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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10295/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250058564929000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13387/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/05/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento n.097 2025 0058564929 000, notificata a mezzo PEC in data 26/03/2025, per i seguenti motivi: • omessa notifica dell'atto presupposto;
• inesistenza giuridica della notifica della cartella effettuata via PEC;
• carenza assoluta di motivazione;
• omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
• richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio ed ha contestato il ricorso del Contribuente.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi è rigettato.
L'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dall'emissione dell'atto di recupero crediti TK3CR8100185/2024 notificato al Sig. Ricorrente_1 a mezzo posta elettronica certificata (di seguito PEC) in data 30/09/2024, resosi definitivo per mancata contestazione. A dimostrazione del corretto operato dell'Amministrazione finanziaria, ha depositato in atti di causa la copia dell'atto di recupero e la ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna della PEC.
Sulla asserita inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo P.E.C., si rappresenta innanzitutto che la stessa è stata correttamente eseguita, come risulta dalla relativa refertazione, in formato digitale, che l'ADE ha depositato in atti di causa. Si rileva, inoltre, che la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agente della Riscossione. La riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento anche dai dati di certificazione contenuti - con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso ES (ad es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Dall'analisi delle disposizioni che disciplinano l'utilizzo della posta elettronica certificata emerge, quindi, che l'invio di un documento informatico compiuto tramite PEC, o meglio, indirizzato verso la PEC di riferimento del destinatario, equivale, a tutti gli effetti, alla notifica tramite posta. Si richiama la recente
Ordinanza n. 982/2023 della S.C. – avente ad oggetto precipuamente la notifica di una cartella di pagamento – nella quale la Suprema Corte ritiene valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Nella caso di specie, comunque, la Parte ricorrente non ha addotto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa e l'avvenuta proposizione nei termini dell'opposizione di cui è causa ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni eventuale vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento.
Quanto all'ipotizzato difetto di motivazione, nel caso di specie viene indicato l'atto presupposto, le somme dettagliatamente specificate con riferimento all'anno d'imposta, al codice tributo ed alla descrizione del tributo ed all'importo a ruolo. Del resto anche in tal caso va ribadito che è stata garantito alla parte il più ampio esercizio del diritto di difesa, di cui è dimostrazione l'impugnazione tempestiva, rituale ed analitica da parte del Contribuente, della cartella di pagamento. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”, infatti, demanda l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7, a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. Tale principio generale comunque vale anche per le cartelle di pagamento che, laddove costituissero anche atti impositivi, dovevano essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'ente impositore, affinché le relative indicazioni potessero poi confluire nella correlata cartella, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che avevano originato la pretesa tributaria (cfr. Cassazione, ordinanza
2023/2014). Nel caso di specie, si ribadisce, questi principi sono stati correttamente rispettati.
Per quanto riguarda infine le eccezioni relative alla quantificazione degli interessi e la loro modalità di calcolo, si evidenzia la non fondatezza in quanto, trattasi di dati noti, legislativamente disciplinati e come tali conoscibili da chiunque. Si rileva inoltre che le modalità di calcolo degli interessi sono indicate nelle avvertenze della cartella e sono sufficienti a mente del principio fissato nella sentenza Cass. SSUU n. 22281/2022. Si rileva inoltre che la doglianza relativa all'omesso calcolo degli interessi di mora addebitati è generica, atteso che gli interessi sono previsti da norme di legge (art. 13 D.L. n. 557/1993, convertito in L. n. 133/1994; art. 25
Dpr n. 602/73; art. 9 D.Lgs.n.159/2015; art. 1, comma 150, Legge n. 244/2007) e pertanto è indubbio che essi figurino nelle pretese fiscali.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Pur stante tale decisione, in considerazione della particolare materia trattata, le spese di lite sono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10295/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250058564929000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13387/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/05/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento n.097 2025 0058564929 000, notificata a mezzo PEC in data 26/03/2025, per i seguenti motivi: • omessa notifica dell'atto presupposto;
• inesistenza giuridica della notifica della cartella effettuata via PEC;
• carenza assoluta di motivazione;
• omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
• richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio ed ha contestato il ricorso del Contribuente.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi è rigettato.
L'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dall'emissione dell'atto di recupero crediti TK3CR8100185/2024 notificato al Sig. Ricorrente_1 a mezzo posta elettronica certificata (di seguito PEC) in data 30/09/2024, resosi definitivo per mancata contestazione. A dimostrazione del corretto operato dell'Amministrazione finanziaria, ha depositato in atti di causa la copia dell'atto di recupero e la ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna della PEC.
Sulla asserita inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo P.E.C., si rappresenta innanzitutto che la stessa è stata correttamente eseguita, come risulta dalla relativa refertazione, in formato digitale, che l'ADE ha depositato in atti di causa. Si rileva, inoltre, che la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agente della Riscossione. La riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento anche dai dati di certificazione contenuti - con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso ES (ad es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Dall'analisi delle disposizioni che disciplinano l'utilizzo della posta elettronica certificata emerge, quindi, che l'invio di un documento informatico compiuto tramite PEC, o meglio, indirizzato verso la PEC di riferimento del destinatario, equivale, a tutti gli effetti, alla notifica tramite posta. Si richiama la recente
Ordinanza n. 982/2023 della S.C. – avente ad oggetto precipuamente la notifica di una cartella di pagamento – nella quale la Suprema Corte ritiene valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Nella caso di specie, comunque, la Parte ricorrente non ha addotto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa e l'avvenuta proposizione nei termini dell'opposizione di cui è causa ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni eventuale vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento.
Quanto all'ipotizzato difetto di motivazione, nel caso di specie viene indicato l'atto presupposto, le somme dettagliatamente specificate con riferimento all'anno d'imposta, al codice tributo ed alla descrizione del tributo ed all'importo a ruolo. Del resto anche in tal caso va ribadito che è stata garantito alla parte il più ampio esercizio del diritto di difesa, di cui è dimostrazione l'impugnazione tempestiva, rituale ed analitica da parte del Contribuente, della cartella di pagamento. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi”, infatti, demanda l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7, a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. Tale principio generale comunque vale anche per le cartelle di pagamento che, laddove costituissero anche atti impositivi, dovevano essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'ente impositore, affinché le relative indicazioni potessero poi confluire nella correlata cartella, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che avevano originato la pretesa tributaria (cfr. Cassazione, ordinanza
2023/2014). Nel caso di specie, si ribadisce, questi principi sono stati correttamente rispettati.
Per quanto riguarda infine le eccezioni relative alla quantificazione degli interessi e la loro modalità di calcolo, si evidenzia la non fondatezza in quanto, trattasi di dati noti, legislativamente disciplinati e come tali conoscibili da chiunque. Si rileva inoltre che le modalità di calcolo degli interessi sono indicate nelle avvertenze della cartella e sono sufficienti a mente del principio fissato nella sentenza Cass. SSUU n. 22281/2022. Si rileva inoltre che la doglianza relativa all'omesso calcolo degli interessi di mora addebitati è generica, atteso che gli interessi sono previsti da norme di legge (art. 13 D.L. n. 557/1993, convertito in L. n. 133/1994; art. 25
Dpr n. 602/73; art. 9 D.Lgs.n.159/2015; art. 1, comma 150, Legge n. 244/2007) e pertanto è indubbio che essi figurino nelle pretese fiscali.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato. Pur stante tale decisione, in considerazione della particolare materia trattata, le spese di lite sono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.