Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/03/2026, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05435/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10726/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10726 del 2025, proposto da
NA IG, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio, DR Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 11924/2024 del 22 novembre 2024 resa dalla Dott.ssa Anna Pagotto quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Roma, all’esito del giudizio R.G. n. 27100/2023, notificata in data 12 febbraio 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. GA La LF RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, ritualmente presentato, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, di estremi specificati in epigrafe e passata in giudicato, con la quale il Giudice adito ha disposto condanna del Ministero convenuto al pagamento del beneficio ex art. 1, comma 121, della legge 107/2015, c.d. bonus carta docente, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo nominale di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
2. In data 29 settembre 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
5. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo saldo.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 1.000) e delle fasi di studio della controversia e redazione del ricorso, alla luce della complessità e serialità dell’attività defensionale richiesta, mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge, con distrazione dei relativi importi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv.ti Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio, DR Giannattasio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA LO, Presidente FF
GA La LF RI, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA La LF RI | FA LO |
IL SEGRETARIO