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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/12/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2396/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2396/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SALMOIRAGHI ALESSANDRO
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZIGLIO PAOLA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio del
25.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio civile in Castellanza (VA) il 10.9.1994.
Dall'unione nasceva in data 06.03.1995 il figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Nel 2022 i coniugi si separavano alle seguenti condizioni:
Il 27.6.2025 la ricorrente proponeva domanda divorzile e domandava un assegno divorzile di € 700,00.
Il resistente si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile, deducendo che la moglie non aveva mai avuto ambizioni lavorative (unica ragione per cui non aveva lavorato in maniera stabile e non aveva un impiego all'attualità) e richiamando il punto 9 delle condizioni di separazione.
All'esito della prima udienza le parti chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di definire consensualmente la controversia.
Poiché la causa era matura per la decisione, veniva concesso rinvio con la precisazione che, in caso di mancato accordo, la causa sarebbe stata rimessa in decisione senza termini ex art. 472bis.28 c.p.c.
Le parti concordavano.
Il 26.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, non essendo stato trovato alcun accordo.
1) Scioglimento del matrimonio.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (v. copia dell'atto di matrimonio e decreto di omologa della separazione).
pagina 2 di 6 È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi oramai irreversibile.
Pertanto, alla luce delle risultanze di causa, sussistono i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b), L. 898/1970 e successive modifiche.
2) Assegno divorzile per il coniuge
Ai fini della verifica della debenza dell'assegno divorzile, si rendono necessarie alcune premesse in fatto ed in diritto.
In particolare, si ritiene utile ribadire la funzione (rectius, le funzioni) che la giurisprudenza di legittimità, pacificamente, attribuisce all'assegno divorzile.
Con due pronunce recenti, Cass. 11910/2024 e Cass. 35434/2023, gli hanno avuto modo di Parte_2 richiamare, confermandolo, quanto statuito dalla medesima Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.18287 del 11/07/2018 sulla funzione non più squisitamente assistenziale, bensì anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile.
Ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno, la giurisprudenza ha oramai preso le distanze dal parametro del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, dovendo, piuttosto, il giudice avere riguardo al requisito della indipendenza economica.
Proprio rispetto a quest'ultima però la Corte ha accolto una nozione di indipendenza cd. in concreto, anche in ragione della funzione non meramente assistenziale dell'assegno di divorzio. Ed infatti, riconoscere una funzione anche compensativo-perequativa all'assegno divorzile comporta che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, vada garantito al coniuge cd. debole il raggiungimento non soltanto di un grado di autonomia/autosufficienza economica, astrattamente valutato, bensì di un livello reddituale adeguato al contributo, in concreto, fornito alla realizzazione della vita familiare.
Ciò non solo quando l'impegno profuso all'interno del nucleo familiare comporti la totale esclusione di un percorso professionale, ma anche quando lo stesso, pur esistente, ne sia di fatto limitato.
Tale giudizio, che grava sul giudice di merito, deve essere effettuato soppesando le eventuali aspettative professionali ed economiche sacrificate, la durata del matrimonio e l'età del richiedente.
Il giudizio di adeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge economicamente più debole deve, pertanto, comporsi anche di un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso.
La spettanza dell'assegno non postula necessariamente la sussistenza di profili prettamente assistenziali- e, dunque, la presenza di situazioni caratterizzate dalla totale assenza di redditi pagina 3 di 6 patrimoniali propri- ma ricorre anche laddove vi sia una sperequazione nelle condizioni economico- patrimoniali delle parti.
In altri termini, l'assegno divorzile ha natura composita, in pari misura, assistenziale e perequativo- compensativa. Ne deriva che la mera circostanza della autosufficienza di ambedue i coniugi non vale ad escludere la spettanza dell'assegno divorzile in presenza di uno squilibrio tra le due posizioni patrimoniale, allorquando tale squilibrio sia riconducibile al contributo dato al ménage familiare dal coniuge debole, con rinunce ad occasioni reddituali tanto attuali quanto potenziali.
Pertanto, i criteri previsti dall'art. 5 L. div. (la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia ai fini dell'an del diritto, sia ai fini del quantum dell'assegno.
In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
Tanto premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto alla ricorrente l'assegno divorzile, pari ad € 700,00, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, soprattutto in considerazione della funzione assistenziale dello stesso (fino a detto momento, rimangono efficaci i provvedimenti assunti in sede di separazione).
Fra le parti vi è, infatti, un sensibile squilibrio economico.
La ricorrente è priva di occupazione e di redditi. Ad oggi, dalla separazione, ha vissuto solo grazie alle somme ricevute in sede di separazione, sebbene non a titolo di assegno di mantenimento.
Inoltre, considerate l'età (57 anni), le attività lavorative svolte in passato (dal 2004 al 2007 la ricorrente lavorava part-time presso una mensa e, durante la convivenza, svolgeva dei lavori di pulizia non in regola), l'incapacità lavorativa (del 35%, aumentata al 50% nel 2025 - doc. 29 della ricorrente) è improbabile che riesca a reperire oggi un impiego che le consenta di mantenersi.
Si ricorda, poi, che il resistente non può pretendere che i parenti della provvedano al suo Pt_1 sostentamento in propria vece.
Infine, l'assegno divorzile non può essere escluso sulla scorta delle condizioni pattuite in sede di separazione. Posto che l'assegno di mantenimento ed il contributo divorzile si differenziano quanto a disciplina, natura, struttura e finalità, perché correlati a diverse situazioni (l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti invece in separazione), da ciò consegue che il riconoscimento del contributo pagina 4 di 6 divorzile è del tutto svincolato dal riconoscimento operato nella pronuncia separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi (Tribunale Siena sez. I,
28/02/2024, n.192; Tribunale Roma sez. I, 20/02/2024, n.3184).
Si osserva, inoltre, che al momento della separazione i coniugi non davano atto di essere economicamente autosufficienti, ma solo di non avere più nulla da pretendere reciprocamente. Detta pattuizione non può ritenersi estesa alle obbligazioni nascenti dal divorzio, ma solo a quanto oggetto dell'accordo ed ivi menzionato.
Nel caso di specie, invece, non rileva particolarmente l'aspetto perequativo – compensativo considerato che la coppia ha un solo figlio autosufficiente da anni. La ricorrente, inoltre, non ha una particolare professionalità e risulta avere delle patologie da anni. In altre parole, l'attuale squilibrio economico non risulta riconducibile al contributo dato al ménage familiare dal coniuge debole, con rinuncia ad occasioni lavorative.
Ai fini della quantificazione dell'assegno si osserva che il matrimonio durava trentuno anni, la ricorrente non ha redditi e ha un immobile in locazione per il quale deve sostenere un canone trimestrale pari ad € 1.650 (doc. 10. Il pagamento risulta dagli e/c della ricorrente).
Il resistente, invece, ha un reddito pari ad € 2.200 netti al mese per dodici mensilità, come dichiarato in udienza, è comproprietario di un terreno boschivo con la madre ed ha una quota di nuda proprietà della casa (e relative pertinenze) in usufrutto allo zio e alla propria madre, ove lui stesso vive insieme a quest'ultima.
Si osserva, poi, ex artt. 116 e 473bis.18 c.p.c., che il resistente non depositava gli estratti conto, come previsto dall'art. 473bis.12 c.p.c.
La domanda di assegno divorzile deve, pertanto, essere accolta.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo pagina 5 di 6 difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Castellanza in data 10.09.1994 fra le parti di cui in epigrafe;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Castellanza e di Villa Cortese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) dispone che, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, il resistente versi in favore della ricorrente un assegno mensile, entro il 10 di ogni mese, pari ad € 700,00, oltre rivalutazione annuale, a titolo di assegno divorzile;
4) condanna il resistente a rifondere all'Erario – o alla ricorrente (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi €
4.000 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, oltre a quanto dovuto per
CU e marca da bollo.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2396/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SALMOIRAGHI ALESSANDRO
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZIGLIO PAOLA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio del
25.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio civile in Castellanza (VA) il 10.9.1994.
Dall'unione nasceva in data 06.03.1995 il figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Nel 2022 i coniugi si separavano alle seguenti condizioni:
Il 27.6.2025 la ricorrente proponeva domanda divorzile e domandava un assegno divorzile di € 700,00.
Il resistente si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile, deducendo che la moglie non aveva mai avuto ambizioni lavorative (unica ragione per cui non aveva lavorato in maniera stabile e non aveva un impiego all'attualità) e richiamando il punto 9 delle condizioni di separazione.
All'esito della prima udienza le parti chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di definire consensualmente la controversia.
Poiché la causa era matura per la decisione, veniva concesso rinvio con la precisazione che, in caso di mancato accordo, la causa sarebbe stata rimessa in decisione senza termini ex art. 472bis.28 c.p.c.
Le parti concordavano.
Il 26.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, non essendo stato trovato alcun accordo.
1) Scioglimento del matrimonio.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (v. copia dell'atto di matrimonio e decreto di omologa della separazione).
pagina 2 di 6 È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi oramai irreversibile.
Pertanto, alla luce delle risultanze di causa, sussistono i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b), L. 898/1970 e successive modifiche.
2) Assegno divorzile per il coniuge
Ai fini della verifica della debenza dell'assegno divorzile, si rendono necessarie alcune premesse in fatto ed in diritto.
In particolare, si ritiene utile ribadire la funzione (rectius, le funzioni) che la giurisprudenza di legittimità, pacificamente, attribuisce all'assegno divorzile.
Con due pronunce recenti, Cass. 11910/2024 e Cass. 35434/2023, gli hanno avuto modo di Parte_2 richiamare, confermandolo, quanto statuito dalla medesima Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.18287 del 11/07/2018 sulla funzione non più squisitamente assistenziale, bensì anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile.
Ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno, la giurisprudenza ha oramai preso le distanze dal parametro del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, dovendo, piuttosto, il giudice avere riguardo al requisito della indipendenza economica.
Proprio rispetto a quest'ultima però la Corte ha accolto una nozione di indipendenza cd. in concreto, anche in ragione della funzione non meramente assistenziale dell'assegno di divorzio. Ed infatti, riconoscere una funzione anche compensativo-perequativa all'assegno divorzile comporta che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, vada garantito al coniuge cd. debole il raggiungimento non soltanto di un grado di autonomia/autosufficienza economica, astrattamente valutato, bensì di un livello reddituale adeguato al contributo, in concreto, fornito alla realizzazione della vita familiare.
Ciò non solo quando l'impegno profuso all'interno del nucleo familiare comporti la totale esclusione di un percorso professionale, ma anche quando lo stesso, pur esistente, ne sia di fatto limitato.
Tale giudizio, che grava sul giudice di merito, deve essere effettuato soppesando le eventuali aspettative professionali ed economiche sacrificate, la durata del matrimonio e l'età del richiedente.
Il giudizio di adeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge economicamente più debole deve, pertanto, comporsi anche di un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso.
La spettanza dell'assegno non postula necessariamente la sussistenza di profili prettamente assistenziali- e, dunque, la presenza di situazioni caratterizzate dalla totale assenza di redditi pagina 3 di 6 patrimoniali propri- ma ricorre anche laddove vi sia una sperequazione nelle condizioni economico- patrimoniali delle parti.
In altri termini, l'assegno divorzile ha natura composita, in pari misura, assistenziale e perequativo- compensativa. Ne deriva che la mera circostanza della autosufficienza di ambedue i coniugi non vale ad escludere la spettanza dell'assegno divorzile in presenza di uno squilibrio tra le due posizioni patrimoniale, allorquando tale squilibrio sia riconducibile al contributo dato al ménage familiare dal coniuge debole, con rinunce ad occasioni reddituali tanto attuali quanto potenziali.
Pertanto, i criteri previsti dall'art. 5 L. div. (la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia ai fini dell'an del diritto, sia ai fini del quantum dell'assegno.
In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
Tanto premesso, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto alla ricorrente l'assegno divorzile, pari ad € 700,00, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, soprattutto in considerazione della funzione assistenziale dello stesso (fino a detto momento, rimangono efficaci i provvedimenti assunti in sede di separazione).
Fra le parti vi è, infatti, un sensibile squilibrio economico.
La ricorrente è priva di occupazione e di redditi. Ad oggi, dalla separazione, ha vissuto solo grazie alle somme ricevute in sede di separazione, sebbene non a titolo di assegno di mantenimento.
Inoltre, considerate l'età (57 anni), le attività lavorative svolte in passato (dal 2004 al 2007 la ricorrente lavorava part-time presso una mensa e, durante la convivenza, svolgeva dei lavori di pulizia non in regola), l'incapacità lavorativa (del 35%, aumentata al 50% nel 2025 - doc. 29 della ricorrente) è improbabile che riesca a reperire oggi un impiego che le consenta di mantenersi.
Si ricorda, poi, che il resistente non può pretendere che i parenti della provvedano al suo Pt_1 sostentamento in propria vece.
Infine, l'assegno divorzile non può essere escluso sulla scorta delle condizioni pattuite in sede di separazione. Posto che l'assegno di mantenimento ed il contributo divorzile si differenziano quanto a disciplina, natura, struttura e finalità, perché correlati a diverse situazioni (l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti invece in separazione), da ciò consegue che il riconoscimento del contributo pagina 4 di 6 divorzile è del tutto svincolato dal riconoscimento operato nella pronuncia separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi (Tribunale Siena sez. I,
28/02/2024, n.192; Tribunale Roma sez. I, 20/02/2024, n.3184).
Si osserva, inoltre, che al momento della separazione i coniugi non davano atto di essere economicamente autosufficienti, ma solo di non avere più nulla da pretendere reciprocamente. Detta pattuizione non può ritenersi estesa alle obbligazioni nascenti dal divorzio, ma solo a quanto oggetto dell'accordo ed ivi menzionato.
Nel caso di specie, invece, non rileva particolarmente l'aspetto perequativo – compensativo considerato che la coppia ha un solo figlio autosufficiente da anni. La ricorrente, inoltre, non ha una particolare professionalità e risulta avere delle patologie da anni. In altre parole, l'attuale squilibrio economico non risulta riconducibile al contributo dato al ménage familiare dal coniuge debole, con rinuncia ad occasioni lavorative.
Ai fini della quantificazione dell'assegno si osserva che il matrimonio durava trentuno anni, la ricorrente non ha redditi e ha un immobile in locazione per il quale deve sostenere un canone trimestrale pari ad € 1.650 (doc. 10. Il pagamento risulta dagli e/c della ricorrente).
Il resistente, invece, ha un reddito pari ad € 2.200 netti al mese per dodici mensilità, come dichiarato in udienza, è comproprietario di un terreno boschivo con la madre ed ha una quota di nuda proprietà della casa (e relative pertinenze) in usufrutto allo zio e alla propria madre, ove lui stesso vive insieme a quest'ultima.
Si osserva, poi, ex artt. 116 e 473bis.18 c.p.c., che il resistente non depositava gli estratti conto, come previsto dall'art. 473bis.12 c.p.c.
La domanda di assegno divorzile deve, pertanto, essere accolta.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo pagina 5 di 6 difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Castellanza in data 10.09.1994 fra le parti di cui in epigrafe;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Castellanza e di Villa Cortese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) dispone che, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, il resistente versi in favore della ricorrente un assegno mensile, entro il 10 di ogni mese, pari ad € 700,00, oltre rivalutazione annuale, a titolo di assegno divorzile;
4) condanna il resistente a rifondere all'Erario – o alla ricorrente (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi €
4.000 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, oltre a quanto dovuto per
CU e marca da bollo.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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