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Articolo 4 della Legge 23 febbraio 1950, n. 111
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Legge 23 febbraio 1950, n. 111
Articolo 4 della Legge 23 febbraio 1950, n. 111
Versione
5 aprile 1950
Art. 4.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 aprile 1950
Vedi fonte istituzionale
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