Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4192
CASS
Sentenza 23 marzo 2002

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Anche i lavoratori a domicilio, i quali -a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 23 luglio 1991 n. 223, ove possano far valere, ai sensi dell'art. 16, comma primo, della medesima legge, una dipendenza di almeno dodici mesi dalla stessa azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività e infortuni), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine. Ed infatti le varie situazioni soggettive, in presenza delle quali è prevista l'erogazione dell'indennità di mobilità, si caratterizzano per un minimo denominatore comune, costituito dalla perdita del posto di lavoro per effetto di provvedimenti, che provengano da datori di lavoro abilitati alla richiesta dell'intervento integrativo e interessino i dipendenti non "uti singuli" ma come collettività, restando quindi irrilevante che i singoli lavoratori siano o meno legittimati alla percezione del trattamento di integrazione salariale (dal quale i lavoratori a domicilio sono esclusi, ai sensi dell'art. 9 legge 18 dicembre 1973 n. 877); ne', d'altra parte, il possibile atteggiarsi del lavoro a domicilio in forme talora dissimili da quelle di norma ricollegabili al "genus" del lavoro subordinato può costituire in astratto una ragione di incompatibilità col trattamento di mobilità, quale provvidenza disposta tipicamente per il lavoro subordinato, dovendosi esaminare in concreto se le prestazioni siano comunque coordinate col ciclo produttivo aziendale, ancorché topograficamente non eseguite all'interno dell'azienda, così come, più in generale, l'applicabilità o meno alle prestazioni domiciliari delle norme dettate per quelle "interne" va ritenuta in base ad una verifica di compatibilità condotta in relazione alla specifica disciplina dei singoli istituti ed alla peculiarità della situazione concreta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4192
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4192
Data del deposito : 23 marzo 2002

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