Sentenza 23 marzo 2002
Massime • 1
Anche i lavoratori a domicilio, i quali -a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 23 luglio 1991 n. 223, ove possano far valere, ai sensi dell'art. 16, comma primo, della medesima legge, una dipendenza di almeno dodici mesi dalla stessa azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività e infortuni), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine. Ed infatti le varie situazioni soggettive, in presenza delle quali è prevista l'erogazione dell'indennità di mobilità, si caratterizzano per un minimo denominatore comune, costituito dalla perdita del posto di lavoro per effetto di provvedimenti, che provengano da datori di lavoro abilitati alla richiesta dell'intervento integrativo e interessino i dipendenti non "uti singuli" ma come collettività, restando quindi irrilevante che i singoli lavoratori siano o meno legittimati alla percezione del trattamento di integrazione salariale (dal quale i lavoratori a domicilio sono esclusi, ai sensi dell'art. 9 legge 18 dicembre 1973 n. 877); ne', d'altra parte, il possibile atteggiarsi del lavoro a domicilio in forme talora dissimili da quelle di norma ricollegabili al "genus" del lavoro subordinato può costituire in astratto una ragione di incompatibilità col trattamento di mobilità, quale provvidenza disposta tipicamente per il lavoro subordinato, dovendosi esaminare in concreto se le prestazioni siano comunque coordinate col ciclo produttivo aziendale, ancorché topograficamente non eseguite all'interno dell'azienda, così come, più in generale, l'applicabilità o meno alle prestazioni domiciliari delle norme dettate per quelle "interne" va ritenuta in base ad una verifica di compatibilità condotta in relazione alla specifica disciplina dei singoli istituti ed alla peculiarità della situazione concreta.
Commentari • 2
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Quesito Con riguardo al credito d\'imposta per incrementi occupazionali di cui all\'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e\' stato sottoposto all\'esame di questa Direzione un duplice ordine di quesiti. 1. Con il primo quesito si chiede di conoscere se i lavoratori a domicilio possono essere considerati lavoratori agevolabili, o se gli stessi non debbano invece essere considerati lavoratori a tempo determinato, alla luce di alcune interpretazioni dell\'articolo 1, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 ("non e\' lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle …
Leggi di più… - 2. Indennità di mobilità per i lavoratori a domicilioRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 5 novembre 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4192 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
Archivio sentenze civili della Corte di Cassazione
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MARIO PUNTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, insieme agli avv. Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Umberto Luigi Picciotto, dai quali è rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
IT SC, SE CI E MA RE, elett. dom. in Roma, via Arno n. 47, presso lo studio dell'avv. Franco Agostini che le rappresenta e difende per Procura Speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Fermo data 26 novembre in 1998, n. 593 (R.G.N. 45/1997);
udita nella Pubblica udienza tenutasi relazione della causa il giorno 13/12/2001, la svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Manzi per delega dell'avv. Agostini;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 novembre 1998 i Tribunale di Fermo, rigettando l'appello dell'INPS confermava la decisione del 4 giugno 1997 con cui il locale Pretore del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dalle lavoratrici, a domicilio RI SC, NA BÈ e AR PI aveva accertato il diritto della stesse alla fruizione della indennità di mobilità.
L'Istituto ha Proposto ricorso per cassazione con un motivo cui hanno resistito le intimate con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi applicazione degli violazione e falsa artt. 7 e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento all'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché motivazione erronea e comunque insufficiente, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere considerato le ragioni che ostacolano l'assimilabilità ai lavoratori subordinati del lavorante a domicilio. Questi non è, infatti, assoggettabile ad alcun controllo sulla osservanza dell'orario da parte del committente, il cui potere direttivo resta in tale profilo menomato, mentre è vanificata la messa a disposizione in via esclusiva delle energie psico-fisiche dello stesso lavoratore. L'attenuazione del requisito della subordinazione e la valutazione degli altri caratteri del lavoro a domicilio, che ne confermano la natura speciale, costituiscono quindi elementi di convincimento per la non estensibilità della provvidenza della indennità di mobilità la quale presuppone, alla stregua della normativa vigente, l'instaurazione con l'impresa di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Con orientamento giurisprudenziale - che va in questa sede ribadito in quanto si condividono le ragioni poste a fondamento - questa Corte Suprema, a Sezioni Unite, ha affermato in subiecta materia che anche i lavoratori a domicilio, i quali - a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale - vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 23 luglio 1991 n. 223, ove possano fare valere, ai sensi dell'art. 16, comma primo, della medesima legge, una dipendenza di almeno dodici mesi dalla stessa azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività ed infortuni), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine. Ed infatti le varie situazioni soggettive, in presenza delle quali è prevista l'erogazione dell'indennità di mobilità, si caratterizzano per un minimo denominatore comune, costituito dalla perdita del posto di lavoro per effetto di provvedimenti, che provengano da datori di lavoro abilitati alla richiesta dell'intervento integrativo e interessino i dipendenti non "uti singuli" ma come collettività, restando quindi irrilevante che i singoli lavoratori siano o meno legittimati alla percezione del trattamento di integrazione salariale (dal quale i lavoratori a domicilio sono esclusi, ai sensi dell'art.9 legge 18 dicembre 1973, n. 877); ne', d'altra parte, il possibile atteggiarsi del lavoro a domicilio in forme talora dissimili da quelle di norma ricollegabilì al "genus" del lavoro subordinato può costituire di per sè, cioè astrattamente, una ragione di incompatibilità del primo col trattamento di mobilità, quale provvidenza disposta tipicamente per il secondo trattandosi di esaminare in concreto se le prestazioni siano comunque coordinate col ciclo produttivo aziendale, ancorché topograficamente non eseguite all'interno dell'azienda, così come, più in generale, l'applicabilità o meno delle prestazioni domiciliari delle norme dettate per quelle l'interne, va ritenuta in base ad una verifica di compatibilità condotta in relazione alla specifica disciplina dei singoli istituti ed alla peculiarità della situazione concreta (Cass., S.U., 12 marzo 2001, n. 106). Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che ha accertato la sussistenza, nella specie, di tutte le condizioni per il riconoscimento del beneficio all'esame rilevando, tra l'altro, che le appellate, secondo le risultanze emerse dall'istruttoria, avevano lavorato alle dipendenze di un unico datore di lavoro con rapporto continuativo e regolare onde, per effetto della mobilità, si erano trovate nell'impossibilità di svolgere l'attività che costituiva la loro fonte di sostentamento.
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'Istituto ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in euro 12.00 oltre 1.550 (millecinquecentocinquanta) euro per onorari, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario avv. Franco Agostini.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2002