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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11857 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 20/11/2025, nella causa R.G. n. 8416/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
(29/06/1963), rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Morandi Ester, per procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto del 19 giugno 2024, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – nella causa iscritta al n. R.G. 37866/2023, è stato omologato l'accertamento del requisito sanitario, come risultante dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, affermando la sussistenza, in capo al sig. delle Parte_1 condizioni previste per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa presentata il 07 aprile 2023. CP_ In data 03 luglio 2024 e 17 luglio 2024, il ricorrente ha notificato alle competenti sedi rispettivamente, il modello AP70 contenente i dati socioeconomici utili all'erogazione della prestazione e il decreto di omologa ma, decorsi i termini di legge, l' non ha provveduto all'erogazione dei ratei CP_2 maturati a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo riconosciuto. La mancata esecuzione della prestazione dovuta è stata pertanto dedotta in giudizio dal ricorrente, che ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento dell' e la condanna dell'Ente di previdenza al CP_1 pagamento delle somme spettanti. L' , malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio, rimanendo CP_2 contumace. La causa, di natura prettamente documentale, all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
*****
Dalla documentazione prodotta risulta che il diritto all'indennità di accompagnamento era stato accertato in via definitiva con il decreto di omologa del 19 giugno 2024, notificato all' il 17 luglio CP_1
2024. Pertanto, l'obbligo dell'Istituto di provvedere all'erogazione delle somme maturate discende direttamente dal contenuto del provvedimento giudiziale di omologa, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. La condotta omissiva dell' consistente nel mancato pagamento dei ratei dovuti, nonostante la CP_1 notifica del decreto e la trasmissione della documentazione necessaria, integra un evidente inadempimento dell'obbligo di ottemperare al provvedimento giudiziale. Ne consegue che, accertata la regolarità della notifica e la completezza degli adempimenti della parte ricorrente, deve essere dichiarata la responsabilità dell' per il ritardo nell'esecuzione e disposto CP_1
l'ordine di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 07 aprile 2023, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, secondo le modalità di legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' ogni diversa istanza disattesa, così provvede: Controparte_3
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento, in favore di parte ricorrente, dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dal 07 aprile 2023 come accertato nel decreto di omologa del 19 giugno 2024, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo e per l'effetto; 2) condanna l in persona del Presidente pro tempore, Controparte_3 al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dal 07 aprile 2023 come accertato nel decreto di omologa del 19 giugno 2024, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 948,00#, di cui
€ 124,00# per spese generali ed € 824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 20/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa
UD DI
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 20/11/2025, nella causa R.G. n. 8416/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
(29/06/1963), rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Morandi Ester, per procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto del 19 giugno 2024, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – nella causa iscritta al n. R.G. 37866/2023, è stato omologato l'accertamento del requisito sanitario, come risultante dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, affermando la sussistenza, in capo al sig. delle Parte_1 condizioni previste per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa presentata il 07 aprile 2023. CP_ In data 03 luglio 2024 e 17 luglio 2024, il ricorrente ha notificato alle competenti sedi rispettivamente, il modello AP70 contenente i dati socioeconomici utili all'erogazione della prestazione e il decreto di omologa ma, decorsi i termini di legge, l' non ha provveduto all'erogazione dei ratei CP_2 maturati a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo riconosciuto. La mancata esecuzione della prestazione dovuta è stata pertanto dedotta in giudizio dal ricorrente, che ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento dell' e la condanna dell'Ente di previdenza al CP_1 pagamento delle somme spettanti. L' , malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio, rimanendo CP_2 contumace. La causa, di natura prettamente documentale, all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
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Dalla documentazione prodotta risulta che il diritto all'indennità di accompagnamento era stato accertato in via definitiva con il decreto di omologa del 19 giugno 2024, notificato all' il 17 luglio CP_1
2024. Pertanto, l'obbligo dell'Istituto di provvedere all'erogazione delle somme maturate discende direttamente dal contenuto del provvedimento giudiziale di omologa, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. La condotta omissiva dell' consistente nel mancato pagamento dei ratei dovuti, nonostante la CP_1 notifica del decreto e la trasmissione della documentazione necessaria, integra un evidente inadempimento dell'obbligo di ottemperare al provvedimento giudiziale. Ne consegue che, accertata la regolarità della notifica e la completezza degli adempimenti della parte ricorrente, deve essere dichiarata la responsabilità dell' per il ritardo nell'esecuzione e disposto CP_1
l'ordine di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 07 aprile 2023, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, secondo le modalità di legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' ogni diversa istanza disattesa, così provvede: Controparte_3
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento, in favore di parte ricorrente, dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dal 07 aprile 2023 come accertato nel decreto di omologa del 19 giugno 2024, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo e per l'effetto; 2) condanna l in persona del Presidente pro tempore, Controparte_3 al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dal 07 aprile 2023 come accertato nel decreto di omologa del 19 giugno 2024, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 948,00#, di cui
€ 124,00# per spese generali ed € 824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 20/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa
UD DI