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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani 7 02100 Rieti RI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente ha dedotto e l'Ufficio ha confermato di aver raggiunto l'accordo conciliativo in considerazione della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con relativa accettazione dell'Ufficio, già agli atti del presente procedimento. Di talché le parti hanno chiesto estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso depositato l'11.09.2024 (R.G.R. 256/2024), la Sig.ra Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza proposta “per la restituzione delle imposte pagate in eccedenza rispetto alla misura agevolata da parte dei contribuenti residenti nel cratere”; asserendo nel merito, l'illegittimità dello stesso per violazione dell'art. 8, comma 2
D.L. n. 123/2019, convertito dalla legge n. 156 del 2019.
Faceva presente di essere lavoratrice dipendente e di risiedere, alla data del noto evento sismico del 2016, ed ancora attualmente, in Luogo_1 , comune ricompreso tra quelli facenti parte del “cratere sismico” previsto dall'allegato due, del D.L. 189/2016.
Eccepiva, di aver versato per l'annualità 2017 le ritenute fiscali al 100%, senza beneficiare della sospensione e della riduzione al 40% prevista dalla normativa richiamata e di aver, pertanto, presentato in data 22.12.2020 istanza di rimborso, quest'ultima rimasta priva di riscontro, per l'importo di €. 5.200,00 corrispondente al 60% delle ritenute versate (importo rettificato in sede di ricorso in €. 4.571,05). E, pertanto insisteva sul diritto al rimborso.
La ricorrente, come da motivazioni di cui al ricorso ne chiede l'accoglimento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti, riaffermando la legittimità della condotta negativa al rimborso, chiedendone l'integrale rigetto del ricorso.
Nella pubblica udienza del 1° dicembre 2025, la parte ricorrente ha dedotto e l'Ufficio ha confermato di aver raggiunto l'accordo conciliativo in considerazione della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente con relativa accettazione dell'Ufficio, già agli atti del presente procedimento.
Di talché, le parti hanno chiesto estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate. Questo Giudice ne prende atto e vista la nota rimessa dall'Agenzia delle Entrate protocollo n.
69535 del 24 novembre 2025, con oggetto “accettazione rinuncia al ricorso e richiesta di compensazione delle spese di giudizio (ex art. 44 D.Lgs. 546/1992)”, con la quale la signora Ricorrente_1, a seguito del riconoscimento del diritto al rimborso da parte dell'Ufficio, rinunciava alla prosecuzione della controversia in epigrafe indicata, a condizione che l'Ufficio dichiarasse di accettare tale rinuncia e la richiesta di compensazione delle spese processuali.
Ne segue la dichiarazione della stessa Agenzia delle Entrate, che dichiara espressamente di accettare la rinuncia e la compensazione delle spese. Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, come richiesto da entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Rieti, il 1° Dicembre 2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani 7 02100 Rieti RI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente ha dedotto e l'Ufficio ha confermato di aver raggiunto l'accordo conciliativo in considerazione della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con relativa accettazione dell'Ufficio, già agli atti del presente procedimento. Di talché le parti hanno chiesto estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso depositato l'11.09.2024 (R.G.R. 256/2024), la Sig.ra Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza proposta “per la restituzione delle imposte pagate in eccedenza rispetto alla misura agevolata da parte dei contribuenti residenti nel cratere”; asserendo nel merito, l'illegittimità dello stesso per violazione dell'art. 8, comma 2
D.L. n. 123/2019, convertito dalla legge n. 156 del 2019.
Faceva presente di essere lavoratrice dipendente e di risiedere, alla data del noto evento sismico del 2016, ed ancora attualmente, in Luogo_1 , comune ricompreso tra quelli facenti parte del “cratere sismico” previsto dall'allegato due, del D.L. 189/2016.
Eccepiva, di aver versato per l'annualità 2017 le ritenute fiscali al 100%, senza beneficiare della sospensione e della riduzione al 40% prevista dalla normativa richiamata e di aver, pertanto, presentato in data 22.12.2020 istanza di rimborso, quest'ultima rimasta priva di riscontro, per l'importo di €. 5.200,00 corrispondente al 60% delle ritenute versate (importo rettificato in sede di ricorso in €. 4.571,05). E, pertanto insisteva sul diritto al rimborso.
La ricorrente, come da motivazioni di cui al ricorso ne chiede l'accoglimento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti, riaffermando la legittimità della condotta negativa al rimborso, chiedendone l'integrale rigetto del ricorso.
Nella pubblica udienza del 1° dicembre 2025, la parte ricorrente ha dedotto e l'Ufficio ha confermato di aver raggiunto l'accordo conciliativo in considerazione della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente con relativa accettazione dell'Ufficio, già agli atti del presente procedimento.
Di talché, le parti hanno chiesto estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate. Questo Giudice ne prende atto e vista la nota rimessa dall'Agenzia delle Entrate protocollo n.
69535 del 24 novembre 2025, con oggetto “accettazione rinuncia al ricorso e richiesta di compensazione delle spese di giudizio (ex art. 44 D.Lgs. 546/1992)”, con la quale la signora Ricorrente_1, a seguito del riconoscimento del diritto al rimborso da parte dell'Ufficio, rinunciava alla prosecuzione della controversia in epigrafe indicata, a condizione che l'Ufficio dichiarasse di accettare tale rinuncia e la richiesta di compensazione delle spese processuali.
Ne segue la dichiarazione della stessa Agenzia delle Entrate, che dichiara espressamente di accettare la rinuncia e la compensazione delle spese. Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, come richiesto da entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Rieti, il 1° Dicembre 2025