Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03582/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3582 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da OC S.r.l. in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RT con FA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5F5484FF1, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Griselli e RC Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Consorzio di bonifica ST IC OR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Salomoni, Andrea Santoro e Paola Scivoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
nei confronti
IV Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo, Alberto Salmaso e Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DI, Giudici S.p.A., IT S.r.l. e Puricelli Ambiente Verde S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n° 512 del 08-08-2025 del Consorzio di bonifica ST IC OR, ricevuta a mezzo PEC in data 21 agosto 2025, di aggiudicazione in favore del RT controinteressato dell’appalto di cui alla “Procedura aperta dei lavori di costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei Comuni di Pregnana Milanese, Vanzago e Pogliano Milanese” - Codice CIG: B5F5484FF1;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi in particolare, i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione poi resa definitiva;
- la lex specialis di gara per la subordinata ipotesi descritta nel ricorso;
oltre poi al contratto, ove già stipulato, del quale si domanda la declaratoria di inefficacia ex artt.121 e 122 c.p.a. e il relativo subentro;
- con riserva di separata azione ex art. 30 c.p.a.;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da IV Costruzioni S.r.l. il 23 ottobre 2025:
per l’annullamento
- di tutti i provvedimenti ed atti impugnati dalla ricorrente principale, con particolare riferimento alla determinazione n° 512 dell’8.8.2025 del Consorzio di Bonifica ST IC OR, nella sola parte in cui la Commissione giudicatrice ha omesso di assegnare all’RT IV n. 5 (cinque) punti per il criterio A.5 (“STRUTTURA ORGANIZZATIVA APPALTATORE”) dell’offerta tecnica e n. 8 (otto) punti per il criterio C (“GESTIONE DELLA SICUREZZA”), per le ragioni esposte nel ricorso;
- di ogni altro atto e/o provvedimento e/o comportamento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, e, comunque, di tutti gli atti e/o provvedimenti e/o comportamenti, ancorché non conosciuti, ivi inclusi i verbali delle sedute di valutazione delle offerte tecniche, nella sola parte in cui la Commissione giudicatrice ha omesso di assegnare all’RT IV n. 5 (cinque) punti per il sub-criterio dell’offerta tecnica A.5 (“STRUTTURA ORGANIZZATIVA APPALTATORE”) e n. 8 (otto) punti per il criterio C (“GESTIONE DELLA SICUREZZA”), per le ragioni esposte nel ricorso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OC s.r.l. il 7 novembre 2025:
- della nota in data 10.10.25 del Consorzio ST IC OR, a firma del RUP Ing. Sara Crosta, recante “provvedimento di archiviazione dell’istanza di autotutela del 11.09.2025 e conferma di aggiudicazione” (doc. 23 ETV);
- della disposizione di servizio n.1/RUP del 7.10.25, recante consegna dei lavori all’aggiudicatario, e del “processo verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza”, prodotti in giudizio dal Consorzio ETV in data 13.10.25 (docc. 25 e 26 ETV).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’impresa IV Costruzioni S.r.l., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Consorzio di Bonifica ST IC OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IL Di AO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 23 settembre 2025, la società OC, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RT con la FA s.r.l. (d’ora in poi solo RT OC) ha impugnato la determinazione n° 512 dell’8 agosto 2025 del Consorzio di bonifica ST IC OR (d’ora in poi solo Consorzio ETV), ricevuta a mezzo PEC in data 21 agosto 2025 (doc. 1 e 1bis), di aggiudicazione dell’appalto di cui alla “ Procedura aperta dei lavori di costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei Comuni di Pregnana Milanese, Vanzago e Pogliano Milanese ” - CUP: J31J05000010001 Codice intervento: Misura 1.2. (GE-MI) del PNRR - in favore del RT IV odierno controinteressato.
2. Il relativo bando di gara, pubblicato in data 7 marzo 2025 (doc. 2), ha previsto come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 36/23, per un valore complessivo dell’appalto pari a € 12.106.996,79 oltre IVA, così suddivisi: € 9.995.076,59 per lavori, € 1.856.257,11 per manodopera non soggetta a ribasso, € 255.663,09 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Inoltre, il disciplinare di gara (doc. 3) ha indicato come requisiti specifici il possesso delle categorie SOA OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica), per un valore pari a € 11.223.842,40 (categoria prevalente) e OS35 (Interventi a basso impatto ambientale), per un valore pari ad € 883.154,39 (categoria scorporabile).
3. Il RT OC ricorrente espone in fatto:
- di aver preso parte alla procedura, unitamente ad altri sei operatori, tutti ammessi alla valutazione delle rispettive offerte tecniche (doc. 4 verbale 15 aprile 2025);
- che la graduatoria finale ha visto il RT IV collocarsi al primo posto (47,40 punti per l’offerta tecnica + 28,27 punti per l’offerta economica = punteggio complessivo pari a 75,76) e il RT OC, odierno ricorrente, al secondo posto (43,60 punti per l’offerta tecnica + 30 punti per l’offerta economica = punteggio complessivo pari a 73,60), con una differenza di 2,16 punti;
- di aver, in data 11 settembre 2025, presentato al Consorzio ETV istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in quanto: a) la sommatoria delle percentuali di ripartizione dei lavori della categoria prevalente OG8 non raggiunge il 100% dell’importo della categoria; b) non risulta la qualificazione OS35 in capo al raggruppamento aggiudicatario (entrambi i motivi riproposti con il quinto e sesto motivo del ricorso introduttivo).
4. Il ricorso introduttivo è affidato a sette motivi di illegittimità:
(i) con i primi tre motivi di diritto, il RT OC ricorrente deduce l’illegittimità dei punteggi tecnici tabellari attribuiti dalla Commissione sia alla sua offerta tecnica che a quella dell’RT IV in relazione ai criteri: “ A.2 – Direttore di cantiere ” - “ A.5 – Struttura organizzativa appaltatore ” - “ D.1 – Metodologia BIM ”;
(ii) con un secondo gruppo di censure, il RT OC ricorrente deduce vizi di natura immediatamente escludente del RT controinteressato.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (questo con atto di mero stile), il RT IV controinteressato e il Consorzio ETV per resistere al ricorso, depositando documenti e memorie.
6. Con atto depositato il 17 ottobre 2025 è stato integrato il contraddittorio, con notifica del ricorso anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art.12-bis comma 4 D.L. n. 68/2022, trattandosi di appalto PNRR ammesso a finanziamento nell’ambito del contratto di programma 2022-2026.
7. Successivamente, il 23 ottobre 2025, il RT IV ha proposto ricorso incidentale ex artt. 42 e 120 c.p.a., con il quale il ricorrente incidentale ha contestato la mancata attribuzione in suo favore di n. 13 punti, cui lo stesso avrebbe avuto diritto, in relazione ai seguenti criteri: A.5 (“ Struttura organizzativa appaltatore ”) – C.1 (“ Piattaforma Informatica ”) e C.2 (“ Gestione della Sicurezza: Multiutenza ”) del disciplinare.
8. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 7 novembre 2025, corredato da istanza cautelare, il RT OC ricorrente ha, altresì, impugnato la conferma dell’aggiudicazione disposta a favore del RT IV e comunicata con nota trasmessagli dal Consorzio ETV a mezzo Sintel il 10 ottobre 2025.
9. Con tale ultimo ricorso, il RT OC ripropone in sostanza, qui con numerazione VIII e IX, il quinto e sesto motivo del ricorso introduttivo, nonché, con il X motivo di ricorso, la “..violazione dell’art. 17 d. lgs. 36/23 e dell’art. 10-bis l. n. 241/90 (SToppel) nonché ..violazione/falsa applicazione della lex specialis di gara ”.
10. Con memoria depositata il 13 novembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha domandato che venga dichiarata la sua estraneità ai fatti di causa e di essere tenuto indenne da qualsivoglia pregiudizio, esborso od onere, anche in termini di spese di lite, non risultando impugnati con il ricorso principale e con quello incidentale, atti imputabili al predetto dicastero bensì, unicamente, atti adottati dal Consorzio di bonifica ST IC OR.
11. Con memoria depositata il 16 novembre 2025, il RT OC ha preso posizione sui motivi dedotti dal controinteressato con il ricorso incidentale.
12. Con memorie del 17 novembre 2025, il Consorzio ETV e il RT IV hanno resistito al ricorso per motivi aggiunti proposto dal raggruppamento ricorrente.
13. In prossimità della camera di consiglio le parti hanno depositato ulteriori memorie.
14. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, questo Collegio ha << Ritenuto che, ex art. 55, X comma, c.p.a., le esigenze della società ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito >>, fissando l’udienza di merito del 14 gennaio 2026.
15. Nel frattempo, il 23 dicembre 2025, il Consorzio ETV ha stipulato il contratto con il RT IV.
16. Con memoria depositata il 27 dicembre 2025, il RT OC ha lamentato di aver definitivamente perduto l’aspirazione a subentrare nell’esecuzione del contratto, avendo il Consorzio proceduto alla stipula del contratto.
17. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche ribadendo le rispettive tesi.
18.All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si osserva che l’art. 12 bis , del d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con legge 5 agosto 2022, n. 108, al comma 4 stabilisce che “ Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ” e all’ultimo periodo dispone altresì che “ Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ”, in tal modo chiaramente evocando la necessità di far luogo all’incombente dell’integrazione del contraddittorio, ove non siano intimate in giudizio le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, senza che si possa affermare con certezza che la locuzione “ parti necessarie ” individui nelle amministrazioni centrali la posizione di controinteressati o amministrazioni resistenti. Il Collegio ritiene che il citato comma 4 dell’art. 12- bis del d.l. n. 68/2022, per i soli giudizi riconducibili al rito PNRR, abbia voluto garantire la partecipazione delle amministrazioni centrali al fine di valorizzare l’interesse delle stesse, in qualità di “ titolari degli interventi previsti nel PNRR ”, alla sana e corretta gestione dei fondi PNRR, rimanendo la veste di amministrazione resistente in capo all’Amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato, che nel caso di specie è il Consorzio ETV. In altre parole, l’integrazione del contraddittorio non modifica la struttura del provvedimento impugnato, che non diventa un atto complesso, plurisoggettivo, essendo stato adottato esclusivamente dal Consorzio ETV, stazione appaltante resistente.
2. Secondo la giurisprudenza, le amministrazioni centrali titolari degli interventi finanziati con i fondi del P.N.R.R. sono «parti necessarie» atipiche — ovvero ulteriori e diverse dalla «pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato» e dai controinteressati di cui all’art. 49 c.p.a.; il legislatore, all'ultimo inciso dell'art. 12- bis , comma 4, in oggetto, ha, dunque, esteso l'operatività della disposizione di cui all'art. 49 c.p.a., ordinariamente riguardante i cd. «controinteressati», anche alle suddette atipiche «parti necessarie» così da consentirne la partecipazione al giudizio (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 27 settembre 2023, n. 725), ma senza attribuire alle amministrazioni centrali la veste di controinteressati, atteso che non sussistono i presupposti formali e sostanziali elaborati dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 17 settembre 2018, n.5420). La giurisprudenza ha infatti affermato che, rispetto alla domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione di una procedura di evidenza pubblica, controinteressato è l'operatore economico individuato come aggiudicatario nel provvedimento impugnato; questi è controinteressato in senso formale, in quanto espressamente indicato nell'atto di aggiudicazione, e in senso sostanziale poiché titolare di un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente.
3. Per quanto riguarda le spese di lite, queste non potranno essere accollate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non avendo esso né adottato l’atto impugnato né articolato difese in giudizio.
4. Passando al merito, assume priorità logica l’esame delle censure di natura immediatamente escludente articolate con il IV, V, VI e VII motivo di ricorso.
5. Con il quarto motivo di ricorso, il RT ricorrente lamenta la Violazione dell’art. 98 co.3 lett. b) e art. 96 c. 15 d.lgs 36/23 – Violazione dell’art. 68 d.lgs 36/23 in tema di RT e cooptazione - Violazione del principio di immodificabilità e di certezza dell’offerta – Violazione dei principi di par condicio, trasparenza e correttezza nelle procedure ad evidenza pubblica - Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione ”; il ricorrente RT OC ritiene sussistente una prima, autonoma causa di esclusione per false dichiarazioni o falsa documentazione (art. 96, comma 15 del d. lgs. 36/2023) e per grave illecito professionale (art. 98, comma 3, lett. b) del citato decreto), dal momento che il controinteressato RT IV avrebbe indicato la DI s.r.l. come cooptata ai sensi dell’art. 68, comma 12, del d. lgs. 36/2023, dichiarando in maniera “ oggettivamente non veritiera ” che “ l’impresa cooptata è qualificata per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando ” (doc.14) mentre – a suo dire – la cooptata possiederebbe la qualificazione SOA OS35 e classifica V adeguata a coprire il 100% dei lavori della categoria OS35. Quindi, aggiunge parte ricorrente, DI avrebbe dovuto essere inglobata nella compagine associativa mentre ciò sarebbe stato escluso dalla relativa dichiarazione di impegno, dove si legge che “ La DI s.r.l., quale impresa cooptata, non acquisirà lo status di concorrente… ”. Quindi, il RT IV avrebbe presentato un’offerta tecnica giuridicamente irrealizzabile e avrebbe dovuto per ciò ottenere 0 punti per il criterio A 1.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Ai sensi dell’art. 68, comma 12, del d. lgs. 36/2023 “ Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati ”(c.d. “raggruppamento sovrabbondante”, ossia casi in cui gli operatori raggruppati possiedono requisiti eccedenti rispetto a quelli richiesti dalla lex specialis ).
5.3. L'art. 30, comma 4, dell'allegato II. 12 al medesimo decreto n. 36/2023 prevede che " Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati ".
5.4. L'istituto della cooptazione, precedentemente disciplinato dall’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e ora confluito nel citato comma 12 dell’art. 68 d. lgs. 36/2023, consente al concorrente, in via eccezionale e derogatoria, di indicare come esecutrice dei lavori, nel limite del 20 per cento dell'importo complessivo dell'affidamento, un'impresa priva dei requisiti di qualificazione prescritti dalla lex specialis ma in possesso di una qualificazione corrispondente, se non alla categoria, all'importo dei lavori ad essa riservati; l'impresa cooptata non è quindi tenuta a dimostrare il possesso degli specifici requisiti di qualificazione richiesti dal bando o dalla lettera di invito (che devono essere invece posseduti dall'impresa o dalle imprese concorrenti), purché qualificata in altra o altre categorie per un ammontare complessivo almeno pari alla propria quota di lavori.
5.5. La cooptazione, quindi, abilita un operatore economico, privo dei prescritti requisiti di qualificazione, alla sola esecuzione dei lavori e nei limiti del 20 per cento del relativo importo, in deroga alla disciplina vigente in materia di qualificazione SOA, con la conseguenza che il soggetto cooptato non può acquistare lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire (Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8214; Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2024, n. 742; Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6636; Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2017, n. 3036).
5.6. È opinione consolidata in giurisprudenza quella secondo la quale la ratio di tale istituto è da ricercarsi nel favor per l'ampliamento del novero delle imprese operanti nel segmento di mercato di riferimento, a vantaggio degli operatori economici (che, tramite la cooptazione, hanno la possibilità di acquisire quella qualificazione aggiuntiva che ne consentirà poi la partecipazione, in forma individuale o collettiva ma in ogni caso diretta, a un maggior numero di procedure) e delle Stazioni AL (che potranno disporre di un più ampio ventaglio di concorrenti nelle future procedure), tuttavia in una prospettiva di primo accesso mediante il supporto di un operatore economico già munito di adeguata qualificazione e che assume la responsabilità della corretta esecuzione, realizzando così un corretto bilanciamento tra il principio del risultato e il principio dell'accesso al mercato (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11/06/2024, n. 1267).
5.7. Inoltre, la consolidata giurisprudenza ha avuto modi di affermare che “ il ricorso alla cooptazione, alla luce del carattere eccezionale e derogatorio dell'istituto, deve, inoltre, necessariamente scaturire da una dichiarazione espressa ed inequivoca del concorrente, per evitare che un uso improprio della stessa consenta l'elusione della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica; pertanto, deve escludersi la figura della cooptazione laddove la società asseritamente cooptata abbia tenuto un comportamento tale da manifestare la volontà, oltre che di eseguire lavori, anche di impegnarsi direttamente nei confronti della Amministrazione appaltante al pari di una sostanziale associata (Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre2018, n. 6636). … L’affermazione secondo cui, per utilizzare l’istituto della cooptazione sia necessaria una dichiarazione espressa e inequivoca del concorrente, è costante nella giurisprudenza di questa Sezione…” (Cons. Stato, V, 23 gennaio 2024, n. 7429” (Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8214).
5.8. Nella fattispecie, la DI s.r.l. non risulta in possesso di attestazione SOA OG8 richiesta dal bando di gara come categoria prevalente, mentre è in possesso di altre attestazioni SOA, tra le quali anche la SOA OS35 classifica V, per livello di importo fino a € 5.165.000 (doc. 23). Quest’ultima categoria è quella indicata dal disciplinare di gara (doc.3) come categoria scorporabile, per un importo di € 883.154,39, oggetto del contestato contratto di appalto “qualificante”.
5.9. Risulta dalla documentazione versata in atti che il RT IV ha espressamente dichiarato di cooptare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 68, comma 12, d. lgs. 36/2023, la DI s.r.l., chiaramente per la quota di lavori nella categoria OG8, non posseduta dalla cooptata, da eseguire fino al 20 % dell’importo complessivo (doc.14 pag. 4), dal momento che la categoria scorporabile OS35 sarà al 100% attribuita dall’operatore Giudici s.p.a. in “ appalto qualificante ” ( rectius subappalto qualificante).
5.10. Vale la pena osservare che l’art. 100, comma 4, del d. lgs. 36/2023, con riferimento ai requisiti di ordine speciale, prescrive - per le gare di importo superiore agli € 150.000,00 - che “ le stazioni AL richiedono che gli operatori economici siano qualificati ”, precisando che l’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC, che il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere e all'importo delle stesse, è disciplinato dall’Allegato II.12., e che il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta “ condizione necessaria e sufficiente ” per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale, nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.
5.11. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della suddetta disposizione normativa: “ la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto ”; e nel caso di imprese raggruppate la medesima disposizione “ si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara ”, mentre “ non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2 ”.
5.12. Nel caso di specie risulta documentato il possesso di attestazione SOA OG8 da parte degli operatori economici che partecipano al RT IV; in particolare, la IV possiede l’attestazione SOA OG8 in classifica IV- bis (fino a € 3.500.000 ex art. 2 comma 4 dell’All. II.12) che, con la regola dell’incremento del quinto, la abilita a eseguire lavori fino a € 4.200.000; Giudici, con classifica V, che la abilita a eseguire i lavori fino a € 5.165.000; IT, con classifica VII, che la abilita a eseguire i lavori fino a € 15.494.000; infine, Puricelli, con classifica III- bis che la abilita a eseguire i lavori fino a € 1.500.000.
5.13. Ciò detto, le censure di parte ricorrente risultano destituite di fondamento, atteso che non si riscontrano le dedotte false dichiarazioni o falsa documentazione né gli estremi per configurare il grave illecito professionale. In realtà, da quanto esposto, il Collegio osserva che il RT IV ha fatto legittimamente ricorso all’istituto della cooptazione seguendo i parametri normativi indicati nell’art. 68, comma 12, del d. lgs. 36/2023, dal momento che i concorrenti riuniti possiedono in proprio i requisiti richiesti dalla lex specialis per la categoria prevalente, presupposto imprescindibile della cooptazione.
6. Con il quinto motivo del ricorso principale e ottavo motivo del ricorso per motivi aggiunti, il RT ricorrente lamenta la “ Violazione dell’art.68 d.lgs 36/2023 e dell’art. 30 co.2 allegato II.12 d.lgs cit.; Violazione del disciplinare di gara; Violazione del principio di par condicio; Difetto di istruttoria e di motivazione; Illogicità e ingiustizia manifesta” ; in sintesi, il ricorrente RT sostiene che il RT IV avrebbe indicato quote interne di esecuzione della categoria OG8 che, cumulativamente, non raggiungerebbero il 100%, bensì l’86,4026%.
6.1. L’art. 68, comma 2, del d.lgs 36/2023 prevede che “…in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle ”; inoltre, il richiamato art. 30 dell’Allegato II.12 d.lgs cit. prevede che “ Per i raggruppamenti temporanei… le quote di partecipazione al raggruppamento (…) possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato ”.
6.2. I motivi di ricorso sono connessi al quarto motivo di ricorso e sono parimenti infondati.
6.3. Risulta dalla tabella contenuta nella dichiarazione di impegno irrevocabile a costituire il raggruppamento (doc. 14, pag. 3) che il controinteressato RT IV ha dichiarato le quote di esecuzione delle prestazioni che saranno eseguite dagli operatori del raggruppamento (IV Costruzioni s.r.l. 32,1782%, per un importo lavori di € 4.180.005,83; IT s.r.l. 23,8642 %, per un importo lavori di € 3.100.002,82; Giudici s.p.a. 22,6621 %, per un importo lavori di € 2.943.845,50; Puricelli Ambiente Verde s.r.l. 7,6981 %, per un importo di € 999.988,24) il cui totale raggiunge l’86,40 % per la categoria OG8, coperta dal possesso delle qualificazioni in misura corrispondente alle relative quote di esecuzione, a cui va aggiunta la quota che sarà eseguita dalla cooptata DI (per il residuo di 13,60 % inferiore al limite massimo del 20% di cui si è detto).
7. Con il sesto motivo del ricorso principale e nono del ricorso per motivi aggiunti, il RT ricorrente lamenta la “ Violazione degli artt.1, 100, 119 d.lgs 36/23 e dell’art. 30 dell’All. II.12 d.lgs cit. – Violazione della lex specialis di gara – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dei principi di par condicio e trasparenza ”; in sintesi, il RT OC sostiene che la mandante Giudici – essendo sprovvista di attestazione SOA per la categoria scorporabile OS35, alla stessa integralmente affidata – avrebbe omesso di dichiarare la volontà di ricorrere, per la stessa categoria, al subappalto necessario (o all’avvalimento) mentre nella documentazione prodotta in gara non vi sarebbe alcuna dichiarazione in tal senso ma un equivoco riferimento ad un presunto “ appalto qualificante ” e, pertanto, tale carenza avrebbe dovuto portare all’esclusione.
7.1. L’assunto di parte ricorrente trasforma un chiaro refuso in una causa di esclusione non prevista dalla legge, per cui non può essere condiviso.
7.2. Ictu oculi si tratta, invece, di un errore materiale superabile alla luce del quadro normativo, che non conosce l’appalto qualificante ma solo il subappalto qualificante o necessario.
7.3. Secondo la giurisprudenza " Il subappalto "necessario" o "qualificante" presenta delle peculiarità rispetto al subappalto c.d. ordinario. Difatti, mentre nelle ipotesi di subappalto "classico" o "facoltativo" l'affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell'appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale (essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione), il subappalto necessario si caratterizza, al contrario, per la circostanza che il concorrente non possiede tutte le qualifiche relative alle lavorazioni previste dal bando; il subappalto si configura allora come "necessario" perché l'affidamento in subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tale tipo di prestazioni " (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 12 ottobre 2023, n. 15165).
7.4. L’Adunanza Plenaria (decisione n. 9 del 2015) ha avuto modo di affermare che “ 2.3- Dall’analisi delle regole (art.92, commi 1, 3 e 7, e 109, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, e 37,comma 11, 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163) appena citate si ricavano, quindi, i seguenti principi: a) per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili (neanche in quelle indicate all’art.107, comma 2, d.P.R. cit.); b) le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate all’art.107, comma 2, d.P.R. cit. non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); c) nell’ipotesi sub b) il concorrente deve subappaltare l’esecuzione delle relative lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; d) la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori subappaltati; e) il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell’appalto (e che rileva nella gara solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto)… ”.
7.5. La Relazione Illustrativa del nuovo codice dei contratti pubblici, con riferimento alla nuova disciplina del subappalto introdotta dall'art. 119, precisa come " La disposizione proposta, così come quella attuale, non affronta il tema del subappalto c.d. qualificatorio o necessario, perché, a rigore, è quest'ultimo istituto ad essere eccentrico rispetto alla causa del contratto di subappalto quale delineata nel comma 2. La questione dell'ammissibilità del subappalto per l'esecuzione dei lavori riguardanti le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (...) attiene alla qualificazione degli operatori economici, di cui, in particolare, all'art. 100 ".
7.6. Conseguentemente, pur non attenendo il possesso della qualificazione necessaria per le categorie scorporabili ai requisiti di partecipazione in senso stretto, l'Adunanza plenaria appena richiamata ha avuto cura di precisare che " la validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare ", pur potendo essere rinviata ad un momento successivo l'indicazione del nominativo del subappaltatore.
7.7. Nel caso di specie, Giudici s.p.a. ha indicato nel DGUE la presenza di subappaltatori (doc. 17 pag. 7) e nell’offerta la categoria scorporabile OS35 appaltata al 100%, di qui l’infondatezza della censura.
8. Con il settimo motivo di ricorso, il RT OC lamenta la “ Violazione dell’art. 4.1.9 del disciplinare - Violazione dell’art. 47 del d.l. 77/21 - Violazione dell’autovincolo e dei principi di concorrenza e par condicio - Violazione dell’art. 101 d.lgs. 36/23” : il ricorrente RT, in sintesi, si duole per aver il Consorzio ETV acquisito mediante il soccorso istruttorio le dichiarazioni di impegno della IV e della mandante IT alla trasmissione alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto della certificazione di cui all’art. 17 legge 12 marzo 1999, n. 68, nonostante l’art. 4.1.9. del disciplinare avesse sanzionato con l’esclusione la mancata allegazione di tale dichiarazione.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza l'art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023 consente al concorrente di: “ a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, nel documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente (Cons. Stato, n. 7870 del 2023) ” (Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7461).
8.3. Nel caso di specie l’art. 4.1.9 ( Rapporto sulla situazione del personale e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999 ) prescrive che il Concorrente deve caricare, a pena di esclusione, “…b) la dichiarazione di impegno alla trasmissione alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e di una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico … ”.
8.4. Ai sensi dell’art. 17 ( Obbligo di certificazione ) della Legge n. 68/1999 “ 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ((...)), pena l'esclusione ”.
8.5. Quindi, costituisce causa di esclusione prevista dalla legge, la mancata presentazione della dichiarazione di cui al citato art. 17, mentre nella fattispecie il disciplinare ha ritenuto sufficiente in fase di presentazione della domanda di partecipazione l’allegazione di una mera dichiarazione di impegno alla successiva trasmissione della stessa.
8.6. La mancata allegazione di tale dichiarazione alla domanda di partecipazione non può pertanto essere sanzionata con l’esclusione dalla gara dell’operatore, dal momento che il disciplinare di gara non può violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.
8.7. Si tratta, dunque, di documentazione che non integra l’offerta economica o tecnica del RT IV, e, pertanto, la documentazione è acquisibile mediante il ricorso al soccorso istruttorio, come ha correttamente fatto qui la stazione appaltante.
9. Si può ora passare all’esame dei motivi con cui si censura l’attribuzione dei punteggi tabellari (del tipo on/off).
10. In generale, deve essere premesso che, per costante giurisprudenza, il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 4 luglio 2025 n. 5761; id. sez. 20 marzo 2025 n. 2316).
10.1. Tuttavia, come correttamente rilevato da parte ricorrente (pag. 11 ricorso) con richiamo di pertinente giurisprudenza, nella fattispecie il criterio adottato, on-off , esclude margini discrezionali, trattandosi di meccanismi automatizzati di assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche, in base alla mera sussistenza o insussistenza di un dato elemento o di una determinata qualità. Ne discende che il sindacato del Giudice consiste soltanto nell’accertare se esiste (o meno) quel dato elemento che la Commissione ha ritenuto sussistente o meno ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 24 luglio 2023, n. 12474).
11. Con il primo motivo di ricorso, il RT OC deduce vizi di legittimità per l’attribuzione dei punteggi tabellari in relazione al criterio “ A.2 – Direttore di cantiere” (max 8 punti –criterio “on – off”). Violazione dell’art.97 Cost. - Violazione della lex specialis di gara (artt. 4.1.15 e 5.1) - Violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 101,107 e 108 del d.lgs. 36/23 - Violazione dei principi di concorrenza, trasparenza, buon andamento e par condicio - Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Illogicità – Ingiustizia manifesta. Violazione delle norme e dei principi sull’interpretazione degli atti di gara” ; in breve, il RT OC contesta la legittimità dell’operato della stazione appaltante che – a suo dire - non avrebbe motivato l’attribuzione ad esso del punteggio di soli 4 punti; quindi, avrebbe diritto agli altri 4 punti così da raggiungere il massimo di 8 punti, dal momento che il proprio Direttore di Cantiere, Ing. RL CA, possedeva tutti i requisiti previsti dal criterio A.2 per ottenere il punteggio premiale, essendo un ingegnere civile con laurea quinquennale, con esperienza ultra-quinquennale, assunto presso la OC ( ex UT LO s.r.l.) nel periodo 2014 – 2016 e poi dal giugno 2023 ad oggi, con esperienza negli ultimi 5 anni per interventi idraulici analoghi; inoltre, deduce che, in relazione allo stesso criterio, sarebbero stati illegittimamente assegnati 8 punti al RT controinteressato, di cui 4 per aver indicato come direttore di cantiere il geom. RC AU, con “ 10 anni di esperienza nella gestione dei cantieri ” e per “ esperienza pregressa in interventi analoghi per tipologia su infrastrutture idrauliche negli ultimi 5 anni come Direttore di cantiere: 3 punti ”; e che la Commissione non avrebbe esaminato quanto prodotto dal RT IV in relazione al possesso di tali requisiti che – a dire del RT ricorrente – non consentirebbe di attestarne con certezza la sussistenza.
In via subordinata, il RT ricorrente deduce: “ Illegittimità della lex specialis di gara per violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 36/23 - violazione dei principi di favor partecipationis, clare loqui, affidamento, fiducia ragionevolezza e proporzionalità. Illogicità ”; in quanto sarebbero stati illegittimamente assegnati 4 punti al RT IV in relazione al medesimo criterio A.2.
11.1. Il disciplinare di gara (doc. 3 pagg. 33 -34), in relazione al contestato criterio A – “proposte migliorative per la gestione del cantiere”, prevede il sottocriterio A.2, il quale premia con massimo 8 punti la figura del Direttore di Cantiere, prevedendo: “ Saranno inoltre assegnati 4 punti se la figura di Direttore di Cantiere sarà ricoperta da:
a.1.1) ingegnere con laurea quinquennale in ingegneria civile: 2 punti;
a.1.2) ingegnere con laurea quinquennale con esperienza pregressa in cantieri civili di almeno 5 anni: 2 punti;
ovvero
a.2.) geometra con almeno 10 anni di esperienza nella gestione dei cantieri
Saranno inoltre valutate, con assegnazione di punteggio, le seguenti esperienze professionali: b) presenza in azienda da almeno 2 anni: 1 punto; c) esperienza pregressa in interventi analoghi per tipologia su infrastrutture idrauliche negli ultimi 5 anni come Direttore di Cantiere: 3 punti” inoltre prevede che “Per la dichiarazione dei requisiti del Direttore di Cantiere, si chiede di compilare il modulo allegato "DIRETTORE DI CANTIERE".
Per la dimostrazione dell’esperienza acquisita, come giustificativi, sono valutabili certificati di regolare esecuzione, contratti e fatture ”.
11.2. Per tale criterio, OC ha ottenuto un punteggio di 4 punti, in quanto il RT OC ha indicato come Direttore di cantiere un ingegnere civile con laurea quinquennale (a.1.1: punti 2), con esperienza ultra-quinquennale (a.1.2: punti 2), mentre non ha ottenuto i punteggi premiali (1 punto per la presenza in azienda da almeno due anni del direttore di cantiere e 3 punti per le esperienze pregresse del direttore di cantiere per infrastrutture idrauliche negli ultimi 5 anni).
11.3. Con le memorie depositate in data 13 ottobre 2025, il Consorzio ETV e il controinteressato RT IV rappresentano che la mancata attribuzione degli ulteriori 4 punti sarebbe giustificata dalla carenza dei requisiti in quanto: a) l’Ing. RL CA sarebbe stato assunto nel giugno 2023, quindi non aveva maturato due anni di esperienza in azienda alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (15 aprile 2025), a nulla rilevando che lo stesso fosse stato dipendente della UT LO s.r.l. dal 2014 al 2016; b) i documenti prodotti da OC per dimostrare l’esperienza pregressa acquisita dal Direttore di cantiere in interventi analoghi (lavori di sistemazione idraulica lungo il fiume Toce per AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) e lavori di adeguamento idraulico del torrente Caviglia per il Comune di Genova) non evidenzierebbero tale ruolo in capo all’Ing. RL CA e, comunque, per la seconda opera non sarebbero stati prodotti documenti; infine, il punteggio sarebbe stato attribuito solo ove fossero stati indicati più interventi e non uno solo.
11.4. Quanto alla prova di tale ultimo requisito, il ricorrente RT sostiene di aver prodotto varia documentazione (contratto, procura generale, perizia di variante) mentre per il secondo intervento (Comune di Genova) non sarebbe stato possibile produrre documentazione ufficiale, trattandosi di incarico svolto dall’Ingegnere in una fase intermedia.
11.5. Con le stesse citate memorie, infine, il controinteressato RT e il Consorzio ETV affermano che sarebbe stata depositata e allegata documentazione a comprova dei 10 anni di esperienza nella gestione dei cantieri e dell’esperienza pregressa del direttore di cantiere, in quanto il geom. AU sarebbe stato nominato direttore tecnico della IV s.r.l. nel 2014 (verbale assemblea, doc. 30) e avrebbe svolto quattro interventi (tre per il Consorzio OR, uno per Vibram) quale direttore di cantiere, di cui viene allegata documentazione (doc. 31).
11.6. Il motivo è in parte fondato e in parte infondato.
11.7. Per quanto riguarda la presenza in azienda “ da almeno 2 anni ” del direttore di cantiere, il RT ricorrente rivendica l’attribuzione di 1 punto in quanto in possesso di tale requisito, dal momento che l’Ing. RL CA è stato presente in azienda nel biennio 2014-2016, quando la OC operava come UT LO s.r.l., e poi è stato riassunto dalla OC dal giugno 2023.
11.8. Il Collegio ritiene di condividere l’assunto del RT OC.
11.9. Si osserva, infatti, che il disciplinare di gara indica un arco temporale preciso (ultimi 5 anni) solo per la valutazione della pregressa esperienza nei cantieri delle infrastrutture idrauliche; d’altro canto, l’espressione “ da almeno 2 anni ” non può interpretarsi univocamente come presenza ininterrotta in azienda nell’ultimo periodo temporale, né risulta chiarito in tal senso in sede di gara, sicché al RT OC andava attribuito il punteggio premiale di 1 punto considerato il pregresso periodo (anni 2014 – 2016) in cui l’Ing. BI ha lavorato per la UT LO (ora OC s.r.l.), e poi dal 2023 per la OC.
11.10. Il Collegio, invece, non rileva dalla documentazione versata in atti dal RT OC (doc. 21) la presenza di elementi informativi idonei a comprovare l’esperienza pregressa dell’Ing. BI in qualità di direttore di cantiere negli ultimi 5 anni negli interventi per opere idrauliche indicate dal RT OC (Affidamento dell’Agenzia Interresgionale per il fiume PO e Comune di Genova per l’adeguamento del torrente Chiavagna).
11.11. Il disciplinare di gara afferma che “ Per la dimostrazione dell’esperienza acquisita, come giustificativi, sono valutabili certificati di regolare esecuzione, contratti e fatture ”.
11.12. Il RT OC a comprova del requisito qui in contestazione ha invece prodotto l’atto di sottomissione relativo all’appalto che vede come committente l’AIPO, sottoscritto il 9 dicembre 2020 dall’Ing. BI in qualità di procuratore speciale della Bertini s.r.l., capogruppo dell’ATI, mentre nulla è stato prodotto per il secondo appalto (Comune di Genova); e, infine, è stato prodotto il curriculum vitae del citato ingegnere, sicché non può essere censurata la mancata attribuzione al direttore di cantiere dei 3 punti da parte della Commissione di gara perché i documenti prodotti non corrispondono a quelli indicati dal disciplinare.
11.13. Non può, inoltre, essere condivisa la tesi di parte ricorrente, la quale deduce l’illegittimità della tassatività dei mezzi a comprova del requisito premiale (CRE, contratti, fattura) - che, se ritenuta di natura escludente, avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente - atteso che il RT OC non ha prodotto alcun documento da cui ricavare la presenza dell’Ing. BI in cantieri di opere idrauliche.
11.14. Non merita pregio, invece, la diversa interpretazione sostenuta dai resistenti, secondo cui il punteggio premiale presupponeva almeno due interventi, dal momento che ciò si pone in evidente conflitto con il principio del favor partecipationis e con l’interpretazione letterale del disciplinare, il quale ha inteso premiare l’eventuale “esperienza pregressa” del direttore di cantiere nella realizzazione di infrastrutture idrauliche; quindi, sarebbe bastato un solo intervento.
11.15. Il Collegio osserva che, a differenza del ricorrente RT OC, il controinteressato RT IV ha prodotto la documentazione (doc. 22) comprovante la pregressa esperienza per opere idrauliche negli ultimi 5 anni svolte dal geometra AU (CRE, contratti, verbale di consegna dei lavori).
11.16. Innanzitutto, il RT IV, con il verbale di assemblea del 26 febbraio 2014 (doc. 30), ha documentato la nomina del geometra AU come direttore tecnico dell’impresa IV, il quale risulta menzionato, insieme ad altri due direttori tecnici (geometra Giancarlo IV e Ing. Graziano Di Chiara), anche nell’attestazione di qualificazione SOA della IV Costruzioni s.r.l. (doc. 15).
11.17. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal RT OC nella memoria depositata il 16 novembre 2025, il ruolo di direttore di cantiere ha una specifica declaratoria normativa e può essere documentato.
11.18. Il punto di partenza è costituito dalla figura del direttore tecnico, il quale svolge un’attività professionale regolamentata, prevista dall’art. 87 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici), secondo cui “ 1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti ”.
11.19. Ai sensi dell’art. 6 (titolato “ Disciplina e buon ordine dei cantieri ”), comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici): “ La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato… .”.
11.20. Ciò premesso, il RT IV ha prodotto - a comprova del possesso in capo al geom. AU del requisito premiale della pregressa esperienza nei cantieri per infrastrutture idrauliche (punti 3) – copia dei certificati di regolare esecuzione (CRE) redatti secondo i moduli ANAC (in cui il nome del geometra AU è indicato nel “Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori”), certificati di collaudo e verbale di consegna dei lavori riportanti il nome e il ruolo del geometra AU.
11.21. Per quanto riguarda il “Quadro 7” del modulo ANAC, occorre richiamare l’art. 4 (titolato “ Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore ”), comma 3, del citato D.M. 19 aprile 2000, n. 145, il quale prevede che “ L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori ”; quindi, il “Responsabile della condotta dei lavori” è colui che è presente in cantiere per tutta la durata dell’appalto e che, nel caso di specie, è il geom. AU, direttore di cantiere.
11.22. Chiarito, dunque, che il geometra AU, direttore tecnico dell’impresa IV s.r.l., è stato direttore di cantiere negli ultimi cinque anni per le infrastrutture idrauliche commissionate dal Consorzio ETV, AIPO, etc., dal 2020 al 2024, come documentato dal RT IV mediante i certificati di regolare esecuzione e altra documentazione in atti, il punteggio aggiuntivo di 3 punti è stato correttamente attribuito al RT IV e, pertanto, la censura di parte ricorrente non merita pregio.
11.23. Altresì, infondato è il dedotto difetto di motivazione, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, in forza del quale il punteggio numerico, assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta, è idoneo ad integrare una motivazione sufficiente, purché siano prefissati con chiarezza i criteri di valutazione (Consiglio di Stato sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8167; Cons. Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Consiglio di Stato, sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6618). Tanto più che, nella fattispecie, come detto in premessa, trattandosi di punteggio tabellare on/off, il Disciplinare di gara non ha lasciato margini di valutazione discrezionale, e ciò rende ancor più esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica, rendendo altresì infondata anche la censura di parte ricorrente di motivazione postuma del punteggio articolata con la memoria depositata il 16 novembre 2025.
12. Con il secondo motivo di ricorso, il RT OC, in relazione al sub-criterio “ A.5 – Struttura organizzativa appaltatore” (max 10 punti – criterio “on – off”) lamenta la “ Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione della lex specialis di gara (artt. 4.1.4., 4.1.15 e 5.1) - Violazione dell’art. 104 del d.lgs. 36/23 - Violazione dei principi di concorrenza, trasparenza, buon andamento e par condicio - Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Illogicità – Ingiustizia manifesta ”; in relazione all’indicato criterio, il ricorrente RT OC contesta la mancata assegnazione di 3 punti e l’ingiusta attribuzione di 3 punti al controinteressato per il subcriterio “ d) esperienza di 5 anni del Project Manager ”. Secondo il ricorrente RT dal verbale del 29 maggio 2025 (doc. 7 ter ) al RT OC sarebbero stati assegnati complessivamente 7 punti per il criterio A.5, quindi, i tre punti mancanti riguarderebbero proprio il predetto sub criterio d) dell’esperienza di 5 anni quale Project Manager che – a suo dire – sarebbe stato posseduto dal geom. RC Carlucci proprio dipendente e indicato nell’apposito modulo messo a disposizione (doc. 24 pag. 2), allegando il CV e tutta la pertinente documentazione, attestante la maturazione del requisito richiesto (doc. 24 pagg. 38 e ss.). Aggiunge che dai verbali 3 e 6 giugno (doc. 8 e 8 bis ) risulterebbe invece che al RT IV sarebbero stati assegnati 5 punti per il predetto criterio A.5 e che quest’ultimo come Project Manager avrebbe indicato un consulente esterno (l’Ing. SI CH), fatto valere tramite “avvalimento premiale” ai sensi dell’art. 104 d.lgs. 36/23, il cui contratto però non sarebbe stato prodotto.
12.1. Il motivo non è fondato.
12.2. Innanzitutto, contrariamente a quanto affermato dal RT OC, dal verbale del 6 giugno 2025 (doc. 8 pag. 3) risulta che al RT IV è stato assegnato per il criterio A.5 il punteggio complessivo di punti 5 mentre al RT ricorrente 7 punti, ciò basterebbe per ritenere manifestamente infondata la censura.
12.3. Tuttavia, occorre osservare che in relazione al criterio A.5 (“struttura organizzativa appaltatore”) e, più in particolare, alla sussistenza dell’elemento della “ esperienza di 5 anni del Project Manager ”, il Disciplinare di gara (doc. 3, pagg. 34 e 35) prevedeva l’assegnazione di 2 punti oppure 3 punti in caso di esperienza del Project Manager , rispettivamente, di 2 anni o di 5 anni, prescrivendo “ Per il Project Manager dovrà essere presentata l’attestazione di abilitazione a project management secondo la UNI11648. Per la dimostrazione dell’esperienza acquisita dovranno essere presentati giustificativi con referenze di altri cantieri/appaltatori/servizi offerti ” (doc. 3, pag. 34).
12.4. Sul punto, con la memoria depositata il 13 ottobre 2025, il controinteressato RT IV ha evidenziato che proprio in ragione del mancato possesso dell’abilitazione UNI11648, oltre al RT OC, neppure il RT IV ha ottenuto il punteggio in questione, avendo entrambi indicato un Project Manager in possesso di attestato UNI 11648/2022 da meno di due anni. Il primo RT ha indicato come Project Manager il Geom. RC Carlucci, titolare di attestato UNI 11648/2022 dal 7 aprile 2025 (doc. 24), mentre il RT IV ha indicato l’Ing. SI CH, che ha conseguito l’attestato UNI 11648/2022 in data 12 aprile 2024 (doc. 25).
12.5. Una diversa interpretazione, nel senso di ritenere che l’attestato UNI 11648/2022 costituirebbe un requisito di cui il Project Manager avrebbe dovuto essere in possesso alla data di presentazione dell’offerta, con la conseguenza che, ai fini del computo degli anni di esperienza di tale figura, dovrebbe prendersi in considerazione la mera anzianità di servizio nella “ pianificazione delle attività di cantiere e per il controllo dell’avanzamento delle attività ”, a prescindere dalla data di ottenimento della certificazione anzidetta, non sarebbe condivisibile e non sarebbe dirimente, dal momento che porterebbe ad attribuire ad entrambi i RT 3 punti.
12.6. Per quanto riguarda il RT IV, risulta dalla documentazione versata in atti (doc. 35) che questo ha presentato la dichiarazione del soggetto ausiliario, Ing. SI CH, con profilo professionale di Project Manager .
12.7. Sul punto, nelle citate memorie del 13 ottobre 2025, le controparti hanno richiamato un caso sovrapponibile citato nel parere di precontenzioso 20 novembre 2024 n. 525, con il quale l’ANAC ha ritenuto sufficiente la dichiarazione di impegno del professionista a supportare l’impresa in caso di aggiudicazione senza ricorrere necessariamente all’avvalimento.
12.8. Nel parere di ANAC si legge “ RITENUTO che, diversamente da quanto asserito dalla Società istante, ai fini della valutazione della figura professionale di esperto, non era necessario ricorrere all’istituto dell’avvalimento premiale. Merita al riguardo evidenziare che la clausola che enuncia il suddetto sub-criterio B.1 appare chiara nella sua portata: viene richiesto al concorrente semplicemente di indicare le figure specialistiche che intende impiegare per l’esecuzione dell’appalto, descrivendone il profilo curriculare, senza tuttavia prescrivere che si tratti di soggetti dipendenti dell’operatore ovvero stabilmente collocati nella propria struttura organizzativa, potendo trattarsi anche di professionisti esterni indicati come consulenti;
RITENUTO che da quanto sopra esposto discenda la non obbligatorietà del ricorso all’istituto dell’avvalimento premiale per potere beneficiare del punteggio previsto per la valutazione del consulente esterno. La finalità dell’avvalimento, sia c.d. puro che premiale, è quella di acquisire in prestito risorse o mezzi che il concorrente deve possedere in proprio, ai fini della partecipazione alla gara (in caso di avvalimento puro) ovvero ai fini della valorizzazione della propria offerta (in caso di avvalimento premiale). Se, invece, le risorse non devono essere possedute in proprio dal concorrente, non è necessario utilizzare tale strumento. E ciò è quanto accaduto nel caso in esame, nel quale, in assenza di una prescrizione della lex specialis che imponeva ai concorrenti di indicare solo personale dipendente, è stata ritenuta sufficiente la descrizione del profilo di esperto internazionale nell’ambito della relazione dell’aggiudicataria, corredata da una dichiarazione di impegno del professionista a supportare l’impresa in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell’appalto ”.
12.9. Nel caso di specie il disciplinare di gara non impone che il Project Manager , in possesso di qualificazione UNI 11648/2022, sia dipendente dell’impresa concorrente, spettando poi alla stazione appaltante verificare, in fase esecutiva, il rispetto delle obbligazioni assunte dall’operatore economico in sede di offerta, ivi compreso l’impiego effettivo della figura professionale indicata; pertanto, è sufficiente la dichiarazione di impegno del soggetto ausiliario ai fini del possesso di tale requisito.
12.10. In vista della camera di consiglio del 15 ottobre 2025, il RT IV ha comunque prodotto in giudizio il contratto di avvalimento siglato l’11 aprile 2025, cioè prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (15 aprile 2025), che a suo dire non sarebbe stato allegato all’offerta “ per mero errore materiale ”.
12.11. Il RT OC ha, quindi, contestato, prima la mancata produzione del contratto di avvalimento siglato con l’Ing. SI CH; dopo, con memoria depositata il 27 dicembre 2025, la validità di tale contratto firmato digitalmente dall’Ing. CH, sostenendo l’inidoneità della firma digitale a conferirgli “data certa”, essendo a tal fine necessaria l’applicazione della marca temporale (richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 26 novembre 2024, n. 9494).
12.12. Le censure non meritano accoglimento.
12.13. Innanzitutto, ai sensi dell’art. 4.1.4. ( Avvalimento ) del disciplinare di gara “È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovata con data certa” e negli stessi termini l’art. 4.1.15 ( Soccorso istruttorio ) lett. c doc. 3, pagg.22 e 32).
12.14. Il contratto di avvalimento premiale versato in atti (doc. 14) risulta firmato digitalmente.
12.15. Sul punto, la sentenza richiamata dal RT OC ha affermato che “…la rilevanza o meno della marcatura temporale ai fini dimostrativi di cui trattasi prescinda dalla sua mancata (espressa) previsione nella lex specialis di gara, discendendo direttamente dalla legge, in ispecie dall’art. 20, comma primo-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a mente del quale “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
12.16. È evidente che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non è la marcatura a conferire “data certa” ad un documento ma la conformità del documento informatico alle “ Linee guida ”, che qui è incontestata.
13. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente RT OC censura i punteggi attribuiti dal Consorzio ETV in relazione ai criteri “ D.1 – Metodologia BIM” (max 7 punti – criterio “on – off”) deducendo la “ Violazione dell’art.97 Cost. - Violazione della lex specialis di gara (artt. 4.1.15 e 5.1) - Violazione dei principi di concorrenza, trasparenza, buon andamento e par condicio - Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Illogicità – Ingiustizia manifesta ”; il ricorrente RT OC lamenta l’omessa attribuzione dei 3 punti previsti nel criterio D.1 per l’esperienza pregressa nell’utilizzo della metodologia BIM mentre al controinteressato sarebbe stato riconosciuto il punteggio massimo (7 punti). Afferma, inoltre, che nell’offerta del RT IV non sarebbero state indicate tutte le figure professionali richieste dal disciplinare, limitandosi al riferimento a BIM Manager e BIM Coordinator, in frontale contrasto con quanto richiesto dalla previsione della lex specialis (doc. 32, pagg. 4 e ss.), quindi, andrebbero sottratti al controinteressato RT IV ulteriori tre punti.
13.1. Il motivo è infondato.
13.2. Il criterio in questione prevede l’attribuzione di: 4 punti, in caso di restituzione del costruttivo e dell’ as built mediante l’utilizzo della metodologia BIM; 3 punti, in caso di comprovata esperienza pregressa nei metodi di gestione informativa, da indicare in coerenza con quanto previsto dai paragrafi 4.10.1 e 4.10.2 del capitolato informativo (doc. 3).
13.3. Per quanto riguarda le esperienze pregresse, risulta dagli atti che il controinteressato RT IV, nella propria offerta tecnica, ha indicato n. 3 esperienze pregresse, fornendo altresì i nominativi dei professionisti coinvolti negli stessi progetti quali BIM Manager, Coordinator e Specialist (Ing. Giovanni Caratozzolo) e BIM Coordinator (Ing. Davide Ghelfi) (doc. 32) e documentazione comprovante l’esperienza conseguita in BIM, e ciò gli ha consentito di ottenere gli ulteriori 3 punti e di raggiungere il punteggio massimo di 7 punti per il criterio in esame.
13.4. Diversamente ha fatto, invece, il ricorrente RT OC, che ha indicato quali “professionisti coinvolti” nell’utilizzo della tecnologia BIM, il BIM Manager Ing. RC Gorlani e il BIM Coordinator l’Ing. Diego Bertazzi (doc. 31, pag. 3), allegando però, a comprova, documentazione relativa a professionisti differenti: arch. MA AS e RC IG (doc. 36, pagg. 109 e 113), quindi è chiara la mancata attribuzione del punteggio mancando la prova dell’esperienza conseguita in BIM.
14. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, i primi due motivi di ricorso (indicati con la numerazione VIII e IX) sono ripetitivi del quinto e sesto motivo di ricorso principale e quindi infondati.
15. Con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, il RT OC censura l’atto di consegna dei lavori oltre che per illegittimità derivata dai vizi dell’aggiudicazione, anche per vizi propri in quanto la consegna dei lavori in via d’urgenza non sarebbe prevista dalla lex specialis di gara e sarebbe un’ipotesi eccezionale, percorribile solo in presenza dei requisiti di cui all’art. 17, comma 9 del d. lgs. 36/2023; a dire del RT ricorrente l’urgenza non dipenderebbe da eventi oggettivamente imprevedibili.
15.1. Le censure di illegittimità della consegna anticipata sono infondate per le seguenti ragioni.
15.2. Ai sensi dell’art. 17, comma 8 del d. lgs. 36/2023, “… l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9 ”, quest’ultimo prevede che “ L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, …..ovvero quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea ”.
15.3. Nel caso di specie il Consorzio ETV ha motivato l’esecuzione anticipata del contratto in ragione della necessità “ di raggiungere il prescritto obiettivo di attivare il nuovo canale derivatore Valle Olona in tempo utile per garantire lo svolgimento della stagione irrigua estiva 2026 ossia entro il 30 aprile 2026 ” in quanto “ la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea ”, ove non venissero rispettati i “ tempi previsti dal PNRR ” (doc. 13), sicché l’operato della stazione appaltante è conforme al citato parametro normativo, avendo essa esposto specifiche e oggettive esigenze che hanno giustificato l’esecuzione anticipata del contratto.
16. Riassumendo, il Collegio osserva che l’attribuzione di un punto per la fondatezza della cesura relativa al criterio A.2 lett. b (presenza in azienda da almeno due anni), esaminata nel par. 11.8, non consente al RT OC di superare la prova di resistenza, sicché il RT OC conserva il secondo posto, con un punteggio di 74,60, preceduto dal RT IV con un punteggio di 75,76.
17. Tutto ciò considerato, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati nei termini di cui in motivazione e vanno, pertanto, respinti.
18. Quanto appena evidenziato, in relazione all’infondatezza dei ricorsi, conduce al rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dal RT ricorrente e alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse.
19. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
a) respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione;
b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON RR, Presidente
IL Di AO, Referendario, STensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL Di AO | ON RR |
IL SEGRETARIO