RC), alla via Tevere n. 36, ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
pagina 1 di 7 -interveniente-
* * * * *
-vista l'istanza congiunta depositata in data 31.10.2025 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , la Parte_1 CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Belmonte Calabro (CS) il 31.08.2015;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Belmonte Calabro (CS) il 31.08.2015 dal quale sono nate due figlie, (24.02.2017) e (21.08.2018), entrambe Per_1 Per_2
minorenni; b) con sentenza di separazione consensuale n.575/2023 del
18.10.2023, pubbl. il 18.10.2023, il Tribunale di Locri ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Giudice delegato il 17.10.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Giudice delegato risalente al 17.10.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
pagina 2 di 7 -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
18.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, formulata con istanza congiunta depositata in data 31.10.2025 nonché all'udienza cartolare del 18.11.2025 da , Controparte_2 CP_1
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Belmonte Calabro (CS) il 31.08.2015 tra e Parte_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Belmonte Calabro (CS) parte II, serie A, n. 7, anno 2015, alle seguenti condizioni:
“1) affidamento delle figlie in modalità condivisa a entrambi i genitori con collocazione presso la madre in Lamezia Terme, con la quale continueranno a convivere, attribuendo ad essa la funzione di occuparsi praticamente delle figlie per quanto attiene alle loro esigenze quotidiane;
2) I tempi delle bambine con ciascun genitore saranno così previsti:
a) i weekend dall'uscita di scuola o, in caso di ritardo paterno tempestivamente comunicato, comunque dalle ore 17 del venerdì al riaccompagno presso la casa materna la domenica sera entro le 21,00 (o orari equipollenti nei periodi di chiusura/non frequenza della scuola) saranno alternati fra i due genitori. Sarà possibile su richiesta del sig.
e concerto con la che egli trascorra un weekend in CP_1 CP_3
più con le sue figlie, sino a 3 nello stesso mese. Sarà possibile che pagina 3 di 7 ognuno dei genitori chieda sostituzione del weekend che dovrà essere comunicata con almeno una settimana di anticipo e potrà essere negata solo per oggettive esigenze delle figlie. Nelle giornate infrasettimanali di martedì e giovedì (riferite all'unico weekend in cui le figlie stanno con la madre) il padre ha diritto di occuparsi delle figlie seguendone impegni ed abitudini, almeno dalle 17,30 alle 20,30. Analogamente potrà fare nelle altre settimane del mese, preavvisando entro la fine della precedente settimana la madre. Sin d'ora la sig.ra consente a che Pt_1
– previa comunicazione tempestiva – egli possa prendere le figlie anche direttamente all'uscita di scuola per avere un maggior tempo con loro. Si precisa che nel sistema di gestione dell'affido previsto nella presente pattuizione, le prese ed il riaccompagno delle minori per i giorni infrasettimanali sono a carico del padre, mentre per i weekend saranno cosi determinate: per l'andata, il padre prenderà le bambine all'uscita di scuola e le porterà con sé a Ferruzzano, mentre per il ritorno, la domenica, il padre potrà chiedere collaborazione alla madre che, se avvisata entro le ore 19,00 si recherà a Rosarno entro le 20:00 per recuperare le figlie. Oltre detto orario sarà cura del padre riaccompagnare le minori presso l'abitazione materna;
b) in occasione delle festività Natalizie le minori staranno alternativamente con il padre dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio. La settimana natalizia sarà concordata tra i genitori entro il
30 novembre di ogni anno, in difetto si procederà in alternanza rispetto all'anno precedente.
Le festività Pasquali saranno regolate col criterio dell'alternanza annuale tra i due genitori.
pagina 4 di 7 c) Nel periodo estivo, in entrambi i mesi di luglio e agosto, e Per_1
trascorreranno 15 giorni (anche non consecutivi) con la madre e Per_2
15 giorni (anche non consecutivi) con il padre (previa indicazione da parte dei genitori del detto periodo da comunicare indifferibilmente entro il 30 maggio).
Nei mesi di giugno e di settembre (ossia per giugno dal termine della scuola sino al 30 e per settembre dal giorno 1 ad una settimana prima della sua ripresa) le minori trascorreranno i giorni infrasettimanali dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio con il padre, che provvederà a portarle a Rosarno entro le 16:30 dove si incontrerà con la madre che le preleverà e le porterà con sè per il weekend, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. La madre provvederà a portarle a Rosarno entro le
21:00 dove si incontrerà con il padre che le preleverà e porterà con sè a
Ferruzzano.
d) nel periodo scolastico, ove ve ne sia l'opportunità, ciascuno dei due genitori potrà organizzare una breve vacanza – fino a 7 giorni consecutivi – con le figlie, comunicandolo all'altro con un preavviso di
30 giorni;
e) In caso di ponti infrasettimanali per festività o da calendario scolastico, se tali giorni sono collegati e/o ricadono nei fine settimana in cui le bambine stanno con il padre, lo stesso le potrà tenere con sé tutto il detto periodo (ad esempio, se la festività ricade il Venerdì le bambine staranno con il padre dalla sera del Giovedì, se invece la festività ricade il Lunedi, le bambine staranno con il padre fino alla sera del detto giorno). Medesime condizioni si applicheranno nel caso in cui le festività ricadono nei fine settimana in cui le bambine stanno con la madre.
pagina 5 di 7 3) mantenimento delle figlie a carico dei coniugi nella misura e con le modalità di legge, in particolare prevedendo che il sig. versi alla CP_1
moglie, entro il giorno 25 di ogni mese qual suo concorso, la somma non inferiore ad € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlia) per 11 mesi all'anno (in ragione del maggior contributo diretto paterno nei mesi estivi), oltre al
50% delle spese straordinarie, previa comunicazione e concertazione delle stesse tra i genitori. Si concorda che si applichino in materia, anche quanto a modalità generativa della tenutezza legale, le categorie e modalità previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Calabria;
4) In considerazione del sistema di gestione delle bambine e comunque per le loro necessità, l'assegno unico universale sarà attributo per l'intero alla sig.ra , Il sig. verserà alla sig.ra la Pt_1 CP_1 Pt_1
somma pari al 50% dell'assegno goduto (visto il provvedimento del G.I. dell'11.6.2025) dal mese di marzo 2025; mentre il pagamento dell'11ma mensilità relativa all'assegno di mantenimento dei figli, decorrerà dall'anno corrente (omologa). Le parti, infatti, si dichiarano immediatamente esecutive le clausole qui concordate;
5) le ricorrenze delle bambine (compleanno ed onomastico) saranno festeggiate comunemente fra i due genitori o, in caso di disaccordo, alternando la presenza delle bambine con loro fra il pranzo e la cena. I genitori cureranno altresì che le bambine trascorrano con ciascuno di loro le ricorrenze proprie (compleanno), compatibilmente con quelle delle figlie;
6) il sig. sin d'ora consente che la sig.ra possa rilasciare CP_1 Pt_1
delega per la presa ed il riaccompagno a scuola delle minori anche in pagina 6 di 7 considerazione del regime di prese e riaccompagni delle stesse qui previsto.
7) Qualsiasi nuovo trasferimento di residenza delle minori deve essere espressamente concordato da entrambi i genitori, al fine di rendere pienamente applicabile il sistema di gestione dell'affido scelto.
8) le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Belmonte
Calabro (CS) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3027 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 18.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata il [...] a [...] C.F._1
Lamezia Terme (CZ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Nino Bixio n. 14, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: CP_1
, nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Staltari, giusta procura in atti, presso il cui studio in Locri (RC), alla via Tevere n. 36, ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
pagina 1 di 7 -interveniente-
* * * * *
-vista l'istanza congiunta depositata in data 31.10.2025 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , la Parte_1 CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Belmonte Calabro (CS) il 31.08.2015;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Belmonte Calabro (CS) il 31.08.2015 dal quale sono nate due figlie, (24.02.2017) e (21.08.2018), entrambe Per_1 Per_2
minorenni; b) con sentenza di separazione consensuale n.575/2023 del
18.10.2023, pubbl. il 18.10.2023, il Tribunale di Locri ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Giudice delegato il 17.10.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Giudice delegato risalente al 17.10.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
pagina 2 di 7 -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
18.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, formulata con istanza congiunta depositata in data 31.10.2025 nonché all'udienza cartolare del 18.11.2025 da , Controparte_2 CP_1
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Belmonte Calabro (CS) il 31.08.2015 tra e Parte_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Belmonte Calabro (CS) parte II, serie A, n. 7, anno 2015, alle seguenti condizioni:
“1) affidamento delle figlie in modalità condivisa a entrambi i genitori con collocazione presso la madre in Lamezia Terme, con la quale continueranno a convivere, attribuendo ad essa la funzione di occuparsi praticamente delle figlie per quanto attiene alle loro esigenze quotidiane;
2) I tempi delle bambine con ciascun genitore saranno così previsti:
a) i weekend dall'uscita di scuola o, in caso di ritardo paterno tempestivamente comunicato, comunque dalle ore 17 del venerdì al riaccompagno presso la casa materna la domenica sera entro le 21,00 (o orari equipollenti nei periodi di chiusura/non frequenza della scuola) saranno alternati fra i due genitori. Sarà possibile su richiesta del sig.
e concerto con la che egli trascorra un weekend in CP_1 CP_3
più con le sue figlie, sino a 3 nello stesso mese. Sarà possibile che pagina 3 di 7 ognuno dei genitori chieda sostituzione del weekend che dovrà essere comunicata con almeno una settimana di anticipo e potrà essere negata solo per oggettive esigenze delle figlie. Nelle giornate infrasettimanali di martedì e giovedì (riferite all'unico weekend in cui le figlie stanno con la madre) il padre ha diritto di occuparsi delle figlie seguendone impegni ed abitudini, almeno dalle 17,30 alle 20,30. Analogamente potrà fare nelle altre settimane del mese, preavvisando entro la fine della precedente settimana la madre. Sin d'ora la sig.ra consente a che Pt_1
– previa comunicazione tempestiva – egli possa prendere le figlie anche direttamente all'uscita di scuola per avere un maggior tempo con loro. Si precisa che nel sistema di gestione dell'affido previsto nella presente pattuizione, le prese ed il riaccompagno delle minori per i giorni infrasettimanali sono a carico del padre, mentre per i weekend saranno cosi determinate: per l'andata, il padre prenderà le bambine all'uscita di scuola e le porterà con sé a Ferruzzano, mentre per il ritorno, la domenica, il padre potrà chiedere collaborazione alla madre che, se avvisata entro le ore 19,00 si recherà a Rosarno entro le 20:00 per recuperare le figlie. Oltre detto orario sarà cura del padre riaccompagnare le minori presso l'abitazione materna;
b) in occasione delle festività Natalizie le minori staranno alternativamente con il padre dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio. La settimana natalizia sarà concordata tra i genitori entro il
30 novembre di ogni anno, in difetto si procederà in alternanza rispetto all'anno precedente.
Le festività Pasquali saranno regolate col criterio dell'alternanza annuale tra i due genitori.
pagina 4 di 7 c) Nel periodo estivo, in entrambi i mesi di luglio e agosto, e Per_1
trascorreranno 15 giorni (anche non consecutivi) con la madre e Per_2
15 giorni (anche non consecutivi) con il padre (previa indicazione da parte dei genitori del detto periodo da comunicare indifferibilmente entro il 30 maggio).
Nei mesi di giugno e di settembre (ossia per giugno dal termine della scuola sino al 30 e per settembre dal giorno 1 ad una settimana prima della sua ripresa) le minori trascorreranno i giorni infrasettimanali dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio con il padre, che provvederà a portarle a Rosarno entro le 16:30 dove si incontrerà con la madre che le preleverà e le porterà con sè per il weekend, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. La madre provvederà a portarle a Rosarno entro le
21:00 dove si incontrerà con il padre che le preleverà e porterà con sè a
Ferruzzano.
d) nel periodo scolastico, ove ve ne sia l'opportunità, ciascuno dei due genitori potrà organizzare una breve vacanza – fino a 7 giorni consecutivi – con le figlie, comunicandolo all'altro con un preavviso di
30 giorni;
e) In caso di ponti infrasettimanali per festività o da calendario scolastico, se tali giorni sono collegati e/o ricadono nei fine settimana in cui le bambine stanno con il padre, lo stesso le potrà tenere con sé tutto il detto periodo (ad esempio, se la festività ricade il Venerdì le bambine staranno con il padre dalla sera del Giovedì, se invece la festività ricade il Lunedi, le bambine staranno con il padre fino alla sera del detto giorno). Medesime condizioni si applicheranno nel caso in cui le festività ricadono nei fine settimana in cui le bambine stanno con la madre.
pagina 5 di 7 3) mantenimento delle figlie a carico dei coniugi nella misura e con le modalità di legge, in particolare prevedendo che il sig. versi alla CP_1
moglie, entro il giorno 25 di ogni mese qual suo concorso, la somma non inferiore ad € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlia) per 11 mesi all'anno (in ragione del maggior contributo diretto paterno nei mesi estivi), oltre al
50% delle spese straordinarie, previa comunicazione e concertazione delle stesse tra i genitori. Si concorda che si applichino in materia, anche quanto a modalità generativa della tenutezza legale, le categorie e modalità previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Calabria;
4) In considerazione del sistema di gestione delle bambine e comunque per le loro necessità, l'assegno unico universale sarà attributo per l'intero alla sig.ra , Il sig. verserà alla sig.ra la Pt_1 CP_1 Pt_1
somma pari al 50% dell'assegno goduto (visto il provvedimento del G.I. dell'11.6.2025) dal mese di marzo 2025; mentre il pagamento dell'11ma mensilità relativa all'assegno di mantenimento dei figli, decorrerà dall'anno corrente (omologa). Le parti, infatti, si dichiarano immediatamente esecutive le clausole qui concordate;
5) le ricorrenze delle bambine (compleanno ed onomastico) saranno festeggiate comunemente fra i due genitori o, in caso di disaccordo, alternando la presenza delle bambine con loro fra il pranzo e la cena. I genitori cureranno altresì che le bambine trascorrano con ciascuno di loro le ricorrenze proprie (compleanno), compatibilmente con quelle delle figlie;
6) il sig. sin d'ora consente che la sig.ra possa rilasciare CP_1 Pt_1
delega per la presa ed il riaccompagno a scuola delle minori anche in pagina 6 di 7 considerazione del regime di prese e riaccompagni delle stesse qui previsto.
7) Qualsiasi nuovo trasferimento di residenza delle minori deve essere espressamente concordato da entrambi i genitori, al fine di rendere pienamente applicabile il sistema di gestione dell'affido scelto.
8) le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Belmonte
Calabro (CS) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
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