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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/10/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
n. r.g.v.g. 163/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 163 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2025, promosso congiuntamente da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Nettuno, alla via Lago Trasimeno n. 30, presso lo studio dell'avv. Annarita Baggis, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Anzio, al viale Guglielmo Marconi n.100, presso lo studio dell'avv. Mauro Gallinari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e con comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Anzio, il giorno 9.12.2000, iscritto nel registro degli atti matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2000, parte II, serie A, atto n. 190, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale, poi mutato in consensuale, e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra coniugi.
Gli stessi hanno altresì asserito che dalla loro unione sono nati i figli , Per_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e tuttora minorenne. Per_2
Nelle note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione, i coniugi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento adottato ex art. 127 ter c.p.c., comunicato alle parti in data 25.9.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 24.5.2023.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2 A mente di quanto evidenziato, si reputano sussistenti le condizioni di cui agli artt.
2 e 3 della l. n. 898 del 1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si rileva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso del figlio minore, con sua collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e in conformità allo stato di fatto consolidato nel tempo.
Deve, inoltre, evidenziarsi che ha assunto l'impegno di Parte_2 provvedere integralmente al mantenimento del figlio maggiorenne, che continuerà ad abitare con lui, e di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio minore, che è da ritenere conforme alle sue esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come dalle stesse dichiarata e documentata.
Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Anzio, il giorno 9.12.2000, ordinando all'Ufficiale Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile dello stesso Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti matrimonio relativo all'anno 2000, parte II, serie A, atto n. 190;
b) dispone che i rapporti fra coniugi, nonché fra i coniugi e i figli, e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi di questi ultimi siano
3 disciplinati dalle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
c) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri, all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, tenutasi in data 25.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 163 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2025, promosso congiuntamente da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Nettuno, alla via Lago Trasimeno n. 30, presso lo studio dell'avv. Annarita Baggis, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Anzio, al viale Guglielmo Marconi n.100, presso lo studio dell'avv. Mauro Gallinari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e con comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Anzio, il giorno 9.12.2000, iscritto nel registro degli atti matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2000, parte II, serie A, atto n. 190, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale, poi mutato in consensuale, e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra coniugi.
Gli stessi hanno altresì asserito che dalla loro unione sono nati i figli , Per_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e tuttora minorenne. Per_2
Nelle note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione, i coniugi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento adottato ex art. 127 ter c.p.c., comunicato alle parti in data 25.9.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 24.5.2023.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2 A mente di quanto evidenziato, si reputano sussistenti le condizioni di cui agli artt.
2 e 3 della l. n. 898 del 1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si rileva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso del figlio minore, con sua collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e in conformità allo stato di fatto consolidato nel tempo.
Deve, inoltre, evidenziarsi che ha assunto l'impegno di Parte_2 provvedere integralmente al mantenimento del figlio maggiorenne, che continuerà ad abitare con lui, e di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio minore, che è da ritenere conforme alle sue esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come dalle stesse dichiarata e documentata.
Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Anzio, il giorno 9.12.2000, ordinando all'Ufficiale Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile dello stesso Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti matrimonio relativo all'anno 2000, parte II, serie A, atto n. 190;
b) dispone che i rapporti fra coniugi, nonché fra i coniugi e i figli, e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi di questi ultimi siano
3 disciplinati dalle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
c) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri, all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, tenutasi in data 25.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
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