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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/11/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 313/2025, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
, nata a [...] il [...], e residente a[...]
Arena n. 11,Cod. Fisc: , elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. C.F._1
ET TT del foro di Enna, con studio in SS, Via A. Gramsci nr. 57, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
, nato ad [...] il [...], residente a[...]
Piano Arena n.11, Cod. Fisc: , elettivamente domiciliato nello studio C.F._2 dell'avv. Vincenzo Giunta in SS (En) del foro di Enna in Via Crisa n. 242, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
04/06/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'udienza del 20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. Parte_1 Parte_2
473-bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SS (EN) il 28.09.2004, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 23 Parte II Serie A, Anno 2004, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 17 febbraio 2025.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale è nato il figlio nato Persona_1
a ON (En) il 28.08.2007.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, sarà collocato con la madre e continuerà
a vivere con essa nella casa coniugale sita in SS (En) in Via Piano Arena n.11;
2) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra , per il Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio la somma di €.250,00 mensili entro il 20 di ogni mese. Tale somma Per_1
sarà da rivalutarsi annualmente come da variazione ISTAT. Il padre dovrà ulteriormente corrispondere il 50% delle spese straordinarie necessarie al figlio minore;
Inoltre il Sig. Parte_2
corrisponderà alla Sig.ra la quota di assegno universale pari a
[...] Parte_1
€.200,00 mensili (che attualmente l'INPS eroga al padre in favore del figlio . Tale somma Per_1
a titolo di assegno universale, il Sig. , la verserà alla Sig.ra , Parte_2 Parte_1 fin quando verrà riconosciuta ed erogata dall'INPS; pertanto quando tale assegno cesserà di essere corrisposto dall'INPS, probabilmente al raggiungimento della maggiore età del figlio il Per_1
Sig. avrà l'obbligo di continuare a versare, soltanto, la somma di €.250,00 Parte_3
mensili ovvero per intero la diversa minore somma erogata dall' INPS. Nel caso in cui l'INPS dovesse, improvvisamente, ridurre l'attuale somma di €.200,00 attualmente erogata a titolo di assegno universale, il Sig. non avrà obblighi di versare somme aggiuntive in Parte_2
compensazione e la Sig.ra nulla eccepirà a tal proposito, poiché così concordato. Parte_1
Nessuna somma il Sig. dovrà versare alla Sig. ra a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1
per la stessa, poiché come già detto le parti sono economicamente indipendenti poiché hanno propri redditi.
3) Il Sig. potrà vedere e tenere con se' il figlio tutte le volte che vorrà, Parte_2 Per_1
concordando con lui e con la madre orari, ed organizzare con lo stesso le ferie estive, le giornate di festività e quant'altro (cosa che già da un anno accade da quando il padre ha lasciato la casa coniugale), e considerato che è prossimo alla maggiore età. Per_1
4) Attualmente risulta aperto un fondo di risparmio, polizza n.25264329 stipulato presso la
[...]
in data 01/12/2021 a nome del sig. con beneficiario la signora CP_1 Parte_2
ed il minore Il sig. si impegna, raggiunta la maggiore Parte_1 Persona_1 Parte_2 età del figlio, di devolvere le somme accantonate su tale fondo al figlio che ne disporrà liberamente”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge né all'interesse del figlio, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del
20/05/2025, nel corso della quale, le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 17/02/2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
ON (EN) il 31.01.1980 (Cod. Fisc: ) e , C.F._1 Parte_2 nato ad [...] il [...] (Cod. Fisc: ), alle condizioni di cui al C.F._2
ricorso congiunto depositato il 17 febbraio 2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
-Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 313/2025, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
, nata a [...] il [...], e residente a[...]
Arena n. 11,Cod. Fisc: , elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. C.F._1
ET TT del foro di Enna, con studio in SS, Via A. Gramsci nr. 57, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
, nato ad [...] il [...], residente a[...]
Piano Arena n.11, Cod. Fisc: , elettivamente domiciliato nello studio C.F._2 dell'avv. Vincenzo Giunta in SS (En) del foro di Enna in Via Crisa n. 242, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
04/06/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'udienza del 20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. Parte_1 Parte_2
473-bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SS (EN) il 28.09.2004, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 23 Parte II Serie A, Anno 2004, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 17 febbraio 2025.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale è nato il figlio nato Persona_1
a ON (En) il 28.08.2007.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, sarà collocato con la madre e continuerà
a vivere con essa nella casa coniugale sita in SS (En) in Via Piano Arena n.11;
2) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra , per il Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio la somma di €.250,00 mensili entro il 20 di ogni mese. Tale somma Per_1
sarà da rivalutarsi annualmente come da variazione ISTAT. Il padre dovrà ulteriormente corrispondere il 50% delle spese straordinarie necessarie al figlio minore;
Inoltre il Sig. Parte_2
corrisponderà alla Sig.ra la quota di assegno universale pari a
[...] Parte_1
€.200,00 mensili (che attualmente l'INPS eroga al padre in favore del figlio . Tale somma Per_1
a titolo di assegno universale, il Sig. , la verserà alla Sig.ra , Parte_2 Parte_1 fin quando verrà riconosciuta ed erogata dall'INPS; pertanto quando tale assegno cesserà di essere corrisposto dall'INPS, probabilmente al raggiungimento della maggiore età del figlio il Per_1
Sig. avrà l'obbligo di continuare a versare, soltanto, la somma di €.250,00 Parte_3
mensili ovvero per intero la diversa minore somma erogata dall' INPS. Nel caso in cui l'INPS dovesse, improvvisamente, ridurre l'attuale somma di €.200,00 attualmente erogata a titolo di assegno universale, il Sig. non avrà obblighi di versare somme aggiuntive in Parte_2
compensazione e la Sig.ra nulla eccepirà a tal proposito, poiché così concordato. Parte_1
Nessuna somma il Sig. dovrà versare alla Sig. ra a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1
per la stessa, poiché come già detto le parti sono economicamente indipendenti poiché hanno propri redditi.
3) Il Sig. potrà vedere e tenere con se' il figlio tutte le volte che vorrà, Parte_2 Per_1
concordando con lui e con la madre orari, ed organizzare con lo stesso le ferie estive, le giornate di festività e quant'altro (cosa che già da un anno accade da quando il padre ha lasciato la casa coniugale), e considerato che è prossimo alla maggiore età. Per_1
4) Attualmente risulta aperto un fondo di risparmio, polizza n.25264329 stipulato presso la
[...]
in data 01/12/2021 a nome del sig. con beneficiario la signora CP_1 Parte_2
ed il minore Il sig. si impegna, raggiunta la maggiore Parte_1 Persona_1 Parte_2 età del figlio, di devolvere le somme accantonate su tale fondo al figlio che ne disporrà liberamente”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge né all'interesse del figlio, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del
20/05/2025, nel corso della quale, le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 17/02/2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
ON (EN) il 31.01.1980 (Cod. Fisc: ) e , C.F._1 Parte_2 nato ad [...] il [...] (Cod. Fisc: ), alle condizioni di cui al C.F._2
ricorso congiunto depositato il 17 febbraio 2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
-Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.