CASS
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2024, n. 16049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16049 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO TO nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 29/09/2023 del TRIBUNALE DI MATERA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato Francesco Antonio Auletta, che, nell'interesse delle parti civili AN AR e IL ER, si è riportato alle note fatte pervenire in Cancelleria e ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, oltre che per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese competenze del presente grado di giudizio;
sentita l'Avvocata ANTONELLA FICAZZOLA che, nell'interesse di IO TO, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO DI MB, per il tramite di procuratrice speciale, impugna la sentenza in data 29/09/2023 del Tribunale di Matera che, in funzione di giudice dell'appello e in accoglimento dell'impugnazione presentata dalle parti civili, ha riformato la sentenza in data 21/11/2022 del Giudice di Pace di Tricarico, riconoscendo la sussistenza del fatto illecito corrispondente al reato di cui all'art. 633 cod. pen. e condannando il ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16049 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 19/03/2024 Deduce: 1. Violazione di legge per difetto degli elementi costitutivi di cui all'art. 633 cod. pen.. Secondo il ricorrente mancano sia l'elemento psicologico del reato di invasione, sia la condotta materiale. Quanto all'elemento psicologico rimarca come ON avesse fatto accertare in sede civile la maturazione dell'usucapione in ragione del possesso ultraventennale del terreno. Con riguardo alla condotta materiale, osserva come il tribunale abbia omesso di motivare sul punto, nonostante il Giudice di Pace avesse escluso chiaramente l'invasione nel fondo altrui. 2. Violazione di legge in relazione al richiamo alla sentenza civile nulla ex art. 161 codice procedura civile. In questo caso il ricorrente osserva che la decisione del tribunale non considera le fonti dichiarative e pone a fondamento della decisione una sentenza pronunciata in sede civile dal Tribunale di Matera che, però, è stata dichiarata nulla dalla Corte di appello di Potenza. Risalta come, dunque, sia venuto meno il presupposto da cui hanno preso le mosse le argomentazioni del tribunale. Conclude, dunque, osservando che manca sia l'elemento materiale -non essendovi stata l'invasione del fondo, in ragione del pregresso possesso ultraventennale-, sia l'elemento psicologico, in ragione della consapevolezza di DI di essere legittimato al possesso del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va preliminarmente richiamata la sentenza di primo grado, per la corretta impostazione argomentativa in essa contenuta. Il Giudice di Pace di Tricarico, invero, ha correttamente premesso che l'oggetto della tutela consiste nel pacifico possesso e nella piena disponibilità dell'immobile da parte di chi, a qualsiasi titolo, lo detenga;
così che l'interesse protetto attiene non a uno specifico diritto che la persona vanti sul terreno, ma a un rapporto di fatto che può essere esercitato dal proprietario ovvero da un terzo e che trova la sua definizione nel concetto di possesso espresso dall'art. 1140 cod. civ.. 1.2. A ciò deve aggiungersi quanto spiegato da questa Corte, che ha chiarito che «ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 cod. pen. occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto, con la conseguenza che qualora il possesso, esercitato in forza di titoli legittimi, sia pacifico e continuo, manca l'estremo 2 4--,-, -, dell'arbitrarietà dell'invasione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna dell'imputata per l'abusiva occupazione di una porzione del fondo altrui mediante realizzazione di manufatti edili, essendo la stessa subentrata nel possesso dell'immobile "occupante", a seguito di legittimo acquisto della proprietà, in epoca successiva alla prima realizzazione delle opere, sulle quali aveva effettuato ulteriori lavori). (Conforme Sez. 2, n. 10814 del 19/02/1990 Rv. 185013 - 01)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 19148 del 15/03/2019, Larocca, Rv. 276423 - 01), e che «la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in quanto la ricorrente aveva occupato una terrazza non aperta al pubblico per un apprezzabile lasso di tempo)», (Sez. 2, Sentenza n. 15297 del 05/03/2013, Falvo, Rv. 256484 - 01). 1.3. Ciò premesso, tutte le censure esposte dal ricorrente risultano fondate. 1.3.1. Anzitutto, va rilevato che il ricorrente ha correttamente osservato come il tribunale abbia valorizzato una sentenza del tribunale civile, dichiarata nulla dalla Corte di appello. pur vero che nell'ordinamento processuale vigente la disciplina dei rapporti tra il processo civile e quello penale si ispira al principio dell'autonomia e separazione dei due processi e dell'attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione. Nel caso in esame, però, il tribunale non ha -in realtà- effettuato un giudizio autonomo circa le questioni giuridiche o di fatto (eventualmente) comuni al processo penale e a quello civile, essendosi limitato a prendere atto dell'esistenza di una sentenza civile. Sentenza, civile che, però, era stata annullata dalla Corte di appello, così che il giudice avrebbe dovuto spiegare per quale ragione ritenesse di trarre elementi di valutazione da un provvedimento giudiziale in realtà non più esistente e in difformità di quanto statuito dal giudice dell'impugnazione civile. 1.3.2. A ciò si aggiunga che il tribunale è pervenuto alla valorizzazione di tale sentenza (nulla) con motivazione che risulta manifestamente illogica. Il tribunale, infatti, ha ritenuto comprovato l'elemento psicologico nel fatto che il ricorrente, in sede contenziosa civile, a fronte della domanda di rivendica presentata dalle odierne parti civili, presentava domanda riconvenzionale al fine di vedersi riconosciuto l'acquisto a titolo originario del terreno di che trattasi. Un tale argomentare è manifestamente illogico. A tale riguardo, va preliminarmente rimarcato come, sulla base delle massime di esperienza, in mancanza di una prova contraria, il fatto che taluno presenti domanda riconvenzionale al fine di vedersi riconosciuto il proprio acquisto 3 a titolo originario deve condurre a ritenere che quegli ritenga di avere legittimamente acquistato la proprietà del bene, per avere esercitato il possesso in maniera legittima, in forma pubblica, pacifica e ininterrotta per un ventennio, al punto di poter vantare la maturazione dell'acquisto a titolo originario. Tanto deve ritenersi fino a prova contraria, atteso che non può attribuirsi la mala fede in via pregiudiziale e generalizzata a chiunque avanzi domandi in sede civile (in via principale o in via riconvenzionale) al fine di far valere le proprie ragioni. Non si può ritenere la mala fede fino a quando non vi sia una sentenza che, definendo il giudizio civile, abbia ritenuto l'infondatezza della domanda di usucapione;
ovvero fino a quando il giudice penale, nella sede della cognizione piena e autonoma che gli è propria, sciogliendo le questioni giuridiche e fattuali che involgono il giudizio, non illustri le ragioni per cui ritenga che quella domanda di usucapione celasse maliziosamente il dolo specifico richiesto per il reato in esame. In assenza di tali (o ulteriori) elementi, ritenere la mala fede della parte che fa valere le proprie ragioni in un giudizio civile, risulta una valutazione congetturale, soggettiva e arbitraria e, come tale, manifestamente illogica. Il vizio di manifesta illogicità invero, è sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche e si configura quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica. 1.3.3. Inoltre, il ricorrente -al pari del Giudice di Pace- ha correttamente evidenziato che l'art. 633 cod. pen. non è posto a presidio del diritto di proprietà vantato sul bene, ma ha lo scopo di apprestare tutela a una situazione di fatto (il possesso) vantato sul bene dalla persona offesa. Il tribunale ha omesso di verificare tale fondamentale profilo, lasciando irrisolto il tema della sussistenza dell'elemento materiale, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione, sotto un duplice profilo. In primo luogo, il tribunale non si è preoccupato di evidenziare ovvero di spiegare se vi fosse questa relazione di fatto tra le parti civili e il terreno. Relazione di fatto che -in realtà- risulta pacificamente insussistente, in quanto negata dal fatto che le odierne parti civili hanno promosso azione di rivendica del fondo al fine di ottenere la restituzione del bene che, dunque, non è nella loro disponibilità. Tanto si lega all'altro dato emerso anch'esso pacificamente, costituito dal possesso certamente riferito all'odierno ricorrente e che il tribunale ha omesso di verificare nella durata e nelle modalità della sua genesi, eventualmente provocata da un titolo valido ovvero acquisito in maniera pacifica e pubblica. Verifica tanto più necessaria in presenza di una serie di atti di compravendita prodotti dall'imputato al fine dimostrare la provenienza legittima della disponibilità del bene e, in particolare, di un atto pubblico menzionato anche nella sentenza della 4 Corte di appello in sede civile, ove si dà atto che il fondo risultava acquistato dal DI già nel 1980. 2. I precedenti rilievi portano all'annullamento -ai soli effetti civili- della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in sede di appello. L'annullamento è ai soli
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pre idente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato Francesco Antonio Auletta, che, nell'interesse delle parti civili AN AR e IL ER, si è riportato alle note fatte pervenire in Cancelleria e ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, oltre che per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese competenze del presente grado di giudizio;
sentita l'Avvocata ANTONELLA FICAZZOLA che, nell'interesse di IO TO, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO DI MB, per il tramite di procuratrice speciale, impugna la sentenza in data 29/09/2023 del Tribunale di Matera che, in funzione di giudice dell'appello e in accoglimento dell'impugnazione presentata dalle parti civili, ha riformato la sentenza in data 21/11/2022 del Giudice di Pace di Tricarico, riconoscendo la sussistenza del fatto illecito corrispondente al reato di cui all'art. 633 cod. pen. e condannando il ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16049 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 19/03/2024 Deduce: 1. Violazione di legge per difetto degli elementi costitutivi di cui all'art. 633 cod. pen.. Secondo il ricorrente mancano sia l'elemento psicologico del reato di invasione, sia la condotta materiale. Quanto all'elemento psicologico rimarca come ON avesse fatto accertare in sede civile la maturazione dell'usucapione in ragione del possesso ultraventennale del terreno. Con riguardo alla condotta materiale, osserva come il tribunale abbia omesso di motivare sul punto, nonostante il Giudice di Pace avesse escluso chiaramente l'invasione nel fondo altrui. 2. Violazione di legge in relazione al richiamo alla sentenza civile nulla ex art. 161 codice procedura civile. In questo caso il ricorrente osserva che la decisione del tribunale non considera le fonti dichiarative e pone a fondamento della decisione una sentenza pronunciata in sede civile dal Tribunale di Matera che, però, è stata dichiarata nulla dalla Corte di appello di Potenza. Risalta come, dunque, sia venuto meno il presupposto da cui hanno preso le mosse le argomentazioni del tribunale. Conclude, dunque, osservando che manca sia l'elemento materiale -non essendovi stata l'invasione del fondo, in ragione del pregresso possesso ultraventennale-, sia l'elemento psicologico, in ragione della consapevolezza di DI di essere legittimato al possesso del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va preliminarmente richiamata la sentenza di primo grado, per la corretta impostazione argomentativa in essa contenuta. Il Giudice di Pace di Tricarico, invero, ha correttamente premesso che l'oggetto della tutela consiste nel pacifico possesso e nella piena disponibilità dell'immobile da parte di chi, a qualsiasi titolo, lo detenga;
così che l'interesse protetto attiene non a uno specifico diritto che la persona vanti sul terreno, ma a un rapporto di fatto che può essere esercitato dal proprietario ovvero da un terzo e che trova la sua definizione nel concetto di possesso espresso dall'art. 1140 cod. civ.. 1.2. A ciò deve aggiungersi quanto spiegato da questa Corte, che ha chiarito che «ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 cod. pen. occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto, con la conseguenza che qualora il possesso, esercitato in forza di titoli legittimi, sia pacifico e continuo, manca l'estremo 2 4--,-, -, dell'arbitrarietà dell'invasione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna dell'imputata per l'abusiva occupazione di una porzione del fondo altrui mediante realizzazione di manufatti edili, essendo la stessa subentrata nel possesso dell'immobile "occupante", a seguito di legittimo acquisto della proprietà, in epoca successiva alla prima realizzazione delle opere, sulle quali aveva effettuato ulteriori lavori). (Conforme Sez. 2, n. 10814 del 19/02/1990 Rv. 185013 - 01)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 19148 del 15/03/2019, Larocca, Rv. 276423 - 01), e che «la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in quanto la ricorrente aveva occupato una terrazza non aperta al pubblico per un apprezzabile lasso di tempo)», (Sez. 2, Sentenza n. 15297 del 05/03/2013, Falvo, Rv. 256484 - 01). 1.3. Ciò premesso, tutte le censure esposte dal ricorrente risultano fondate. 1.3.1. Anzitutto, va rilevato che il ricorrente ha correttamente osservato come il tribunale abbia valorizzato una sentenza del tribunale civile, dichiarata nulla dalla Corte di appello. pur vero che nell'ordinamento processuale vigente la disciplina dei rapporti tra il processo civile e quello penale si ispira al principio dell'autonomia e separazione dei due processi e dell'attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione. Nel caso in esame, però, il tribunale non ha -in realtà- effettuato un giudizio autonomo circa le questioni giuridiche o di fatto (eventualmente) comuni al processo penale e a quello civile, essendosi limitato a prendere atto dell'esistenza di una sentenza civile. Sentenza, civile che, però, era stata annullata dalla Corte di appello, così che il giudice avrebbe dovuto spiegare per quale ragione ritenesse di trarre elementi di valutazione da un provvedimento giudiziale in realtà non più esistente e in difformità di quanto statuito dal giudice dell'impugnazione civile. 1.3.2. A ciò si aggiunga che il tribunale è pervenuto alla valorizzazione di tale sentenza (nulla) con motivazione che risulta manifestamente illogica. Il tribunale, infatti, ha ritenuto comprovato l'elemento psicologico nel fatto che il ricorrente, in sede contenziosa civile, a fronte della domanda di rivendica presentata dalle odierne parti civili, presentava domanda riconvenzionale al fine di vedersi riconosciuto l'acquisto a titolo originario del terreno di che trattasi. Un tale argomentare è manifestamente illogico. A tale riguardo, va preliminarmente rimarcato come, sulla base delle massime di esperienza, in mancanza di una prova contraria, il fatto che taluno presenti domanda riconvenzionale al fine di vedersi riconosciuto il proprio acquisto 3 a titolo originario deve condurre a ritenere che quegli ritenga di avere legittimamente acquistato la proprietà del bene, per avere esercitato il possesso in maniera legittima, in forma pubblica, pacifica e ininterrotta per un ventennio, al punto di poter vantare la maturazione dell'acquisto a titolo originario. Tanto deve ritenersi fino a prova contraria, atteso che non può attribuirsi la mala fede in via pregiudiziale e generalizzata a chiunque avanzi domandi in sede civile (in via principale o in via riconvenzionale) al fine di far valere le proprie ragioni. Non si può ritenere la mala fede fino a quando non vi sia una sentenza che, definendo il giudizio civile, abbia ritenuto l'infondatezza della domanda di usucapione;
ovvero fino a quando il giudice penale, nella sede della cognizione piena e autonoma che gli è propria, sciogliendo le questioni giuridiche e fattuali che involgono il giudizio, non illustri le ragioni per cui ritenga che quella domanda di usucapione celasse maliziosamente il dolo specifico richiesto per il reato in esame. In assenza di tali (o ulteriori) elementi, ritenere la mala fede della parte che fa valere le proprie ragioni in un giudizio civile, risulta una valutazione congetturale, soggettiva e arbitraria e, come tale, manifestamente illogica. Il vizio di manifesta illogicità invero, è sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche e si configura quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica. 1.3.3. Inoltre, il ricorrente -al pari del Giudice di Pace- ha correttamente evidenziato che l'art. 633 cod. pen. non è posto a presidio del diritto di proprietà vantato sul bene, ma ha lo scopo di apprestare tutela a una situazione di fatto (il possesso) vantato sul bene dalla persona offesa. Il tribunale ha omesso di verificare tale fondamentale profilo, lasciando irrisolto il tema della sussistenza dell'elemento materiale, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione, sotto un duplice profilo. In primo luogo, il tribunale non si è preoccupato di evidenziare ovvero di spiegare se vi fosse questa relazione di fatto tra le parti civili e il terreno. Relazione di fatto che -in realtà- risulta pacificamente insussistente, in quanto negata dal fatto che le odierne parti civili hanno promosso azione di rivendica del fondo al fine di ottenere la restituzione del bene che, dunque, non è nella loro disponibilità. Tanto si lega all'altro dato emerso anch'esso pacificamente, costituito dal possesso certamente riferito all'odierno ricorrente e che il tribunale ha omesso di verificare nella durata e nelle modalità della sua genesi, eventualmente provocata da un titolo valido ovvero acquisito in maniera pacifica e pubblica. Verifica tanto più necessaria in presenza di una serie di atti di compravendita prodotti dall'imputato al fine dimostrare la provenienza legittima della disponibilità del bene e, in particolare, di un atto pubblico menzionato anche nella sentenza della 4 Corte di appello in sede civile, ove si dà atto che il fondo risultava acquistato dal DI già nel 1980. 2. I precedenti rilievi portano all'annullamento -ai soli effetti civili- della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in sede di appello. L'annullamento è ai soli
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pre idente