CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Massime • 1
In tema di riabilitazione, ai fini della revoca prevista dall'art. 180 cod. pen. è necessario fare riferimento, nel caso di nuova condanna per reati unificati dal vincolo della continuazione, alla misura della pena inflitta per ciascuno di essi, e non alla pena finale risultante dal cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2024, n. 47687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47687 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OP AR OL VA nata-il 29/02/1980 avverso l'ordinanza del 22/05/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR L'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47687 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso in data 9 gennaio 2024, con il quale era stata revocata la riabilitazione concessa a PA SS OP AR con ordinanza in data 12 gennaio 2018. 2. Propone ricorso per cassazione PA SS OP AR, a mezzo del proprio difensore, denunziando violazione degli artt. 77 e 180, cod. pen. Deduce che il Tribunale ha ravvisato i presupposti della revoca della riabilitazione previsti dall'art. 180, cod. pen., ritenendo che la pena cui esso fa rifermento possa riguardare non solamente i singoli reati di cui alla nuova condanna, ma anche quella risultante dal cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., da ciò discendendo la violazione delle disposizioni in tema di concorso di reati dettate dall'art. 77, cod. pen., con riferimento agli effetti penali della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Secondo quanto affermato nel provvedimento, in tema di revoca della riabilitazione ai sensi dell'art. 180, cod. pen., non dovrebbe trovare applicazione, ai fini della pena principale da considerare, il disposto di cui all'art. 77, primo comma, cod. pen., a mente del quale "Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse il concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascun reato". L'assunto viene giustificariko rilevando che si tratta di "effetti penali" operanti in pregiudizio del condannato, mentre la riabilitazione costituisce un provvedimento di favore. Tale lettura, però, non considera che ciò che viene in rilievo è piuttosto l'adozione del provvedimento di revoca della riabilitazione, in ragione degli effetti penali della nuova condanna, per l'appunto, regolati dall'art. 77, primo comma, cod. pen. Per altro verso, va rilevato che l'art. 180, cod. pen., ricollega la revoca della riabilitazione alla commissione di "un delitto" non colposo - e dunque del singolo delitto - che venga punito con la reclusione - pena in concreto - non inferiore ad anni due o con pena più grave, sicché il cumulo materiale o giuridico delle pene non viene in rilievo. 2, A ciò si aggiunga che la lettura che non considera tale cumulo, in caso di revoca di provvedimenti favorevoli, è accolta pacificamente nell'analoga materia della revoca dell'indulto, anche in tal caso in ragione di una nuova condanna per un delitto ad una pena da individuare in concreto, avendo costantemente affermato questa Corte che al riguardo, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito (fra le altre, Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv. 277887 - 01). Vaí inoltre, considerato che analogamente in tema di effetti della condanna, quanto all'applicazione delle pene accessorie, il quantum della pena principale in concreto cui rapportarsi va individuato sempre avuto riguardo al singolo reato, e dunque non anche agli incrementi intervenuti per il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 81, cod. pen.; mentre, anche in questo caso, deve tenersi conto dell'eventuale riduzione di detta pena principale per la scelta del rito speciale (in tal senso, fra le altre, Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, dep. 1998, Amato, Rv. 210980 - 01; Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 03). 3. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, come rilevato dal ricorrente, il provvedimento di rigetto emesso nel caso di specie dal giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione delle regole applicabili in tema di revoca della riabilitazione, sicché va annullato con rinvio per nuovo giudizio, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il 22 novembre 2024.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR L'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47687 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso in data 9 gennaio 2024, con il quale era stata revocata la riabilitazione concessa a PA SS OP AR con ordinanza in data 12 gennaio 2018. 2. Propone ricorso per cassazione PA SS OP AR, a mezzo del proprio difensore, denunziando violazione degli artt. 77 e 180, cod. pen. Deduce che il Tribunale ha ravvisato i presupposti della revoca della riabilitazione previsti dall'art. 180, cod. pen., ritenendo che la pena cui esso fa rifermento possa riguardare non solamente i singoli reati di cui alla nuova condanna, ma anche quella risultante dal cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., da ciò discendendo la violazione delle disposizioni in tema di concorso di reati dettate dall'art. 77, cod. pen., con riferimento agli effetti penali della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Secondo quanto affermato nel provvedimento, in tema di revoca della riabilitazione ai sensi dell'art. 180, cod. pen., non dovrebbe trovare applicazione, ai fini della pena principale da considerare, il disposto di cui all'art. 77, primo comma, cod. pen., a mente del quale "Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse il concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascun reato". L'assunto viene giustificariko rilevando che si tratta di "effetti penali" operanti in pregiudizio del condannato, mentre la riabilitazione costituisce un provvedimento di favore. Tale lettura, però, non considera che ciò che viene in rilievo è piuttosto l'adozione del provvedimento di revoca della riabilitazione, in ragione degli effetti penali della nuova condanna, per l'appunto, regolati dall'art. 77, primo comma, cod. pen. Per altro verso, va rilevato che l'art. 180, cod. pen., ricollega la revoca della riabilitazione alla commissione di "un delitto" non colposo - e dunque del singolo delitto - che venga punito con la reclusione - pena in concreto - non inferiore ad anni due o con pena più grave, sicché il cumulo materiale o giuridico delle pene non viene in rilievo. 2, A ciò si aggiunga che la lettura che non considera tale cumulo, in caso di revoca di provvedimenti favorevoli, è accolta pacificamente nell'analoga materia della revoca dell'indulto, anche in tal caso in ragione di una nuova condanna per un delitto ad una pena da individuare in concreto, avendo costantemente affermato questa Corte che al riguardo, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito (fra le altre, Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv. 277887 - 01). Vaí inoltre, considerato che analogamente in tema di effetti della condanna, quanto all'applicazione delle pene accessorie, il quantum della pena principale in concreto cui rapportarsi va individuato sempre avuto riguardo al singolo reato, e dunque non anche agli incrementi intervenuti per il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 81, cod. pen.; mentre, anche in questo caso, deve tenersi conto dell'eventuale riduzione di detta pena principale per la scelta del rito speciale (in tal senso, fra le altre, Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, dep. 1998, Amato, Rv. 210980 - 01; Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 03). 3. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, come rilevato dal ricorrente, il provvedimento di rigetto emesso nel caso di specie dal giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione delle regole applicabili in tema di revoca della riabilitazione, sicché va annullato con rinvio per nuovo giudizio, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il 22 novembre 2024.