TAR Milano, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 473
TAR
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 98 co.3 lett. b) e art. 96 c. 15 d.lgs 36/23 – Violazione dell’art. 68 d.lgs 36/23 in tema di RT e cooptazione

    Il Collegio ha ritenuto che il RT IV abbia legittimamente fatto ricorso all'istituto della cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12, del d.lgs. 36/2023, poiché i concorrenti riuniti possiedono in proprio i requisiti richiesti dalla lex specialis per la categoria prevalente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.68 d.lgs 36/2023 e dell’art. 30 co.2 allegato II.12 d.lgs cit. – Violazione del disciplinare di gara

    Il Collegio ha riscontrato che le quote di esecuzione dichiarate dal RT IV, sommate alla quota della cooptata, coprono l'86,40% per la categoria OG8, con la cooptata che copre il residuo 13,60% (inferiore al limite del 20%).

  • Rigettato
    Violazione degli artt.1, 100, 119 d.lgs 36/23 e dell’art. 30 dell’All. II.12 d.lgs cit. – Violazione della lex specialis di gara

    Il Collegio ha ritenuto che la censura sia infondata poiché la mandante Giudici S.p.A. ha indicato nel DGUE la presenza di subappaltatori e nell'offerta la categoria scorporabile OS35 appaltata al 100%, con riferimento a un 'appalto qualificante' che il Collegio interpreta come refuso per 'subappalto qualificante'.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 4.1.9 del disciplinare - Violazione dell’art. 47 del d.l. 77/21 - Violazione dell’autovincolo e dei principi di concorrenza e par condicio

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata allegazione della dichiarazione di impegno non possa essere sanzionata con l'esclusione, poiché il disciplinare di gara non può violare il principio di tassatività delle cause di esclusione e la documentazione è acquisibile tramite soccorso istruttorio.

  • Accolto
    Violazione dell’art.97 Cost. - Violazione della lex specialis di gara (artt. 4.1.15 e 5.1) - Violazione dei principi di concorrenza, trasparenza, buon andamento e par condicio

    Il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa alla presenza in azienda da almeno due anni, attribuendo 1 punto al ricorrente. Tuttavia, ha rigettato la censura relativa all'esperienza pregressa, poiché la documentazione prodotta dal ricorrente non era idonea a comprovare il requisito. Il punteggio del controinteressato è stato ritenuto corretto.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione della lex specialis di gara (artt. 4.1.4., 4.1.15 e 5.1) - Violazione dell’art. 104 del d.lgs. 36/23

    Il Collegio ha ritenuto che entrambi i RT non abbiano ottenuto il punteggio per l'esperienza del Project Manager a causa del mancato possesso dell'abilitazione UNI11648 da almeno due anni. Per il RT IV, è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione di impegno del professionista esterno.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.97 Cost. - Violazione della lex specialis di gara (artt. 4.1.15 e 5.1)

    Il Collegio ha ritenuto che il RT IV abbia correttamente ottenuto il punteggio massimo poiché ha indicato tre esperienze pregresse e i relativi professionisti, fornendo documentazione comprovante l'esperienza in BIM. Il RT OC, invece, ha indicato professionisti diversi da quelli per cui ha fornito documentazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 17, comma 9 del d. lgs. 36/2023

    Il Collegio ha ritenuto che la motivazione fornita dal Consorzio ETV per l'esecuzione anticipata del contratto, legata al raggiungimento degli obiettivi PNRR entro la stagione irrigua 2026, sia conforme all'art. 17, comma 9 del d. lgs. 36/2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 473
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 473
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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